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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


377807
SMC0355-0005
Bollettino Giunte e Commissioni n. 355 del 28 maggio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-355)
(suddiviso in 127 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.6 dello stampato)
               ...I COMMISSIONE PERMANENTE
  (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
 
 
...IN SEDE CONSULTIVA
C414; C616; C816; C817; C958; C991; C1109; C1140; C1304; C1365; C1488; C1560; C1780; C2787; C3323; C3333; C3334; C3338; C3549. LAVCOMM
C414; C616; C816; C817; C958; C991; C1109; C1140; C1304; C1365; C1488; C1560; C1780; C2787; C3323; C3333; C3334; C3338; C3549.
Testo unificato delle proposte di legge: C. 414, C. 616, C. 816, C. 817, C. 958, C. 991, C. 1109, C. 1140, C. 1304, C. 1365, C. 1488, C. 1560, C. 1780, C. 2787, C. 3323, C. 3333, C. 3334, C. 3338 e C. 3549: Procreazione medicalmente assistita. (Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente e relatore. Carlo GIOVANARDI. Antonio SODA. Raffaele CANANZI. Riccardo MIGLIORI. Rosa JERVOLINO RUSSO, Presidente.
Giovedì 28 maggio 1998. - Presidenza del Presidente Rosa JERVOLINO RUSSO.
ZZSMC ZZRES ZZSMC280598 ZZSMC980528 ZZSMC000598 ZZSMC000098 ZZSMC355 ZZ13 ZZD ZZC1 ZZCO ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle
  proposte di legge, sospeso, da ultimo, il 15 aprile 1998.
 
     Rosa JERVOLINO RUSSO,  Presidente e relatore,
  intervenendo in replica, desidera innanzitutto ringraziare per
  gli apprezzamenti che sono stati fatti nei confronti della sua
  relazione introduttiva e per l'alto livello della discussione
  che è stata di grande qualità e scevra da posizioni
  pregiudiziali di carattere ideologico, da divisioni fra
  maggioranza e opposizione e da logiche di partito.  Tutti i
  colleghi che sono intervenuti, della maggioranza e
  dell'opposizione, hanno sottolineato l'assoluta necessità di
  approvare il provvedimento in esame e la loro volontà di
  contribuire a colmare l'attuale vuoto legislativo.
     Alcuni colleghi - ad esempio il deputato Corsini - hanno
  anche ricordato - cosa della quale si dichiara pienamente
  convinta - che vi sono forze economiche che tentano fortemente
  di impedire l'approvazione della legge in quanto l'attuale
  stato di assoluto disordine del settore è funzionale agli
  interessi economici che esse rappresentano.  Vi è, quindi, un
  punto in comune che unisce tutti i componenti della
  Commissione: si tratta della assoluta necessità della rapida
  approvazione del provvedimento in esame.  Certamente non una
  qualsiasi legge ma la migliore legge possibile.  E su questo
  punto intende svolgere una prima riflessione: certamente ogni
  parlamentare (e fra questi anche il relatore) ha non solo il
  diritto, ma il preciso dovere di esprimere con chiarezza il
  proprio pensiero, le proprie idee, la propria posizione.  Ma se
  davvero si vuole raggiungere l'obiettivo dell'approvazione
  della legge, occorre trovare un punto di equilibrio, una
  sintesi alta fra le varie opinioni presenti in Parlamento.  La
  migliore legge possibile non è quella che ogni parlamentare
  immagina dentro di sé, ma quella che ha i consensi sufficienti
  per essere varata dal Parlamento, naturalmente purché sia in
  armonia con le scelte di valore della Carta costituzionale e
  degli Accordi internazionali ratificati dall'Italia.
 
