| La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in
oggetto, iniziato il 3 aprile 1997 e proseguito, da ultimo, il
12 maggio 1998.
Giovanni CASTELLANI, Presidente, avverte che sono
pervenuti i seguenti pareri:
Il Comitato permanente della I Commissione per i pareri ha
adottato la seguente decisione:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
considerati i tempi di approvazione del provvedimento,
appare opportuno modificare il termine di cui all'articolo 1,
comma 1, coordinandolo con la disposizione di cui all'articolo
2, comma 3.
La V Commissione ha adottato, la seguente decisione:
PARERE FAVOREVOLE
a condizione che:
l'articolo 3 sia modificato nel senso di prevedere che
il personale ausiliario di ruolo o con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato in servizio nelle scuole materne gestite
dall'ESMAS sia inquadrato nei ruoli del personale statale;
all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), le
parole: "alla data del 31 maggio 1998" siano sostituite dalle
seguenti: "alla data del 30 aprile 1998";
l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:
Art. 5.
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in
lire 33.190.777.000 per l'anno 1998 e in lire 24.357.876.000 a
decorrere dall'anno 1999, si provvede:
a) quanto a lire 11.130.000.000 a decorrere dal
1998, di cui 3.772.840.000 annui per il periodo dal 1998 al
2002 per la ricostituzione del Fondo per l'indennità di
trattamento di fine rapporto del personale, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, così come determinata nella tabella C della legge 27
dicembre 1997, n. 450;
b) quanto a lire 11.028.800.000 per l'anno 1998 e
quanto a lire 9.727.876.000 a decorrere dall'anno 1999,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 ed iscritta
all'unità previsionale di base 10.1.2.1 "Scuole non statali"
dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione;
c) quanto a lire 11.031.977.000 per l'anno 1998 e
quanto a lire 3.500.000.000 a decorrere dal 1999, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario 1998,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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3. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge
l'onere per l'anno finanziario 1998 di cui al comma 1, lettere
a) e b), è ridotto dell'importo pari alla somma
eventualmente erogata a favore dell'ESMAS nel medesimo anno.
All'atto del trasferimento allo Stato, l'eventuale avanzo di
gestione è versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato all'apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione.";
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di far
decorrere l'entrata in vigore del provvedimento, e quindi il
relativo onere finanziario, dall'inizio del nuovo anno
scolastico.
La VI Commissione Finanze,
esaminato il testo unificato 2132 Dedoni ed abb.
concernente la soppressione dell'Ente per le scuole materne
della Sardegna (ESMAS)
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
La XI Commissione ha adottato, la seguente decisione:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
sostituire la locuzione: "personale con rapporto di lavoro di
ruolo od a tempo indeterminato", contenuta nelle lettere
a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 con la
seguente: "personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato".
Avverte inoltre che il relatore ha presentato alcuni
emendamenti (vedi allegato).
Giovanni DE MURTAS (gruppo rifondazione
comunista-progressisti), relatore, illustrando i suoi
emendamenti, fa presente che essi sono volti a recepire le
condizioni poste dalla V Commissione e l'osservazione della XI
Commissione. Ne raccomanda, pertanto, l'approvazione.
Il sottosegretario Albertina SOLIANI esprime parere
favorevole sugli emendamenti del relatore.
La Commissione approva gli emendamenti 3.1, 3.2 e 5.1 del
relatore.
Giovanni DE MURTAS (gruppo rifondazione
comunista-progressisti), relatore, propone di avviare le
procedure per il trasferimento alla sede legislativa del testo
risultante dagli emendamenti approvati.
Giovanni CASTELLANI, Presidente, avverte che la
richiesta di trasferimento alla sede legislativa sarà
trasmessa al Presidente della Camera una volta verificata la
sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 92, comma 6,
del regolamento.
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