| Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Sergio CHIAMPARINO (gruppo democratici di
sinistra-l'Ulivo), relatore, osserva che il
provvedimento reca norme per il diritto al lavoro dei
disabili.
La proposta di legge, già approvata dalla Commissione
lavoro del Senato e modificata per effetto degli emendamenti
approvati, in sede referente, dalla corrispondente Commissione
della Camera, è volta a riformare complessivamente la vigente
normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili,
prevedendo per i datori di lavoro pubblici e privati
assunzioni obbligatorie dei disabili (articolo 2) o, in
alternativa, il pagamento, in favore del Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili, di contributi compensativi
(articolo 4); vengono poi previste convenzioni per il
conseguimento degli obiettivi occupazionali individuati dalla
legge (articolo 10).
In data 7 luglio 1997 il Governo ha trasmesso alla
Commissione bilancio del Senato, che l'aveva richiesta nella
seduta del 20 maggio 1997, la relazione tecnica sulla
quantificazione degli oneri recati dal testo unificato
predisposto dalla Commissione stessa; tale relazione tecnica
prende in considerazione, peraltro, unicamente la norma
recante agevolazioni contributive per i datori di lavoro (ora
articolo 12), per cui risulta superata a seguito delle
modifiche che il testo ha successivamente subito presso il
Senato. Su tali modifiche il Ministero del lavoro ha
predisposto una nota tecnica, peraltro non vistata dal
Ministero del tesoro, che, in quanto fondata sui medesimi
criteri adottati dalla relazione tecnica ed applicabile anche
in relazione al nuovo testo approvato dalla Commissione lavoro
della Camera, è stata utilizzata dal Servizio del bilancio per
la propria nota di verifica.
L'articolo 1, comma 4, del provvedimento stabilisce che
l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno
diritto ad accedere al sistema per l'inserimento
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lavorativo compete alle commissioni mediche istituite presso
le unità sanitarie locali previste dall'articolo 4 della legge
n. 104 del 1992 (legge quadro sull'handicap, che a sua volta
rinvia alla legge n. 295 del 1990), la cui composizione dovrà
essere integrata - ad opera di un atto di indirizzo e
coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio - al fine
di consentire una valutazione delle misure da porre in essere
ai fini di sostenere l'autonomia della persona e di valutare
le sue possibilità di inserimento lavorativo.
Riguardo alle conseguenze finanziarie dell'integrazione
delle suddette commissioni sembra opportuno acquisire l'avviso
del Governo. Tra l'altro, non è chiaro il rapporto tra
l'integrazione prevista dalla norma in esame e quella già
disposta dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 295 del
1990, ad opera di sanitari in rappresentanza dell'Associazione
nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione
italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle
famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta le
commissioni mediche in questione devono pronunciarsi su
invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
L'articolo 3, comma 6, stabilisce che le attività di
riqualificazione professionale che si dovessero rendere
necessarie saranno svolte o presso le aziende che effettuano
l'assunzione o presso le regioni (attraverso convenzioni), con
onere a carico delle regioni. Per il finanziamento di tali
attività, viene attribuita alle regioni, secondo parametri
stabiliti dal Ministro del tesoro, l'addizionale dell'1 per
cento sui contributi dell'assicurazione per gli infortuni sul
lavoro, di cui all'articolo 181 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1124 del 1965.
Sulla quantificazione degli oneri a carico delle regioni
il Servizio del bilancio non ha nulla da osservare, in quanto
gli oneri stessi sono limitati all'entità del gettito
dell'addizionale devoluta. In proposito occorrerebbero
peraltro chiarimenti da parte del Governo sugli effetti, in
termini di minori entrate per lo Stato, derivanti dalla
devoluzione alle regioni di tale addizionale.
L'articolo 5, comma 2, modificando l'articolo 6 del
decreto legislativo n. 469 del 1997 (conferimento a regioni e
enti locali delle funzioni in materia di mercato del lavoro),
prevede l'istituzione, in seno alla Commissione provinciale
per le politiche del lavoro, di un comitato tecnico composto
da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e
(a quanto sembra) da membri degli organismi costituiti dalle
regioni nell'ambito del sistema regionale per l'impiego, ai
sensi dell'articolo 4 del suddetto decreto legislativo; a tali
comitati spettano la valutazione delle inabilità e delle
residue capacità lavorative, la definizione degli strumenti e
delle prestazioni per favorire l'inserimento e infine la
predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle
condizioni di inabilità.