                               Pag. 7
 
     Occorre poi avere realisticamente presente la realtà.
  Anche nella I Commissione si è discusso come se si dovesse
  decidere se permettere o meno la fecondazione medicalmente
  assistita per le coppie di fatto o la fecondazione eterologa.
  La situazione è completamente diversa: nell'attuale situazione
  di vuoto legislativo, fecondazione eterologa e fecondazione
  medicalmente assistita per le coppie di fatto (ed interventi
  che scuotono la coscienza anche in modo molto più profondo,
  come nei vari casi di "utero in affitto"), si fanno già ora e
  senza alcun limite.  La legge cerca di regolare il fenomeno,
  stabilendo una precisa casistica, una procedura vincolante
  nonché un serio sistema sanzionatorio.  Rispetto a quest'ultimo
  si sente molto più vicina alla posizione della Commissione
  affari sociali che a quella della Commissione giustizia.  Forse
  sarà poco "politico" dirlo perché è una affermazione che potrà
  essere strumentalizzata da quanti vogliono una legge
  maggiormente permissiva, ma il testo sul quale la I
  Commissione deve esprimere il parere è fortemente restrittivo
  rispetto alla realtà attuale ed inoltre si pone l'obiettivo di
  impedire degenerazioni (ad esempio clonazioni, chimere) in un
  campo la cui disciplina non può essere priva di valori e di
  precisi punti di riferimento.
     Questo vale soprattutto per i colleghi - è il suo caso e
  quello dei popolari - che non sono favorevoli ad interventi
  quali la fecondazione eterologa e la fecondazione per le
  coppie di fatto.  Vorrebbe, quindi, che fosse chiaro che non ci
  si trova di fronte a fenomeni da introdurre nella realtà del
  nostro Paese, ma a fenomeni da regolare e contenere alla luce
  dei principi generali del rispetto della persona umana e della
  tutela degli interessi del bambino.
     Ciò premesso, desidera sottolineare con assoluta chiarezza
  che non ha mai pensato alle leggi come semplici strumenti di
  registrazione dei comportamenti correnti.  Esse devono proporre
  e realizzare valori: i valori laici della nostra Carta
  costituzionale.  Per il legislatore non è, però, possibile
  ignorare la realtà e tanto meno pretendere che, fra le varie
  letture possibili della Costituzione, assuma al rango di
  verità assoluta la propria personale lettura.  Sia la
  Costituzione, sia le norme sulle quali la I Commissione è
  chiamata ad esprimere il parere, devono essere lette in modo
  sereno e, naturalmente, al di fuori di ogni
  strumentalizzazione politica.  L'argomento è troppo importante
  e delicato per farne oggetto di protagonismi politici o di
  polemiche strumentali.
     Anche se non nominerà tutti i colleghi, assicura di aver
  riflettuto con attenzione su ognuno dei loro interventi, sulle
  proposte avanzate e sulle tesi sostenute.
     Entrando nel merito delle singole osservazioni che sono
  state fatte, l'argomento di un possibile contrasto con gli
  articoli 29 e 30 della Costituzione, per quanto riguarda la
  fecondazione eterologa e la fecondazione su coppie di fatto, è
  stato ripreso da punti di vista diversi da vari colleghi.
     A proposito di questo fondamentale argomento, non può che
  ribadire quanto da lei diffusamente sostenuto nella sua
  relazione introduttiva, soffermandosi ora in modo più
  analitico sulle fonti dalle quali ha tratto il suo
  convincimento.
     Premessa la sua personale contrarietà e la contrarietà dei
  popolari al merito di queste due scelte (fecondazione
  eterologa e fecondazione per le coppie di fatto, contro le
  quali i popolari hanno votato e voteranno) pur riconfermando
  la preoccupazione per un possibile svuotamento dall'interno
  del modello di famiglia costituzionalmente affermato dal primo
  comma dell'articolo 29 della Costituzione, non ritiene che si
  possa parlare di contrasto in senso proprio fra le norme sulle
  quali la I Commissione è chiamata ad esprimere il parere e la
  Carta costituzionale.  Non si tratta di avere o non avere
  coraggio, come pure qualche organo di stampa ha sostenuto.  Al
  riguardo, non ritiene corretto che la polemica stampa entri
  nelle aule parlamentari.  Come Presidente e relatore è tenuta a
  rispondere ai colleghi e non ai giornali; pienamente
  disponibile, come è doveroso e naturale, a dare in un'altra
  sede tutte le spiegazioni richieste.  E' chiaro, comunque, che
  ciascun
 
                               Pag. 8
 
  parlamentare è pienamente libero di esprimere il proprio
  pensiero e che non corre alcun rischio.
     Nei casi nei quali è convinta di trovarsi dinanzi ad una
  legge di difficile armonizzazione con la Carta costituzionale
  l'ha detto con grande chiarezza e franchezza,
  indipendentemente dalla situazione e dalle alleanze politiche
  nelle quali operava od opera il suo partito.  E' successo anche
  nei giorni scorsi a proposito della legge sull'aborto per la
  quale ci sono, a suo parere, problemi di difficile
  armonizzazione con gli articoli 29, 30, 32 della Costituzione.
  Naturalmente a venti anni dall'approvazione della legge questo
  discorso finisce con l'avere una valenza più culturale che
  istituzionale.  Richiama, però, questo esempio per dire che non
  ha l'abitudine di nascondere il suo pensiero.  E non è
  assolutamente possibile sostenere che, se nutre dei dubbi
  sulla compatibilità costituzionale della legge sull'aborto,
  deve per forza avere gli stessi dubbi sul provvedimento in
  esame.  Non vi è alcun collegamento fra le due norme e
  comunque, le leggi vanno esaminate una per una e, all'interno
  di esse, va esaminata autonomamente ogni singola norma.
     Ritornando al merito delle questioni delle quali oggi ci
  si deve occupare, uno stretto collegamento fra diritti del
  bambino-famiglia-matrimonio può essere anche "dedotto" dalla
  Costituzione ma non è in essa previsto in modo chiaro e
  tassativo e tale da dar luogo ad un giudizio di
  incostituzionalità delle norme in esame.
     Si dichiara d'accordo con il deputato Giovanardi quando
  afferma che i genitori ai quali l'articolo 30 della
  Costituzione attribuisce il diritto-dovere di mantenere,
  educare ed istruire i figli, nel pensiero di alcuni
  costituenti, siano i genitori di cui al primo comma
  dell'articolo 29 della Costituzione (cioè la coppia unita in
  matrimonio) ma di questo collegamento stretto e diretto non vi
  è traccia esplicita nel testo della Costituzione o nei lavori
  preparatori.
     Sottolinea di aver affermato con franchezza ed onestà fin
  dalla sua relazione introduttiva che delle norme
  costituzionali che riguardano il problema in esame sono
  possibili più letture.  Ribadisce che nessuno (men che meno il
  relatore) ha il diritto di imporre la propria lettura o di
  ritenerla vera in assoluto.  Per interpretare gli articoli
  della Costituzione occorre aver presenti una serie di fattori:
  la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di
  cassazione, la dottrina, l'atteggiamento del legislatore
  ordinario, quello del legislatore regionale.
     Anche qui desidera essere chiara: non pensa affatto di
  desumere i principi costituzionali dalla legislazione
  ordinaria.  Sa bene che è la legislazione ordinaria a doversi
  adeguare ai principi costituzionali.  Si limita soltanto ad
  affermare che non può essere indifferente ai fini della
  interpretazione della Costituzione il modo nel quale essa è
  interpretata dalla Corte costituzionale e dal legislatore.
     Per quanto riguarda la Corte costituzionale, anche se la
  giurisprudenza non è costante, si fa strada una posizione che
  naturalmente, in base al primo comma dell'articolo 29,
  riconosce la rilevanza giuridica della "famiglia" come società
  naturale fondata sul matrimonio.
     Accanto a questo riconoscimento la Corte, basandosi
  sull'articolo 2 della Costituzione, in alcune sentenze
  riconosce anche la rilevanza della famiglia di fatto come
  "formazione sociale ove si realizza la personalità" degli
  esseri umani.  Ragionando, poi, sul primo comma dell'articolo 3
  della Costituzione la Corte prevede la necessità di una
  equiparazione dei diritti delle due forme di convivenza.
     Attraverso l'evoluzione dell'interpretazione
  giurisprudenziale della tutela della famiglia di fatto e
  allargata, soprattutto in campo civilistico-patrimoniale, il
  convivente ha comunque acquisito, pur limitatamente al profilo
  interpersonale, un suo spazio di tutela per più versi simile a
  quello riservato al coniuge legittimo.
     Un riconoscimento dello  status  derivante dalla
  convivenza è invece rinvenibile in campo
  processual-penalistico: l'articolo 199 del codice di procedura
  penale, in tema di facoltà di astensione dei prossimi
  congiunti, include, infatti, anche la persona
 
