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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3776
DDL0203-0005
Progetto di legge Camera n. 203 - testo presentato - (DDL13-203)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C203. TESTIPDL
...C203.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC203 ZZ13 ZZPD ZZPR
             (Divieti e obblighi dei detentori).
     1.  E' vietata a tutti i detentori ogni immissione di oli e
  grassi vegetali e animali esausti nelle acque interne
  superficiali, nelle acque sotterranee, nelle acque costiere e
 
                               Pag. 6
 
  nelle canalizzazioni, nonché nel suolo e nel sottosuolo, sia
  direttamente sia per mezzo di condutture.
     2.  I detentori la cui produzione di oli e grassi vegetali
  e animali esausti sia derivata dallo svolgimento di
  un'attività industriale, agricola, commerciale e di servizio
  devono:
       a)  stivare e conservare gli oli ed i grassi
  vegetali e animali esausti in appositi contenitori idonei alla
  loro conservazione, nonché evitarne la dispersione e la
  commistione con altre sostanze;
       b)  conferire tutti gli oli ed i grassi vegetali e
  animali esausti prodotti alle imprese e aziende del consorzio
  obbligatorio di cui all'articolo 4 della presente legge
  direttamente o mediante consegna a soggetti autorizzati ai
  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
  1982, n. 915;
       c)  adottare un registro di carico e scarico, con
  fogli bollati e numerati dall'ufficio del registro, nel quale
  devono essere annotate la quantità di oli e grassi vegetali e
  animali esausti prodotti e conferiti, il giorno, il mese e
  l'anno di ciascuna produzione e di ciascun conferimento, il
  nome dell'impresa che ha provveduto alla raccolta e la targa
  relativa al mezzo di trasporto utilizzato.
     3.  Si applica ai detentori l'obbligo di cui al terzo comma
  dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
  475, e successive modificazioni, ed ogni altro obbligo di cui
  alla legislazione vigente.
     4.  I detentori di cui al presente articolo sono tenuti al
  conferimento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti
  prodotti a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni
  successivi alla data di pubblicazione nella  Gazzetta
  Ufficiale  del decreto di cui all'articolo 4, comma 2.
     5.  Le spese connesse all'adempimento degli obblighi che
  precedono la fase di raccolta degli oli e grassi vegetali e
  dei grassi animali esausti conferiti sono a carico dei
  detentori.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-203 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0203 TOTPAG=0014 TOTDOC=0012 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=032 PAGFIN=0006 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=020300 00 FASCIDC=13DDL0203 SORTNAV=0020300 000 00000 ZZDDLC203 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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