Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


377853
SMC0355-0051
Bollettino Giunte e Commissioni n. 355 del 28 maggio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-355)
(suddiviso in 127 Unità Documento)
Unità Documento n.51 (che inizia a pag.68 dello stampato)
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                   V COMMISSIONE PERMANENTE
             (Bilancio, tesoro e programmazione)
 
               COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
 
C4110; C80; C91; C1431; C3585. LAVCOMM
C4110; C80; C91; C1431; C3585.
Nuovo testo delle proposte di legge: C. 4110, C. 80, C. 91, C. 1431, C. 3585: Diritto al lavoro dei disabili. (Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazione).
Antonio BOCCIA, Presidente.
Giovedì 28 maggio 1998. - Presidenza del Presidente Antonio BOCCIA. - Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giorgio Macciotta.
ZZSMC ZZRES ZZSMC280598 ZZSMC980528 ZZSMC000598 ZZSMC000098 ZZSMC355 ZZ13 ZZD ZZCN ZZC5 ZZCP ZZHH ZZII
     Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
     Sergio CHIAMPARINO (gruppo democratici di
  sinistra-l'Ulivo),  relatore,  osserva che il
  provvedimento reca norme per il diritto al lavoro dei
  disabili.
     La proposta di legge, già approvata dalla Commissione
  lavoro del Senato e modificata per effetto degli emendamenti
  approvati, in sede referente, dalla corrispondente Commissione
  della Camera, è volta a riformare complessivamente la vigente
  normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili,
  prevedendo per i datori di lavoro pubblici e privati
  assunzioni obbligatorie dei disabili (articolo 2) o, in
  alternativa, il pagamento, in favore del Fondo regionale per
  l'occupazione dei disabili, di contributi compensativi
  (articolo 4); vengono poi previste convenzioni per il
  conseguimento degli obiettivi occupazionali individuati dalla
  legge (articolo 10).
     In data 7 luglio 1997 il Governo ha trasmesso alla
  Commissione bilancio del Senato, che l'aveva richiesta nella
  seduta del 20 maggio 1997, la relazione tecnica sulla
  quantificazione degli oneri recati dal testo unificato
  predisposto dalla Commissione stessa; tale relazione tecnica
  prende in considerazione, peraltro, unicamente la norma
  recante agevolazioni contributive per i datori di lavoro (ora
  articolo 12), per cui risulta superata a seguito delle
  modifiche che il testo ha successivamente subito presso il
  Senato.  Su tali modifiche il Ministero del lavoro ha
  predisposto una nota tecnica, peraltro non vistata dal
  Ministero del tesoro, che, in quanto fondata sui medesimi
  criteri adottati dalla relazione tecnica ed applicabile anche
  in relazione al nuovo testo approvato dalla Commissione lavoro
  della Camera, è stata utilizzata dal Servizio del bilancio per
  la propria nota di verifica.
     L'articolo 1, comma 4, del provvedimento stabilisce che
  l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno
  diritto ad accedere al sistema per l'inserimento
 
