| (Consorzio obbligatorio nazionale).
1. E' istituito il Consorzio obbligatorio nazionale di
raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e
animali esausti, al quale è conferita personalità
giuridica.
2. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed è regolato da uno
statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. Il Consorzio:
a) provvede ad effettuare la raccolta, il
trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il riutilizzo
degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
b) assicura, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e
grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia
possibile o conveniente la rigenerazione, con diritto di
rivalsa delle spese sui detentori qualora la causa di tale
impossibilità o poca convenienza sia imputabile agli stessi
detentori;
c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato
e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e
tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio,
trattamento e riutilizzo degli oli e grassi vegetali e animali
esausti.
4. Le deliberazioni del Consorzio, adottate in relazione
agli scopi di cui alla presente legge e conformi allo statuto,
sono vincolanti per tutte le imprese consortili.
5. Partecipano al Consorzio:
a) le imprese che producono o importano oli e
grassi vegetali e animali esausti per uso alimentare;
b) le imprese che sono autorizzate al trattamento
di oli e grassi vegetali e animali esausti ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, anche con l'eventuale riutilizzo dello stesso olio o
grasso rigenerato;
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c) le associazioni nazionali di categoria
rappresentative delle imprese che sono autorizzate, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982,
alla raccolta, al trasporto nonché allo stoccaggio di oli e
grassi vegetali e animali esausti.
6. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite
come segue:
a) produttori e importatori: 34 per cento;
b) rigeneratori: 33 per cento;
c) associazioni nazionali di categoria
maggiormente rappresentative dei raccoglitori: 33 per
cento.
7. Nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui al comma
6, le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in
base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun
consorziato e la capacità produttiva complessivamente
sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima
categoria. Nell'ambito della categoria delle associazioni
nazionali di cui alla lettera c) del medesimo comma 6,
le quote di partecipazione sono determinate e assegnate
secondo i criteri e le modalità stabilite dallo statuto.
8. Le quote di partecipazione dei nuovi consorziati sono
determinate e assegnate secondo i criteri di cui al comma 7
operando, in rapporto, una riduzione proporzionale delle quote
dei preesistenti consorziati.
9. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete
al consiglio di amministrazione del Consorzio che vi provvede
annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.
10. Nel caso di incapacità o di impossibilità del
Consorzio ad adempiere, per mezzo delle stesse imprese e
aziende consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto,
stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi
vegetali e animali esausti stabiliti dalla presente legge,
può, nei limiti e nei modi determinati dallo statuto,
stipulare con le imprese pubbliche e private autorizzate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
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1982, n. 915, contratti per l'assolvimento degli obblighi
medesimi.
11. Le risorse finanziarie del Consorzio sono
costituite:
a) dai proventi delle attività svolte dal
Consorzio;
b) dalla gestione patrimoniale del fondo
consortile;
c) dalle quote consortili;
d) da eventuali contributi di soggetti
partecipanti al consorzio ovvero di enti pubblici o
privati;
e) dai contributi di riciclaggio determinati
annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente per
garantire l'equilibrio di gestione del Consorzio, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
12. Il Consorzio deve trasmettere annualmente al Ministro
dell'ambiente i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta
giorni dalla loro approvazione, unitariamente ad una relazione
tecnica sull'attività complessiva sviluppata dallo stesso
Consorzio e dai singoli consorziati.
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