Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


377777
ALA0361-0014
Allegato A n. 361 del 27 maggio 1998 (ALA13-361)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.10 dello stampato)
(A.C. 4229-b - sezione 2) ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO
Art. 2.
ZZALA ZZRES ZZALA270598 ZZALA980527 ZZALA000598 ZZALA000098 ZZALA361 ZZ13 ZZTX
            (Modifiche ed integrazioni alla legge
                   15 maggio 1997, n.127).
     1.  Alla legge 15 maggio 1997, n.127, sono apportate le
  modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.
     2.  All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le
  parole: "salvo che disposizioni di legge o regolamentari
  prevedano una validità superiore".
     3.  All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo è
  inserito il seguente: "Il
  procedimento per il quale gli atti certificativi sono
  richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la
  dichiarazione dell'interessato."; al medesimo comma 4, secondo
  periodo, le parole: "E' comunque fatta salva" sono sostituite
  dalle seguenti: "Resta ferma".
     4.  All'articolo 2, il comma 10 è sostituito dal
  seguente:
     " 10.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
  con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le
  caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta di
  identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di
  supporto magnetico o informatico.  La carta di identità e i
  documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali
  e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione
  del gruppo sanguigno, nonchè delle opzioni di carattere
  sanitario previste dalla legge.  Il documento, ovvero il
  supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri
  dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione
  amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel
  rispetto della legge 31 dicembre 1996, n.675,  e successive
  modificazioni,  nonchè le procedure informatiche e le
  informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla
  pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la
  chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi
  dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.59, e
  dei relativi regolamenti di attuazione;  analogo documento
  contenente i medesimi dati  è rilasciato a seguito della
  dichiarazione di nascita.  La carta di identità potrà essere
  utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei
  pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.
  Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per
  l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza
  Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole
  tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai
  materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità
  e dei documenti di riconoscimento di cui al presente
  comma.  Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno
  biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione
  delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.  La carta di
  identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo
  giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle
  spese e dei diritti di segreteria,
 
                              Pag. 11
 
  a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di
  documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali
  innovative.  Nel rispetto della disciplina generale fissata dai
  decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi
  ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare
  modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente
  comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità".
     5.  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
  di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge 15
  maggio 1997, n.127, come sostituito dal comma 4 del presente
  articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata
  in vigore della presente legge.  Il decreto del Ministro
  dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10, quinto periodo,
  della legge 15 maggio 1997, n.127, come sostituito dal comma 4
  del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla
  data di entrata in vigore della presente legge.
     6.  All'articolo 2, dopo il comma 11 sono inseriti i
  seguenti:
     " 11-bis.  Il terzo comma dell'articolo 17 della legge
  21 novembre 1967, n.1185, è abrogato.
     11- ter.  Nell'articolo 3 del testo unico delle leggi
  di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
  1931, n.773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
  il seguente comma:
      "A decorrere dal 1^ gennaio 1999 sulla carta di identità
  deve essere indicata la data di scadenza"".
     7.  All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le parole:
  "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta
  giorni".
     8.  All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le
  parole: "nonchè ad esami per il conseguimento di abilitazioni,
  diplomi o titoli culturali".
     9.  All'articolo 3, comma 7, è aggiunto, in fine, il
  seguente periodo: "Se due o più candidati ottengono, a
  conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle
  prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più
  giovane di età".
     10.  All'articolo 3, il comma 11 è sostituito dal
  seguente:
     " 11.  La sottoscrizione di istanze da produrre agli
  organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti
  di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove
  sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero
  l'istanza sia  presentata unitamente a copia fotostatica,
  ancorchè non autenticata, di un documento di identità del
  sottoscrittore.  La copia fotostatica del documento è inserita
  nel fascicolo.  L'istanza e la copia fotostatica del documento
  di identità possono essere inviate per via telematica; nei
  procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta
  facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di
  cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997,
  n.59".
     11.  Il comma 11 dell'articolo 3 si interpreta nel senso
  che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
  amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici
  servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui
  contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
  articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15.
     12.  All'articolo 6, comma 2, dopo la lettera  f)  è
  inserita la seguente:
      " f- bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei
  lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza
  comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di
  irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla
  vigente legislazione statale e regionale in materia di
  prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e
  paesaggistico-ambientale;".
     13.  All'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal
  seguente:
     " 3.  Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8
  giugno 1990, n.142, sono inseriti i seguenti:
     "3- bis.  Nei comuni privi di personale di qualifica
  dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva
  l'applicazione del comma 68, lettera  c),  dell'articolo
  17 della legge 15 maggio 1997, n.127, possono essere
  attribuite, a seguito di provvedimento
 