                               Pag. 9
 
  che, "pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale
  conviva o abbia convissuto con esso", tra i soggetti esentati
  dall'obbligo di deporre, pur limitatamente ai fatti
  verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza
  coniugale.
     Una ulteriore significativa disposizione è prevista
  dall'articolo 681 dello stesso codice di procedura penale che,
  innovando rispetto alla disciplina del codice previgente,
  include il convivente tra i soggetti che possono sottoscrivere
  la domanda di grazia, diretta al Presidente della
  Repubblica.
     Esistono, inoltre, disposizioni contenute in leggi
  speciali che, pur inserite in una disciplina rivolta a
  differenti oggetti (anagrafico, penitenziario, locativo,
  assistenziale etc.) e, spesso, per finalità che esulano da una
  diretta tutela della convivenza, presentano aspetti che
  oggettivamente ne prevedono una specifica forma di
  considerazione giuridica.
     In particolare, segnala le seguenti disposizioni:
       l'articolo 2- bis  della legge 31 maggio 1965, n.
  575, recante disposizioni contro la mafia, che prevede che le
  indagini concernenti i soggetti passibili di applicazione di
  misure di prevenzione possano essere esperite anche nei
  confronti di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno
  convissuto con i soggetti medesimi;
       gli articoli 14- quater  e 30 della legge 26 luglio
  1975, n. 354 sull'ordinamento penitenziario;
       l'articolo 14- quater,  in tema di restrizioni per i
  detenuti sottoposti a regime di sorveglianza particolare,
  inserisce il convivente tra i soggetti ai quali non può
  negarsi la facoltà di intrattenere colloqui con il detenuto,
  mentre, l'articolo 30 prevede che, nel caso di imminente
  pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il
  detenuto possa richiedere un permesso di visita;
       l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio
  1991, n. 8 (convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82), in
  tema di misure di protezione per le persone che collaborano
  con la giustizia, che prevede, tra l'altro, l'adozione delle
  citate misure anche nei confronti dei conviventi dei
  collaboranti.
     In materia di locazione abitativa, segnala le seguenti
  disposizioni:
       l'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, che
  include "i conviventi in forma continuativa a qualunque
  titolo" tra coloro che appartengono al nucleo familiare
  dell'assegnatario;
       l'articolo 6, commi 1 e 3, della legge 27 luglio 1978,
  n. 392, cosiddetta "legge sull'equo canone", che, a seguito
  della sentenza n. 404/1988 della Corte costituzionale,
  prevede, in caso di morte del conduttore, la successione del
  convivente  more uxorio  nel contratto di locazione,
  nonché, nel caso in cui il conduttore abbia cessato la
  convivenza (per allontanamento volontario, quindi, e non per
  morte), la successione a favore del già convivente quando vi
  sia prole naturale;
       gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979,
  n. 629 (convertito in legge dall'articolo 1 della legge n.
  25/1980) che includono "le persone abitualmente conviventi"
  con il locatore tra i soggetti i cui redditi vanno calcolati
  per la determinazione del reddito complessivo;
       l'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 17 febbraio
  1992, n. 179 recante norme per l'edilizia residenziale
  pubblica, che, nel settore delle cooperative edilizie a
  proprietà indivisa, in mancanza del coniuge e dei figli
  minorenni, attribuisce al convivente  more uxorio  il
  diritto a sostituirsi al socio assegnatario defunto, a
  condizione che la convivenza, documentata da apposita
  certificazione anagrafica, alla data di decesso del socio,
  risulti instaurata da almeno due anni.
     Per quanto riguarda la normativa regionale, segnala le
  seguenti leggi contenenti
 
