| (Modifiche ed integrazioni alla legge
15 marzo 1997, n.59).
1. Alla legge 15 marzo 1997, n.59, come modificata dalla
legge 15 maggio 1997, n.127, sono apportate le modificazioni e
integrazioni di cui ai commi seguenti.
2. All'articolo 1, comma 3, la lettera h) è
sostituita dalla seguente:
" h) moneta, perequazione delle risorse
finanziarie, sistema valutario e banche".
3. All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera r) è
aggiunta la seguente:
" r-bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di
interesse nazionale".
4. All'articolo 1, comma 4, lettera b), dopo la
parola: "statale" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in
mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in
via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri;".
5. All'articolo 1, comma 6, le parole: "nel rispetto delle
esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela
dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto
dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute,
della sanità e sicurezza pubblica e della tutela
dell'ambiente".
6. All'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente:
"2- bis. Le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura adottano,con delibera consiliare a
maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la
disciplina delle materie di propria compe
tenza di cui al comma 2 del presente articolo nonchè quelli
per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della
legge 29 dicembre 1993, n.580, e quelli relativi alle materie
disciplinate dallo statuto. Restano salve le competenze che in
materia regolamentare competono nel settore delle attività
produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali".
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7. All'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il
seguente:
" 4-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al
comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi. Decorso
il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha
facoltà di adottare i decreti legislativi".
8. All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: "di cui al
comma 3, lettera a), " sono inserite le seguenti: "e del
principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera
c) del medesimo comma".
9. All'articolo 6, comma 1, le parole: "quaranta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni".
10. All'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"3- bis. All'articolo 48, comma 10, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le parole: "entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 settembre 1998"".
11. All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine,
le parole: ", anche nel caso in cui si intendano recepire
condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui
all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6,
comma 1".
12. All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: "31
luglio 1998" sono sostituite dalle seguenti: " 31 gennaio
1999 ".
13. All'articolo 11, comma 1, lettera b), le parole:
"nonchè gli enti privati, controllati" sono sostituite dalle
seguenti: "le istituzioni di diritto privato e le società per
azioni, controllate".
14. All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole: "31 marzo
1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998".
15. All'articolo 11, comma 4, lettera h), dopo la
parola: "procedure" è inserita la seguente: "facoltative".
16. All'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il
seguente:
" 4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati".
17. All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera g)
sono aggiunte le seguenti:
" g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi
fondamentali definiti
dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto
con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o
comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei
benefìci conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attività amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai
princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al
regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere generale,
qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una
difforme disciplina settoriale".
18. All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, le parole:
"Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due
anni".
19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti
nell'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, come
integrato dal comma 20 del presente articolo, sono estesi ai
successivi provvedimenti di modificazione. Conseguentemente
nei provvedimenti normativi citati nel predetto allegato sono
soppresse le parole: "e successive modificazioni".
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20. All'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8,
dopo il numero 112 sono aggiunti i seguenti:
" 112-bis. Procedimento per il collocamento
ordinario dei lavoratori:
legge 29 aprile 1949, n.264;
legge 28 febbraio 1987, n.56;
legge 23 luglio 1991, n.223;
decreto-legge 1^ ottobre 1996, n.510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608;
legge 24 giugno 1997, n.196.
112- ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in
materia di lavoro dipendente:
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n.692, convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n.473;
decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863;
legge 10 aprile 1991, n.125.
112- quater. Procedimenti di rilascio di
autorizzazioni all'esportazione e all'importazione:
regolamento (CE) n.520/94 del Consiglio, del 7 marzo
1994;
regolamento (CE) n.737/94 della Commissione, del 30
marzo 1994;
decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30
ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n.68 alla
Gazzetta Ufficiale n.258 del 5 novembre 1990.
112- quinquies. Procedimento di rilascio del
certificato di agibilità:
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n.1265, articolo 221;
legge 5 novembre 1971, n.1086;
legge 28 febbraio 1985, n.47, articolo 52;
legge 9 gennaio 1989, n.13.
112- sexies. Procedimenti di rilascio di
autorizzazioni per trasporti eccezionali:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, articoli 61
e 62;
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n.495.
112- septies. Procedimento per la composizione del
contenzioso in materia di premi per l'assicurazione
infortuni:
decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479.
112- octies. Procedimenti relativi all'elencazione e
alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:
legge 6 giugno 1974, n.298, articolo 39;
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1977, n.783.
112- nonies. Procedimenti per il rilascio delle
autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed
esportazioni:
testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, articoli da 175 a 221.
112- decies. Procedimento per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato:
testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910,
n.639".
112- undecies. Procedimenti relativi a sorvoli,
rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio
nazionale e sulle acque territoriali:
regio decreto 22 luglio 1939, n.1732;
regio decreto 11 luglio 1941, n.1161;
codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n.327, articoli 793, 825 e 1200;
legge 2 febbraio 1960, n.68;
legge 30 gennaio 1963, n.141, articolo 1;
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decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.178 del 15 luglio
1968;
legge 24 ottobre 1977, n.801, articolo 12;
legge 25 marzo 1985, n.106;
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988,
n.404, articolo 6, come sostituito dall'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n.207".
21. All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole:
"Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30
novembre 1998".
22. All'articolo 21, dopo il comma 20 è aggiunto il
seguente:
" 20- bis. Con la stessa legge regionale di cui al
comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia,
modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta
prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono
definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo,
d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il comma 5
dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n.425".
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