Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


377797
ALA0361-0034
Allegato A n. 361 del 27 maggio 1998 (ALA13-361)
(suddiviso in 39 Unità Documento)
Unità Documento n.34 (che inizia a pag.24 dello stampato)
...C4891. TESTIASS
...C4891.
...(A. C. 4891 - sezione 1) MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO
ZZALA ZZRES ZZALA270598 ZZALA980527 ZZALA000598 ZZALA000098 ZZALA361 ZZ13 ZZTX
     All'articolo 1:
       dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
     "1- bis.  Il Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale può disporre che siano prorogati fino al 31 dicembre
  1998 gli interventi di cui all'articolo 2- ter  del
  decreto-legge 29 settembre 1992, n.393, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.460, come
  sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20
  maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge
  19 luglio 1993, n.236, e successive modificazioni, nel limite
  delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui
  all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n.148 del
  1993.
     1- ter.  Il trattamento ordinario di integrazione
  salariale può essere concesso dal Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale per la durata massima di tre mesi e
  comunque non oltre il 30 giugno 1999, anche in deroga al
  limite di durata previsto dall'articolo 1 della legge 6 agosto
  1975, n.427, nei confronti dei lavoratori dipendenti da
  aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e
  lavorazione del marmo, nei casi in cui le predette aziende
  sospendano o riducano l'attività industriale per l'intervento
  dei servizi preposti o per la necessità di adeguare i propri
  impianti e siti di estrazione alle disposizioni vigenti in
  materia di sicurezza del lavoro, nell'ambito delle risorse
  disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, e nel
  limite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1998.
     1- quater.  Il Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale può prevedere, con durata, criteri e limiti stabiliti
  con proprio decreto, che i trattamenti già previsti dagli
  articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 13 novembre 1997, n.393, i
  cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 63 della
  legge 27 dicembre 1997, n.449, continuino ad essere erogati
  nei limiti finanziari preordinati allo scopo nell'ambito del
  Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.
 
                              Pag. 25
 
     1- quinquies.  Dopo il comma 4 dell'articolo
  9- septies  del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n.510,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
  n.608, è inserito il seguente:
     "4- bis.  La Società per l'imprenditoria giovanile spa
  è autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di
  finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30
  per cento del totale degli investimenti ammessi."";
       dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
     "2- bis.  All'articolo 59, comma 3, penultimo periodo,
  della legge 27 dicembre 1997, n.449, le parole: "30 giugno
  1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998"; dopo
  le parole: "disciplina previdenziale", sono inserite le
  seguenti: "e del trattamento di fine rapporto"; le parole:
  "comma 23" sono sostituite dalle seguenti: "commi 22 e 23"; e
  dopo le parole: "medesima legge", sono inserite le seguenti:
  "nel rispetto degli equilibri di bilancio della relativa
  gestione".
     2- ter.  Il recupero dei contributi previdenziali ed
  assistenziali non versati dalle aziende delle regioni Abruzzo
  e Molise dal 1^ dicembre 1994 al 30 novembre 1996, e dovuti ai
  sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
  n.194 del 20 agosto 1994, è effettuato in 40 rate
  trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli
  interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse
  legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare
  successivo alla data di entrata in vigore della legge di
  conversione del presente decreto.  Le imprese che intendono
  avvalersi della dilazione debbono farne richiesta agli uffici
  dell'INPS territorialmente competenti entro il secondo
  trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore
  della legge di conversione del presente decreto, allegando il
  pagamento relativo alla prima rata.  Alle imprese che hanno in
  corso il recupero rateizzato di cui alla presente
  disposizione, l'INPS è tenuto a rilasciare i certificati di
  regolarità contributiva, anche ai fini della partecipazione ai
  pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive
  dovute ad altra causa.";
       dopo il comma 3, è inserito il seguente:
     "3- bis.  Per la prosecuzione dei lavori
  socialmente utili in corso presso l'INPS è autorizzata la
  spesa di lire 7 miliardi per il 1998.  All'onere recato dalla
  presente disposizione si provvede mediante corrispondente
  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
  triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di
  base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
  l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
  l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale.";
         al comma 4, nell'alinea, dopo le parole:  "di
  parte corrente",  sono inserite le seguenti:  ""Fondo
  speciale"".
     Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
     "Art. 1- bis. - (Reversibilità dell'assegno vitalizio in
  favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ).
  - 1.  L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n.94, deve
  essere interpretato nel senso che l'assegno vitalizio in
  favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ,
  di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n.791, è
  reversibile ai familiari, in possesso dei requisiti prescritti
  dalle disposizioni generali vigenti in tema di reversibilità,
  di ex deportati aventi diritto all'assegno diretto, ancorchè
  non abbiano fatto domanda o, comunque, non abbiano fruito del
  beneficio.
       2.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
  valutato in lire 90 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999
  e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
  1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
  parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del
 
