| (Modifiche ed integrazioni alla legge
15 maggio 1997, n.127).
1. Alla legge 15 maggio 1997, n.127, sono apportate le
modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.
2. All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le
parole: "salvo che disposizioni di legge o regolamentari
prevedano una validità superiore".
3. All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: "Il
procedimento per il quale gli atti certificativi sono
richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la
dichiarazione dell'interessato."; al medesimo comma 4, secondo
periodo, le parole: "E' comunque fatta salva" sono sostituite
dalle seguenti: "Resta ferma".
4. All'articolo 2, il comma 10 è sostituito dal
seguente:
" 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le
caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta di
identità e di altri documenti di riconoscimento muniti di
supporto magnetico o informatico. La carta di identità e i
documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali
e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione
del gruppo sanguigno, nonchè delle opzioni di carattere
sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il
supporto magnetico o informatico, può contenere anche altri
dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione
amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel
rispetto della legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive
modificazioni, nonchè le procedure informatiche e le
informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla
pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la
chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n.59, e
dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento
contenente i medesimi dati è rilasciato a seguito della
dichiarazione di nascita. La carta di identità potrà essere
utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei
pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.
Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole
tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai
materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità
e dei documenti di riconoscimento di cui al presente
comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno
biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. La carta di
identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo
giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle
spese e dei diritti di segreteria,
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a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di
documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali
innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai
decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare
modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente
comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità".
5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge 15
maggio 1997, n.127, come sostituito dal comma 4 del presente
articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Il decreto del Ministro
dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10, quinto periodo,
della legge 15 maggio 1997, n.127, come sostituito dal comma 4
del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. All'articolo 2, dopo il comma 11 sono inseriti i
seguenti:
" 11-bis. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge
21 novembre 1967, n.1185, è abrogato.
11- ter. Nell'articolo 3 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n.773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"A decorrere dal 1^ gennaio 1999 sulla carta di identità
deve essere indicata la data di scadenza"".
7. All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le parole:
"quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta
giorni".
8. All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le
parole: "nonchè ad esami per il conseguimento di abilitazioni,
diplomi o titoli culturali".
9. All'articolo 3, comma 7, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Se due o più candidati ottengono, a
conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle
prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più
giovane di età".
10. All'articolo 3, il comma 11 è sostituito dal
seguente:
" 11. La sottoscrizione di istanze da produrre agli
organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti
di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove
sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero
l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica,
ancorchè non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita
nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento
di identità possono essere inviate per via telematica; nei
procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta
facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997,
n.59".
11. Il comma 11 dell'articolo 3 si interpreta nel senso
che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici
servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui
contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15.
12. All'articolo 6, comma 2, dopo la lettera f) è
inserita la seguente:
" f- bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei
lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza
comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di
irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla
vigente legislazione statale e regionale in materia di
prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e
paesaggistico-ambientale;".
13. All'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
" 3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8
giugno 1990, n.142, sono inseriti i seguenti:
"3- bis. Nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva
l'applicazione del comma 68, lettera c), dell'articolo
17 della legge 15 maggio 1997, n.127, possono essere
attribuite, a seguito di provvedimento
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motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei
servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione.
3- ter. In attesa di apposita definizione
contrattuale, nei comuni di cui al comma 3- bis, ai
responsabili di uffici e servizi possono essere assegnate
indennità di funzione localmente determinate, nell'ambito
delle complessive disponibilità di bilancio dei comuni
medesimi.
3- quater. Nei comuni tra loro convenzionati per
l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento
associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei
servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri
comuni, in attesa di apposita definizione contrattuale,
possono essere assegnate indennità di funzione in deroga alle
normative vigenti. La relativa maggiore spesa sarà rimborsata
dagli altri enti convenzionati nei termini previsti dalla
convenzione"".
13. All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: "ottobre
1991." è inserito il seguente periodo: "Nel periodo
intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della
riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono
considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza
assegni".
14. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunte, in fine, le
parole: ", i quali, se dipendenti da una pubblica
amministrazione, sono collocati in aspettativa senza
assegni".
