| La Commissione prosegue l'esame congiunto della proposta e
del disegno di legge in titolo, rinviato nella seduta del 19
maggio scorso.
Oreste ROSSI (gruppo lega nord per l'indipendenza della
Padania) rileva che il presente disegno di legge del Governo
contiene una serie di disposizioni, tra loro eterogenee,
dirette a rendere attuativi alcuni accantonamenti dei fondi
speciali della legge finanziaria per il 1998, con lo scopo di
sostenere attivamente la politica ambientale del Ministero
dell'ambiente.
In particolare l'articolo 1 consente l'utilizzazione delle
somme accantonate dalla legge finanziaria per il 1998 per la
realizzazione di un programma di bonifica dei siti inquinati
predisposto dal Ministero dell'ambiente. I limiti d'impegno
ventennali previsti comportano un onere complessivo per lo
Stato di 1.106 miliardi.
Il testo fa riferimento al comma 6- bis dell'articolo
17 del decreto legislativo n. 22 del 1997. Tale comma prevede
la possibilità di assistere gli interventi di bonifica con
contributi pubblici, sulla base di apposita disposizione
legislativa di finanziamento, nel limite massimo del 50 per
cento delle spese occorrenti e solo qualora sussistano
preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela
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igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Tralasciando
il fatto interpretativo della parola "apposita" che secondo
una interpretazione restrittiva potrebbe essere intesa come
apposita disposizione legislativa per ogni singolo intervento,
la disposizione sembra comunque avere carattere di
eccezionalità in deroga alla regola generale che pone gli
oneri per il disinquinamento a carico dei soggetti
responsabili dell'inquinamento e non dovrebbe quindi diventare
la "regola", sostituendosi all'intero impianto dell'articolo
17.
Tra l'altro, sarebbe opportuno che il Parlamento venisse
interpellato circa la valutazione dell'effettiva sussistenza
dei presupposti per l'autorizzazione dei contributi pubblici,
con riferimento ad ogni singolo intervento, proprio a causa
dell'eccezionalità della disposizione. Il Governo, invece,
sembra intenzionato ad avvalersi di questa disposizione
derogatoria e di questi finanziamenti specifici per attuare un
programma nazionale di bonifica che sostituisce l'intero
procedimento previsto dal citato articolo 17, impedendo al
Parlamento di controllare la destinazione dei
finanziamenti.
L'articolo 1 sembra, quindi, stravolgere l'intera
struttura dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del
1997, anche perché non tiene conto di un principio basilare,
sancito dal comma 2 di tale articolo che obbliga i soggetti
che provocano, anche in maniera accidentale, il superamento
dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli o
delle acque, "a procedere a proprie spese agli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il
pericolo di inquinamento".
Lo stesso articolo 17, al comma 9, prevede l'intervento
pubblico solo "qualora i responsabili non provvedano ovvero
non siano individuabili". Invece, nel presente provvedimento,
il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei
siti inquinati, che il Ministro intende adottare, non si
occupa minimamente dell'individuazione dei soggetti
responsabili dell'inquinamento.
Il programma proposto si sovrappone all'anagrafe dei siti
da bonificare che, ai sensi del comma 12 del citato articolo
17, devono predisporre le regioni con lo scopo di individuare
gli ambiti interessati, i soggetti cui compete l'intervento di
bonifica, gli enti di cui la regione intende avvalersi per
l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti
obbligati, la stima degli oneri finanziari.
Ritiene che il Governo da una parte emana decreti
legislativi per decentrare le competenze e individuare
strumenti operativi di tutela del territorio alle regioni e
agli enti locali e dall'altra parte accentra gli interventi a
livello ministeriale riservandosi la facoltà di decidere le
priorità ed i soggetti beneficiari delle risorse pubbliche.
Il programma nazionale si riferisce infatti solo ai
soggetti beneficiari dei finanziamenti e non ai soggetti
responsabili dell'inquinamento. Anzi si corre il rischio di
individuare gli interventi prioritari, non sulla base del
livello di inquinamento dei siti e della pericolosità della
loro situazione ai fini della salute pubblica, ma sulla base
proprio dei soggetti che si riterrà opportuno privilegiare con
i finanziamenti statali. Si rischia di nascondere dietro un
falso aspetto di programma nazionale l'ennesimo provvedimento
di interventi a pioggia, che impedisce l'organica applicazione
dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22.
Ricorda che ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, il Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria e della sanità dovrebbe
stabilire entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto i
limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli e delle
acque, le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi
dei campioni e i criteri generali per la messa in sicurezza,
la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati
nonché per la redazione dei progetti di bonifica. Inoltre il
Ministro dell'ambiente doveva predisporre la mappatura
nazionale dei siti oggetto di censimenti e la loro verifica
con le regioni, mentre le regioni dovrebbero predisporre
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l'anagrafe dei siti da bonificare. Il presente provvedimento
non integra questo procedimento, come si annuncia nella
relazione, ma lo interrompe e si sovrappone ad esso.