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  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
  l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento
  relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
     Art. 1- ter. - (Disciplina di contratti di cui ai
  decreti-legge n.24 del 1986 e n.409 del 1984). -   1.
  Al fine di provvedere ad una disciplina definitiva dei
  contratti riguardanti i lavoratori di cui al decreto-legge 12
  febbraio 1986, n.24, convertito dalla legge 9 aprile 1986,
  n.96, per quanto concerne il comune di Palermo, e al
  decreto-legge 2 agosto 1984, n.409, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n.618, per
  quanto concerne il comune di Napoli, il Governo adotta uno o
  più provvedimenti intesi, anche a mezzo di accordi di
  programma, a disciplinare la materia dei suddetti contratti e
  le forme dell'eventuale mobilità allo scopo di garantire
  sbocchi occupazionali nel settore pubblico ed in quello
  privato.
     Art. 1- quater. - (Modifica alla legge n.449 del 1997).
  -  1.  All'articolo 59, comma 7, lettera  c),
  della legge 27 dicembre 1997, n.449, dopo le parole: "per
  il numero dei lavoratori da collocare in mobilità indicato
  nella domanda medesima", sono inserite le seguenti: ", anche
  considerando complessivamente i numeri indicati nelle domande
  presentate dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo,".
     Art. 1- quinquies. - (Deroga alla legge n.335 del 1995).
  -  1.  In deroga a quanto disposto dall'articolo 1,
  commi 25, 26 e 29, della legge 8 agosto 1995, n.335, le
  disposizioni in materia di requisiti di accesso e di
  decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità,
  previgenti alla stessa legge n.335 del 1995, continuano a
  trovare applicazione nei confronti dei lavoratori di cui
  all'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n.153.
     Art. 1- sexies. - (Modifica alla legge n.196 del 1997).
  -  1.  Il comma 3 dell'articolo 24 della legge 24
  giugno 1997, n.196, è sostituito dal seguente:
     " 3.  L'iscrizione nelle liste di collocamento, ai
  fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, non
  determina la perdita dello stato di socio della
  cooperativa".
       2.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
  valutato in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999
  e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
  stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
  1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
  parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del tesoro, del
  bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998,
  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
     Art. 1- septies. - (Misure a favore di lavoratori di
  aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di
  reti telefoniche). -   1.  Ai lavoratori delle aziende
  industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti
  telefoniche, per le quali un drastico calo degli appalti abbia
  provocato eccedenze strutturali, anche in aree ad alto tasso
  di disoccupazione, non affrontabili con il ricorso alla cassa
  integrazione guadagni straordinaria, in base alla vigente
  normativa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
  può concedere, nell'ambito della disponibilità del Fondo per
  l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, e nel limite
  massimo di lire 43 miliardi per l'anno 1998, in deroga alla
  medesima normativa, il trattamento di integrazione salariale
  straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi.
     Art. 1- octies. - (Compiti del comitato tecnico di cui
  all'articolo 19 della legge n.41 del 1986). -   1.
  Nell'attesa dell'adozione di un provvedimento di riforma degli
  ammortizzatori sociali ed allo scopo di semplificare le
  procedure istruttorie per la concessione dei trattamenti di
  integrazione salariale straordinaria, il comitato tecnico di
  cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio
 
                              Pag. 27
 
  1986, n.41, esprimerà il proprio parere esclusivamente su
  programmi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione
  produttiva riguardanti aziende con più di mille dipendenti,
  situate in unità produttive collocate in due o più regioni.
     Art. 1- nonies. - (Disposizioni in materia di mobilità).
  -  1.  Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2,
  del decreto-legge 19 maggio 1997, n.129, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n.229, si
  applicano, nel limite di mille unità, a favore delle aziende
  ubicate nei territori interessati alle proroghe di cui
  all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 1^ ottobre 1996,
  n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
  1996, n.608, per i lavoratori da collocare in mobilità entro
  il 31 dicembre 1999.  I lavoratori di cui al presente comma
  sono collocati in pensionamento al raggiungimento dei
  requisiti di accesso e di decorrenza del trattamento
  pensionistico di anzianità previsti dalla legge 8 agosto 1995,
  n.335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n.449.
  Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi
  quelli relativi alla contribuzione figurativa, per i periodi
  che eccedono la mobilità ordinaria, sono posti a carico delle
  imprese.  Le imprese che intendono avvalersi della presente
  disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro
  e della previdenza sociale entro il 30 settembre 1998.
     Art. 1- decies. - (Misure a favore di dipendenti dei
  centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione
  psicosociale). -   1.  Ai lavoratori dipendenti da
  centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione
  psicosociale, licenziati nel periodo dal 13 marzo 1998 al 30
  giugno 1998, ed iscritti nelle liste di mobilità, possono
  essere concessi dal Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, per un periodo non eccedente i 12 mesi e per un
  massimo di 160 unità e dalla data del licenziamento, una
  indennità pari al trattamento massimo di integrazione
  salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni
  nonchè gli assegni familiari ove spettanti, nei limiti delle
  risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui
  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
  n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n.236.  Per i lavoratori dipendenti dai predetti centri
  già lavoranti ad orario ridotto, la citata indennità è
  calcolata in misura proporzionale alle ore lavorate
  nell'ultimo mese di attività.
       2.  I centri di accoglienza per anziani e di
  riabilitazione psicosociale di cui al comma 1 presentano le
  relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione
  sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei
  lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale, che adotta i conseguenti
  provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma
  1.
     Art. 1- undecies. - (Proroga di trattamenti di
  mobilità). - 1.  Il Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale può concedere i trattamenti previsti dall'articolo 4,
  comma 12, del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n.510,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
  n.608, fino al 28 febbraio 1999, nel limite delle risorse
  disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
  comma 7, del decreto- legge 20 maggio 1993, n.148, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236".
 
DATA=980527 FASCID=ALA13-361 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0361 TOTPAG=0056 TOTDOC=0039 NDOC=0034 TIPDOC=P DOCTIT=0032 COMM= TX PAGINIZ=0024 RIGINIZ=017 PAGFIN=0027 RIGFIN=061 UPAG=NO PAGEIN=24 PAGEFIN=27 SORTRES=9805275 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00361 SORTNAV=59805272 00361 300000 ZZALA361 NDOC0034 TIPDOCP DOCTIT0032 NDOC0032



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