| La Camera,
premesso che l'articolo 6, comma 17, della legge n. 127
del 1997 stabiliva, a conclusione di una lunga serie di
proroghe avviata nel 1995, l'obbligo di annullare le
promozioni illegittime presso gli enti locali, avvenute senza
concorso e con scorrimenti automatici ai livelli superiori,
disposte in difformità dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 347 del 1983, come stabilito con sentenza della
Corte costituzionale;
considerato che il termine finale per ripristinare la
legalità dopo una lunga permanenza nella situazione
illegittima era stato fissato al terzo mese dall'entrata in
vigore della stessa legge n. 127 del 1997;
rilevato che il Governo, consapevole della persistente
inottemperanza a tale obbligo
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di ripristino della legalità, aveva ottenuto dalla Camera
un'ennesima proroga al 31 marzo 1998;
considerato che anche tale termine è inutilmente scaduto
e che il Senato lo ha differito al 30 settembre 1998;
impegna il Governo
a comunicare in modo certo e definitivo se intenda o meno
far cessare l'incredibile protrarsi di una condizione di
diffusa illegittimità in non poche posizioni di inquadramento,
dichiarata inutilmente persino dalla Corte costituzionale;
in caso affermativo, ad opporsi a qualunque eventuale
successiva proroga del termine finale del 30 agosto 1998 ed a
provvedere affinchè entro tale data gli atti illegittimi siano
annullati, con l'avvio dei concorsi necessari a ripristinare
condizioni moralmente, oltre che giuridicamente, adeguate in
questo settore del comparto enti locali.
9/4229-B/6.
Mancuso, Frattini.
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