| (Svolgimento ai sensi dell'articolo 135- ter del
Regolamento).
Roberto LAVAGNINI (gruppo forza Italia) illustra
l'interrogazione in titolo.
Pag. 62
Il sottosegretario Giovanni RIVERA replicando
all'interrogazione in titolo, osserva che l'articolo 3 della
legge 31 maggio 1975, n. 191, prevede che la chiamata alle
armi abbia luogo nell'anno in cui i giovani arruolati compiono
il diciannovesimo anno di età, dando facoltà al Ministro di
anticipare o ritardare di un anno la chiamata stessa quando
ricorrano particolari circostanze; l'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237,
prevede inoltre la facoltà di dispensare dal servizio di leva
gli arruolati eccedenti il fabbisogno quantitativo e
qualitativo per la formazione dei contingenti o scaglioni da
incorporare.
Allo stato, pertanto, il giovane che viene sottoposto a
visita di leva al diciottesimo anno di età è di norma
incorporato al diciannovesimo anno e, se non chiamato entro i
dodici mesi successivi, viene posto in congedo.
Il Governo, consapevole che il cittadino ha la necessità
di conoscere con certezza il periodo di vita in cui dovrà
assolvere all'obbligo di leva, nonché l'esigenza di vedere
ridotto al minimo possibile il periodo che intercorre tra
l'arruolamento e l'incorporazione, ha emanato il decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in virtù della delega di
cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.
In particolare all'articolo 1, commi 1 e 2, è previsto che
"i cittadini italiani maschi sono chiamati alla leva nel
trimestre in cui compiono il diciottesimo anno di età e
comunque, non prima del raggiungimento della maggiore età; si
intende per primo trimestre il periodo gennaio-marzo, per
secondo trimestre il periodo aprile-giugno, per terzo
trimestre il periodo luglio-settembre, per quarto trimestre il
periodo ottobre-dicembre. I cittadini dichiarati idonei alla
visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre
successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita
stessa e, comunque, non oltre il successivo trimestre in
relazione alle esigenze funzionali delle Forze Armate
determinate nel quadro di una gestione unitaria delle risorse.
Decorso inutilmente tale periodo il cittadino ha diritto alla
dispensa".
Con questa norma il cittadino chiamato alle armi vedrà il
tempo di attesa tra l'arruolamento e l'incorporamento
pressoché dimezzato.
Con riferimento alla situazione particolare che nel
recente passato si verificava per alcuni giovani arruolati nel
CEMM (Corpi Equipaggi Marina Militare) presso i Maricentro di
Taranto e la Spezia, che, risultando eccedenti rispetto al
fabbisogno, venivano trasferiti per legge nei ruoli
dell'Esercito e rinviati al proprio domicilio in attesa della
chiamata o della dispensa, fa presente che dal febbraio 1998
tali giovani vengono inviati direttamente, senza soluzione di
continuità, dal Maricentro al CAR per il successivo impiego
nell'Esercito o nell'Aeronautica e il periodo trascorso presso
i Maricentro è computato quale servizio militare.
Fortunato ALOI (gruppo alleanza nazionale),
cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara
parzialmente soddisfatto, prendendo atto che il Governo ha
rilevato l'esistenza della situazione denunciata e auspicando
che le disposizioni del decreto legislativo n. 504 del 1997
siano tempestivamente applicate.
La seduta termina alle 11,30.
| |