                              Pag. 10
 
  riconoscimenti a favore delle famiglie di fatto:
       legge della regione Emilia Romagna 14 marzo 1984, n. 12,
  recante "Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la
  disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale
  pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 5
  agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali
  emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981";
       legge della regione Lazio 26 giugno 1987, n. 33, recante
  "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni
  di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
  pubblica";
       legge della regione Liguria 3 marzo 1994, n. 10, recante
  "Norme per l'edilizia residenziale pubblica";
       legge della regione Piemonte 28 marzo 1995, n. 46,
  recante "Nuove norme per le assegnazioni e per la
  determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia
  residenziale pubblica";
       legge della regione Valle d'Aosta 4 settembre 1995, n.
  39, recante "Normativa e criteri generali per l'assegnazione,
  la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di
  edilizia residenziale pubblica";
       legge della regione Veneto 2 aprile 1996, n. 10, recante
  "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni
  degli alloggi di edilizia residenziale pubblica";
       legge della regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96,
  recante "Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi
  di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei
  relativi canoni di locazione";
       legge della regione Calabria 25 novembre 1996, n. 32,
  recante "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei
  canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
  pubblica";
       legge della regione Sicilia 9 dicembre 1996, n. 43,
  recante "Interventi di solidarietà in favore dei familiari
  delle vittime di incidenti stradali causati da mezzi delle
  forze dell'ordine in servizio di scorta";
       legge della regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96,
  recante "Disciplina per l'assegnazione, gestione e
  determinazione del canone di locazione degli alloggi di
  edilizia residenziale pubblica";
       legge della regione Umbria 23 dicembre 1996, n. 33,
  recante "Disciplina per l'assegnazione, la gestione e la
  determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di
  edilizia residenziale pubblica";
       legge della regione Basilicata 22 aprile 1997, n. 20,
  recante "Norme per l'assegnazione, la gestione degli alloggi
  di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei
  canoni di locazione";
       legge regionale della Campania 2 luglio 1997, n. 18,
  recante "Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di
  Edilizia residenziale pubblica";
       legge della regione Marche 22 luglio 1997, n. 44,
  recante "Norme in materia di assegnazione, gestione degli
  alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del
  Consiglio di amministrazione degli istituti autonomi per le
  case popolari della regione".
     Nel suo intervento in discussione generale il deputato
  Corsini ha giustamente ricordato che nelle leggi statali e
  regionali non vi è una equiparazione esplicita della famiglia
  fondata sul matrimonio alla famiglia di fatto, ma una
  regolamentazione delle conseguenze della convivenza  more
  uxorio.
     Per quanto riguarda le norme dinanzi citate, questo è
  certamente vero.  Una eccezione può essere - purtroppo, dal suo
  punto di vista - riscontrata nella legge recante "Iniziative a
  favore della famiglia" approvata il 14 aprile scorso dal
  Consiglio regionale della Valle d'Aosta.  L'articolo 1, comma
  2, di tale legge prevede, infatti, che: "la Regione, ai fini
  dell'applicazione della presente legge, riconosce, inoltre,
  come formazione sociale primaria e soggetto di fondamentale
  interesse
 
