Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


377866
SMC0355-0064
Bollettino Giunte e Commissioni n. 355 del 28 maggio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-355)
(suddiviso in 127 Unità Documento)
Unità Documento n.64 (che inizia a pag.88 dello stampato)
              ...VII COMMISSIONE PERMANENTE
               (Cultura, scienza e istruzione)
 
 
...IN SEDE REFERENTE
...C2761; C769; C1776; C2489; C2739; C3607; C3912. LAVCOMM
...C2761; C769; C1776; C2489; C2739; C3607; C3912.
...EMENDAMENTI (Artt. 6 e 8).
ART. 8.
Giovedì 28 maggio 1998. - Presidenza del Presidente Giovanni CASTELLANI. - Intervengono il Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali Alberto La Volpe e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Albertina Soliani.
ZZSMC ZZRES ZZSMC280598 ZZSMC980528 ZZSMC000598 ZZSMC000098 ZZSMC355 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC7 ZZRE
     Sopprimerlo.
  8. 1.
  Bianchi Clerici, Rizzi, Rodeghiero, Santandrea,
  Caparini.
     Sostituirlo con il seguente:
                           Art. 8.
             (Gestione degli impianti sportivi).
     1.  Gli impianti sportivi degli Enti locali territoriali
  fanno parte del patrimonio indisponibile dei medesimi, con
  destinazione ed uso permanente per le attività sportive.
     2.  Gli Enti locali territoriali provvedono alle spese di
  manutenzione e di gestione degli impianti sportivi di cui al
  comma precedente, ivi compresi la custodia e l'esercizio,
  iscrivendo in bilancio le somme necessarie.
     3.  L'uso degli impianti sportivi di esercizio degli Enti
  locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere
  garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società
  sportive.
     4.  La gestione degli impianti sportivi può essere affidata
  dagli Enti pubblici territoriali a società sportive
  dilettantistiche iscritte nel registro di cui all'articolo 5
  della presente legge e in possesso dei necessari requisiti
  tecnico-organizzativi, sulla base di convenzioni che
  stabiliscano i criteri di uso.  Le convenzioni con le quali gli
  Enti territoriali o altri Enti pubblici affidano la gestione
  di impianti sportivi sono esenti dall'imposta di bollo e sono
  soggette all'imposta di registro in misura fissa.
     5.  Gli Enti locali territoriali possono stipulare apposite
  convenzioni per l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature
  sportive privati disponibili.
     6.  Le palestre, le aree di giuoco e gli impianti sportivi
  scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività
  didattica e delle attività sportive della scuola, devono
  essere posti a disposizione delle società sportive locali.  La
  temporanea concessione è disposta dal Comune o dalla provincia
  secondo le norme di cui all'articolo 96 del testo unico delle
  disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione
  approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 197.
     7.  Tutti gli oneri relativi alla manutenzione, alla
  custodia ed all'esercizio degli impianti e delle attrezzature
  sportive delle scuole per consentirne la fruizione da parte
  delle società sportive dilettantistiche sono a carico
  dell'Ente locale territoriale.
  8. 2.
  Butti, Follini, Aracu, Valducci.
 
                              Pag. 89
 
     Sopprimere il comma 1.
  8. 3.
  Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
  Caparini.
     Al comma 1, dopo la parola:  impianti  inserire le
  seguenti:  dello Stato e.
  8. 6.
                             Follini, Valducci, Aracu, Butti.
     Al comma 1, sostituire le parole:  è affidata in via
  prioritaria  con le seguenti:  può essere affidata
  anche.
  8. 5.
  Bianchi Clerici, Rizzi, Rodeghiero, Santandrea,
  Caparini.
     Al comma 1, sostituire le parole:  è affidata  con
  le seguenti:  può essere affidata.
  8. 8.
                                            De Murtas, Lenti.
     Al comma 1, sopprimere le parole:  in via
  prioritaria.
  8. 4.
                                    Widmann, Brugger, Zeller.
     Al comma 1, dopo la parola:  prioritaria  inserire
  le seguenti:  al CONI, alle Federazioni Sportive
  Nazionali.
  8. 7.
                             Follini, Valducci, Aracu, Butti.
     Al comma 1, aggiungere alla fine del comma 1 le
  seguenti:  e in caso di locazione o concessione il canone
  non può superare quanto previsto dall'articolo 1 della legge
  11 luglio 1986, n. 390.
  8. 9.
                             Follini, Valducci, Aracu, Butti.
     Sopprimere il comma 2.
  8. 10.
  Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
  Caparini.
     Sopprimere il comma 3.
  8. 11.
  Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
  Caparini.
     Sostituire il comma 3, con il seguente:
     3.  Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
  scolastici insieme agli impianti degli Enti pubblici
  territoriali rappresentano il patrimonio impiantistico in cui
  esercitare in via prioritaria l'attività sportiva scolastica e
  dilettantistica integrata sul territorio, analoga convenzione
  può essere stipulata con le Associazioni dei CRAL per l'uso
  integrato del loro patrimonio impiantistico.
  * 8. 12.
                                                      Giacco.
     Sostituire il comma 3, con il seguente:
     3.  Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
  scolastici insieme agli impianti degli Enti pubblici
  territoriali rappresentano il patrimonio impiantistico in cui
  esercitare in via prioritaria l'attività sportiva scolastica e
  dilettantistica integrata sul territorio, analoga convenzione
  può essere stipulata con le Associazioni dei CRAL per l'uso
  integrato del loro patrimonio impiantistico.
  * 8. 13.
                                                     Vignali.
     Al comma 3, sostituire le parole:  in via prioritaria
  con la seguente:  anche.
  8. 14.
  Bianchi Clerici, Rizzi, Rodeghiero, Santandrea,
  Caparini.
 
