| L'articolo 21 è sostituito dal seguente:
Art. 21.
1. L'articolo 441 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 441.
(Svolgimento del giudizio abbreviato).
1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni per l'udienza
predibattimentale.
2. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non
si applica la disposizione di cui all'articolo 75 comma 3.
3. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo
stato degli atti assume, anche di ufficio, gli elementi
necessari ai fini della decisione".
21. 1.
Folena, Bonito, Saraceni, Carboni, Siniscalchi.
Al comma 1 dell'articolo 440 del codice di procedura
penale, come modificato dall'articolo 21, dopo le parole:
lo dichiara inammissibile, aggiungere le seguenti:
con ordinanza motivata, nella quale espone le ragioni per
le quali gli elementi di prova raccolti, nonché quelli di cui
al comma 1- bis dell'articolo 438, ostano alla
definizione allo stato degli atti,.
21. 2.
Anedda, Mantovano, Marino.
All'articolo 2 comma 1 dopo la parola: altrimenti
sono inserite le parole: ... se non provvede a norma
dell'articolo 432...
21. 5.
Gazzilli, Giuliano.
All'articolo 440, comma 1, dopo le parole: lo
dichiara inammissibile aggiungere: con ordinanza
motivata nella quale sono esposti i motivi di fatto e di
diritto che ostano alla definizione del processo allo stato
degli atti.
21. 6.
Giuliano.
Al comma 1, aggiungere le parole: non può procedere
alla celebrazione dell'udienza predibattimentale il giudice
che abbia dichiarato inammissibile il giudizio abbreviato.
21. 4.
Miraglia Del Giudice, Manzione.
Il comma 2 dell'articolo 440 è soppresso.
21. 3.
Anedda, Mantovano, Marino.
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