| La Camera,
premesso che:
lo sviluppo economico e sociale di numerosi Stati è
reso impossibile o, comunque, è fortemente limitato dalla
dimensione del debito internazionale e del costo del servizio
dello stesso debito, con conseguente violazione dei diritti
umani;
all'origine dell'esplosione del debito ci sono fattori
indipendenti dalle economie dei Paesi in via di sviluppo e,
segnatamente, l'aumento dei tassi di interesse (dal 4-6 per
cento degli anni '70 al 18-22 per cento degli anni '80),
seguiti ai mutamenti delle tendenze delle economie
mondiali;
il problema supera l'ambito latino-americano (dove può
essere semplicemente definito drammatico, solo se si tenga
conto che il prodotto medio pro capite del 1994 è
inferiore a quello registrato nel 1980) e costituisce un
rischio latente anche in altre aree dei Paesi in via di
sviluppo o che stanno ristrutturando il loro sistema
economico;
considerato che:
risponde ad un criterio di interesse generale definire
i profili giuridici sostanziali del debito internazionale, per
un certo tempo trascurati in favore di impostazioni che hanno
privilegiato l'analisi economica e la gestione politica dello
stesso debito;
occorre, in particolare, approfondire e definire i
profili relativi alla gestione dei contratti e accordi, di
fronte a eventi che mutano sostanzialmente l'equilibrio di
interessi convenuto dalle parti al momento della conclusione
degli stessi, al fine della ricostruzione di un equilibrio
sulla base di criteri equi;
nel caso del debito internazionale, contratto da molti
Paesi in via di sviluppo, sembra in contrasto con classici e
tradizionali princìpi generali del diritto aver accollato
interamente al debitore le conseguenze dei cambiamenti
intervenuti per iniziative provenienti da soggetti
appartenenti al sistema di cui è parte o comunque con cui è
solidale il creditore;
in base all'articolo 96 della carta delle Nazioni
Unite, "l'Assemblea generale o il Consiglio di sicurezza
potranno chiedere alla Corte di giustizia di dare un parere
consultivo su qualsiasi questione giuridica" e, in base agli
articoli 65 e 38 dello statuto della stessa Corte, il parere
può essere reso fondandosi sulle convenzioni e le consuetudini
internazionali e sui princìpi generali del diritto e su un
procedimento che ha carattere dichiarativo e non
contenzioso;
considerato altresì che:
la XI Conferenza interparlamentare Comunità
europea/America-latina (San Paolo del Brasile, 3/7 maggio
1993) ha denunciato l'acuirsi della povertà dell'America
latina, dovuta all'onere del debito internazionale, ed ha
rivolto l'auspicio, già espresso dal Parlamento
latino-americano, che venga chiesto "un parere consultivo
della Corte internazionale di giustizia dell'Aja
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sul quadro etico e giuridico secondo il quale si deve
regolare il debito internazionale", auspicio ribadito dalla
recente Conferenza interparlamentare degli stessi consessi
svoltasi a Bruxelles, nei giorni 19/23 luglio 1995;
una iniziativa del Governo italiano, sulla materia in
argomento, assunta in occasione della prossima Assemblea
generale delle Nazioni Unite, risponderebbe ad esigenze di
generale utilità:
impegna il Governo
a compiere le necessarie azioni affinché, in occasione della
prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite, venga
inserita all'ordine del giorno della stessa Assemblea la
deliberazione della richiesta del parere consultivo della
Corte internazionale di giustizia in ordine ai profili
giuridici della regolazione del debito internazionale e ad
adoperarsi affinché la deliberazione dell'Assemblea sia in
senso positivo.
(1-00023)
"Cherchi, Ranieri, Giovanni Bianchi, Veltri, Solaroli,
Soro, Pezzoni, Olivieri, Guerra, Testa, Mantovani, Brunetti,
Meloni, Piscitello, Monaco".
(1^ agosto 1996).
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