Sembrano, al riguardo, opportuni chiarimenti da parte del
Governo in ordine alla quantificazione e alla copertura degli
oneri derivanti dall'istituzione dei suddetti comitati
tecnici. Il Servizio del bilancio non ha nulla da osservare
sulla norma nel presupposto che dalla stessa non derivino
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
L'articolo 10, comma 6, stabilisce che la Commissione
provinciale per le politiche del lavoro, come integrata dal
precedente articolo 5 (non è chiaro se il riferimento sia alla
Commissione o al Comitato tecnico costituito nel suo ambito),
può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di
durata dei contratti di formazione lavoro e di apprendistato
previsti dal decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994.
In merito, il Servizio del bilancio osserva che appare
opportuno un chiarimento da parte del Governo sulle modalità
di attuazione della norma, al fine di valutare i possibili
oneri derivanti dalle deroghe alla disciplina dei contratti di
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formazione lavoro e dell'apprendistato, prefigurate dalla
disposizione; in particolare, sembra opportuno che il Governo
si esprima in ordine alla quantificazione e alla copertura
delle minori entrate contributive che potrebbero derivare dal
prolungamento dei contratti di formazione lavoro.
L'articolo 12 prevede una serie di agevolazioni per i
datori di lavoro privati, che possono essere concesse
attraverso le convenzioni di cui all'articolo 10, nei limiti
delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili, istituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
In particolare, ai sensi del comma 1, possono essere
concesse la fiscalizzazione totale - lettera a) - o
parziale - lettera b) - dei contributi previdenziali ed
assistenziali, ovvero un rimborso forfettario parziale delle
spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro -
lettera c) -, a seconda del grado di riduzione della
capacità lavorativa dei lavoratori assunti.
Il comma 4 autorizza la spesa di 30 miliardi per il 1998,
40 miliardi per il 1999 e 60 miliardi a decorrere dal 2000 per
il finanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili.
Alla copertura di tali oneri si provvede mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 29- quater del decreto-legge n. 669 del
1997, convertito, con modificazioni, in legge n. 30 del 1997,
che prevede un rifinanziamento del Fondo per l'occupazione.
Ai sensi del comma 8, le disponibilità del Fondo per il
diritto al lavoro dei disabili sono attribuite alle regioni
secondo criteri e modalità indicati con decreto del Ministro
del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali.
Ai sensi dei commi 5 e 9, gli effetti prodotti da tale
disciplina, compresa una valutazione dell'adeguatezza delle
risorse finanziarie ivi previste, saranno verificati entro tre
anni (ad opera del Governo) e dopo cinque anni (ad opera degli
uffici competenti) dall'entrata in vigore della legge.
In merito alla quantificazione degli oneri, ricorda che la
norma deriva (con l'eccezione del comma 5) dall'approvazione,
da parte del Senato, di un apposito emendamento governativo.
Il Servizio del bilancio osserva che l'onere, limitato
all'entità dello stanziamento del Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili, risulta quantificato solo per il triennio
1998-2000, nonostante abbia carattere permanente; sul punto il
testo in esame appare dunque bisognevole di modificazioni.
Osserva inoltre che resta da chiarire se i datori di
lavoro, essendo obbligati all'assunzione dei disabili ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, abbiano un vero e proprio diritto
soggettivo alla concessione delle agevolazioni di cui
all'articolo 12, anche indipendentemente dalle convenzioni ivi
previste, e quindi anche dal limite delle risorse del Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili. Sulla necessità di
chiarire tale aspetto della disciplina sembra necessario che
il Governo si esprima.
In merito alla formula di copertura, rileva che, in base a
quanto dichiarato dal sottosegretario Macciotta nella seduta
del Comitato permanente per i pareri del 26 maggio, il Fondo
per l'occupazione non dovrebbe avere disponibilità alcuna per
il 1993, dal momento che gli 81 miliardi che attualmente
risultano presenti dovrebbero essere già stati accantonati per
far fronte agli oneri recati dal disegno di legge di
conversione del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, come
modificato dal Senato (A.C. n. 4891). La norma di copertura
andrebbe pertanto sostanzialmente modificata.
L'articolo 13 stabilisce che le regioni istituiscono il
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, da destinare
al finanziamento dei programmi regionali di inserimento
lavorativo e dei relativi servizi, le cui modalità di
funzionamento sono determinate con legge regionale. Tale Fondo
è finanziato con gli importi derivanti
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dalle sanzioni amministrative, con i contributi versati dai
datori di lavoro ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 6, e con
il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti
comunque interessati. Il Fondo eroga i contributi per il
rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla
trasformazione del posto di lavoro previsto all'articolo 12,
comma 1, lettera c).
