| Sostituirlo con il seguente:
Art. 59. L'articolo 485 del codice di procedura penale è
abrogato.
59. 1.
Folena, Saraceni, Bonito, Carboni, Siniscalchi.
Dopo l'articolo 59 è inserito il seguente
articolo:
Art. 59- bis.
L'articolo 486 del codice di procedura penale è sostituito
dal seguente:
Art. 486 (Impedimento a comparire dell'imputato o del
difensore) - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non
si presenta alla prima udienza o alle successive e ricorrono
le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 421, il giudice
sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento, fissa con
ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la
notificazione all'imputato.
2. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la
nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti
coloro che sono o devono considerarsi presenti.
3. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche nel caso
di assenza del difensore quando risulta che la stessa è dovuta
ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo
impedimento purché prontamente comunicato. Tale disposizione
non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e
l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il
difensore impedito ha designato un sostituto o quando
l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore
impedito.
59. 01.
Folena, Saraceni, Bonito, Carboni, Siniscalchi.
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