| Sopprimerlo.
8. 1.
Bianchi Clerici, Rizzi, Rodeghiero, Santandrea,
Caparini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Gestione degli impianti sportivi).
1. Gli impianti sportivi degli Enti locali territoriali
fanno parte del patrimonio indisponibile dei medesimi, con
destinazione ed uso permanente per le attività sportive.
2. Gli Enti locali territoriali provvedono alle spese di
manutenzione e di gestione degli impianti sportivi di cui al
comma precedente, ivi compresi la custodia e l'esercizio,
iscrivendo in bilancio le somme necessarie.
3. L'uso degli impianti sportivi di esercizio degli Enti
locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere
garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società
sportive.
4. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata
dagli Enti pubblici territoriali a società sportive
dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 5
della presente legge e in possesso dei necessari requisiti
tecnico-organizzativi, sulla base di convenzioni che
stabiliscano i criteri di uso. Le convenzioni con le quali gli
Enti territoriali o altri Enti pubblici affidano la gestione
di impianti sportivi sono esenti dall'imposta di bollo e sono
soggette all'imposta di registro in misura fissa.
5. Gli Enti locali territoriali possono stipulare apposite
convenzioni per l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature
sportive privati disponibili.
6. Le palestre, le aree di giuoco e gli impianti sportivi
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività
didattica e delle attività sportive della scuola, devono
essere posti a disposizione delle società sportive locali. La
temporanea concessione è disposta dal Comune o dalla provincia
secondo le norme di cui all'articolo 96 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 197.
7. Tutti gli oneri relativi alla manutenzione, alla
custodia ed all'esercizio degli impianti e delle attrezzature
sportive delle scuole per consentirne la fruizione da parte
delle società sportive dilettantistiche sono a carico
dell'Ente locale territoriale.
8. 2.
Butti, Follini, Aracu, Valducci.
Pag. 89
Sopprimere il comma 1.
8. 3.
Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
Caparini.
Al comma 1, dopo la parola: impianti inserire le
seguenti: dello Stato e.
8. 6.
Follini, Valducci, Aracu, Butti.
Al comma 1, sostituire le parole: è affidata in via
prioritaria con le seguenti: può essere affidata
anche.
8. 5.
Bianchi Clerici, Rizzi, Rodeghiero, Santandrea,
Caparini.
Al comma 1, sostituire le parole: è affidata con
le seguenti: può essere affidata.
8. 8.
De Murtas, Lenti.
Al comma 1, sopprimere le parole: in via
prioritaria.
8. 4.
Widmann, Brugger, Zeller.
Al comma 1, dopo la parola: prioritaria inserire
le seguenti: al CONI, alle Federazioni Sportive
Nazionali.
8. 7.
Follini, Valducci, Aracu, Butti.
Al comma 1, aggiungere alla fine del comma 1 le
seguenti: e in caso di locazione o concessione il canone
non può superare quanto previsto dall'articolo 1 della legge
11 luglio 1986, n. 390.
8. 9.
Follini, Valducci, Aracu, Butti.
Sopprimere il comma 2.
8. 10.
Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
Caparini.
Sopprimere il comma 3.
8. 11.
Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
Caparini.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
scolastici insieme agli impianti degli Enti pubblici
territoriali rappresentano il patrimonio impiantistico in cui
esercitare in via prioritaria l'attività sportiva scolastica e
dilettantistica integrata sul territorio, analoga convenzione
può essere stipulata con le Associazioni dei CRAL per l'uso
integrato del loro patrimonio impiantistico.
* 8. 12.
Giacco.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
scolastici insieme agli impianti degli Enti pubblici
territoriali rappresentano il patrimonio impiantistico in cui
esercitare in via prioritaria l'attività sportiva scolastica e
dilettantistica integrata sul territorio, analoga convenzione
può essere stipulata con le Associazioni dei CRAL per l'uso
integrato del loro patrimonio impiantistico.
* 8. 13.
Vignali.
Al comma 3, sostituire le parole: in via prioritaria
con la seguente: anche.
8. 14.
Bianchi Clerici, Rizzi, Rodeghiero, Santandrea,
Caparini.
Pag. 90
Al comma 3 aggiungere in fine: l'utilizzo dei
suddetti spazi sarà regolamentato da appositi protocolli tra
gli enti locali proprietari e il provveditorato agli studi
competente per territorio.
8. 15.
Butti, Follini, Aracu, Valducci.
Sopprimere il comma 4.
8. 16.
Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
Caparini.
Al comma 4 sopprimere il primo periodo.
8. 17.
Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
Caparini.
Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.
8. 18.
Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
Caparini.
Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: alla
attività sportiva aggiungere le seguenti: extra
didattica.
8. 19.
Bianchi Clerici, Rizzi, Rodeghiero, Santandrea,
Caparini.
Sopprimere il comma 5.
8. 21.
Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
Caparini.
Al comma 5, dopo le parole: le disposizioni,
aggiungere le seguenti: di cui ai commi 3 e 4.
* 8. 23.
Il relatore.
Al comma 5, dopo le parole: Le disposizioni
aggiungere le seguenti: di cui ai commi 3 e 4.
* 8. 22.
Risari, Riva, Voglino, Mazzocchin, Volpini.