                              Pag. 11
 
  pubblico la famiglia comunque formata fondata su legami
  socialmente assunti di convivenza anagrafica, di solidarietà,
  di mutuo aiuto, di responsabilità nella cura delle persone che
  la compongono e nell'educazione dei minori".
     Il comma 1 di tale articolo si riferisce non soltanto
  all'articolo 29 della Costituzione, ma agli articoli 2 e 3,
  facendo sostanzialmente proprio il ragionamento della Corte
  costituzionale al quale ha fatto prima riferimento.
     Personalmente dichiara di non condividere la scelta fatta
  dalla regione Valle d'Aosta sia nel merito, sia perché non
  ritiene possibile che il legislatore regionale, con proprie
  norme, definisca un istituto giuridico quale la famiglia in
  modo difforme da quanto previsto dalla Costituzione.  Questo
  non toglie però che la norma esista e che il Commissario di
  Governo l'abbia vistata.  Comunque le norme sulle quali la I
  Commissione è chiamata ad esprimere il parere hanno una
  portata molto più limitata rispetto all'articolo 1 della
  citata legge della Valle d'Aosta perché non intendono affatto
  definire la famiglia di fatto ma, più specificamente,
  riguardano il diritto dei conviventi ad accedere alla
  fecondazione medicalmente assistita.
     Alcuni deputati per invocare la illegittimità
  costituzionale delle norme in esame, hanno fatto riferimento
  al diritto del bambino a vivere in famiglia e precisamente
  nella propria famiglia naturale composta dai genitori
  biologici regolarmente uniti in matrimonio.  Certamente questa
  posizione è ricca di valori e costituisce un obiettivo
  auspicabile, ma non esiste nella Costituzione una norma che
  individui con precisione tale diritto.  Al riguardo ricorda che
  l'articolo 1 della legge n. 184 del 1983, relativo
  all'adozione speciale, riconosce al bambino il diritto a
  vivere nella propria famiglia.  Sia la relatrice del
  provvedimento, senatrice Giglia Tedesco, che il capogruppo
  dell'MSI, senatore Filetti (vedi resoconto della seduta del
  Senato del 30 luglio del 1982) sottolinearono la portata
  innovativa di questa norma introdotta per la prima volta
  nell'ordinamento giuridico.  Se quindi, nel 1983, costituiva
  una novità riconoscere per legge ordinaria il diritto del
  bambino a vivere nella propria famiglia, questo diritto non
  era evidentemente compreso nelle norme costituzionali.  Anche
  nella legge n. 184 si parla di "famiglia" e non di "famiglia
  fondata sul matrimonio", né può essere a questo proposito
  invocata la Convenzione ONU di New York del 1989 sui diritti
  del bambino, che nel riferirsi alla famiglia, si appoggia su
  definizioni di tipo sociologico estremamente ampie e
  generiche.  Inoltre dei 191 paesi che al febbraio di quest'anno
  hanno ratificato la Convenzione, nessuno ha precisato che la
  famiglia alla quale la Convenzione stessa fa riferimento debba
  essere esclusivamente quella fondata sul matrimonio.  Non si
  può quindi confondere ciò che si desidera con la realtà
  normativa.
     Il deputato Garra ha fatto riferimento all'articolo 31
  della Costituzione, il cui secondo comma indica, fra gli
  obiettivi della Repubblica, la "protezione della maternità".
  Ritiene corretta l'affermazione dello stesso deputato Garra,
  secondo la quale non si tratta soltanto di tutelare il
  benessere fisico della madre, ma anche di tutelare la vita
  come evento precedente e coevo alla nascita.  Di questa
  affermazione ritiene che il testo in esame si faccia carico,
  ad esempio con la fondamentale disposizione contenuta al primo
  comma dell'articolo 16 che vieta qualsiasi sperimentazione su
  embrioni umani.  Tale norma naturalmente potrà essere ancora
  migliorata nella sede propria nella quale si concluderà in
  questo ramo del Parlamento (Assemblea, o Commissione affari
  sociali in sede redigente come personalmente si augura) ma si
  tratta di una norma di forte, chiara protezione dell'embrione
  e quindi della vita e della maternità.  Comunque la tutela
  dell'embrione è punto centrale e qualificante di questa
  legge.
     Ampia attenzione è stata anche riservata all'articolo 32
  della Costituzione.  Ha ragione il deputato Giovanardi quando
  ricorda che in base ad esso la legge non può in nessun caso
  violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.  Di
  tale
 
                              Pag. 12
 
  obbligo il testo in esame si fa correttamente carico quando
  prevede il divieto di donazione umana, la produzione di ibridi
  e di chimere, la fecondazione di un gamete umano con un gamete
  di specie diversa, la miscelazione di liquido seminale
  proveniente da persone diverse.  L'articolo 32 è stato poi
  richiamato dalle colleghe Cossutta e Mancina per esprimere
  dubbi sulla esclusione della donna sola dai soggetti che
  possono ricorrere alle tecniche di fecondazione assistita.
     Comunque, dichiara di non concordare con il rilievo in
  base al quale il trattamento di fecondazione artificiale
  sarebbe un trattamento terapeutico inerente alla tutela della
  salute e come tale costituirebbe diritto fondamentale di ogni
  essere umano.  A tale proposito ricorda quanto detto nella sua
  relazione introduttiva circa la natura sanitaria e non
  terapeutico-curativa dell'intervento stesso.  A tal proposito,
  richiama di nuovo l'articolo 41 del nuovo codice di
  deontologia medica italiano del 1995, il quale afferma che la
  fecondazione assistita ha lo scopo di "ovviare" e non di
  "curare" la sterilità.
     Premesso quanto sopra, conferma la convinzione espressa
  nella relazione introduttiva.  Per quanto riguarda la
  competenza della Commissione sussistono i motivi per esprimere
  parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.
  Preannuncia quindi che lo schema di parere che sottoporrà
  all'esame ed al voto della Commissione partirà dalla
  constatazione dell'assoluta necessità della rapida
  approvazione di una legge sulla fecondazione medicalmente
  assistita.  Aggiungerà poi i motivi che la inducono a dare un
  giudizio positivo del lavoro svolto dalla Commissione affari
  sociali, facendo riferimento a quanto già espresso nella sua
  relazione introduttiva.  Aggiungerà alla proposta di parere
  favorevole quattro condizioni:
       1) la necessità di rivedere la parte finale del comma 3
  dell'articolo 4, laddove si prevede il ricorso a tecniche di
  procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, anche
  qualora sia accertata la sussistenza di gravi malattie
  ereditarie o infettive trasmissibili; tale previsione infatti
  può dar luogo a fenomeni di selezione genetica;
       2) la necessità che all'articolo 5 sia meglio precisato
  ciò che il legislatore intende per coppie "stabilmente legate
  da convivenza", indicando validi sistemi di verifica della
  situazione reale, al fine di evitare raggiri che portino a
  superare il divieto di fecondazione medicalmente assistita di
  singles;
       3) la necessità che sia previsto lo  status  di
  figlio legittimo anche per i nati a seguito dell'applicazione
  delle tecniche di procreazione medicalmente assistita che
  avvengono al di fuori delle procedure previste dal testo in
  esame; non è infatti possibile far ricadere sui figli le
  conseguenze dell'inosservanza della legge operate dai genitori
  sui quali ultimi soltanto deve gravare una eventuale
  sanzione;
       4) la necessità di rafforzare la tutela dell'embrione
  anche sulla base delle indicazioni che sono emerse nel corso
  della discussione.
     Si augura naturalmente che su tali posizioni possano
  convergere il maggior numero possibile di colleghi.
 
