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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


377875
SMC0355-0073
Bollettino Giunte e Commissioni n. 355 del 28 maggio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-355)
(suddiviso in 127 Unità Documento)
Unità Documento n.73 (che inizia a pag.103 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
IN SEDE REFERENTE
C1634; C4792. LAVCOMM
C1634; C4792.
Proposta e disegno di legge: C. 1634 Sospiri: Norme in materia di siti contaminati, C. 4792 Governo: Nuovi interventi in campo ambientale.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).
Oreste ROSSI. Il Ministro Edo RONCHI. Nino SOSPIRI. Massimo SCALIA. Primo GALDELLI, presidente.
Giovedì 28 maggio 1998. - Presidenza del Vicepresidente Primo GALDELLI. - Interviene il ministro dell'ambiente Edo Ronchi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC280598 ZZSMC980528 ZZSMC000598 ZZSMC000098 ZZSMC355 ZZ13 ZZD ZZC8 ZZRE ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione prosegue l'esame congiunto della proposta e
  del disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta del 19
  maggio scorso.
 
     Oreste ROSSI (gruppo lega nord per l'indipendenza della
  Padania) rileva che il presente disegno di legge del Governo
  contiene una serie di disposizioni, tra loro eterogenee,
  dirette a rendere attuativi alcuni accantonamenti dei fondi
  speciali della legge finanziaria per il 1998, con lo scopo di
  sostenere attivamente la politica ambientale del Ministero
  dell'ambiente.
     In particolare l'articolo 1 consente l'utilizzazione delle
  somme accantonate dalla legge finanziaria per il 1998 per la
  realizzazione di un programma di bonifica dei siti inquinati
  predisposto dal Ministero dell'ambiente.  I limiti d'impegno
  ventennali previsti comportano un onere complessivo per lo
  Stato di 1.106 miliardi.
     Il testo fa riferimento al comma 6- bis  dell'articolo
  17 del decreto legislativo n. 22 del 1997.  Tale comma prevede
  la possibilità di assistere gli interventi di bonifica con
  contributi pubblici, sulla base di apposita disposizione
  legislativa di finanziamento, nel limite massimo del 50 per
  cento delle spese occorrenti e solo qualora sussistano
  preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela
 
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  igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali.  Tralasciando
  il fatto interpretativo della parola "apposita" che secondo
  una interpretazione restrittiva potrebbe essere intesa come
  apposita disposizione legislativa per ogni singolo intervento,
  la disposizione sembra comunque avere carattere di
  eccezionalità in deroga alla regola generale che pone gli
  oneri per il disinquinamento a carico dei soggetti
  responsabili dell'inquinamento e non dovrebbe quindi diventare
  la "regola", sostituendosi all'intero impianto dell'articolo
  17.
     Tra l'altro, sarebbe opportuno che il Parlamento venisse
  interpellato circa la valutazione dell'effettiva sussistenza
  dei presupposti per l'autorizzazione dei contributi pubblici,
  con riferimento ad ogni singolo intervento, proprio a causa
  dell'eccezionalità della disposizione.  Il Governo, invece,
  sembra intenzionato ad avvalersi di questa disposizione
  derogatoria e di questi finanziamenti specifici per attuare un
  programma nazionale di bonifica che sostituisce l'intero
  procedimento previsto dal citato articolo 17, impedendo al
  Parlamento di controllare la destinazione dei
  finanziamenti.
     L'articolo 1 sembra, quindi, stravolgere l'intera
  struttura dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del
  1997, anche perché non tiene conto di un principio basilare,
  sancito dal comma 2 di tale articolo che obbliga i soggetti
  che provocano, anche in maniera accidentale, il superamento
  dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli o
  delle acque, "a procedere a proprie spese agli interventi di
  messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
  delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il
  pericolo di inquinamento".
     Lo stesso articolo 17, al comma 9, prevede l'intervento
  pubblico solo "qualora i responsabili non provvedano ovvero
  non siano individuabili".  Invece, nel presente provvedimento,
  il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei
  siti inquinati, che il Ministro intende adottare, non si
  occupa minimamente dell'individuazione dei soggetti
  responsabili dell'inquinamento.
     Il programma proposto si sovrappone all'anagrafe dei siti
  da bonificare che, ai sensi del comma 12 del citato articolo
  17, devono predisporre le regioni con lo scopo di individuare
  gli ambiti interessati, i soggetti cui compete l'intervento di
  bonifica, gli enti di cui la regione intende avvalersi per
  l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti
  obbligati, la stima degli oneri finanziari.
     Ritiene che il Governo da una parte emana decreti
  legislativi per decentrare le competenze e individuare
  strumenti operativi di tutela del territorio alle regioni e
  agli enti locali e dall'altra parte accentra gli interventi a
  livello ministeriale riservandosi la facoltà di decidere le
  priorità ed i soggetti beneficiari delle risorse pubbliche.
     Il programma nazionale si riferisce infatti solo ai
  soggetti beneficiari dei finanziamenti e non ai soggetti
  responsabili dell'inquinamento.  Anzi si corre il rischio di
  individuare gli interventi prioritari, non sulla base del
  livello di inquinamento dei siti e della pericolosità della
  loro situazione ai fini della salute pubblica, ma sulla base
  proprio dei soggetti che si riterrà opportuno privilegiare con
  i finanziamenti statali.  Si rischia di nascondere dietro un
  falso aspetto di programma nazionale l'ennesimo provvedimento
  di interventi a pioggia, che impedisce l'organica applicazione
  dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22.
     Ricorda che ai sensi dell'articolo 17 del decreto
  legislativo n. 22 del 1997, il Ministro dell'ambiente, di
  concerto con i Ministri dell'industria e della sanità dovrebbe
  stabilire entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto i
  limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli e delle
  acque, le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi
  dei campioni e i criteri generali per la messa in sicurezza,
  la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati
  nonché per la redazione dei progetti di bonifica.  Inoltre il
  Ministro dell'ambiente doveva predisporre la mappatura
  nazionale dei siti oggetto di censimenti e la loro verifica
  con le regioni, mentre le regioni dovrebbero predisporre
 