15. All'articolo 6, comma 8, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Al personale assunto con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti
locali. Con provvedimento motivato della giunta, al personale
di cui al precedente periodo il trattamento economico
accessorio previsto dai contratti collettivi può essere
sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per
il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per
la qualità della prestazione individuale".
16. Identico.
16. All'articolo 6, comma 12, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La stessa disposizione si applica altresì
alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende
ospedaliere".
18. All'articolo 6, comma 13, capoverso
1- bis, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nel
quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano
conto delle responsabilità professionali assunte dagli
autori dei progetti e dei piani, nonchè dagli incaricati della
direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera".
19. All'articolo 6, comma 17, le parole: "Entro e
non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il
30 settembre 1998".
20. All'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
"3- bis. All'articolo 105, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, come
modificata dall'articolo 17 del decreto legislativo 15
settembre 1997, n.342, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: "Nei pareri è espresso un motivato giudizio di
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle
previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche
tenuto conto dei pareri espressi dal responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell'articolo 3, delle
variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione
dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro
elemento utile"".
21. All'articolo 9, comma 4, la lettera h) è
sostituita dalla seguente:
" h) articoli 100, 102, 105, 106, 107, 111 e
116".
22. All'articolo 9, dopo il comma 7 è aggiunto il
seguente:
"7- bis. Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono
essere adottate, con il rispetto dei medesimi princìpi e
criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno
dalla data di entrata in vigore dello stesso".
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23. All'articolo 11, comma 2, capoverso 5- ter,
l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Decorso tale
termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere
omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto
amministrativo da emanare".
24. All'articolo 12, sono abrogati i commi 3 e
4.
25. All'articolo 12, dopo il comma 6 è aggiunto il
seguente:
"6- bis. I termini di cui al comma 1, al comma 2,
lettera a), e al comma 3 dell'articolo 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi".
26. All'articolo 13, comma 1, dopo le parole:
"l'acquisto" sono inserite le seguenti: "e l'alienazione".
27. All'articolo 16, comma 1, le parole da: "i difensori
civici delle regioni e delle province autonome" fino a: "in
materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia" sono
sostituite dalle seguenti: "i difensori civici delle regioni e
delle province autonome, su sollecitazione di cittadini
singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del
difensore civico nazionale, anche nei confronti delle
amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli
ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione
di quelle che operano nei settori della difesa, della
sicurezza pubblica e della giustizia".
28. All'articolo 17, comma 2, capoverso 3- bis, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di sospensione
la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova
decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente
del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine,
la conferenza è sciolta".
29. All'articolo 17, comma 33, dopo le parole: "enti
locali" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi gli atti
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB),".
30. All'articolo 17, dopo il comma 58 è inserito il
seguente:
"58- bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge
31 gennaio 1995, n.26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 marzo 1995, n.95, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti
che le medesime aziende speciali hanno posto in essere
anteriormente alla data di attuazione del registro delle
imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n.580"".
31. All'articolo 17, dopo il comma 78 è inserito il
seguente:
"78- bis. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio
nazionale di amministrazione, può adeguare la dotazione
organica stabilita ai sensi del comma 78 in relazione alle
esigenze di funzionamento, entro i limiti derivanti dalle
disponibilità di bilancio".
32. All'articolo 17, dopo il comma 79 è inserito il
seguente:
"79- bis. Le somme dovute alla Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno in esecuzione delle
convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo e di
quelle stipulate con enti pubblici o privati, nonchè le somme
derivanti dall'erogazione di prestazioni o di servizi forniti
dalla Scuola stessa sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
all'unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'interno relativa alle spese per il funzionamento della
Scuola. Le medesime disposizioni si applicano, nel rispetto
delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, alle
somme derivanti da prestazioni fornite a terzi dalle altre
scuole delle amministrazioni centrali".
33. All'articolo 17, dopo il comma 133 è inserito il
seguente:
" 133- bis. Con regolamento da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono disciplinate
le procedure per la autorizzazione alla installazione
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ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di
veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato
delle città ai fini dell'accertamento delle violazioni delle
disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e
della irrogazione delle relative sanzioni. Con lo stesso
regolamento sono individuate le finalità perseguibili nella
rilevazione e nella utilizzazione dei dati, nonchè le
categorie di soggetti che possono accedere ai dati personali
rilevati a mezzo degli impianti".
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