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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


3777
DDL0203-0006
Progetto di legge Camera n. 203 - testo presentato - (DDL13-203)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C203. TESTIPDL
...C203.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 7 Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC203 ZZ13 ZZPD ZZPR
             (Consorzio obbligatorio nazionale).
     1.  E' istituito il Consorzio obbligatorio nazionale di
  raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e
  animali esausti, al quale è conferita personalità
  giuridica.
     2.  Il Consorzio non ha scopo di lucro ed è regolato da uno
  statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di
  concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato.
     3.  Il Consorzio:
       a)  provvede ad effettuare la raccolta, il
  trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il riutilizzo
  degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
       b)  assicura, nel rispetto delle disposizioni
  vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e
  grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia
  possibile o conveniente la rigenerazione, con diritto di
  rivalsa delle spese sui detentori qualora la causa di tale
  impossibilità o poca convenienza sia imputabile agli stessi
  detentori;
       c)  promuove lo svolgimento di indagini di mercato
  e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e
  tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio,
  trattamento e riutilizzo degli oli e grassi vegetali e animali
  esausti.
     4.  Le deliberazioni del Consorzio, adottate in relazione
  agli scopi di cui alla presente legge e conformi allo statuto,
  sono vincolanti per tutte le imprese consortili.
     5.  Partecipano al Consorzio:
       a)  le imprese che producono o importano oli e
  grassi vegetali e animali esausti per uso alimentare;
       b)  le imprese che sono autorizzate al trattamento
  di oli e grassi vegetali e animali esausti ai sensi del
  decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
  915, anche con l'eventuale riutilizzo dello stesso olio o
  grasso rigenerato;
 
                               Pag. 8
 
       c)  le associazioni nazionali di categoria
  rappresentative delle imprese che sono autorizzate, ai sensi
  del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982,
  alla raccolta, al trasporto nonché allo stoccaggio di oli e
  grassi vegetali e animali esausti.
     6.  Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite
  come segue:
       a)  produttori e importatori: 34 per cento;
       b)  rigeneratori: 33 per cento;
       c)  associazioni nazionali di categoria
  maggiormente rappresentative dei raccoglitori: 33 per
  cento.
     7.  Nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui al comma
  6, le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in
  base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun
  consorziato e la capacità produttiva complessivamente
  sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima
  categoria.  Nell'ambito della categoria delle associazioni
  nazionali di cui alla lettera  c)  del medesimo comma 6,
  le quote di partecipazione sono determinate e assegnate
  secondo i criteri e le modalità stabilite dallo statuto.
     8.  Le quote di partecipazione dei nuovi consorziati sono
  determinate e assegnate secondo i criteri di cui al comma 7
  operando, in rapporto, una riduzione proporzionale delle quote
  dei preesistenti consorziati.
     9.  La determinazione e l'assegnazione delle quote compete
  al consiglio di amministrazione del Consorzio che vi provvede
  annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.
     10.  Nel caso di incapacità o di impossibilità del
  Consorzio ad adempiere, per mezzo delle stesse imprese e
  aziende consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto,
  stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi
  vegetali e animali esausti stabiliti dalla presente legge,
  può, nei limiti e nei modi determinati dallo statuto,
  stipulare con le imprese pubbliche e private autorizzate ai
  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
 
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  1982, n. 915, contratti per l'assolvimento degli obblighi
  medesimi.
     11.  Le risorse finanziarie del Consorzio sono
  costituite:
       a)  dai proventi delle attività svolte dal
  Consorzio;
       b)  dalla gestione patrimoniale del fondo
  consortile;
       c)  dalle quote consortili;
       d)  da eventuali contributi di soggetti
  partecipanti al consorzio ovvero di enti pubblici o
  privati;
       e)  dai contributi di riciclaggio determinati
  annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente per
  garantire l'equilibrio di gestione del Consorzio, di concerto
  con il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato.
     12.  Il Consorzio deve trasmettere annualmente al Ministro
  dell'ambiente i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta
  giorni dalla loro approvazione, unitariamente ad una relazione
  tecnica sull'attività complessiva sviluppata dallo stesso
  Consorzio e dai singoli consorziati.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-203 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0203 TOTPAG=0014 TOTDOC=0012 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=001 PAGFIN=0009 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=020300 00 FASCIDC=13DDL0203 SORTNAV=0020300 000 00000 ZZDDLC203 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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