     Carlo GIOVANARDI (gruppo misto-CCD), nel ringraziare il
  Presidente per l'ampia ed articolata illustrazione delle linee
  guida della proposta di parere sul testo unificato in esame,
  rileva tuttavia di non condividerla.  Gli sembra, infatti, che
  si violino i valori fondamentali presenti nella Carta
  costituzionale.  Si intende infatti scardinare in sede di
  legislazione ordinaria quei principi che hanno permesso per
  anni lo sviluppo della famiglia.
     Rileva, altresì, che tali forme di procreazione sembrano
  essere proprie del mondo animale piuttosto che del genere
  umano.  Non vorrebbe, poi, che l'accesso alle tecniche di
  procreazione medicalmente assistita rendesse possibile ai
  genitori di determinare  a priori  le caratteristiche
  genetiche dei propri figli.  Quanto
 
                              Pag. 13
 
  alla fecondazione eterologa, non condivide il fatto che un
  donatore possa fecondare più donne.
     Non condivide, poi, l'opportunità di disciplinare per
  legge fenomeni attuali e diffusi, seppure negativi.  Il fatto
  che in alcuni paesi vi sia la schiavitù, la tratta delle
  bianche nonché il fenomeno della prostituzione non vuol dire
  che occorra predisporre una normativa  ad hoc.  Esprime
  contrarietà anche in ordine alla possibilità di procedere al
  congelamento dei gameti.  Ritiene, altresì, che il testo in
  esame si ponga in contrasto con gli articoli 30, 31 e 32 della
  Costituzione, creando una sorta di filiazione artificiale.
  Sottolinea, quindi, che le norme in materia di procreazione
  medicalmente assistita pongono problemi di ordine giuridico,
  morale, eugenetico, nonché economico.  Si tratta di questioni
  che andrebbero analizzate attentamente, in quanto sembra
  attentarsi alle forme di procreazione naturale, per accedere a
  tecniche del tutto artificiali.
     Ritiene, poi, che una donna che intenda essere fecondata
  tramite le tecniche di procreazione medicalmente assistita
  voglia conoscere quanto meno il colore della pelle del
  donatore.  Vi è, quindi, il rischio di creare donatori di serie
  A e di serie B, dando vita ad una sorta di mercato della
  procreazione.  Sebbene la società moderna vada in tale
  direzione, ciò non significa che la strada intrapresa sia
  quella giusta.  Pur apprezzando lo sforzo di approfondimento
  del relatore, preannuncia l'orientamento contrario della sua
  parte politica sul testo unificato in esame.
 
     Antonio SODA (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo)
  esprime piena adesione ai criteri che informeranno la proposta
  di parere preannunciata dal Presidente, in ragione dell'etica
  laica che li ispira.  Nelle considerazioni del Presidente è
  stata fermamente respinta una concezione della natura e del
  diritto viziata, a suo parere, dall'astrattezza con la quale
  si configurano i processi di riproduzione dell'umanità.  Anche
  qualora venisse accolta la tesi restrittiva secondo la quale
  nella Costituzione esiste un  favor familiae,  è indubbio
  che ogni singola norma costituzionale non può essere
  interpretata se non nel quadro del sistema complessivo di
  valori tutelati dalla Carta fondamentale.  In questo senso,
  l'articolo 29 della Costituzione deve essere letto in
  combinato disposto con quanto enunciato all'articolo 2 della
  Costituzione, che tutela i diritti della persona umana, sia
  individualmente che come componente di una formazione sociale.
  Richiama, al riguardo, il secolare dibattito giuridico sulle
  teorie del diritto naturale come diritto delle genti e, a
  partire dalla cultura classica e cristiana, come diritto delle
  creature umane non riducibile al diritto che in un determinato
  momento storico è comune ad una certa civiltà.  Il diritto
  naturale è sempre stato riferito, in altri termini, ad ogni
  singola creatura concreta, in sé irripetibile, salvo il
  rispetto del limite consistente nel riconoscimento di diritti
  della persona effettivamente meritevoli di tutela a giudizio
  della collettività.  La Costituzione italiana, nell'accogliere
  tali concezioni, ha posto al centro dell'ordinamento la
  singola persona umana.  Pertanto, laddove la Costituzione
  riconosce la famiglia fondata sul matrimonio non intende, per
  ciò solo, escludere il riconoscimento dell'esistenza di altri
  rapporti umani e personali e di altre formazioni sociali in
  cui si realizza l'aspirazione a vivere una vita compiuta,
  posto che per formazione sociale ai sensi dell'articolo 2
  della Costituzione deve intendersi anche la relazione
  intercorrente tra due persone, indipendentemente dalla forma
  giuridica da essa rivestita.  Se, dunque, è questa la tavola
  dei valori costituzionali, non può non affermarsi che
  l'aspirazione alla procreazione rappresenta in sé un fatto
  eticamente apprezzabile.  D'altra parte, di fronte ad una
  realtà naturale in evoluzione il legislatore non può restare
  immobile.  Non ritiene corretto, quindi, sostenere che il
  legislatore, nell'intervenire con misure quali quelle previste
  dal provvedimento in esame, negherebbe la natura intesa come
  concetto assoluto ed immodificabile, poiché la natura non è un
  dato aprioristico, bensì un processo evolutivo
 