In merito, appare opportuno che il Governo fornisca
chiarimenti sull'entità delle risorse finanziarie da destinare
al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e al
rapporto fra questo fondo e il Fondo nazionale per il diritto
al lavoro dei disabili; in particolare, non è chiaro se
l'onere relativo all'agevolazione di cui all'articolo 12,
comma 1, lettera c) (rimborso forfettario parziale delle
spese per la trasformazione del posto di lavoro dei disabili)
sia posto integralmente a carico del Fondo regionale.
Antonio BOCCIA, Presidente, in considerazione
della complessità delle questioni evidenziate dal relatore e
dell'imminente inizio della seduta, in congiunta con la VI
Commissione finanze, dedicata all'audizione del Ministro delle
finanze Visco, sospende, consentendovi il Comitato, la seduta
fino alle ore 13.
La seduta, sospesa alle 9,30, riprende alle 13,5.
Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA, in relazione alle
questioni sollevate nella relazione introduttiva, afferma che
il disposto del comma 4 dell'articolo 1 costituisce una mera
specificazione delle modalità di integrazione già oggi
previste dalla legge n. 104 del 1992: pertanto, sul punto
nulla è innovato dal provvedimento in esame. Ritiene peraltro
che, per maggior sicurezza, il Comitato passa inserire nel
proprio parere un'apposita condizione volta a precisare che
dalla norma non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri di
natura obbligatoria a carico dei bilanci regionali.
Per quanto riguarda le rimanenti questioni, si rimette a
quanto sarà tra breve affermato dal Presidente Boccia, che ha
avuto nel frattempo modo di chiarire le questioni stesse con
il sottosegretario al lavoro ed alla previdenza sociale
Pizzinato.
Antonio BOCCIA, Presidente, afferma innanzitutto che
la disposizione dell'articolo 3, comma 5, non risulta
suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri, in quanto, come
è stato chiarito nell'incontro con il sottosegretario
Pizzinato, si tratta comunque di soggetti in favore dei quali
la normativa vigente prevede la corresponzione di talune
indennità per gli infortuni subiti, che verrebbero meno
qualora essi fossero trattenuti in servizio in qualità di
lavoratori disabili, secondo quanto già accade per le forze di
Polizia.
Ugualmente sull'articolo 3, ritiene che il Comitato
dovrebbe apporre al proprio parere una condizione, relativa al
comma 6, volta a precisare che gli oneri a carico delle
regioni non dovranno essere superiori al gettito
dell'addizionale contributiva attribuita alle regioni stesse,
almeno per quanto riguarda le funzioni che le regioni saranno
tenute a svolgere obbligatoriamente, mentre le funzioni di
carattere facoltativo potranno anche essere finanziate a
carico delle risorse proprie dei bilanci regionali. Precisa
inoltre che dal comma 6 dell'articolo 3 non deriva alcuna
minore entrata per il bilancio dello Stato, dal momento che
già oggi le entrate contributive in questione sono destinate
all'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro
(ANMIL). Infine, ritiene che il Comitato potrebbe altresì
apporre al proprio parere una osservazione volta a sollecitare
la Commissione di merito ad aggiungere, in fine del comma 6,
la previsione del preventivo parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 della legge n. 281 del 1997.
Passando all'articolo 5, afferma che dall'attuale
formulazione della lettera b) del comma 2 deriverebbero
nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, per cui
occorrerebbe prevedere un'apposita condizione
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volta a stabilire che dall'istituzione del Comitato tecnico
ivi previsto non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri
rispetto a quelli attualmente previsti per il funzionamento
dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo n. 469 del 1997.
Circa l'articolo 10, afferma innanzitutto che le
disposizioni del comma 5 non configurano un obbligo bensì una
facoltà per gli uffici competenti, per cui da esse non deriva
alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica.
Relativamente al comma 6, afferma che il sottosegretario
Pizzinato gli ha comunicato di ritenere la norma addirittura
vantaggiosa in termini finanziari, dal momento che chi ne
usufruirà per il futuro cesserà di ricevere l'assegno di
invalidità, con un indubbio vantaggio per la finanza pubblica.
Peraltro, come precisato dal Sottosegretario Macciotta, la
compensazione non sarebbe facilmente attuabile in quanto sono
implicate due grandezze finanziarie non omogenee: infatti,
dalla norma deriverebbero, da una parte, risparmi di spesa per
l'INAIL, e dall'altra aggravi di spesa a carico delle regioni,
per cui risulta difficile ipotizzare come possa concretamente
realizzarsi una partita di giro fra tali diverse entità.
Ritiene pertanto opportuno sollecitare la Commissione di
merito a modificare la norma in esame al fine di risolvere la
questione, cosa che potrebbe accadere o con la quantificazione
e la copertura del nuovo onere a carico delle regioni, oppure
con la previsione che l'organismo di cui all'articolo 6, comma
3, del decreto legislativo n. 469 del 1997 potrà operare solo
dopo che la regione gli abbia messo a disposizione gli
stanziamenti necessari.
