| Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:
con il trasferimento del personale docente in servizio alla
data del 31 maggio 1998, nelle scuole materne gestite
dall'ESMAS, con rapporto di lavoro di ruolo od a tempo
indeterminato, con le seguenti: con il trasferimento del
personale docente e ausiliario, di ruolo o con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 30
aprile 1998 nelle scuole materne gestite dall'ESMAS,.
3. 1.
Il Relatore.
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la
seguente:
b) con il trasferimento del personale, di ruolo o
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla
data del 30 aprile 1998 presso la sede centrale dell'ESMAS,
per l'inquadramento, anche in soprannumero, con effetto dalla
data di cui all'articolo 1, comma 1, nei ruoli del personale
dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della
pubblica istruzione. Il predetto personale è comunque
assegnato, in prima applicazione del presente articolo, agli
uffici aventi sede nella regione Sardegna.
3. 2.
Il Relatore.
Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
Art. 5.
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in
lire 33.190.777.000 per l'anno 1998 e in lire 24.357.876.000 a
decorrere dall'anno 1999, si provvede:
a) quanto a lire 11.130.000.000 a decorrere dal
1998, di cui 3.772.840.000 annui per il periodo dal 1998 al
2002 per la ricostituzione del Fondo per l'indennità di
trattamento di fine rapporto del personale, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, così come determinata nella tabella C della legge 27
dicembre 1997, n. 450;
b) quanto a lire 11.028.800.000 per l'anno 1998 e
quanto a lire 9.727.876.000 a decorrere dall'anno 1999,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 ed iscritta
all'unità previsionale di base 10.1.2.1 "Scuole non statali"
dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione;
c) quanto a lire 11.031.977.000 per l'anno 1998 e
quanto a lire 3.500.000.000 a decorrere dal 1999, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario
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1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge
l'onere per l'anno finanziario 1998 di cui al comma 1, lettere
a) e b), è ridotto dell'importo pari alla somma
eventualmente erogata a favore dell'ESMAS nel medesimo anno.
All'atto del trasferimento allo Stato, l'eventuale avanzo di
gestione è versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato all'apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione.
5. 1.
Il Relatore.
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