| (Divieti e obblighi dei detentori).
1. E' vietata a tutti i detentori ogni immissione di oli e
grassi vegetali e animali esausti nelle acque interne
superficiali, nelle acque sotterranee, nelle acque costiere e
Pag. 6
nelle canalizzazioni, nonché nel suolo e nel sottosuolo, sia
direttamente sia per mezzo di condutture.
2. I detentori la cui produzione di oli e grassi vegetali
e animali esausti sia derivata dallo svolgimento di
un'attività industriale, agricola, commerciale e di servizio
devono:
a) stivare e conservare gli oli ed i grassi
vegetali e animali esausti in appositi contenitori idonei alla
loro conservazione, nonché evitarne la dispersione e la
commistione con altre sostanze;
b) conferire tutti gli oli ed i grassi vegetali e
animali esausti prodotti alle imprese e aziende del consorzio
obbligatorio di cui all'articolo 4 della presente legge
direttamente o mediante consegna a soggetti autorizzati ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915;
c) adottare un registro di carico e scarico, con
fogli bollati e numerati dall'ufficio del registro, nel quale
devono essere annotate la quantità di oli e grassi vegetali e
animali esausti prodotti e conferiti, il giorno, il mese e
l'anno di ciascuna produzione e di ciascun conferimento, il
nome dell'impresa che ha provveduto alla raccolta e la targa
relativa al mezzo di trasporto utilizzato.
3. Si applica ai detentori l'obbligo di cui al terzo comma
dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, e successive modificazioni, ed ogni altro obbligo di cui
alla legislazione vigente.
4. I detentori di cui al presente articolo sono tenuti al
conferimento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti
prodotti a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni
successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di cui all'articolo 4, comma 2.
5. Le spese connesse all'adempimento degli obblighi che
precedono la fase di raccolta degli oli e grassi vegetali e
dei grassi animali esausti conferiti sono a carico dei
detentori.
| |