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  l'anagrafe dei siti da bonificare.  Il presente provvedimento
  non integra questo procedimento, come si annuncia nella
  relazione, ma lo interrompe e si sovrappone ad esso.
     Osserva, tra l'altro che il provvedimento si riferisce
  esclusivamente a mutui contratti dagli enti territoriali,
  lasciando intendere che alle regioni e agli enti locali
  passino le competenze amministrative relative agli interventi,
  pur rimanendo al Ministero la gestione e la scelta degli
  interventi medesimi.  In questo modo si rischia di non
  individuare con chiarezza un effettivo responsabile degli
  interventi.  Se il programma dovesse fallire, la colpa
  ricadrebbe sui comuni, tenuto conto che i comuni e in
  sostituzione le regioni, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
  legislativo n. 22 del 1997, hanno l'obbligo di provvedere agli
  interventi di messa in sicurezza qualora i responsabili non
  provvedano.  A questo punto i soldi a disposizione rimarrebbero
  addirittura inutilizzati per la mancanza del restante 50 per
  cento dei finanziamenti.
     Per quanto riguarda il controllo centralizzato da parte
  della Commissione tecnico scientifica di cui al comma 4 del
  presente articolo, si ricorda che le Commissioni
  tecnico-scientifiche del Ministero dell'ambiente dovevano
  essere sostituite dall'ANPA.
     L'articolo 2 prevede impegni finanziari fissi per il
  Ministero dell'ambiente a decorrere dal 1999 pari a 12
  miliardi annui, da destinare alla demolizione delle opere
  abusive nei parchi, all'istituzione del parco nazionale di
  Alta Murgia in Puglia, all'istituzione e gestione delle
  riserve marine (attraverso il rinnovo degli incarichi degli
  esperti della segreteria tecnica per le aree protette),
  all'ampliamento dell'organico dell'ICRAM (di supporto
  all'ANPA).  Inoltre, l'articolo 2 prevede la destinazione di
  600 milioni per il triennio 1998-2000 alla salvaguardia della
  Posidonia Oceanica e l'istituzione del parco della Val d'Agri
  in Calabria.  Il finanziamento del parco della Val d'Agri è
  stato già compreso nei finanziamenti disposti dalla legge n.
  344 del 1997 e la presente disposizione ha lo scopo di
  svincolare l'istituzione di tale area protetta
  dall'istituzione del parco interregionale del Delta del Po,
  parco quest'ultimo non realizzato per mancanza di accordo tra
  le regioni interessate.  Ricorda che il comma 5 dell'articolo
  35, della legge n. 394 del 1991, collega l'istituzione del
  parco nazionale della Val d'Agri alla avvenuta istituzione del
  parco del Delta del Po.
     Il Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania
  si è espresso in senso sempre contrario nei confronti della
  istituzione di nuovi parchi nazionali e dell'accentramento
  delle competenze in materia di parchi al Ministero
  dell'ambiente, restando tali competenze distaccate dalla
  gestione organica del territorio e impedendo la creazione di
  un nuovo quadro legislativo che abbraccia in un'unica azione
  problematiche territoriali, ambientali e di difesa del
  suolo.
     Il suo gruppo valuta favorevolmente il concorso di mezzi e
  uomini dell'Amministrazione della difesa per la demolizione
  delle opere realizzate abusivamente.  Un'analoga disposizione è
  prevista dall'articolo 2, comma 56, della legge n. 662 del
  1996, che ha apportato modifiche e integrazioni all'ultimo
  condono edilizio.  Sarebbe opportuno interpellare il Ministro
  della difesa circa il numero delle costruzioni abusive che
  sono state demolite con tali procedure al fine di valutare
  l'effettiva portata della norma (quasi certamente non è stato
  ancora dato inizio all'applicazione della norma).
     Si richiama l'attenzione sul comma 1 dell'articolo 2 che
  prevede l'acquisizione gratuita delle opere abusive, nelle
  aree naturali protette nazionali, a favore degli organismi di
  gestione.  Tale disposizione modifica l'assetto del comma 6
  dell'articolo 7 della legge n. 47 del 1985, il quale, in caso
  di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, assegna
  l'acquisizione gratuita a favore delle amministrazioni cui
  compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo e,
  nell'ipotesi di concorso dei vincoli, prevede l'acquisizione a
  favore del patrimonio del comune, rispettando le competenze
  comunali circa il governo del
 