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  lavorativo compete alle commissioni mediche istituite presso
  le unità sanitarie locali previste dall'articolo 4 della legge
  n.  104 del 1992 (legge quadro sull'handicap, che a sua volta
  rinvia alla legge n. 295 del 1990), la cui composizione dovrà
  essere integrata - ad opera di un atto di indirizzo e
  coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio - al fine
  di consentire una valutazione delle misure da porre in essere
  ai fini di sostenere l'autonomia della persona e di valutare
  le sue possibilità di inserimento lavorativo.
     Riguardo alle conseguenze finanziarie dell'integrazione
  delle suddette commissioni sembra opportuno acquisire l'avviso
  del Governo.  Tra l'altro, non è chiaro il rapporto tra
  l'integrazione prevista dalla norma in esame e quella già
  disposta dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 295 del
  1990, ad opera di sanitari in rappresentanza dell'Associazione
  nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione
  italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e
  l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle
  famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta le
  commissioni mediche in questione devono pronunciarsi su
  invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
     L'articolo 3, comma 6, stabilisce che le attività di
  riqualificazione professionale che si dovessero rendere
  necessarie saranno svolte o presso le aziende che effettuano
  l'assunzione o presso le regioni (attraverso convenzioni), con
  onere a carico delle regioni.  Per il finanziamento di tali
  attività, viene attribuita alle regioni, secondo parametri
  stabiliti dal Ministro del tesoro, l'addizionale dell'1 per
  cento sui contributi dell'assicurazione per gli infortuni sul
  lavoro, di cui all'articolo 181 del decreto del Presidente
  della Repubblica n. 1124 del 1965.
     Sulla quantificazione degli oneri a carico delle regioni
  il Servizio del bilancio non ha nulla da osservare, in quanto
  gli oneri stessi sono limitati all'entità del gettito
  dell'addizionale devoluta.  In proposito occorrerebbero
  peraltro chiarimenti da parte del Governo sugli effetti, in
  termini di minori entrate per lo Stato, derivanti dalla
  devoluzione alle regioni di tale addizionale.
     L'articolo 5, comma 2, modificando l'articolo 6 del
  decreto legislativo n. 469 del 1997 (conferimento a regioni e
  enti locali delle funzioni in materia di mercato del lavoro),
  prevede l'istituzione, in seno alla Commissione provinciale
  per le politiche del lavoro, di un comitato tecnico composto
  da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e
  (a quanto sembra) da membri degli organismi costituiti dalle
  regioni nell'ambito del sistema regionale per l'impiego, ai
  sensi dell'articolo 4 del suddetto decreto legislativo; a tali
  comitati spettano la valutazione delle inabilità e delle
  residue capacità lavorative, la definizione degli strumenti e
  delle prestazioni per favorire l'inserimento e infine la
  predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle
  condizioni di inabilità.
     Sembrano, al riguardo, opportuni chiarimenti da parte del
  Governo in ordine alla quantificazione e alla copertura degli
  oneri derivanti dall'istituzione dei suddetti comitati
  tecnici.  Il Servizio del bilancio non ha nulla da osservare
  sulla norma nel presupposto che dalla stessa non derivino
  oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
     L'articolo 10, comma 6, stabilisce che la Commissione
  provinciale per le politiche del lavoro, come integrata dal
  precedente articolo 5 (non è chiaro se il riferimento sia alla
  Commissione o al Comitato tecnico costituito nel suo ambito),
  può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di
  durata dei contratti di formazione lavoro e di apprendistato
  previsti dal decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994.
     In merito, il Servizio del bilancio osserva che appare
  opportuno un chiarimento da parte del Governo sulle modalità
  di attuazione della norma, al fine di valutare i possibili
  oneri derivanti dalle deroghe alla disciplina dei contratti di
 
