| L'articolo 55 è sostituito dal seguente:
Art. 55.
1. L'articolo 328 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 328 - (Giudice per le indagini preliminari e
giudice dell'udienza predibattimentale). - 1. Nei casi
previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero,
delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede
uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice
per le indagini preliminari.
2. L'udienza predibattimentale si svolge davanti ad uno
dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice
dell'udienza predibattimentale.
*55. 1.
Folena, Bonito, Saraceni, Carboni, Siniscalchi.
L'articolo 55 è sostituito dal seguente:
1. L'articolo 328 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente:
"Art. 328. (Giudice per le indagini preliminari e
Giudice dell'udienza predibbatimentale) - 1. Nei casi
previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero,
delle parti private e della ferma offesa del reato, provvede
uno dei Giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice
per le indagini preliminari.
2. L'udienza predibattimentale si svolge davanti ad uno
dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice
dell'udienza predibattimentale".
* 55. 2.
Gazzilli, Giuliano.
Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente
articolo:
Art. 55- bis.
Al comma 1 dell'articolo 344 del codice di procedura
penale come modificato dal decreto legislativo 19 febbraio
1998 n. 51, sono soppresse le parole: "il giudizio immediato,
il rinvio a giudizio".
55. 01.
Folena, Saraceni, Bonito, Carboni, Siniscalchi.
Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente
articolo:
Art. 55- bis.
Al comma 1 dell'articolo 344 del codice di procedura
penale come modificato dal decreto legislativo 19 febbraio
1998 n. 51, sono soppresse le parole: "il giudizio immediato"
e le parole "o di emettere il decreto di citazione a
giudizio".
55. 02.
Folena, Bonito, Saraceni.
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