| (Princìpi generali).
1. La detenzione, il conferimento, nonché le attività di
raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo di
oli e grassi vegetali e animali esausti sono disciplinate
dalla presente legge. Tali attività devono essere svolte in
modo da non arrecare danni alla salute e all'ambiente, nel
rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale
delle acque, dell'aria, del suolo e del sottosuolo.
2. Le attività volte allo smaltimento di quanto residuato
dal processo di rigenerazione di oli e grassi vegetali e
animali esausti sono disciplinate dalle disposizioni
concernenti la natura del rifiuto prodotto.
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