                              Pag. 14
 
  continuo, in seno al quale si registra un incessante
  mutamento dei rapporti che la persona umana intrattiene con la
  realtà esterna e degli stessi rapporti tra i sessi e tra le
  diverse sessualità umane.  Tutto ciò non significa, peraltro,
  esaltare il piano delle scelte individuali.  Il provvedimento
  in esame contempera, infatti, l'aspirazione degli individui
  alla procreazione con le esigenze di tutela dei nascituri.
     Ribadisce, pertanto, il proprio apprezzamento per lo
  sforzo compiuto dal Presidente, che deve essere interpretato
  come un contributo essenziale sulla via di una acquisizione da
  parte della società italiana di una maggiore consapevolezza
  dei nuovi diritti della persona umana.  Il provvedimento in
  esame non afferma, peraltro, un indiscriminato diritto alla
  procreazione artificiale: esso è soltanto volto ad affermare
  il principio secondo cui la scienza non può essere sottoposta
  a limiti che non siano funzionali alla tutela e alla
  promozione della persona umana.  La scienza come tale, infatti,
  deve considerarsi a sua volta natura, in quanto prodotto del
  continuo adattamento dell'uomo alla realtà circostante.
 
     Carlo GIOVANARDI (gruppo misto-CCD), interrompendo, si
  domanda quali siano i rimedi atti ad impedire che si arrivi ad
  operare selezioni di stampo nazista, cui potrebbero dar luogo
  la compravendita dei gameti e la selezione di questi per le
  esigenze più diverse.
 
     Antonio SODA (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo),
  rispondendo al deputato Giovanardi, fa presente che la I
  Commissione è chiamata ad esprimere un parere di legittimità
  costituzionale sul complesso del provvedimento in esame, senza
  entrare specificamente nel merito dei singoli profili.
  Occorre, invece fornire una risposta alla domanda di fondo
  riguardante la possibile lesione dei diritti della persona
  umana che eventualmente derivasse dal ricorso a forme di
  assistenza tecnico-scientifica nella materia in esame.  Sul
  punto, ritiene che tale lesione non sussista e ribadisce di
  condividere tanto l'analisi condotta dal Presidente, quanto le
  conclusioni da ella raggiunte, in ordine alle quali si riserva
  soltanto di formulare alcuni rilievi nel momento in cui
  saranno formalizzate nella proposta di parere preannunciata
  dal Presidente.
 
     Raffaele CANANZI (gruppo popolari e
  democratici-l'Ulivo), dopo aver ascoltato con attenzione le
  considerazioni svolte dal Presidente e dai membri della
  Commissione, ritiene opportuno svolgere talune ulteriori
  osservazioni.
     Rileva che nella attuale fase si sta assistendo ad un
  fenomeno drammatico costituito dalla "degenerazione" più che
  dalla "generazione" umana.  E' pur vero che la grandezza
  dell'uomo è data dal fatto che possiede forza e volontà,
  tuttavia non vi è dubbio che i progressi della scienza e della
  tecnica debbano essere posti al servizio dell'uomo per evitare
  che vengano usati in modo distorto, dando vita ad un processo
  involutivo della natura umana.  Sottolinea quindi che il quadro
  ambientale e materiale nel quale l'uomo vive è determinato in
  parte dal legislatore che, soprattutto in questa materia, è
  chiamato ad evitare un'involuzione.
     La materia in esame pone problemi di grande rilievo etico:
  non si può approvare una "qualunque" legge, in quanto la legge
  non ha soltanto una finalità regolativa di determinati
  fenomeni, quanto piuttosto un valore educativo.  Ritiene
  infatti che il contesto storico-sociale della materia in esame
  sia di grande complessità.  Occorre, quindi, giungere alla
  elaborazione di un testo che, pur non essendo la "miglior
  legge" possibile, tenga conto dei valori umani
  costituzionalmente protetti e garantiti.
     Occorre grande senso di responsabilità e la necessaria
  cautela nel predisporre una disciplina legislativa della
  procreazione medicalmente assistita.  E' necessario infatti
  tutelare sia i genitori, sia il nascituro.  Il profilo
  dell'aspettativa alla vita deve essere considerato, a suo
  giudizio, non tanto come un sentimento egoistico, quanto
  piuttosto come un atto d'amore.  Dovrebbe parlarsi
  preferibilmente di diritto
 
