| (Interventi urgenti
in materia occupazionale).
1. Sono prorogati:
a) di ulteriori dodici mesi e nei confronti di un
numero di soggetti fino ad un massimo di 3.500 unità i
trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di
mobilità di cui all'articolo 4, comma 21,
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terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1^ ottobre 1996,
n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n.608, in corso alla data del 31 marzo 1998 per effetto
di disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1997, nella
misura vigente alla predetta data del 31 marzo 1998; la
proroga dei trattamenti di integrazione straordinaria
salariale comporta una pari riduzione del periodo di
trattamento di mobilità, ove spettante;
b) di ulteriori sei mesi i trattamenti di
integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n.552, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.642, per i
lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto e nella misura vigente a tale data.
2. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1^
dicembre 1997, n.468, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola: "requisiti" è sostituita dalla
seguente: "tratta-menti";
b) alla lettera a) sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "ovvero all'erogazione anticipata del
trattamento relativo all'anzianità maturata".
3. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso
il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzata
la spesa di lire 28 miliardi nel 1998.
4. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente
articolo, pari a lire 47.050 milioni per l'anno 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente
utilizzando:
a) quanto a lire 17.150 milioni l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
b) quanto a lire 1.900 milioni l'accantonamento
relativo al Ministero per le politiche agricole;
c) quanto a lire 28.000 milioni l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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