| La Commissione prosegue l'esame rinviato nella seduta
del 27 maggio 1998.
Giuliano PISAPIA, presidente, ricorda che nella
seduta di ieri il relatore ha espresso il parere sugli
emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli da 1
a 16 del testo unificato dei progetti di legge. Ieri è poi
scaduto alle ore 18 il termine per la presentazione degli
emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti alla
rimanente parte del testo unificato, pubblicati in allegato al
resoconto dell'odierna seduta.
Invita il rappresentante del Governo ad esprimere il
parere sul primo gruppo degli emendamenti e degli articoli
aggiuntivi riferiti agli articoli da 1 a 16 del testo
unificato.
Il sottosegretario di Stato Franco CORLEONE esprime
parere contrario sull'emendamento
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Anedda e altri 1.2, in quanto non si giustifica una
limitazione - per le cause pendenti all'aprile 1995 - alle
distanze stabilite dal codice civile.
L'emendamento Anedda ed altri 1.1, provocherebbe effetti
poco razionali in quanto si verificherebbero tre situazioni:
opposizioni precedenti l'aprile 1995 per ordinanze inferiori a
5 milioni al giudice di pace; opposizioni successive
all'aprile 1995 e precedenti l'entrata in vigore della
depenalizzazione sempre al giudice togato; opposizioni
successive alla entrata in vigore della depenalizzazione:
quasi tutte al giudice di pace. Il parere è quindi
contrario.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Gazzilli 2.1,
purché sia riformulato in riferimento alla dichiarazione di
incompetenza da parte del pretore.
Esprime parere contrario sull'emendamento Parrelli 2.2:
l'intento è condivisibile, ma si scontra con il dettato della
Corte Costituzionale. E' altresì contrario sugli emendamenti
Gazzilli 3.1 e Parrelli 3.3.
Quanto agli emendamenti Veneto 3.2 e Gazzilli 6.01, di
contenuto analogo, andrebbe chiarito che le assunzioni possono
avvenire nei limiti delle vacanze di organico, altrimenti
sarebbe necessario prevedere una copertura finanziaria.
Gli emendamenti 5.1, 5.4, 5.12, 5.14, 5.2, 5.5, 5.15,
5.11, 5.10 (prima parte), 5.3, 5.16, 5.6, 5.7, 5.8, 7.1,
presentati praticamente da tutti i gruppi, propongono un
incremento dei compensi del giudice di pace e del coordinatore
dell'ufficio. Esprime parere favorevole, avvertendo che sarà
necessario trovare la copertura finanziaria.
Gli emendamenti 5.10 (seconda parte), 5.9, 513 prevedono
la corresponsione al giudice di pace dell'indennità
giudiziaria. La previsione di una retribuzione fissa appare in
contrasto con la natura onoraria dell'incarico. Esprime
pertanto parere contrario.
L'articolo aggiuntivo Veneto 5.01 riproduce integralmente
il contenuto dell'articolo 6.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti Gazzilli 6.2 e
6.1 e contrario sull'emendamento Mantovano 8.3, dal momento
che la previsione di uno sportello giustizia presso il giudice
di pace appare di grande rilievo e non si vede ragione per
eliminarlo.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Pisapia 8.4,
considerando peraltro preferibile una soluzione che consenta
il deposito presso l'ufficio del giudice di pace di atti
destinati alle strutture giudiziarie del distretto.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Gazzilli 8.1 e
contrario sull'emendamento Bonito ed altri 8.2, il cui senso
appare poco chiaro, in quanto la norma disciplina solo il
deposito di atti presso uffici diversi da quello competente e
quindi non si vede come potrebbe implicare lesioni del
contraddittorio. Probabilmente si tratta di proposta da
riferire ad altro articolo.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti Gazzilli 9.3,
Marotta 9.4, Saponara 9.5, Bonito 9.6 e Mantovano 9.9, tutti
soppressivi dell'articolo 9. La norma contenuta nell'articolo
9 appare infatti poco condivisibile sia perché prevede una
riduzione di pena del tutto extravagante nel sistema del
codice sia perché si sovrappone quasi integralmente alla più
ampia previsione della attenuante comune dell'articolo 62 n. 6
del codice penale.
L'emendamento Mantovano 9.10, condivisibile sarebbe
precluso dai precedenti, mentre è contrario all'emendamento
Bruno 9.8, che configura una attenuante obbligatoria basata
sull'età e sull'incensuratezza che non sembra avere alcuna
razionale giustificazione. Esprime parere favorevole sugli
emendamenti Gazzilli 9.2, Maggi 9.7, Gazzilli 9.1 preclusi.
Esprime parere contrario sull'emendamento Manzione 9.11 in
quanto l'effettivo recupero del provento può non dipendere
dall'imputato.
L'ispirazione dell'articolo aggiuntivo Pisapia 9.01 è
certamente condivisibile, ma va approfondita. Nel testo
proposto, infatti, si avrebbe la conseguenza paradossale che
in caso, ad esempio, di condanna
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a pena di 1 mese e 100 milioni si potrebbe avere la
sospensione condizionale - sia della pena detentiva che di
quella pecuniaria - mentre in caso di condanna alla sola pena
detentiva di 100 milioni non sarebbe possibile l'applicazione
del beneficio: risultato evidentemente in contrasto con il
principio di uguaglianza. Andrebbe quindi approfondita la
possibilità di intervenire sul sistema modificando la
disciplina della sospensione condizionale della pena e
limitandola alla sola pena detentiva, ma si tratta di
intervento sicuramente complesso e che merita un
approfondimento.
