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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


377779
ALA0361-0016
Allegato A n. 361 del 27 maggio 1998 (ALA13-361)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.15 dello stampato)
(A.C. 4229-b - sezione 3) ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO
Art. 3.
ZZALA ZZRES ZZALA270598 ZZALA980527 ZZALA000598 ZZALA000098 ZZALA361 ZZ13 ZZTX
            (Disposizioni in materia di formazione
           del personale dipendente dalle pubbliche
                      amministrazioni).
     1.  Nell'ambito delle iniziative di innovazione
  amministrativa, il Centro di for
  mazione e studi (FORMEZ) può rimodulare i progetti in corso
  finanziati con risorse già assegnate nei precedenti
  esercizi.
     2.  Le risorse finanziarie attribuite al FORMEZ per il
  funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali,
  ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.32, convertito
  dalla legge 7 aprile 1995, n.104, sono iscritte, a decorrere
  dall'esercizio 1998, in apposite unità previsionali di base da
  istituire nello stato di previsione della Presidenza del
  Consiglio dei ministri-Dipartimento del bilancio e dei servizi
  amministrativi e tecnici.  Il Ministro del tesoro, del bilancio
  e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
  anche nel conto dei residui, e provvede alla denominazione
  delle nuove unità previsionali di base su indicazione del
  Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.
     3.  Nell'ambito delle iniziative di innovazione
  amministrativa, il FORMEZ può operare sull'intero territorio
  nazionale a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
  quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
  legge.  A tale scopo devono essere ridefiniti, anche
  statutariamente, i fini dell'Istituto e devono essere discussi
  nelle sedi preposte i progetti formativi da estendere
  all'intero territorio nazionale e per i quali devono essere
  adeguati nuovi finanziamenti.
     5.  Ai partecipanti al corso di formazione dirigenziale
  previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio
  1993, n. 29, è assegnata una borsa di studio
  annua lorda, in relazione alla frequenza del corso e con le
  modalità stabilite dalle norme vigenti per il pagamento degli
  stipendi, d'importo pari al 60 per cento dello stipendio
  tabellare e dell'indennità integrativa speciale, nelle misure
  annue lorde in vigore nel tempo previste dal contratto
  collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del
  comparto Ministeri.  Detto importo comprende anche il
  corrispettivo che i partecipanti al corso sono tenuti a
  versare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione
  per il servizio di ristorazione o, se previsto, di
  residenzialità.
     6.  All'articolo 43, comma 5, ultimo periodo, della legge
  27 dicembre 1997, n.449, la parola: "tecnico" è soppressa.
 
DATA=980527 FASCID=ALA13-361 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0361 TOTPAG=0056 TOTDOC=0039 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0011 COMM= TX PAGINIZ=0015 RIGINIZ=008 PAGFIN=0015 RIGFIN=057 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=15 SORTRES=9805275 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00361 SORTNAV=59805272 00361 300000 ZZALA361 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0011 NDOC0011



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