| Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente
articolo:
Art. 47- bis.
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 85 del codice di
procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il
pubblico ministero esercita l'azione civile a norma
dell'articolo 77 comma 4, il responsabile civile può
intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di
procuratore speciale, fino a quando non siano compiuti gli
adempimenti previsti dall'articolo 419.
2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di
decadenza.
3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è
depositata nella cancelleria del giudice ed è notificata, a
cura del responsabile civile, alle altre parti e produce
effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita
la notificazione. Ai fini di esercitare la facoltà di cui
all'articolo 418 è sufficiente il deposito della dichiarazione
in cancelleria.
4. Al comma 3 dell'articolo 86 del codice di procedura
penale le parole: "udienza preliminare o nel dibattimento"
sono sostituite dalle seguenti: "udienza
predibattimentale".
47. 01.
Folena, Saraceni, Bonito, Carboni, Siniscalchi.
Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente
articolo:
Art. 47- bis.
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 85 del codice di
procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
1. Quando vi è costituzione di parte civile o quando il
pubblico ministero esercita l'azione civile a norma
dell'articolo 77 comma 4, il responsabile civile può
intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di
procuratore speciale, fino a quando non siano compiuti gli
adempimenti previsti dall'articolo 419.
2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di
decadenza.
3. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione è
depositata nella cancelleria del giudice ed è notificata, a
cura del responsabile civile, alle altre parti e produce
effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita
la notificazione. Ai fini di esercitare la facoltà di cui
all'articolo 418 è sufficiente il deposito della dichiarazione
in cancelleria.
47. 02.
Gazzilli, Giuliano.
Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente
articolo:
Art. 47- bis.
1. Al comma 3 dell'articolo 86 del codice di procedura
penale le parole: "udienza preliminare o nel dibattimento"
sono sostituite dalle seguenti: "udienza
predibattimentale".
47. 03.
Gazzilli, Giuliano.
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