| Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8- bis. All'articolo 5, comma 4, lettera b),
sono aggiunte, in fine le parole: "; a tal fine esercita
attività conoscitive e di indagine".
1. 1.
Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio
Carrara.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. All'articolo 7, è aggiunto in fine il seguente
comma:
"3. bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30
settembre 1998, un decreto legisltivo che istituisce
un'addizionale comunale all'Irpef. Si applicano i criteri e i
principi direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48
della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
1. 8.
La Commissione.
Al comma 12, sostituire le parole: 31 gennaio
1999 con le seguenti: 31 dicembre 1998.
1. 2.
Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio
Carrara.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16- bis. All'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
2. Gli schemi di regolamento, di cui al comma 4- bis,
dell'articolo 17 legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, sono emanati, ferme restando le
competenze del Consiglio di Stato in sede consultiva, previo
parere della Commissione di cui all'articolo 5, che si esprime
entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli stessi.
Decorso il termine senza che il parere sia stato espresso, il
Governo può comunque adottare i regolamenti.
1. 3.
Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio
Carrara.
Al comma 20, dopo il capoverso 112- nonies,
aggiungere il seguente:
112- nonies. 1. - Procedimento per l'iscrizione
all'albo nazionale delle imprese
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esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, prevedendo la
soppressione del provvedimento di accettazione delle garanzie
finanziarie.
Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, articolo 30.
1. 7.
Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio
Carrara.
Dopo il comma 20, inserire il seguente:
20- bis. Dopo l'articolo 20, è inserito il
seguente:
"Art. 20- bis. - 1. In ogni caso in cui un'attività
privata avente ad oggetto trasformazioni territoriali e
immobiliari sia oggetto di una pluralità di atti di
autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o
altro atto di consenso comunque denominato, il soggetto
interessato rivolge istanza al sindaco del comune nel cui
territorio è localizzato l'intervento.
2. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza
il sindaco ne trasmette copia a ciascuna amministrazione
competente all'emanazione degli atti di cui al comma 1, che è
tenuta a rispondere entro venti giorni dal ricevimento della
stessa. In mancanza di risposta nel termine da parte della
singola amministrazione si considera acquisito l'assenso di
questa all'iniziativa proposta.
3. Ai fini di cui al comma 2, il sindaco può
convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive
modificazioni.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione
dell'istanza di cui al comma 1, il sindaco deve provvedere con
atto espresso motivato, dandone comunicazione all'interessato
nei successivi dieci giorni. L'atto del sindaco tiene luogo di
tutti gli atti di cui al comma 1.
5. L'istanza di cui al comma 1 si considera accolta
qualora non venga comunicato al richiedente l'atto del sindaco
di cui al comma 4, nel termine ivi stabilito. In tal caso, si
applica la disciplina di cui all'articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n.241.
6. E' fatto salvo il procedimento di valutazione di
impatto ambientale laddove previsto dalla legge statale o
regionale. Con regolamento del Governo adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400,
ovvero con legge regionale secondo la rispettiva competenza,
possono essere previste altre ipotesi nelle quali non si
applica la disciplina di cui al presente articolo".
* 1. 5.
Garra.
Dopo il comma 20, inserire il seguente:
20- bis. Dopo l'articolo 20, è inserito il
seguente:
"Art. 20- bis. - 1. In ogni caso in cui un'attività
privata avente ad oggetto trasformazioni territoriali e
immobiliari sia oggetto di una pluralità di atti di
autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o
altro atto di consenso comunque denominato, il soggetto
interessato rivolge istanza al sindaco del comune nel cui
territorio è localizzato l'intervento.
2. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza
il sindaco ne trasmette copia a ciascuna amministrazione
competente all'emanazione degli atti di cui al comma 1, che è
tenuta a rispondere entro venti giorni dal ricevimento della
stessa. In mancanza di risposta nel termine da parte della
singola amministrazione si considera acquisito l'assenso di
questa all'iniziativa proposta.
3. Ai fini di cui al comma 2, il sindaco può
convocare una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive
modificazioni.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione
dell'istanza di cui al comma 1, il sindaco deve provvedere con
atto espresso motivato, dandone comunicazione all'interessato
nei successivi dieci giorni. L'atto del sindaco tiene luogo di
tutti gli atti di cui al comma 1.
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5. L'istanza di cui al comma 1 si considera accolta
qualora non venga comunicato al richiedente l'atto del sindaco
di cui al comma 4, nel termine ivi stabilito. In tal caso, si
applica la disciplina di cui all'articolo 20 della legge 7
agosto 1990, n.241.
6. E' fatto salvo il procedimento di valutazione di
impatto ambientale laddove previsto dalla legge statale o
regionale. Con regolamento del Governo adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400,
ovvero con legge regionale secondo la rispettiva competenza,
possono essere previste altre ipotesi nelle quali non si
applica la disciplina di cui al presente articolo".
* 1. 6.
Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio
Carrara.
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