| (Disposizioni
in materia di edilizia scolastica).
1. A decorrere dall'anno 1998, il Ministero
dell'interno provvede al trasferimento delle somme dovute dai
comuni alle province ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della
legge 11 gennaio 1996, n. 23, riducendo ed aumentando i
rispettivi contributi erariali sulla base delle certificazioni
prodotte dagli enti locali interessati ovvero sulla base dei
dati risultanti dai decreti ministeriali di cui all'articolo
9, comma 2, della citata legge n. 23 del 1996. Per il solo
anno 1998, sono computate le somme già
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trasferite dai comuni alle province e le spese sostenute dai
comuni nelle more della stipulazione delle convenzioni
previste dalla legge n. 23 del 1996. Qualora gli enti locali
non inviino le certificazioni, il Ministero dell'interno, a
decorrere dal 1^ settembre 1998, opera i trasferimenti sulla
base dei dati risultanti dai predetti decreti
ministeriali e, limitatamente all'anno 1998, nella misura del
33 per cento dei dati finanziari risultanti dai medesimi
decreti.
2. Per il finanziamento delle maggiori spese derivanti
dall'applicazione della legge n. 23 del 1996 è autorizzata,
per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 38,457 miliardi a
favore delle province. All'onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario 1998,
allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno provvede
all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle
medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune così
come determinate dai decreti ministeriali attuativi di cui al
comma 1.
3. Nelle more della stipulazione delle convenzioni
previste dalla legge n. 23 del 1996, le somme corrispondenti
alle spese sostenute nell'anno 1998 dallo Stato e dagli altri
soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, sono detratte da
quelle da trasferire alle province con le predette
convenzioni. A decorrere dal 1^ gennaio 1999, il Ministero
dell'interno provvede al trasferimento delle somme a favore
delle province sulla base delle convenzioni e, in mancanza,
sulla base dei dati finanziari risultanti dal decreto
ministeriale di cui all'articolo 9, comma 3, della citata
legge n. 23 del 1996. Le relative somme sono portate in
diminuzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della
pubblica istruzione e in aumento delle dotazioni del Ministero
dell'interno.
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