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  proprio territorio.  La presente disposizione aumenta, in
  realtà, i poteri degli enti parco e conseguentemente facilita
  l'adozione dei poteri sostitutivi da parte del Ministro
  dell'ambiente per la demolizione delle opere abusive.
     L'articolo 3 prevede il rifinanziamento per l'anno 2000
  della legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per
  lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e
  dell'occupazione in campo ambientale.  In particolare si
  prevedono ulteriori 16 miliardi per il 2000 da destinare ad
  attività di sviluppo della progettazione di interventi
  ambientali, di promozione delle tecnologie pulite, di
  prosecuzione di campagne di informazione.  Inoltre si prevede
  il potenziamento del sistema di informazione nazionale INFEA,
  la diffusione di un bollettino di informazione del Ministero
  dell'ambiente (500 milioni annui) e la predisposizione di un
  progetto per la biblioteca nazionale per l'ambiente (350
  milioni).
     Lo scopo evidente è quello di sostenere attivamente la
  politica ambientale del Ministero dell'ambiente.  Non si
  comprende come a distanza di soli 6 mesi dall'emanazione della
  legge n. 344 si pensi già al suo rifinanziamento senza ancora
  essere in grado di vedere i risultati ottenuti.  Tra l'altro
  non si comprende il ruolo dell'ANPA e delle ARPA in queste
  nuove reti informatiche che intende creare il Ministro.
     Il suo gruppo si è dimostrato nettamente contrario nei
  confronti della legge n. 344 del 1997 ed ha criticato il
  comportamento del Governo che, malgrado le dichiarate
  intenzioni per una gestione organica del territorio e
  dell'ambiente che possa coinvolgere in una progettazione
  unitaria aspetti di tutela ambientale e di tutela del
  patrimonio storico, culturale, artistico e
  urbanistico-sociale, prosegue, in realtà, su una strada
  anacronistica trattando ancora separatamente le finalità
  ecologiche, connesse alla tutela della salute.  In questo
  momento dopo le recenti alluvioni verificatesi in Campania, la
  politica del Governo dimostra, più che mai, tutte le sue
  eclatanti lacune, mentre si stanno intensificando le polemiche
  sulla necessità di giungere ad una nuova visione della
  pianificazione, al decentramento delle competenze,
  all'unificazione dei Ministeri.
     I commi 1 e 2 dell'articolo 4, incidono sulla legge n. 447
  del 1995, legge quadro sull'inquinamento acustico.
     Si prevede l'applicazione della sanzione amministrativa
  del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire
  10.000.000, qualora si superi uno dei valori limite di
  emissione (valore massimo di rumore che può essere emesso da
  una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente
  stessa) o di immissione (valore massimo di rumore che può
  essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente
  abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei
  ricettori).  L'attuale interpretazione della norma che richiede
  il superamento di ambedue i valori limite ai fini
  dell'applicazione della sanzione, rende, di fatto, inattuabile
  la norma stessa.  La disposizione, così come la si intende
  modificare, rischia di diventare penalizzante per alcuni
  locali, tipo le discoteche, che facilmente possono superare i
  valori limite di emissione.
     Inoltre si ribadisce la competenza del Ministero
  dell'ambiente nella ridistribuzione ai comuni dei fondi,
  provenienti da eventuali sanzioni amministrative, per il
  finanziamento dei piani di risanamento acustico.  I comuni
  sarebbero maggiormente incentivati nell'applicazione della
  legge se gli introiti derivanti dall'applicazione delle
  sanzioni amministrative rimanessero nel loro territorio.
     Il comma 3 permette l'utilizzo dei soggetti assegnatari
  del risanamento dei siti industriali di Bagnoli, IRI e società
  partecipate, per l'istituzione di un Comitato di vigilanza
  degli interventi di risanamento dell'area industriale di Sesto
  San Giovanni.  Probabilmente, lo scopo della disposizione non è
  solo quello di realizzare economie di spesa pubblica
  utilizzando le conoscenze finora acquisite dell'esperienza di
  Bagnoli, come si dichiara nella relazione del provvedimento,
  ma è
 