Osserva, tra l'altro che il provvedimento si riferisce
esclusivamente a mutui contratti dagli enti territoriali,
lasciando intendere che alle regioni e agli enti locali
passino le competenze amministrative relative agli interventi,
pur rimanendo al Ministero la gestione e la scelta degli
interventi medesimi. In questo modo si rischia di non
individuare con chiarezza un effettivo responsabile degli
interventi. Se il programma dovesse fallire, la colpa
ricadrebbe sui comuni, tenuto conto che i comuni e in
sostituzione le regioni, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, hanno l'obbligo di provvedere agli
interventi di messa in sicurezza qualora i responsabili non
provvedano. A questo punto i soldi a disposizione rimarrebbero
addirittura inutilizzati per la mancanza del restante 50 per
cento dei finanziamenti.
Per quanto riguarda il controllo centralizzato da parte
della Commissione tecnico scientifica di cui al comma 4 del
presente articolo, si ricorda che le Commissioni
tecnico-scientifiche del Ministero dell'ambiente dovevano
essere sostituite dall'ANPA.
L'articolo 2 prevede impegni finanziari fissi per il
Ministero dell'ambiente a decorrere dal 1999 pari a 12
miliardi annui, da destinare alla demolizione delle opere
abusive nei parchi, all'istituzione del parco nazionale di
Alta Murgia in Puglia, all'istituzione e gestione delle
riserve marine (attraverso il rinnovo degli incarichi degli
esperti della segreteria tecnica per le aree protette),
all'ampliamento dell'organico dell'ICRAM (di supporto
all'ANPA). Inoltre, l'articolo 2 prevede la destinazione di
600 milioni per il triennio 1998-2000 alla salvaguardia della
Posidonia Oceanica e l'istituzione del parco della Val d'Agri
in Calabria. Il finanziamento del parco della Val d'Agri è
stato già compreso nei finanziamenti disposti dalla legge n.
344 del 1997 e la presente disposizione ha lo scopo di
svincolare l'istituzione di tale area protetta
dall'istituzione del parco interregionale del Delta del Po,
parco quest'ultimo non realizzato per mancanza di accordo tra
le regioni interessate. Ricorda che il comma 5 dell'articolo
35, della legge n. 394 del 1991, collega l'istituzione del
parco nazionale della Val d'Agri alla avvenuta istituzione del
parco del Delta del Po.
Il Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania
si è espresso in senso sempre contrario nei confronti della
istituzione di nuovi parchi nazionali e dell'accentramento
delle competenze in materia di parchi al Ministero
dell'ambiente, restando tali competenze distaccate dalla
gestione organica del territorio e impedendo la creazione di
un nuovo quadro legislativo che abbraccia in un'unica azione
problematiche territoriali, ambientali e di difesa del
suolo.
Il suo gruppo valuta favorevolmente il concorso di mezzi e
uomini dell'Amministrazione della difesa per la demolizione
delle opere realizzate abusivamente. Un'analoga disposizione è
prevista dall'articolo 2, comma 56, della legge n. 662 del
1996, che ha apportato modifiche e integrazioni all'ultimo
condono edilizio. Sarebbe opportuno interpellare il Ministro
della difesa circa il numero delle costruzioni abusive che
sono state demolite con tali procedure al fine di valutare
l'effettiva portata della norma (quasi certamente non è stato
ancora dato inizio all'applicazione della norma).
Si richiama l'attenzione sul comma 1 dell'articolo 2 che
prevede l'acquisizione gratuita delle opere abusive, nelle
aree naturali protette nazionali, a favore degli organismi di
gestione. Tale disposizione modifica l'assetto del comma 6
dell'articolo 7 della legge n. 47 del 1985, il quale, in caso
di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, assegna
l'acquisizione gratuita a favore delle amministrazioni cui
compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo e,
nell'ipotesi di concorso dei vincoli, prevede l'acquisizione a
favore del patrimonio del comune, rispettando le competenze
comunali circa il governo del
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proprio territorio. La presente disposizione aumenta, in
realtà, i poteri degli enti parco e conseguentemente facilita
l'adozione dei poteri sostitutivi da parte del Ministro
dell'ambiente per la demolizione delle opere abusive.
L'articolo 3 prevede il rifinanziamento per l'anno 2000
della legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per
lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e
dell'occupazione in campo ambientale. In particolare si
prevedono ulteriori 16 miliardi per il 2000 da destinare ad
attività di sviluppo della progettazione di interventi
ambientali, di promozione delle tecnologie pulite, di
prosecuzione di campagne di informazione. Inoltre si prevede
il potenziamento del sistema di informazione nazionale INFEA,
la diffusione di un bollettino di informazione del Ministero
dell'ambiente (500 milioni annui) e la predisposizione di un
progetto per la biblioteca nazionale per l'ambiente (350
milioni).
Lo scopo evidente è quello di sostenere attivamente la
politica ambientale del Ministero dell'ambiente. Non si
comprende come a distanza di soli 6 mesi dall'emanazione della
legge n. 344 si pensi già al suo rifinanziamento senza ancora
essere in grado di vedere i risultati ottenuti. Tra l'altro
non si comprende il ruolo dell'ANPA e delle ARPA in queste
nuove reti informatiche che intende creare il Ministro.
