| 1. Per motivi di sanità e sicurezza pubblica è fatto
divieto di circolazione ad autotreni, autoarticolati ed
autosnodati nei due sensi di marcia della strada statale n.
16 (Adriatica) nel tratto compreso tra il comune di Rimini e
il comune di Termoli.
2. Il divieto di cui al comma 1 non opera per il traffico
locale, nonché per operazioni di carico e scarico di merci nel
territorio dei singoli comuni interessati.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con i
Ministri dei lavori publbici e dell'interno, sono determinati
i documenti che i conducenti degli autoveicoli di cui al comma
1 sono tenuti ad esibire, a richiesta dei soggetti in servizio
di polizia stradale, dai quali risulti la ricorrenza delle
circostanze di cui al comma 2.
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