| L'articolo 19 è sostituito dal seguente:
"Art. 19 - (Giudizio abbreviato). - 1. All'articolo
438 del codice di procedura penale i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti:
"1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito
all'udienza predibattimentale.
2. La richiesta può essere formulata, oralmente o per
iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a
norma dell'articolo 425".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 438 del codice di
procedura penale è inserito il seguente comma:
"2- bis. Sulla richiesta il giudice provvede con
ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato"".
19. 1.
Folena, Saraceni, Bonito, Carboni, Siniscalchi.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 è
sostituita dalla seguente:
"a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
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1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito
allo stato degli atti nell'udienza predibattimentale;
1- bis. Il processo è definibile allo stato degli
atti anche quando gli elementi di prova raccolti durante le
indagini preliminari sono integrabili in modo non complesso,
ovvero quando con la richiesta l'imputato documenta che il
processo sarebbe definibile allo stato degli atti se il
pubblico ministero avesse compiuto gli atti di indagine la cui
assunzione è stata chiesta dalle altre parti".
19. 2.
Anedda, Mantovano, Marino.
Al comma 1- bis, sostituire il testo con il
seguente:
"il processo è definibile allo stato degli atti quando,
rispetto ai fatti contestati, siano stati esperiti tutti i
mezzi di prova sufficienti a pervenire ad una pronuncia di
merito. Il processo è altresì definibile allo stato degli atti
quando occorre una integrazione non complessa delle prove
risultanti dalle indagini preliminari ovvero quando dalla
richiesta l'imputato ammette il fatto oggetto della
contestazione".
19. 4.
Miraglia Del Giudice, Manzione.
Sopprimere il comma 1- ter.
* 19. 3.
Miraglia Del Giudice, Manzione.
Il comma 1- ter dell'articolo 438 del codice di
procedura penale, modificato dall'articolo 19, è soppresso.
* 19. 5.
Pisapia.
All'articolo 19 sopprimere il comma 1- ter
dell'articolo 438.
* 19. 6.
Gazzilli, Giuliano.
All'articolo 438 del codice di procedura penale il
comma 1- ter è soppresso.
* 19, 7.
Saponara.
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