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  formazione lavoro e dell'apprendistato, prefigurate dalla
  disposizione; in particolare, sembra opportuno che il Governo
  si esprima in ordine alla quantificazione e alla copertura
  delle minori entrate contributive che potrebbero derivare dal
  prolungamento dei contratti di formazione lavoro.
     L'articolo 12 prevede una serie di agevolazioni per i
  datori di lavoro privati, che possono essere concesse
  attraverso le convenzioni di cui all'articolo 10, nei limiti
  delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei
  disabili, istituito presso il Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale.
     In particolare, ai sensi del comma 1, possono essere
  concesse la fiscalizzazione totale - lettera  a)  - o
  parziale - lettera  b)  - dei contributi previdenziali ed
  assistenziali, ovvero un rimborso forfettario parziale delle
  spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro -
  lettera  c)  -, a seconda del grado di riduzione della
  capacità lavorativa dei lavoratori assunti.
     Il comma 4 autorizza la spesa di 30 miliardi per il 1998,
  40 miliardi per il 1999 e 60 miliardi a decorrere dal 2000 per
  il finanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei
  disabili.
     Alla copertura di tali oneri si provvede mediante
  corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui
  all'articolo 29- quater  del decreto-legge n. 669 del
  1997, convertito, con modificazioni, in legge n. 30 del 1997,
  che prevede un rifinanziamento del Fondo per l'occupazione.
     Ai sensi del comma 8, le disponibilità del Fondo per il
  diritto al lavoro dei disabili sono attribuite alle regioni
  secondo criteri e modalità indicati con decreto del Ministro
  del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
  Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali.
     Ai sensi dei commi 5 e 9, gli effetti prodotti da tale
  disciplina, compresa una valutazione dell'adeguatezza delle
  risorse finanziarie ivi previste, saranno verificati entro tre
  anni (ad opera del Governo) e dopo cinque anni (ad opera degli
  uffici competenti) dall'entrata in vigore della legge.
     In merito alla quantificazione degli oneri, ricorda che la
  norma deriva (con l'eccezione del comma 5) dall'approvazione,
  da parte del Senato, di un apposito emendamento governativo.
  Il Servizio del bilancio osserva che l'onere, limitato
  all'entità dello stanziamento del Fondo per il diritto al
  lavoro dei disabili, risulta quantificato solo per il triennio
  1998-2000, nonostante abbia carattere permanente; sul punto il
  testo in esame appare dunque bisognevole di modificazioni.
     Osserva inoltre che resta da chiarire se i datori di
  lavoro, essendo obbligati all'assunzione dei disabili ai sensi
  dell'articolo 2, comma 1, abbiano un vero e proprio diritto
  soggettivo alla concessione delle agevolazioni di cui
  all'articolo 12, anche indipendentemente dalle convenzioni ivi
  previste, e quindi anche dal limite delle risorse del Fondo
  per il diritto al lavoro dei disabili.  Sulla necessità di
  chiarire tale aspetto della disciplina sembra necessario che
  il Governo si esprima.
     In merito alla formula di copertura, rileva che, in base a
  quanto dichiarato dal sottosegretario Macciotta nella seduta
  del Comitato permanente per i pareri del 26 maggio, il Fondo
  per l'occupazione non dovrebbe avere disponibilità alcuna per
  il 1993, dal momento che gli 81 miliardi che attualmente
  risultano presenti dovrebbero essere già stati accantonati per
  far fronte agli oneri recati dal disegno di legge di
  conversione del decreto-legge 8 aprile 1998, n.  78, come
  modificato dal Senato (A.C. n. 4891).  La norma di copertura
  andrebbe pertanto sostanzialmente modificata.
     L'articolo 13 stabilisce che le regioni istituiscono il
  Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, da destinare
  al finanziamento dei programmi regionali di inserimento
  lavorativo e dei relativi servizi, le cui modalità di
  funzionamento sono determinate con legge regionale.  Tale Fondo
  è finanziato con gli importi derivanti
 
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  dalle sanzioni amministrative, con i contributi versati dai
  datori di lavoro ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 6, e con
  il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti
  comunque interessati.  Il Fondo eroga i contributi per il
  rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla
  trasformazione del posto di lavoro previsto all'articolo 12,
  comma 1, lettera  c).
     In merito, appare opportuno che il Governo fornisca
  chiarimenti sull'entità delle risorse finanziarie da destinare
  al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e al
  rapporto fra questo fondo e il Fondo nazionale per il diritto
  al lavoro dei disabili; in particolare, non è chiaro se
  l'onere relativo all'agevolazione di cui all'articolo 12,
  comma 1, lettera  c)  (rimborso forfettario parziale delle
  spese per la trasformazione del posto di lavoro dei disabili)
  sia posto integralmente a carico del Fondo regionale.
 
     Antonio BOCCIA,  Presidente,  in considerazione
  della complessità delle questioni evidenziate dal relatore e
  dell'imminente inizio della seduta, in congiunta con la VI
  Commissione finanze, dedicata all'audizione del Ministro delle
  finanze Visco, sospende, consentendovi il Comitato, la seduta
  fino alle ore 13.
 
     La seduta, sospesa alle 9,30, riprende alle 13,5.
 
     Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA, in relazione alle
  questioni sollevate nella relazione introduttiva, afferma che
  il disposto del comma 4 dell'articolo 1 costituisce una mera
  specificazione delle modalità di integrazione già oggi
  previste dalla legge n. 104 del 1992: pertanto, sul punto
  nulla è innovato dal provvedimento in esame.  Ritiene peraltro
  che, per maggior sicurezza, il Comitato passa inserire nel
  proprio parere un'apposita condizione volta a precisare che
  dalla norma non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri di
  natura obbligatoria a carico dei bilanci regionali.
     Per quanto riguarda le rimanenti questioni, si rimette a
  quanto sarà tra breve affermato dal Presidente Boccia, che ha
  avuto nel frattempo modo di chiarire le questioni stesse con
  il sottosegretario al lavoro ed alla previdenza sociale
  Pizzinato.
     Antonio BOCCIA,  Presidente,  afferma innanzitutto che
  la disposizione dell'articolo 3, comma 5, non risulta
  suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri, in quanto, come
  è stato chiarito nell'incontro con il sottosegretario
  Pizzinato, si tratta comunque di soggetti in favore dei quali
  la normativa vigente prevede la corresponzione di talune
  indennità per gli infortuni subiti, che verrebbero meno
  qualora essi fossero trattenuti in servizio in qualità di
  lavoratori disabili, secondo quanto già accade per le forze di
  Polizia.
     Ugualmente sull'articolo 3, ritiene che il Comitato
  dovrebbe apporre al proprio parere una condizione, relativa al
  comma 6, volta a precisare che gli oneri a carico delle
  regioni non dovranno essere superiori al gettito
  dell'addizionale contributiva attribuita alle regioni stesse,
  almeno per quanto riguarda le funzioni che le regioni saranno
  tenute a svolgere obbligatoriamente, mentre le funzioni di
  carattere facoltativo potranno anche essere finanziate a
  carico delle risorse proprie dei bilanci regionali.  Precisa
  inoltre che dal comma 6 dell'articolo 3 non deriva alcuna
  minore entrata per il bilancio dello Stato, dal momento che
  già oggi le entrate contributive in questione sono destinate
  all'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro
  (ANMIL).  Infine, ritiene che il Comitato potrebbe altresì
  apporre al proprio parere una osservazione volta a sollecitare
  la Commissione di merito ad aggiungere, in fine del comma 6,
  la previsione del preventivo parere della Conferenza unificata
  di cui all'articolo 8 della legge n. 281 del 1997.
     Passando all'articolo 5, afferma che dall'attuale
  formulazione della lettera  b)  del comma 2 deriverebbero
  nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, per cui
  occorrerebbe prevedere un'apposita condizione
 
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  volta a stabilire che dall'istituzione del Comitato tecnico
  ivi previsto non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri
  rispetto a quelli attualmente previsti per il funzionamento
  dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
  legislativo n. 469 del 1997.
     Circa l'articolo 10, afferma innanzitutto che le
  disposizioni del comma 5 non configurano un obbligo bensì una
  facoltà per gli uffici competenti, per cui da esse non deriva
  alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica.
  Relativamente al comma 6, afferma che il sottosegretario
  Pizzinato gli ha comunicato di ritenere la norma addirittura
  vantaggiosa in termini finanziari, dal momento che chi ne
  usufruirà per il futuro cesserà di ricevere l'assegno di
  invalidità, con un indubbio vantaggio per la finanza pubblica.
  Peraltro, come precisato dal Sottosegretario Macciotta, la
  compensazione non sarebbe facilmente attuabile in quanto sono
  implicate due grandezze finanziarie non omogenee: infatti,
  dalla norma deriverebbero, da una parte, risparmi di spesa per
  l'INAIL, e dall'altra aggravi di spesa a carico delle regioni,
  per cui risulta difficile ipotizzare come possa concretamente
  realizzarsi una partita di giro fra tali diverse entità.
  Ritiene pertanto opportuno sollecitare la Commissione di
  merito a modificare la norma in esame al fine di risolvere la
  questione, cosa che potrebbe accadere o con la quantificazione
  e la copertura del nuovo onere a carico delle regioni, oppure
  con la previsione che l'organismo di cui all'articolo 6, comma
  3, del decreto legislativo n. 469 del 1997 potrà operare solo
  dopo che la regione gli abbia messo a disposizione gli
  stanziamenti necessari.
     Relativamente all'articolo 12, afferma che in tutto il
  testo la parola: "organi" dovrebbe essere sostituita con la
  seguente: "uffici".  Osserva inoltre che la natura facoltativa
  della previsione sulla stipula delle convenzioni di cui
  all'articolo 10 da parte degli organi competenti valga a
  superare i rilievi del relatore circa la possibilità che venga
  a configurarsi un vero e proprio diritto soggettivo per i
  datori di lavoro privati.  Ritiene inoltre che un'apposita
  considerazione andrebbe fatta sull'opportunità di definire
  un'opposita disciplina per le procedure cui fa riferimento il
  comma 8.  Afferma altresì che il comma 6 del medesimo articolo
  dovrebbe essere modificato sostituendo le parole: "lire 60
  miliardi per l'anno 2000" con le seguenti: "lire 60 miliardi
  annui a decorrere dall'anno 2000".  Infine, per quanto riguarda
  l'imputazione degli oneri al fondo per l'occupazione, afferma
  che il Governo ha precisato che la disponibilità per il 1998
  di soli 81 miliardi a carico di tale fondo è stata calcolata
  al netto delle risorse finanziarie destinate a far fronte agli
  oneri derivanti dal provvedimento in esame, per cui non vi è
  un effettivo bisogno di modificare le disposizioni di
  copertura finanziaria dell'articolo 12.
     Infine, circa l'articolo 13, afferma che la lettera
  b)  del comma 5 configura una destinazione mirata delle
  risorse del fondo regionale per l'occupazione dei disabili,
  che contrasta con quella di tipo general-generica che
  caratterizza il fondo nazionale per il diritto al lavoro dei
  disabili: pertanto, la Commissione di merito dovrebbe
  modificare il testo al fine di coordinarne le disposizioni
  relativamente a questo aspetto.
     Sergio CHIAMPARINO (gruppo democratici di
  sinistra-l'Ulivo),  relatore,  sulla base delle risultanze
  del dibattito, formula la seguente proposta di parere:
                      PARERE FAVOREVOLE
     con le seguenti condizioni:
       l'articolo 1, comma 4, sia modificato in modo da
  precisare che dalle integrazioni dei componenti delle
  Commissioni di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992,
  ivi previste, non dovranno derivare automaticamente ed
  obbligatoriamente nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci
  regionali;
       l'articolo 3, comma 6, sia modificato in modo da
  stabilire che l'onere relativo alle attività di
  riqualificazione professionale
 