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  anche quello di garantire il controllo dell'IRI e delle sue
  partecipate nell'operazione di risanamento dell'area
  industriale.
     Dello stesso tenore è anche il comma 5, che conferisce 13
  miliardi annui per 15 anni all'Autorità portuale di Genova per
  il risanamento dell'area di Genova-Cormigliano (a seguito
  della cessazione delle lavorazioni siderurgiche a caldo ivi
  effettuate), prevedendo l'obbligo di avvalersi dei soggetti
  assegnatari del risanamento dei siti industriali di Bagnoli
  (IRI e società partecipate).  Al tempo della discussione del
  provvedimento relativo a Bagnoli, il suo gruppo ha insistito
  sull'opportunità di effettuare una gara pubblica per
  l'assegnazione dell'appalto per il risanamento dell'area.  In
  quella evenienza, il Governo dichiarò impraticabile la
  possibilità dell'espletamento di una gara a causa degli
  accordi già intercorsi con i sindacati dei lavoratori degli
  impianti.  Il Governo, ancora una volta, intendeva evitare la
  gara pubblica per garantire all'IRI il controllo
  dell'operazione di risanamento.
     Il comma 4, intende abrogare la norma che pone a carico
  dei concessionari gli interventi di ripristino relativi
  all'arenile di Coroglio-Bagnoli e all'area marina, qualora
  previsti dalle concessioni demaniali.  L'introduzione del comma
  4 contrasta quindi con qualsiasi logica assegnazione degli
  oneri per il risanamento dell'area ai concessionari che hanno
  provocato i danni.  Si ricorda che alla bonifica di tale area,
  ad integrazione del risanamento dell'area industriale di
  Bagnoli, sono stati assegnati 25 miliardi.
     I commi 6 e 7 diminuiscono da 15 a 7 i membri della
  Commissione scientifica CITES ed aumentano in 90 milioni di
  lire il compenso annuo dei membri della Commissione
  medesima.
     Il comma 8 autorizza la spesa di 200 milioni annui a
  decorrere dal 1998 a favore del Comitato nazionale per la
  lotta alla siccità e alla desertificazione.
     Infine, il comma 9 autorizza limiti d'impegno
  quindicennali per far fronte a contributi per mutui o altre
  operazioni finanziarie, a favore delle regioni, degli enti
  locali e dei gestori dei servizi di pubblica utilità, nel
  territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila
  abitanti, con priorità per le aree urbane con popolazione
  superiore a 150.000 abitanti.  L'onere a carico dello Stato
  ammonta a complessivi 162 miliardi.  Il 60 per cento delle
  risorse è destinato all'acquisto di vetture dotate di trazione
  elettrica/ibrida.
     La disposizione rende operativo l'accordo di programma
  stipulato il 31 luglio 1996 tra Governo e FIAT S.p.A. in
  merito alla realizzazione di un programma per la sostituzione
  del parco autoveicoli a propulsione tradizionale delle grandi
  città con veicoli innovativi a minimo impatto ambientale.  In
  altre parole, la presente disposizione intende garantire
  lavoro alla FIAT per i prossimi anni, assicurandole una
  cospicua fetta del mercato interno.
     Si noti che tali contributi sono aggiuntivi a quelli
  previsti dall'articolo 2, commi 5, 6 e 7, dell'A.C. n. 4240-A
  (già approvato dal Senato e attualmente in discussione in
  Assemblea), recante interventi nel settore dei trasporti.
  L'A.C. n. 4240 permette alle regioni di contrarre mutui
  quindicennali per la sostituzione di autobus destinati al
  trasporto pubblico locale, prevedendo un contributo da parte
  dello Stato pari a 20 miliardi per il 1997, 146 miliardi per
  il 1998 e 195 miliardi a decorrere dal 1999.  Le regioni
  utilizzano il 5% dei contributi loro assegnati per finanziare
  l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale ed un
  ulteriore 5% per finanziare l'acquisizione di tecnologie atte
  a razionalizzare e sviluppare il trasporto pubblico locale.
     In conclusione, esprime l'avviso contrario del suo gruppo
  sul disegno di legge n. 4792.
 