                              Pag. 90
 
     Al comma 3 aggiungere in fine:  l'utilizzo dei
  suddetti spazi sarà regolamentato da appositi protocolli tra
  gli enti locali proprietari e il provveditorato agli studi
  competente per territorio.
  8. 15.
                             Butti, Follini, Aracu, Valducci.
     Sopprimere il comma 4.
  8. 16.
  Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
  Caparini.
     Al comma 4 sopprimere il primo periodo.
  8. 17.
  Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
  Caparini.
     Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.
  8. 18.
  Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
  Caparini.
     Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:  alla
  attività sportiva  aggiungere le seguenti:  extra
  didattica.
  8. 19.
  Bianchi Clerici, Rizzi, Rodeghiero, Santandrea,
  Caparini.
     Sopprimere il comma 5.
  8. 21.
  Rizzi, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea,
  Caparini.
     Al comma 5, dopo le parole:  le disposizioni,
  aggiungere le seguenti:  di cui ai commi 3 e 4.
  * 8. 23.
                                                 Il relatore.
     Al comma 5, dopo le parole:  Le disposizioni
  aggiungere le seguenti:  di cui ai commi 3 e 4.
  * 8. 22.
  Risari, Riva, Voglino, Mazzocchin, Volpini.
     Al comma 5, dopo le parole:  Le disposizioni,
  aggiungere le seguenti:  di cui ai commi 3 e 4.
  * 8. 24.
                                    Carmelo Carrara, Panetta.
     Al comma 5, dopo le parole:  Le disposizioni
  aggiungere le seguenti:  di cui ai commi 3 e 4.
  * 8. 25.
                                                       Muzio.
     Al comma 5, dopo le parole:  Le disposizioni
  aggiungere le seguenti:  di cui ai commi 3 e 4.
  * 8. 26.
                                                     Palumbo.
     Al comma 5, dopo le parole:  Le disposizioni
  aggiungere le seguenti:  di cui ai commi 3 e 4.
  * 8. 27.
                                            De Murtas, Lenti.
     Al comma 5, dopo le parole:  Le disposizioni
  aggiungere le seguenti:  di cui ai commi 3 e 4.
  * 8. 28.
                             Aracu, Valducci, Butti, Follini.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     6.  Alle concessioni ed alle locazioni di beni immobili
  demaniali e patrimoniali dello Stato in favore del C.O.N.I.,
  nonché delle federazioni sportive nazionali, degli
 