                              Pag. 15
 
  ed amore alla vita.  Si tratta quindi di salvaguardare
  "l'umanizzazione" della generazione.
     Occorre valutare attentamente i principi costituzionali in
  materia, nonché le questioni interpretative delle norme
  fondamentali, anche attraverso l'ausilio della giurisprudenza
  della Corte costituzionale.  Pur condividendo che i costituenti
  hanno inteso tutelare la persona umana nella sua interezza,
  come affermato dal deputato Soda, ricorda che l'articolo 2
  della Costituzione fa espresso riferimento ai diritti
  inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni
  sociali ove si svolge la sua personalità.
     Si sofferma sul rapporto intercorrente tra l'articolo 2 e
  l'articolo 29 della Costituzione, considerato come un rapporto
  di  genus  a  species.  Ritiene infatti che se il
  costituente non avesse inteso tutelare la famiglia come
  società naturale fondata sul matrimonio (articolo 29, comma
  1), sarebbe stato sufficiente il riferimento alle formazioni
  sociali contenuto nell'articolo 2.  Si tratta di una
  interpretazione che a suo giudizio serve a comprendere meglio
  la collocazione dell'articolo 29 nell'ambito della Carta
  costituzionale.  Non ritiene opportuno dilungarsi ulteriormente
  su altre questioni che saranno valutate nel corso dell'esame
  in Assemblea.  Evidenzia tuttavia come sia già stato rilevato
  il contrasto con gli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della
  Costituzione.  Quanto alla possibilità per le coppie di fatto
  di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente
  assistita, ritiene che tale previsione sia costituzionalmente
  illegittima.  La specialità della materia in esame impone,
  infatti, uno stretto collegamento interpretativo fra gli
  articoli 30 e 31 della Costituzione.  Pur nella consapevolezza
  che la Commissione esprimerà comunque un parere favorevole sul
  testo in esame, ritiene che esso ponga non tanto meri dubbi di
  legittimità costituzionale, quanto piuttosto un vero e proprio
  contrasto con il dettato della Carta fondamentale.
     Non si sentirebbe poi vincolato nè dalla legge ordinaria
  statale, in corso di approvazione, nè tanto meno dalle leggi
  regionali già vigenti in materia che possono essere sempre
  sottoposte al giudizio di legittimità costituzionale.  Non
  crede quindi che le leggi regionali possano considerarsi
  validi precedenti interpretativi in tale settore.  Nel
  ringraziare il relatore per aver fatto proprie talune delle
  sue considerazioni in materia di statuto degli embrioni,
  osserva altresì che occorre evitare di prevedere nella
  disciplina in esame casi di interruzione della gravidanza
  ulteriori e diversi rispetto a quelli già disciplinati dalla
  legge n. 194 del 1978.  Auspica, in conclusione, di poter
  disporre quanto prima della proposta di parere del relatore
  per poter attentamente riflettere su di essa.
 
     Riccardo MIGLIORI (gruppo alleanza nazionale) ricorda
  che il suo gruppo nutre sul provvedimento in esame una serie
  di perplessità che inducono a considerare necessaria
  un'approfondita discussione in Assemblea.  Fa notare, poi, che
  di recente il Ministero della sanità ha sollevato l'allarme
  sull'attuale situazione dei centri privati di raccolta del
  seme, situazione che si situa al di là del confine della
  legalità, essendosi registrati episodi di raccolta di sperma
  infetto.  Ciò conferma ancora di più l'esigenza di approvare
  una nuova disciplina legislativa della materia.
     Dopo aver rilevato l'esistenza di profili di
  incostituzionalità nelle disposizioni relative all'accesso
  alle tecniche riproduttive in questione da parte delle
  famiglie di fatto, nonché alla fecondazione eterologa e alla
  tutela dell'embrione, sul merito delle quali anche il
  Presidente ha espresso forti riserve, sottolinea come il
  riferimento alle coppie di fatto senza ulteriori
  specificazioni apra sostanzialmente il varco alla fecondazione
  assistita per i  single,  al di fuori di qualunque
  habitat  familiare che, invece, dovrebbe essere garantito
  al bambino.  Condivide, poi, i timori del Presidente relativi
  al rischio che l'ammissione della fecondazione eterologa
  consenta l'affermazione di concezioni eugenetiche e fa
  presente che un'effettiva
 
                              Pag. 16
 
  tutela dell'embrione dovrebbe essere coessenziale alle misure
  previste nel provvedimento in esame.
     Soffermandosi, infine, sui profili procedurali per
  l'espressione del parere di competenza alla Commissione affari
  sociali, fa presente che il suo gruppo non ha particolari
  preferenze in ordine alla via procedurale da seguire,
  potendosi procedere tanto alla presentazione di proposte di
  modifica alla proposta di parere del relatore, quanto alla
  presentazione di vere e proprie proposte alternative di
  parere.
 
     Rosa JERVOLINO RUSSO,  Presidente e relatore,
  ritiene che, al fine di mantenere il clima di estrema lealtà
  che ha caratterizzato finora il dibattito in Commissione,
  sarebbe opportuno consentire a tutte le posizioni politiche di
  esprimersi tramite la presentazione di proposte di parere,
  ferma restando la sua disponibilità a riformulare la propria
  proposta di parere in accoglimento di suggerimenti che non ne
  stravolgano il senso.  In tal modo, si voterebbe prima la
  proposta di parere del relatore e, in caso di reiezione di
  questa, verrebbero poste in votazione le proposte alternative
  di parere.  Del resto, la procedura suindicata appare più
  funzionale all'esigenza di concludere in tempo utile l'esame
  in sede consultiva del provvedimento al fine di non provocare
  il rischio di ritardi nell'inizio della discussione in
  Assemblea del provvedimento medesimo, inserito nel programma
  dei lavori per il mese di giugno.
     Non essendovi obiezioni, propone, pertanto, di fissare a
  lunedì, 1^ giugno 1998, alle ore 20, il termine per la
  presentazione delle proposte di parere, in modo da consentire
  alla Commissione di esaminarle e votarle nella seduta di
  martedì 2 giugno 1998.
     La Commissione concorda.
 
     Rosa JERVOLINO RUSSO,  Presidente,  rinvia, infine,
  il seguito dell'esame ad altra seduta.
 
     La seduta termina alle 11,05.
 
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