                              Pag. 73
 
  è posto a carico delle regioni entro e non oltre il limite
  delle risorse derivanti dall'attribuzione alle regioni
  medesime dell'addizionale su premi e contributi
  dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
  malattie professionali, salvo diversa decisione delle
  regioni;
       l'articolo 5, comma 2, sia modificato stabilendo
  esplicitamente che gli oneri per il funzionamento del Comitato
  tecnico ivi previsto sono posti a carico delle risorse già
  attribuite per il funzionamento della Commissione provinciale
  per le politiche del lavoro, nel cui ambito tale Comitato
  viene istituito, salvo diversa disciplina regionale;
       l'articolo 10, comma 6, sia modificato procedendo alla
  quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari
  derivanti dalle deroghe ai limiti di durata dei contratti di
  formazione-lavoro e di apprendistato, ivi previste,
  eventualmente attraverso meccanismi di compensazione con le
  minori spese che si verificherebbero a seguito del venir meno
  per talune categorie di soggetti interessati delle erogazioni
  corrisposte a titolo di invalidità o di inabilità; a tal fine
  andranno individuati i meccanismi finanziari che consentano il
  passaggio delle corrispondenti risorse tra gli enti che
  realizzerebbero un risparmio di spesa (quali l'INAIL) e gli
  enti che subirebbero un aggravio di spesa (quali le regioni,
  cui sembra competere il rimborso degli oneri nei confronti
  dell'INPS);
       all'articolo 12, comma 1, la parola: "organi" sia
  sostituita dalla seguente: "uffici";
       all'articolo 12, comma 6, le parole: "per l'anno 2000"
  siano sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno
  2000";
       l'articolo 12, comma 8, sia modificato stabilendo che il
  decreto ivi previsto contenga anche la disciplina delle
  procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al
  comma 1;
       l'articolo 13 sia modificato in modo tale da
  disciplinare in modo più chiaro, sia in termini di risorse
  finanziarie sia in termini di finalità, il rapporto tra il
  Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili e il
  Fondo regionale per l'occupazione dei disabili;
     e con la seguente osservazione:
       valuti la Commissione di merito l'opportunità di
  modificare l'articolo 3, comma 6, aggiungendo, in fine, le
  seguenti parole: ", sentita la Conferenza unificata di cui
  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
  281".
     Il Comitato approva quindi la proposta di parere formulata
  dal relatore.
 
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