| (Telelavoro).
1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del
lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso
l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni
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pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29, possono avvalersi di forme
di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare,
nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio,
apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e
telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti
ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa
in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione
delle modalità per la verifica dell'adempimento della
prestazione lavorativa.
2. I dipendenti possono essere reintegrati, a
richiesta, nella sede di lavoro originaria.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono disciplinate le modalità organizzative per l'attuazione
del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle
per la verifica dell'adempimento della prestazione
lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili.
Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed
adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli
obiettivi di cui al presente articolo.
4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con
proprie leggi.
5. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse
tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche
modalità della prestazione la disciplina economica e normativa
del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme
sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate
dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
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