Giuliano PISAPIA, Presidente, conferma che è sua
intenzione prevedere l'applicazione della sospensione
condizionale in riferimento alla pena detentiva e non a quella
pecuniaria.
Il sottosegretario di Stato Franco CORLEONE esprime
perplessità sull'articolo aggiuntivo Pisapia 9.02, che rischia
di accentuare quel doppio circuito del penale per cui i non
abbienti plurirecidivi per reati di poco conto finiscono
inesorabilmente in carcere e i delinquenti di un certo peso se
la cavano. Si rimette alla Commissione sull'articolo
aggiuntivo Pisapia 9.03, è contrario all'emendamento Mantovano
10.7, in quanto la previsione è già contenuta nel comma 3
dell'articolo 51 del codice di procedura penale, e
all'emendamento Mantovano 10.9, in quanto non appare razionale
collegare la utilizzabilità di atti di indagine (che
potrebbero essere compiuti anche dalla polizia giudiziaria) al
mancato rispetto di un termine per provvedere sull'istanza.
Inoltre è contrario agli emendamenti Bruno 10.4 e 11.2, come
pure è contrario sugli emendamenti Mantovano 10. 5; Saponara
10. 3; Gazzilli 10. 2; Miraglia Del Giudice 10. 20; Mantovano
11. 3; Gazzilli 11. 1. Tutti gli emendamenti si propongono di
eliminare la necessità ai fini dell'istanza della conoscenza
legale del procedimento. Evidentemente si pensa alle ipotesi
in cui notizia del procedimento sia data (come purtroppo
spesso avviene) dalla stampa. Va ricordato, però, che con la
novella del 1995 in materia di custodia cautelare è stata
inserita una modifica che consente all'indagato di avere
conoscenza legale del procedimento con l'unico limite delle
esigenze investigative. Il sistema quindi già prevede per
l'indagato che venga a sapere dai giornali di una indagine uno
strumento per averne conoscenza ufficiale, ma allo stesso
tempo preserva le esigenze investigative.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti Pisapia 10. 13
e Gazzilli 10. 1, contrario sull'emendamento Anedda 10. 6,
favorevole sugli emendamenti Pisapia 10. 12, Mantovano 10. 8
contrario sull'emendamento Pisapia 10. 11, favorevole
sull'emendamento Pisapia 12. 4, contrario sull'emendamento
Maggi 12. 3. Si rimette alla Commissione, pur con una
valutazione positiva, sugli emendamenti Gazzilli 12. 1 e
Folena ed altri 12. 2.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Pisapia 13.3,
nonché sugli emendamenti Anedda ed altri 13.2 e Saponara 13.1.
Invita i presentatori a ritirare l'emendamento Folena ed altri
13.2 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo
Bonito ed altri 13.01, sugli emendamenti Folena ed altri 14.2,
Siniscalchi ed altri 14.4 e Mantovano ed altri 14.6. Esprime
parere contrario sull'emendamento Bruno 14.5, che merita un
ulteriore approfondimento.
Esprime parere contrario sugli emendamenti Maggi 14.3 e
Carrara 14.1, nonché sugli emendamenti Miraglia Del Giudice
14.9 e 14.10. Si rimette alla Commissione per l'emendamento
Anedda ed altri 14.7 ed è contrario agli articoli aggiuntivi
Bruno 14.01 e Gazzilli 14.02 ed all'emendamento Saponara 15.3,
Maggi 15.5 e Bruno 15.6, Marotta 15.2, Bruno 15.7 e Miraglia
Del Giudice 15.9. Si rimette alla Commissione sull'emendamento
Gazzilli 15.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento
Anedda ed altri 15.8 e contrario sull'emendamento Poli Bortone
15.4 e sull'emendamento Veneto 16.1, in quanto la questione
della copertura finanziaria dovrà essere affrontata al termine
dell'esame dell'articolato.
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Manifesta perplessità sull'emendamento Bruno 16.2, su cui
è contrario. Si rimette alla Commissione sull'emendamento
Pisapia 16.4, mentre è contrario agli emendamenti Anedda ed
altri 16.3, ed agli articoli aggiuntivi Bruno 16.01 e
16.02.
Giuliano PISAPIA, presidente, fa presente che la
Commissione potrebbe anche decidere di procedere martedì
prossimo alle votazioni sugli emendamenti riferiti ai primi 16
articoli del testo unificato, che costituiscono una parte
autonoma, anche prima dell'espressione del parere sui
rimanenti emendamenti.
Giovanni MARINO (gruppo alleanza nazionale) sottolinea che
è preferibile procedere alle votazioni solo dopo l'espressione
del parere da parte del relatore e del rappresentante del
Governo su tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi
presentati.
Francesco BONITO (gruppo democratici di sinistra-l'Ulivo)
ritiene che la Commissione possa iniziare a votare sui primi
16 articoli e sui relativi emendamenti, considerata
l'articolazione del testo unificato. In tal modo sarebbe
possibile valutare e approfondire, nel frattempo, le altre
delicate questioni sottese al testo unificato in esame.
Nicola MIRAGLIA DEL GIUDICE (gruppo per l'UDR/CDU-CDR)
concorda con il deputato Bonito, dal momento che la rimanente
parte del testo unificato presenta aspetti assai delicati da
valutare.
Mario GAZZILLI (gruppo forza Italia) si associa alla
richiesta del deputato Marino.
Giuliano PISAPIA, presidente, nel prendere atto
degli orientamenti emersi, avverte che martedì prossimo si
procederà in primo luogo, all'espressione dei pareri sugli
emendamenti residui. Poi sarà possibile passare alle
votazioni. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra
seduta.
La seduta termina alle 10,20.
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