| 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, calcolati in base ai dati di traffico, valutati in lire
20 miliardi annui, sono posti a carico delle regioni, delle
province, della società "Autostrade spa" e degli
autotrasportatori.
Pag. 4
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare
entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge,
previo accordo con i soggetti di cui al comma 1, sono
stabiliti:
a) i tratti autostradali in corrispondenza del
tratto della strada statale di cui all'articolo 1, comma 1;
b) l'entità della riduzione dei pedaggi relativi
ai suddetti tratti autostradali e la ripartizione in
percentuale degli oneri relativi tra i soggetti di cui al
comma 1 del presente articolo.
| |