| All'articolo 1:
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1- bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale può disporre che siano prorogati fino al 31 dicembre
1998 gli interventi di cui all'articolo 2- ter del
decreto-legge 29 settembre 1992, n.393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.460, come
sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20
maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n.236, e successive modificazioni, nel limite
delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n.148 del
1993.
1- ter. Il trattamento ordinario di integrazione
salariale può essere concesso dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale per la durata massima di tre mesi e
comunque non oltre il 30 giugno 1999, anche in deroga al
limite di durata previsto dall'articolo 1 della legge 6 agosto
1975, n.427, nei confronti dei lavoratori dipendenti da
aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e
lavorazione del marmo, nei casi in cui le predette aziende
sospendano o riducano l'attività industriale per l'intervento
dei servizi preposti o per la necessità di adeguare i propri
impianti e siti di estrazione alle disposizioni vigenti in
materia di sicurezza del lavoro, nell'ambito delle risorse
disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, e nel
limite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1998.
1- quater. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale può prevedere, con durata, criteri e limiti stabiliti
con proprio decreto, che i trattamenti già previsti dagli
articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 13 novembre 1997, n.393, i
cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 63 della
legge 27 dicembre 1997, n.449, continuino ad essere erogati
nei limiti finanziari preordinati allo scopo nell'ambito del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.
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1- quinquies. Dopo il comma 4 dell'articolo
9- septies del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n.510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n.608, è inserito il seguente:
"4- bis. La Società per l'imprenditoria giovanile spa
è autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di
finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30
per cento del totale degli investimenti ammessi."";
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2- bis. All'articolo 59, comma 3, penultimo periodo,
della legge 27 dicembre 1997, n.449, le parole: "30 giugno
1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998"; dopo
le parole: "disciplina previdenziale", sono inserite le
seguenti: "e del trattamento di fine rapporto"; le parole:
"comma 23" sono sostituite dalle seguenti: "commi 22 e 23"; e
dopo le parole: "medesima legge", sono inserite le seguenti:
"nel rispetto degli equilibri di bilancio della relativa
gestione".
2- ter. Il recupero dei contributi previdenziali ed
assistenziali non versati dalle aziende delle regioni Abruzzo
e Molise dal 1^ dicembre 1994 al 30 novembre 1996, e dovuti ai
sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.194 del 20 agosto 1994, è effettuato in 40 rate
trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli
interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse
legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare
successivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Le imprese che intendono
avvalersi della dilazione debbono farne richiesta agli uffici
dell'INPS territorialmente competenti entro il secondo
trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, allegando il
pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in
corso il recupero rateizzato di cui alla presente
disposizione, l'INPS è tenuto a rilasciare i certificati di
regolarità contributiva, anche ai fini della partecipazione ai
pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive
dovute ad altra causa.";
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3- bis. Per la prosecuzione dei lavori
socialmente utili in corso presso l'INPS è autorizzata la
spesa di lire 7 miliardi per il 1998. All'onere recato dalla
presente disposizione si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.";
al comma 4, nell'alinea, dopo le parole: "di
parte corrente", sono inserite le seguenti: ""Fondo
speciale"".
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1- bis. - (Reversibilità dell'assegno vitalizio in
favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ).
- 1. L'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n.94, deve
essere interpretato nel senso che l'assegno vitalizio in
favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ,
di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n.791, è
reversibile ai familiari, in possesso dei requisiti prescritti
dalle disposizioni generali vigenti in tema di reversibilità,
di ex deportati aventi diritto all'assegno diretto, ancorchè
non abbiano fatto domanda o, comunque, non abbiano fruito del
beneficio.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
valutato in lire 90 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999
e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del
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tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 1- ter. - (Disciplina di contratti di cui ai
decreti-legge n.24 del 1986 e n.409 del 1984). - 1.
Al fine di provvedere ad una disciplina definitiva dei
contratti riguardanti i lavoratori di cui al decreto-legge 12
febbraio 1986, n.24, convertito dalla legge 9 aprile 1986,
n.96, per quanto concerne il comune di Palermo, e al
decreto-legge 2 agosto 1984, n.409, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n.618, per
quanto concerne il comune di Napoli, il Governo adotta uno o
più provvedimenti intesi, anche a mezzo di accordi di
programma, a disciplinare la materia dei suddetti contratti e
le forme dell'eventuale mobilità allo scopo di garantire
sbocchi occupazionali nel settore pubblico ed in quello
privato.
