| (Divieti e obblighi dei consorziati).
1. E' vietato ogni scarico o deposito di oli e grassi
vegetali e animali esausti, come pure di rifiuti derivanti
dalla loro rigenerazione, nelle acque interne superficiali,
nelle acque sotterranee, nelle acque costiere e nelle
canalizzazioni, nonché nel suolo e nel sottosuolo, sia
direttamente sia per mezzo di condutture, che non sia
disciplinato dalla legislazione vigente o dalle norme della
presente legge.
2. E' vietato ogni trattamento di oli e grassi vegetali e
animali esausti che comporti un inquinamento superiore ai
limiti fissati dalle disposizioni vigenti in materia di tutela
ambientale delle acque, dell'aria, del suolo e del
sottosuolo.
3. Nell'esercizio delle loro attività, i titolari delle
imprese e partecipanti al Consorzio devono fare uso delle
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tecnologie più perfezionate e appropriate per un corretto
smaltimento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti,
che non comportino costi eccessivi e che tengano conto in
primo luogo dell'esigenza di evitare pericoli per la salute e
per l'ambiente.
4. I consorziati sono tenuti a corrispondere
obbligatoriamente al Consorzio ogni contributo dovuto per
legge o in quanto fissato dallo statuto, versando una somma
rapportata alle quote di partecipazione di cui sono
titolari.
5. Chiunque provvede alla raccolta, trasporto, stoccaggio,
trattamento o riutilizzo di oli e grassi vegetali e animali
esausti per quantitativi superiori a 100 chilogrammi annui
deve tenere un apposito registro con fogli numerati e bollati
dall'ufficio del registro, nel quale devono essere riportati,
cronologicamente e per ogni operazione, i dati relativi alla
quantità, provenienza e destinazione degli oli e grassi
vegetali e animali esausti raccolti e trasportati, stoccati,
trattati e riutilizzati. Copia del registro deve essere
trasmessa annualmente al Consorzio e l'originale lasciato a
disposizione delle autorità di controllo per cinque anni.
6. Le aziende e le imprese del Consorzio autorizzate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, a svolgere attività di raccolta sono obbligate
a:
a) raccogliere e trasportare alle aziende di
stoccaggio o rigenerazione tutti gli oli e grassi vegetali e
animali esausti detenuti dai loro clienti;
b) assicurare ai suddetti detentori la frequenza e
la capacità del sistema di raccolta, nonché la corrispondenza,
sia quantitativa sia qualitativa, tra il flusso di ciascun
ciclo di conferimento e il flusso di ciascun ciclo di
raccolta;
c) provvedere allo stoccaggio degli oli e dei
grassi vegetali e animali esausti ad esse conferiti, qualora
non si sia ancora provveduto a cederli alle aziende e alle
imprese di rigenerazione;
d) cedere tutti gli oli e grassi vegetali e
animali esausti raccolti alle imprese e aziende partecipanti
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al Consorzio obbligatorio, o a soggetti dallo stesso
incaricati.
7. Le imprese e le aziende del Consorzio, nonché quelle
che per conto del Consorzio stesso provvedono alla raccolta,
al trattamento e al riutilizzo di oli e grassi vegetali e di
grassi animali esausti, devono consentire alle autorità
competenti di accedere agli impianti per effettuare i
controlli necessari stabiliti dalla legge.
8. I titolari delle imprese e delle aziende di raccolta,
trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo di oli e
grassi vegetali e animali esausti devono fornire alle autorità
di controllo tutte le informazioni che queste ultime
richiedono.
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