                              Pag. 91
 
  enti di promozione sportiva, delle Società sportive
  dilettantistiche, di cui alla presente legge, si applicano le
  disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 11
  luglio 1986, n. 390 estendendole anche ad attività collaterali
  economiche e culturali di sostegno dell'attività sportiva dei
  soggetti interessati.  Tale normativa si applica anche per il
  complesso sportivo e monumentale del FORO ITALICO e delle sue
  pertinenze, in concessione permanente, quale sede, al
  C.O.N.I., ente deputato all'organizzazione e alla gestione
  dello sport italiano.
  8. 29.
                             Follini, Valducci, Aracu, Butti.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     6.  L'ottimale utilizzo del patrimonio impiantistico degli
  Enti Locali può essere perseguito anche attraverso specifiche
  convenzioni con Enti ed Amministrazioni pubbliche operanti nel
  territorio.
  8. 30.
                             Aracu, Valducci, Butti, Follini.
       Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
                        Art. 8- bis.
  (Disciplina degli interventi per la promozione delle
               attività sportive e ricreative).
      1.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, con la consulenza tecnica del CONI, provvedono in
  attuazione delle competenze ad esse spettanti rispettivamente
  in base all'articolo 56 del decreto del Presidente della
  Repubblica 24 luglio 1977, n, 616, ed al decreto del
  Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, ad
  elaborare programmi annuali e pluriennali per la promozione
  delle attività sportive e ricreative, con particolare riguardo
  allo sviluppo dell'impiantistica sportiva, svolgendo un'opera
  di sostegno nei confronti dei comuni e delle associazioni
  sportive compresi nel proprio ambito territoriale.
     2.  Per la realizzazione degli impianti sportivi da parte
  degli enti locali territoriali e del CONI, comprese le opere
  infrastrutturali connesse e funzionali, si applicano le
  disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978,
  n. 1.
     3.  Gli impianti sportivi di esercizio costituiscono, ad
  integrazione di quanto previsto dalla lettera  f)  del
  secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964,
  n. 847, aggiunto dall'articolo 44 della legge 22 ottobre l971,
  n. 865, opere di urbanizzazione secondaria.  Per impianto
  sportivo di esercizio si intende l'impianto non destinato
  normalmente a spettacolo sportivo.
     4.  Nella progettazione degli impianti sportivi si deve
  tenere conto delle relazioni funzionali con le scuole e gli
  istituti di istruzione e con le altre infrastrutture sociali.
  In particolare gli impianti sportivi devono essere di norma
  localizzati in modo tale da rendere il più agevole possibile
  la fruizione da parte degli utenti e disposti in modo da
  realizzare un sistema continuo di verde libero ed
  attrezzato.
     5.  Gli standard urbanistici inerenti gli spazi pubblici
  attrezzati per lo sport sono fissati, salvo che la disciplina
  regionale non abbia disposto parametri maggiori, in un minimo
  di cinque metri quadrati per abitante.
     6.  I programmi di edilizia residenziale sovvenzionata
  devono assicurare la realizzazione di impianti sportivi di
  quartiere contemporaneamente agli interventi di edilizia
  abitativa.
     7.  Per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di
  quartiere in quanto opere di urbanizzazione secondaria, i
  comuni possono avvalersi delle convenzioni previste
  dall'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
  successive modificazioni.
     8.  Ai fini delle variazioni di cui all'articolo 35 del
  testo unico delle imposte sui
  redditi, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
  modificazioni, gli immobili adibiti esclusivamente
  all'esercizio
 
                              Pag. 92
 
  dell'attività sportiva sono equiparati alle scuole.
     9.  La costruzione e la seguente gestione di impianti
  sportivi oggetto di finanziamento possono essere affidati in
  concessione dal comune o da altro ente locale ai soggetti
  sportivi di cui alla presente legge.  Se l'opera è realizzata
  su un terreno facente parte del patrimonio disponibile del
  comune, questo è autorizzato ad intervenire nell'atto di
  stipula del mutuo o comunque a costituire a favore del
  mutuatario il diritto di superficie sul quale quest'ultimo
  potrà iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo.  Sull'opera grava
  il vincolo di destinazione per tutta la durata
  dell'ammortamento del mutuo.
     10.  Le società sportive dilettantistiche prive di
  personalità giuridica, iscritte nel registro di cui
  all'articolo 5 della presente legge, possono acquistare beni
  mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo
  svolgimento della propria attività, nonché contrarre mutui con
  l'Istituto per il credito sportivo per le finalità
  istituzionali di detto Istituto.  I beni predetti sono
  intestati alle società sportive dilettantistiche.  Ai fini
  della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli
  articoli 2659 e 2660 del codice civile.
  8. 01.
                             Follini, Valducci, Aracu, Butti.
 
DATA=980528 FASCID=SMC13-355 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=07 SEDE=RE NSTA=0355 TOTPAG=0271 TOTDOC=0127 NDOC=0064 TIPDOC=P DOCTIT=0062 COMM=C7 D FTX PAGINIZ=0088 RIGINIZ=014 PAGFIN=0092 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=88 PAGEFIN=92 SORTRES=9805283 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00355 SORTNAV=59805280 00355 b00000 ZZSMC355 NDOC0064 TIPDOCP DOCTIT0062 NDOC0062



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