| 1. Nei casi di violazione del divieto di cui all'articolo
1, si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni
di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, come modificati dagli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360.
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