Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


377782
ALA0361-0019
Allegato A n. 361 del 27 maggio 1998 (ALA13-361)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.16 dello stampato)
(A.C. 4229-b - sezione 5) ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO
Art. 5.
ZZALA ZZRES ZZALA270598 ZZALA980527 ZZALA000598 ZZALA000098 ZZALA361 ZZ13 ZZTX
                        (Disposizioni
             in materia di edilizia scolastica).
     1.  A decorrere dall'anno 1998, il Ministero
  dell'interno provvede al trasferimento delle somme dovute dai
  comuni alle province ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della
  legge 11 gennaio 1996, n. 23, riducendo ed aumentando i
  rispettivi contributi erariali sulla base delle certificazioni
  prodotte dagli enti locali interessati ovvero sulla base dei
  dati risultanti dai decreti ministeriali di cui all'articolo
  9, comma 2, della citata legge n. 23 del 1996.  Per il solo
  anno 1998, sono computate le somme già
 
                              Pag. 17
 
  trasferite dai comuni alle province e le spese sostenute dai
  comuni nelle more della stipulazione delle convenzioni
  previste dalla legge n. 23 del 1996.  Qualora gli enti locali
  non inviino le certificazioni, il Ministero dell'interno, a
  decorrere dal 1^ settembre 1998, opera i trasferimenti sulla
  base dei dati risultanti dai predetti decreti
  ministeriali e, limitatamente all'anno 1998, nella misura del
  33 per cento dei dati finanziari risultanti dai medesimi
  decreti.
     2.  Per il finanziamento delle maggiori spese derivanti
  dall'applicazione della legge n. 23 del 1996 è autorizzata,
  per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 38,457 miliardi a
  favore delle province.  All'onere si provvede mediante
  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
  del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
  previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
  stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
  della programmazione economica per l'anno finanziario 1998,
  allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo
  al Ministero dell'interno.  Il Ministero dell'interno provvede
  all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle
  medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune così
  come determinate dai decreti ministeriali attuativi di cui al
  comma 1.
     3.  Nelle more della stipulazione delle convenzioni
  previste dalla legge n. 23 del 1996, le somme corrispondenti
  alle spese sostenute nell'anno 1998 dallo Stato e dagli altri
  soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, sono detratte da
  quelle da trasferire alle province con le predette
  convenzioni.  A decorrere dal 1^ gennaio 1999, il Ministero
  dell'interno provvede al trasferimento delle somme a favore
  delle province sulla base delle convenzioni e, in mancanza,
  sulla base dei dati finanziari risultanti dal decreto
  ministeriale di cui all'articolo 9, comma 3, della citata
  legge n. 23 del 1996.  Le relative somme sono portate in
  diminuzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della
  pubblica istruzione e in aumento delle dotazioni del Ministero
  dell'interno.
 
DATA=980527 FASCID=ALA13-361 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0361 TOTPAG=0056 TOTDOC=0039 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0011 COMM= TX PAGINIZ=0016 RIGINIZ=054 PAGFIN=0017 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=17 SORTRES=9805275 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00361 SORTNAV=59805272 00361 300000 ZZALA361 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0011 NDOC0011



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