Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


377775
ALA0361-0012
Allegato A n. 361 del 27 maggio 1998 (ALA13-361)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.5 dello stampato)
(A.C. 4229-B - sezione 1) ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO
Art. 1.
ZZALA ZZRES ZZALA270598 ZZALA980527 ZZALA000598 ZZALA000098 ZZALA361 ZZ13 ZZTX
            (Modifiche ed integrazioni alla legge
                    15 marzo 1997, n.59).
     1.  Alla legge 15 marzo 1997, n.59, come modificata dalla
  legge 15 maggio 1997, n.127, sono apportate le modificazioni e
  integrazioni di cui ai commi seguenti.
     2.  All'articolo 1, comma 3, la lettera  h)  è
  sostituita dalla seguente:
       " h)  moneta, perequazione delle risorse
  finanziarie, sistema valutario e banche".
     3.  All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera  r)  è
  aggiunta la seguente:
       " r-bis)  trasporti aerei, marittimi e ferroviari di
  interesse nazionale".
     4.  All'articolo 1, comma 4, lettera  b),  dopo la
  parola: "statale" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa
  intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in
  mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in
  via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei
  ministri;".
     5.  All'articolo 1, comma 6, le parole: "nel rispetto delle
  esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela
  dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto
  dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali
  ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute,
  della sanità e sicurezza pubblica e della tutela
  dell'ambiente".
     6.  All'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto il
  seguente:
     "2- bis.  Le camere di commercio, industria,
  artigianato e agricoltura adottano,con delibera consiliare a
  maggioranza assoluta dei componenti, i regolamenti per la
  disciplina delle materie di propria compe
  tenza di cui al comma 2 del presente articolo nonchè quelli
  per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 della
  legge 29 dicembre 1993, n.580, e quelli relativi alle materie
  disciplinate dallo statuto.  Restano salve le competenze che in
  materia regolamentare competono nel settore delle attività
  produttive allo Stato e agli enti pubblici territoriali".
 
                               Pag. 6
 
     7.  All'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il
  seguente:
     " 4-bis.  Gli schemi di decreto legislativo di cui al
  comma 4 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
  della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
  Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro
  trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi.  Decorso
  il termine senza che il parere sia espresso, il Governo ha
  facoltà di adottare i decreti legislativi".
     8.  All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: "di cui al
  comma 3, lettera  a), " sono inserite le seguenti: "e del
  principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera
  c)  del medesimo comma".
     9.  All'articolo 6, comma 1, le parole: "quaranta giorni"
  sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni".
     10.  All'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente
  comma:
     "3- bis.  All'articolo 48, comma 10, della legge 27
  dicembre 1997, n. 449, le parole: "entro tre mesi dalla data
  di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
  dalle seguenti: "entro il 30 settembre 1998"".
     11.  All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine,
  le parole: ", anche nel caso in cui si intendano recepire
  condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui
  all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6,
  comma 1".
     12.  All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: "31
  luglio 1998" sono sostituite dalle seguenti: " 31 gennaio
  1999 ".
     13.  All'articolo 11, comma 1, lettera  b),  le parole:
  "nonchè gli enti privati, controllati" sono sostituite dalle
  seguenti: "le istituzioni di diritto privato e le società per
  azioni, controllate".
     14.  All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole: "31 marzo
  1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1998".
     15.  All'articolo 11, comma 4, lettera  h),  dopo la
  parola: "procedure" è inserita la seguente: "facoltative".
     16.  All'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il
  seguente:
     " 4-bis.  I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
  emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
  permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
  trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
  Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
  comunque emanati".
     17.  All'articolo 20, comma 5, dopo la lettera  g)
  sono aggiunte le seguenti:
     " g-bis)  soppressione dei procedimenti che risultino
  non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi
  fondamentali definiti
  dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto
  con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o
  comunitario;
       g-ter)  soppressione dei procedimenti che comportino,
  per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei
  benefìci conseguibili, anche attraverso la sostituzione
  dell'attività amministrativa diretta con forme di
  autoregolamentazione da parte degli interessati;
       g-quater)  adeguamento della disciplina sostanziale e
  procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai
  princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al
  regime concessorio quello autorizzatorio;
       g-quinquies)  soppressione dei procedimenti che
  derogano alla normativa procedimentale di carattere generale,
  qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una
  difforme disciplina settoriale".
     18.  All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, le parole:
  "Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due
  anni".
     19.  I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti
  nell'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, come
  integrato dal comma 20 del presente articolo, sono estesi ai
  successivi provvedimenti di modificazione.  Conseguentemente
  nei provvedimenti normativi citati nel predetto allegato sono
  soppresse le parole: "e successive modificazioni".
 