     Il Ministro Edo RONCHI dichiara di rinunciare alla
  replica, riservandosi osservazioni più puntuali nel corso
  dell'esame degli articoli.
 
     Nino SOSPIRI (gruppo alleanza nazionale),  relatore
  per la proposta di legge n. 1634,  a seguito del dibattito
  svoltosi in
 
                              Pag. 108
 
  Commissione, esprime viva soddisfazione in qualità di
  relatore dal momento che i rilievi formulati sulla proposta n.
  1634 dai gruppi sono estremamente pochi e tali da far sperare
  in una rapida conclusione dell' iter  del provvedimento.
  Ricorda ad esempio che il deputato Gerardini ha avanzato
  talune perplessità in ordine all'articolo 9 relativo
  all'istituzione del Comitato nazionale per le bonifiche.  Il
  collega Formenti ha invece manifestato dei dubbi in ordine
  all'articolo 5, che individua i soggetti responsabili.  In ogni
  caso, circa i rilievi ricordati, ritiene possibile trovare una
  soluzione che possa soddisfare le richieste dei colleghi.
 
     Massimo SCALIA (gruppo misto Verdi-l'Ulivo),
  relatore per il disegno di legge n. 4792,  dichiara di
  prendere atto dei suggerimenti formulati da taluni deputati
  nel corso del dibattito svolto in Commissione.  Ritiene a
  questo punto necessario procedere allo svolgimento delle
  audizioni, come convenuto in Ufficio di Presidenza, integrato
  dai rappresentanti dei gruppi.
 
     Primo GALDELLI,  presidente,  ricorda che l'Ufficio
  di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha
  stabilito di svolgere tali audizioni nelle giornate di
  mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, alle ore 8.30, ovvero al
  termine dei lavori dell'Assemblea ove acquisita la prescritta
  autorizzazione del Presidente della Camera e la disponibilità
  dei soggetti da ascoltare.
     Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
 
     La seduta termina alle 14,45.
 
DATA=980528 FASCID=SMC13-355 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=08 SEDE=RE NSTA=0355 TOTPAG=0271 TOTDOC=0127 NDOC=0073 TIPDOC=B DOCTIT=0000 COMM=C8 D PAGINIZ=0103 RIGINIZ=036 PAGFIN=0108 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=103 PAGEFIN=108 SORTRES=9805283 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00355 SORTNAV=59805280 00355 b00000 ZZSMC355 NDOC0073 TIPDOCB DOCTIT0073 NDOC0073



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