| ANGELO SANTORI. L'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962
prevede che i lavoratori dipendenti il cui datore di lavoro
abbia omesso il versamento della contribuzione
obbligatoriamente prevista per legge e tale pagamento sia
ormai impossibile perché relativo ad anni caduti in
prescrizione possano chiedere la costituzione di una rendita
vitalizia.
Con la sentenza n. 18 la Corte costituzionale,
introducendo il concetto della parasubordinazione, ha esteso
ai collaboratori di impresa artigiana la possibilità di
chiedere la costituzione della rendita, assumendo
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che da un punto di vista assicurativo tali soggetti siano in
una posizione simile ai lavoratori dipendenti
L'INPS tuttavia nega la portata estensiva della decisione,
ritenendo di conseguenza che la norma si applichi solamente ai
lavoratori dipendenti. Poiché la giurisprudenza di merito sta
accogliendo tutti i ricorsi che ne sostengono la
estensibilità, sembra opportuno rendere definitivamente
esigibile il senso della decisione della Corte costituzionale,
fugando qualunque dubbio interpretativo attraverso una norma
di interpretazione autentica che, con efficacia ex tunc,
consenta non solo di rendere operativa la decisione nei
confronti dei collaboratori familiari di impresa artigiana, ma
anche di estendere il beneficio del riscatto contributivo agli
altri soggetti componenti il nucleo artigiano, e cioè ai
titolari di impresa artigiana in forma individuale ed ai soci
di impresa artigiana costituita in forma societaria.
Dall'impostazione complessiva della norma, infatti, si
ricava che la stessa non è finalizzata a fare accreditare
contributi ormai prescritti, aggirando il divieto di legge, ma
a versare un capitale corrispondente al valore attuale della
quota di pensione che, verificandosi le altre condizioni
richieste, spetterebbe all'assicurato in dipendenza di quei
contributi qualora fossero stati tempestivamente versati.
Si ritiene opportuno sottolineare, inoltre, che i soggetti
legittimati a richiedere l'applicazione dell'articolo 13 della
legge n. 1338 del 1962 sono lo stesso assicurato sia in
condizione attiva sia da pensionato, i superstiti
all'assicurato ovvero del pensionato defunto, sia infine il
datore di lavoro per il proprio dipendente.
Appare pertanto pienamente fondata l'impostazione che è
alla base del presente articolo aggiuntivo, il quale intende
individuare anche il titolare di impresa individuale e i soci
artigiani tra i soggetti che rientrano a pieno titolo nella
previsione normativa in questione, la quale prende in
considerazione in via generale, come si è visto, i soggetti
che si trovano nella condizione di assicurati.
Come è noto, i soggetti interessati sono tenuti a provare,
mediante esibizione di documenti di data certa, l'effettiva
esistenza del periodo di lavoro effettuato nonché, attraverso
ogni altro mezzo probatorio, la durata dello stesso e
l'ammontare delle relative retribuzioni, superando in tal modo
ogni possibile incertezza derivante da periodi di mancata
iscrizione all'albo delle imprese artigiane.
Non sfuggono, infine, i favorevoli riflessi sulle entrate
contributive del settore pubblico che derivano dal positivo
recepimento del presente articolo aggiuntivo.
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