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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


377780
ALA0361-0017
Allegato A n. 361 del 27 maggio 1998 (ALA13-361)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.15 dello stampato)
(A.C. 4229-b - sezione 4) ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO
Art. 4.
ZZALA ZZRES ZZALA270598 ZZALA980527 ZZALA000598 ZZALA000098 ZZALA361 ZZ13 ZZTX
                        (Telelavoro).
     1.  Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del
  lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso
  l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni
 
                              Pag. 16
 
  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
  legislativo 3 febbraio 1993, n.29, possono avvalersi di forme
  di lavoro a distanza.  A tal fine, possono installare,
  nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio,
  apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e
  telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti
  ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa
  in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione
  delle modalità per la verifica dell'adempimento della
  prestazione lavorativa.
     2.  I dipendenti possono essere reintegrati, a
  richiesta, nella sede di lavoro originaria.
     3.  Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del
  Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per
  l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  sono disciplinate le modalità organizzative per l'attuazione
  del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle
  per la verifica dell'adempimento della prestazione
  lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili.
  Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed
  adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli
  obiettivi di cui al presente articolo.
     4.  Nella materia di cui al presente articolo le regioni e
  le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con
  proprie leggi.
     5.  La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse
  tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche
  modalità della prestazione la disciplina economica e normativa
  del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati.  Forme
  sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate
  dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni
  sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorità per
  l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone
  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
  Dipartimento della funzione pubblica.
 
DATA=980527 FASCID=ALA13-361 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0361 TOTPAG=0056 TOTDOC=0039 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0011 COMM= TX PAGINIZ=0015 RIGINIZ=058 PAGFIN=0016 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES=9805275 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00361 SORTNAV=59805272 00361 300000 ZZALA361 NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0011 NDOC0011



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