Al comma 5, dopo le parole: Le disposizioni,
aggiungere le seguenti: di cui ai commi 3 e 4.
* 8. 24.
Carmelo Carrara, Panetta.
Al comma 5, dopo le parole: Le disposizioni
aggiungere le seguenti: di cui ai commi 3 e 4.
* 8. 25.
Muzio.
Al comma 5, dopo le parole: Le disposizioni
aggiungere le seguenti: di cui ai commi 3 e 4.
* 8. 26.
Palumbo.
Al comma 5, dopo le parole: Le disposizioni
aggiungere le seguenti: di cui ai commi 3 e 4.
* 8. 27.
De Murtas, Lenti.
Al comma 5, dopo le parole: Le disposizioni
aggiungere le seguenti: di cui ai commi 3 e 4.
* 8. 28.
Aracu, Valducci, Butti, Follini.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Alle concessioni ed alle locazioni di beni immobili
demaniali e patrimoniali dello Stato in favore del C.O.N.I.,
nonché delle federazioni sportive nazionali, degli
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enti di promozione sportiva, delle Società sportive
dilettantistiche, di cui alla presente legge, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 11
luglio 1986, n. 390 estendendole anche ad attività collaterali
economiche e culturali di sostegno dell'attività sportiva dei
soggetti interessati. Tale normativa si applica anche per il
complesso sportivo e monumentale del FORO ITALICO e delle sue
pertinenze, in concessione permanente, quale sede, al
C.O.N.I., ente deputato all'organizzazione e alla gestione
dello sport italiano.
8. 29.
Follini, Valducci, Aracu, Butti.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. L'ottimale utilizzo del patrimonio impiantistico degli
Enti Locali può essere perseguito anche attraverso specifiche
convenzioni con Enti ed Amministrazioni pubbliche operanti nel
territorio.
8. 30.
Aracu, Valducci, Butti, Follini.
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8- bis.
(Disciplina degli interventi per la promozione delle
attività sportive e ricreative).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con la consulenza tecnica del CONI, provvedono in
attuazione delle competenze ad esse spettanti rispettivamente
in base all'articolo 56 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n, 616, ed al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, ad
elaborare programmi annuali e pluriennali per la promozione
delle attività sportive e ricreative, con particolare riguardo
allo sviluppo dell'impiantistica sportiva, svolgendo un'opera
di sostegno nei confronti dei comuni e delle associazioni
sportive compresi nel proprio ambito territoriale.
2. Per la realizzazione degli impianti sportivi da parte
degli enti locali territoriali e del CONI, comprese le opere
infrastrutturali connesse e funzionali, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978,
n. 1.
3. Gli impianti sportivi di esercizio costituiscono, ad
integrazione di quanto previsto dalla lettera f) del
secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964,
n. 847, aggiunto dall'articolo 44 della legge 22 ottobre l971,
n. 865, opere di urbanizzazione secondaria. Per impianto
sportivo di esercizio si intende l'impianto non destinato
normalmente a spettacolo sportivo.
4. Nella progettazione degli impianti sportivi si deve
tenere conto delle relazioni funzionali con le scuole e gli
istituti di istruzione e con le altre infrastrutture sociali.
In particolare gli impianti sportivi devono essere di norma
localizzati in modo tale da rendere il più agevole possibile
la fruizione da parte degli utenti e disposti in modo da
realizzare un sistema continuo di verde libero ed
attrezzato.
5. Gli standard urbanistici inerenti gli spazi pubblici
attrezzati per lo sport sono fissati, salvo che la disciplina
regionale non abbia disposto parametri maggiori, in un minimo
di cinque metri quadrati per abitante.
6. I programmi di edilizia residenziale sovvenzionata
devono assicurare la realizzazione di impianti sportivi di
quartiere contemporaneamente agli interventi di edilizia
abitativa.
7. Per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di
quartiere in quanto opere di urbanizzazione secondaria, i
comuni possono avvalersi delle convenzioni previste
dall'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
successive modificazioni.
8. Ai fini delle variazioni di cui all'articolo 35 del
testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, gli immobili adibiti esclusivamente
all'esercizio
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dell'attività sportiva sono equiparati alle scuole.
9. La costruzione e la seguente gestione di impianti
sportivi oggetto di finanziamento possono essere affidati in
concessione dal comune o da altro ente locale ai soggetti
sportivi di cui alla presente legge. Se l'opera è realizzata
su un terreno facente parte del patrimonio disponibile del
comune, questo è autorizzato ad intervenire nell'atto di
stipula del mutuo o comunque a costituire a favore del
mutuatario il diritto di superficie sul quale quest'ultimo
potrà iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo. Sull'opera grava
il vincolo di destinazione per tutta la durata
dell'ammortamento del mutuo.
10. Le società sportive dilettantistiche prive di
personalità giuridica, iscritte nel registro di cui
all'articolo 5 della presente legge, possono acquistare beni
mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo
svolgimento della propria attività, nonché contrarre mutui con
l'Istituto per il credito sportivo per le finalità
istituzionali di detto Istituto. I beni predetti sono
intestati alle società sportive dilettantistiche. Ai fini
della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli
articoli 2659 e 2660 del codice civile.
8. 01.
Follini, Valducci, Aracu, Butti.
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