                              Pag. 12
 
  motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei
  servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
  anche in deroga a ogni diversa disposizione.
     3- ter.  In attesa di apposita definizione
  contrattuale, nei comuni di cui al comma 3- bis,  ai
  responsabili di uffici e servizi possono essere assegnate
  indennità di funzione localmente determinate, nell'ambito
  delle complessive disponibilità di bilancio dei comuni
  medesimi.
     3- quater.  Nei comuni tra loro convenzionati per
  l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento
  associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei
  servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri
  comuni, in attesa di apposita definizione contrattuale,
  possono essere assegnate indennità di funzione in deroga alle
  normative vigenti.  La relativa maggiore spesa sarà rimborsata
  dagli altri enti convenzionati nei termini previsti dalla
  convenzione"".
     13.  All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: "ottobre
  1991." è inserito il seguente periodo: "Nel periodo
  intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della
  riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono
  considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza
  assegni".
     14.  All'articolo 6, comma 8, sono aggiunte, in fine, le
  parole: ", i quali, se dipendenti da una pubblica
  amministrazione, sono collocati in aspettativa senza
  assegni".
     15.  All'articolo 6, comma 8, sono aggiunti, in fine, i
  seguenti periodi: "Al personale assunto con contratto di
  lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto
  collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti
  locali.  Con provvedimento motivato della giunta, al personale
  di cui al precedente periodo il trattamento economico
  accessorio previsto dai contratti collettivi può essere
  sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per
  il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per
  la qualità della prestazione individuale".
       16.  Identico.
     16.  All'articolo 6, comma 12, è aggiunto, in fine, il
  seguente periodo: "La stessa disposizione si applica altresì
  alle camere di commercio, industria, artigianato e
  agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende
  ospedaliere".
       18.  All'articolo 6, comma 13, capoverso
  1- bis,  sono aggiunte, in fine, le parole: ", nel
  quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano
  conto  delle responsabilità professionali assunte dagli
  autori dei progetti e dei piani, nonchè dagli incaricati della
  direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera".
       19.  All'articolo 6, comma 17, le parole: "Entro e
  non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il
  30 settembre  1998".
     20.  All'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il
  seguente:
     "3- bis.  All'articolo 105, comma 1, lettera  b),
  del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, come
  modificata dall'articolo 17 del decreto legislativo 15
  settembre 1997, n.342, il secondo periodo è sostituito dal
  seguente: "Nei pareri è espresso un motivato giudizio di
  congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle
  previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche
  tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del
  servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle
  variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione
  dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro
  elemento utile"".
     21.  All'articolo 9, comma 4, la lettera  h)  è
  sostituita dalla seguente:
       " h)  articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e
  116".
     22.  All'articolo 9, dopo il comma 7 è aggiunto il
  seguente:
       "7- bis.  Disposizioni integrative e correttive del
  decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono
  essere adottate, con il rispetto dei medesimi princìpi e
  criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno
  dalla data di entrata in vigore dello stesso".
 
                              Pag. 13
 
     23.  All'articolo 11, comma 2, capoverso 5- ter,
  l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Decorso tale
  termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere
  omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto
  amministrativo da emanare".
       24.  All'articolo 12, sono abrogati i commi 3 e
  4.
       25.  All'articolo 12, dopo il comma 6 è aggiunto il
  seguente:
       "6- bis.  I termini di cui al comma 1, al comma 2,
  lettera  a),  e al comma 3 dell'articolo 1 della legge 8
  ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi".
       26.  All'articolo 13, comma 1, dopo le parole:
  "l'acquisto" sono inserite le seguenti: "e l'alienazione".
     27.  All'articolo 16, comma 1, le parole da: "i difensori
  civici delle regioni e delle province autonome" fino a: "in
  materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia" sono
  sostituite dalle seguenti: "i difensori civici delle regioni e
  delle province autonome, su sollecitazione di cittadini
  singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del
  difensore civico nazionale, anche nei confronti delle
  amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli
  ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione
  di quelle che operano nei settori della difesa, della
  sicurezza pubblica e della giustizia".
     28.  All'articolo 17, comma 2, capoverso 3- bis,  sono
  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di sospensione
  la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova
  decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente
  del Consiglio dei ministri.  Decorso inutilmente tale termine,
  la conferenza è sciolta".
     29.  All'articolo 17, comma 33, dopo le parole: "enti
  locali" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli atti
  delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
  (IPAB),".
     30.  All'articolo 17, dopo il comma 58 è inserito il
  seguente:
     "58- bis.  All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge
  31 gennaio 1995, n.26, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 29 marzo 1995, n.95, è aggiunto, in fine, il seguente
  periodo: "Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti
  che le medesime aziende speciali hanno posto in essere
  anteriormente alla data di attuazione del registro delle
  imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
  n.580"".
     31.  All'articolo 17, dopo il comma 78 è inserito il
  seguente:
     "78- bis.  L'Agenzia, con deliberazione del consiglio
  nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione
  organica stabilita ai sensi del comma 78 in relazione alle
  esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle
  disponibilità di bilancio".
  32.  All'articolo 17, dopo il comma 79 è inserito il
  seguente:
     "79- bis.  Le somme dovute alla Scuola superiore
  dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle
  convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di
  quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonchè le somme
  derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti
  dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio
  dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
  all'unità
  previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
  dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della
  Scuola.  Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto
  delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle
  somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre
  scuole delle amministrazioni centrali".
     33.  All'articolo 17, dopo il comma 133 è inserito il
  seguente:
     " 133- bis.  Con regolamento da emanare ai sensi
  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
  su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo
  parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
  decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono disciplinate
  le procedure per la autorizzazione alla installazione
 
                              Pag. 14
 
  ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di
  veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato
  delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle
  disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e
  della irrogazione delle relative sanzioni.  Con lo stesso
  regolamento sono individuate le finalità perseguibili nella
  rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonchè le
  categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali
  rilevati a mezzo degli impianti".
 
DATA=980527 FASCID=ALA13-361 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0361 TOTPAG=0056 TOTDOC=0039 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0011 COMM= TX PAGINIZ=0010 RIGINIZ=017 PAGFIN=0014 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=14 SORTRES=9805275 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00361 SORTNAV=59805272 00361 300000 ZZALA361 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0011 NDOC0011



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