Relativamente all'articolo 12, afferma che in tutto il
testo la parola: "organi" dovrebbe essere sostituita con la
seguente: "uffici". Osserva inoltre che la natura facoltativa
della previsione sulla stipula delle convenzioni di cui
all'articolo 10 da parte degli organi competenti valga a
superare i rilievi del relatore circa la possibilità che venga
a configurarsi un vero e proprio diritto soggettivo per i
datori di lavoro privati. Ritiene inoltre che un'apposita
considerazione andrebbe fatta sull'opportunità di definire
un'opposita disciplina per le procedure cui fa riferimento il
comma 8. Afferma altresì che il comma 6 del medesimo articolo
dovrebbe essere modificato sostituendo le parole: "lire 60
miliardi per l'anno 2000" con le seguenti: "lire 60 miliardi
annui a decorrere dall'anno 2000". Infine, per quanto riguarda
l'imputazione degli oneri al fondo per l'occupazione, afferma
che il Governo ha precisato che la disponibilità per il 1998
di soli 81 miliardi a carico di tale fondo è stata calcolata
al netto delle risorse finanziarie destinate a far fronte agli
oneri derivanti dal provvedimento in esame, per cui non vi è
un effettivo bisogno di modificare le disposizioni di
copertura finanziaria dell'articolo 12.
Infine, circa l'articolo 13, afferma che la lettera
b) del comma 5 configura una destinazione mirata delle
risorse del fondo regionale per l'occupazione dei disabili,
che contrasta con quella di tipo general-generica che
caratterizza il fondo nazionale per il diritto al lavoro dei
disabili: pertanto, la Commissione di merito dovrebbe
modificare il testo al fine di coordinarne le disposizioni
relativamente a questo aspetto.
Sergio CHIAMPARINO (gruppo democratici di
sinistra-l'Ulivo), relatore, sulla base delle risultanze
del dibattito, formula la seguente proposta di parere:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
l'articolo 1, comma 4, sia modificato in modo da
precisare che dalle integrazioni dei componenti delle
Commissioni di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992,
ivi previste, non dovranno derivare automaticamente ed
obbligatoriamente nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci
regionali;
l'articolo 3, comma 6, sia modificato in modo da
stabilire che l'onere relativo alle attività di
riqualificazione professionale
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è posto a carico delle regioni entro e non oltre il limite
delle risorse derivanti dall'attribuzione alle regioni
medesime dell'addizionale su premi e contributi
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, salvo diversa decisione delle
regioni;
l'articolo 5, comma 2, sia modificato stabilendo
esplicitamente che gli oneri per il funzionamento del Comitato
tecnico ivi previsto sono posti a carico delle risorse già
attribuite per il funzionamento della Commissione provinciale
per le politiche del lavoro, nel cui ambito tale Comitato
viene istituito, salvo diversa disciplina regionale;
l'articolo 10, comma 6, sia modificato procedendo alla
quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari
derivanti dalle deroghe ai limiti di durata dei contratti di
formazione-lavoro e di apprendistato, ivi previste,
eventualmente attraverso meccanismi di compensazione con le
minori spese che si verificherebbero a seguito del venir meno
per talune categorie di soggetti interessati delle erogazioni
corrisposte a titolo di invalidità o di inabilità; a tal fine
andranno individuati i meccanismi finanziari che consentano il
passaggio delle corrispondenti risorse tra gli enti che
realizzerebbero un risparmio di spesa (quali l'INAIL) e gli
enti che subirebbero un aggravio di spesa (quali le regioni,
cui sembra competere il rimborso degli oneri nei confronti
dell'INPS);
all'articolo 12, comma 1, la parola: "organi" sia
sostituita dalla seguente: "uffici";
all'articolo 12, comma 6, le parole: "per l'anno 2000"
siano sostituite dalle seguenti: "annui a decorrere dall'anno
2000";
l'articolo 12, comma 8, sia modificato stabilendo che il
decreto ivi previsto contenga anche la disciplina delle
procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al
comma 1;
l'articolo 13 sia modificato in modo tale da
disciplinare in modo più chiaro, sia in termini di risorse
finanziarie sia in termini di finalità, il rapporto tra il
Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili e il
Fondo regionale per l'occupazione dei disabili;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
modificare l'articolo 3, comma 6, aggiungendo, in fine, le
seguenti parole: ", sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281".
Il Comitato approva quindi la proposta di parere formulata
dal relatore.
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