Art. 1- quater. - (Modifica alla legge n.449 del 1997).
- 1. All'articolo 59, comma 7, lettera c),
della legge 27 dicembre 1997, n.449, dopo le parole: "per
il numero dei lavoratori da collocare in mobilità indicato
nella domanda medesima", sono inserite le seguenti: ", anche
considerando complessivamente i numeri indicati nelle domande
presentate dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo,".
Art. 1- quinquies. - (Deroga alla legge n.335 del 1995).
- 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1,
commi 25, 26 e 29, della legge 8 agosto 1995, n.335, le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e di
decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità,
previgenti alla stessa legge n.335 del 1995, continuano a
trovare applicazione nei confronti dei lavoratori di cui
all'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n.153.
Art. 1- sexies. - (Modifica alla legge n.196 del 1997).
- 1. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge 24
giugno 1997, n.196, è sostituito dal seguente:
" 3. L'iscrizione nelle liste di collocamento, ai
fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, non
determina la perdita dello stato di socio della
cooperativa".
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
valutato in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999
e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 1- septies. - (Misure a favore di lavoratori di
aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di
reti telefoniche). - 1. Ai lavoratori delle aziende
industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti
telefoniche, per le quali un drastico calo degli appalti abbia
provocato eccedenze strutturali, anche in aree ad alto tasso
di disoccupazione, non affrontabili con il ricorso alla cassa
integrazione guadagni straordinaria, in base alla vigente
normativa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
può concedere, nell'ambito della disponibilità del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, e nel limite
massimo di lire 43 miliardi per l'anno 1998, in deroga alla
medesima normativa, il trattamento di integrazione salariale
straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi.
Art. 1- octies. - (Compiti del comitato tecnico di cui
all'articolo 19 della legge n.41 del 1986). - 1.
Nell'attesa dell'adozione di un provvedimento di riforma degli
ammortizzatori sociali ed allo scopo di semplificare le
procedure istruttorie per la concessione dei trattamenti di
integrazione salariale straordinaria, il comitato tecnico di
cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio
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1986, n.41, esprimerà il proprio parere esclusivamente su
programmi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione
produttiva riguardanti aziende con più di mille dipendenti,
situate in unità produttive collocate in due o più regioni.
Art. 1- nonies. - (Disposizioni in materia di mobilità).
- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 19 maggio 1997, n.129, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n.229, si
applicano, nel limite di mille unità, a favore delle aziende
ubicate nei territori interessati alle proroghe di cui
all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 1^ ottobre 1996,
n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n.608, per i lavoratori da collocare in mobilità entro
il 31 dicembre 1999. I lavoratori di cui al presente comma
sono collocati in pensionamento al raggiungimento dei
requisiti di accesso e di decorrenza del trattamento
pensionistico di anzianità previsti dalla legge 8 agosto 1995,
n.335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n.449.
Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi
quelli relativi alla contribuzione figurativa, per i periodi
che eccedono la mobilità ordinaria, sono posti a carico delle
imprese. Le imprese che intendono avvalersi della presente
disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale entro il 30 settembre 1998.
Art. 1- decies. - (Misure a favore di dipendenti dei
centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione
psicosociale). - 1. Ai lavoratori dipendenti da
centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione
psicosociale, licenziati nel periodo dal 13 marzo 1998 al 30
giugno 1998, ed iscritti nelle liste di mobilità, possono
essere concessi dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, per un periodo non eccedente i 12 mesi e per un
massimo di 160 unità e dalla data del licenziamento, una
indennità pari al trattamento massimo di integrazione
salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni
nonchè gli assegni familiari ove spettanti, nei limiti delle
risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.236. Per i lavoratori dipendenti dai predetti centri
già lavoranti ad orario ridotto, la citata indennità è
calcolata in misura proporzionale alle ore lavorate
nell'ultimo mese di attività.
2. I centri di accoglienza per anziani e di
riabilitazione psicosociale di cui al comma 1 presentano le
relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione
sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, che adotta i conseguenti
provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma
1.
Art. 1- undecies. - (Proroga di trattamenti di
mobilità). - 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale può concedere i trattamenti previsti dall'articolo 4,
comma 12, del decreto-legge 1^ ottobre 1996, n.510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n.608, fino al 28 febbraio 1999, nel limite delle risorse
disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto- legge 20 maggio 1993, n.148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236".
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