                               Pag. 7
 
     20.  All'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8,
  dopo il numero 112 sono aggiunti i seguenti:
      " 112-bis.  Procedimento per il collocamento
  ordinario dei lavoratori:
         legge 29 aprile 1949, n.264;
         legge 28 febbraio 1987, n.56;
         legge 23 luglio 1991, n.223;
         decreto-legge 1^ ottobre 1996, n.510, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608;
         legge 24 giugno 1997, n.196.
      112- ter.  Adempimenti obbligatori delle imprese in
  materia di lavoro dipendente:
         regio decreto-legge 15 marzo 1923, n.692, convertito
  dalla legge 17 aprile 1925, n.473;
         decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.863;
         legge 10 aprile 1991, n.125.
      112- quater.  Procedimenti di rilascio di
  autorizzazioni all'esportazione e all'importazione:
         regolamento (CE) n.520/94 del Consiglio, del 7 marzo
  1994;
         regolamento (CE) n.737/94 della Commissione, del 30
  marzo 1994;
         decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30
  ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n.68 alla
  Gazzetta Ufficiale  n.258 del 5 novembre 1990.
        112- quinquies.  Procedimento di rilascio del
  certificato di agibilità:
         testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
  decreto 27 luglio 1934, n.1265, articolo 221;
         legge 5 novembre 1971, n.1086;
         legge 28 febbraio 1985, n.47, articolo 52;
         legge 9 gennaio 1989, n.13.
      112- sexies.  Procedimenti di rilascio di
  autorizzazioni per trasporti eccezionali:
         decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, articoli 61
  e 62;
         regolamento emanato con decreto del Presidente della
  Repubblica 16 dicembre 1992, n.495.
        112- septies.  Procedimento per la composizione del
  contenzioso in materia di premi per l'assicurazione
  infortuni:
         decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479.
      112- octies.  Procedimenti relativi all'elencazione e
  alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:
         legge 6 giugno 1974, n.298, articolo 39;
         decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
  1977, n.783.
      112- nonies.  Procedimenti per il rilascio delle
  autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed
  esportazioni:
         testo unico delle disposizioni legislative in materia
  doganale, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, articoli da 175 a 221.
     112- decies.  Procedimento per la riscossione delle
  entrate patrimoniali dello Stato:
      testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910,
  n.639".
     112- undecies.  Procedimenti relativi a sorvoli,
  rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio
  nazionale e sulle acque territoriali:
      regio decreto 22 luglio 1939, n.1732;
      regio decreto 11 luglio 1941, n.1161;
      codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
  marzo 1942, n.327, articoli 793, 825 e 1200;
      legge 2 febbraio 1960, n.68;
      legge 30 gennaio 1963, n.141, articolo 1;
 
                               Pag. 8
 
      decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.178 del 15 luglio
  1968;
      legge 24 ottobre 1977, n.801, articolo 12;
      legge 25 marzo 1985, n.106;
      decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988,
  n.404, articolo 6, come sostituito dall'articolo 3 del decreto
  del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n.207".
     21.  All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole:
  "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
  legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30
  novembre  1998".
     22.  All'articolo 21, dopo il comma 20 è aggiunto il
  seguente:
     " 20- bis.  Con la stessa legge regionale di cui al
  comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia,
  modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta
  prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
  scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425.  Le
  modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono
  definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo,
  d'intesa con la regione Valle d'Aosta.  E' abrogato il comma 5
  dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n.425".
 
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