Il suo gruppo si è dimostrato nettamente contrario nei
confronti della legge n. 344 del 1997 ed ha criticato il
comportamento del Governo che, malgrado le dichiarate
intenzioni per una gestione organica del territorio e
dell'ambiente che possa coinvolgere in una progettazione
unitaria aspetti di tutela ambientale e di tutela del
patrimonio storico, culturale, artistico e
urbanistico-sociale, prosegue, in realtà, su una strada
anacronistica trattando ancora separatamente le finalità
ecologiche, connesse alla tutela della salute. In questo
momento dopo le recenti alluvioni verificatesi in Campania, la
politica del Governo dimostra, più che mai, tutte le sue
eclatanti lacune, mentre si stanno intensificando le polemiche
sulla necessità di giungere ad una nuova visione della
pianificazione, al decentramento delle competenze,
all'unificazione dei Ministeri.
I commi 1 e 2 dell'articolo 4, incidono sulla legge n. 447
del 1995, legge quadro sull'inquinamento acustico.
Si prevede l'applicazione della sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire
10.000.000, qualora si superi uno dei valori limite di
emissione (valore massimo di rumore che può essere emesso da
una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente
stessa) o di immissione (valore massimo di rumore che può
essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente
abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei
ricettori). L'attuale interpretazione della norma che richiede
il superamento di ambedue i valori limite ai fini
dell'applicazione della sanzione, rende, di fatto, inattuabile
la norma stessa. La disposizione, così come la si intende
modificare, rischia di diventare penalizzante per alcuni
locali, tipo le discoteche, che facilmente possono superare i
valori limite di emissione.
Inoltre si ribadisce la competenza del Ministero
dell'ambiente nella ridistribuzione ai comuni dei fondi,
provenienti da eventuali sanzioni amministrative, per il
finanziamento dei piani di risanamento acustico. I comuni
sarebbero maggiormente incentivati nell'applicazione della
legge se gli introiti derivanti dall'applicazione delle
sanzioni amministrative rimanessero nel loro territorio.
Il comma 3 permette l'utilizzo dei soggetti assegnatari
del risanamento dei siti industriali di Bagnoli, IRI e società
partecipate, per l'istituzione di un Comitato di vigilanza
degli interventi di risanamento dell'area industriale di Sesto
San Giovanni. Probabilmente, lo scopo della disposizione non è
solo quello di realizzare economie di spesa pubblica
utilizzando le conoscenze finora acquisite dell'esperienza di
Bagnoli, come si dichiara nella relazione del provvedimento,
ma è
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anche quello di garantire il controllo dell'IRI e delle sue
partecipate nell'operazione di risanamento dell'area
industriale.
Dello stesso tenore è anche il comma 5, che conferisce 13
miliardi annui per 15 anni all'Autorità portuale di Genova per
il risanamento dell'area di Genova-Cormigliano (a seguito
della cessazione delle lavorazioni siderurgiche a caldo ivi
effettuate), prevedendo l'obbligo di avvalersi dei soggetti
assegnatari del risanamento dei siti industriali di Bagnoli
(IRI e società partecipate). Al tempo della discussione del
provvedimento relativo a Bagnoli, il suo gruppo ha insistito
sull'opportunità di effettuare una gara pubblica per
l'assegnazione dell'appalto per il risanamento dell'area. In
quella evenienza, il Governo dichiarò impraticabile la
possibilità dell'espletamento di una gara a causa degli
accordi già intercorsi con i sindacati dei lavoratori degli
impianti. Il Governo, ancora una volta, intendeva evitare la
gara pubblica per garantire all'IRI il controllo
dell'operazione di risanamento.
Il comma 4, intende abrogare la norma che pone a carico
dei concessionari gli interventi di ripristino relativi
all'arenile di Coroglio-Bagnoli e all'area marina, qualora
previsti dalle concessioni demaniali. L'introduzione del comma
4 contrasta quindi con qualsiasi logica assegnazione degli
oneri per il risanamento dell'area ai concessionari che hanno
provocato i danni. Si ricorda che alla bonifica di tale area,
ad integrazione del risanamento dell'area industriale di
Bagnoli, sono stati assegnati 25 miliardi.
I commi 6 e 7 diminuiscono da 15 a 7 i membri della
Commissione scientifica CITES ed aumentano in 90 milioni di
lire il compenso annuo dei membri della Commissione
medesima.
Il comma 8 autorizza la spesa di 200 milioni annui a
decorrere dal 1998 a favore del Comitato nazionale per la
lotta alla siccità e alla desertificazione.
Infine, il comma 9 autorizza limiti d'impegno
quindicennali per far fronte a contributi per mutui o altre
operazioni finanziarie, a favore delle regioni, degli enti
locali e dei gestori dei servizi di pubblica utilità, nel
territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila
abitanti, con priorità per le aree urbane con popolazione
superiore a 150.000 abitanti. L'onere a carico dello Stato
ammonta a complessivi 162 miliardi. Il 60 per cento delle
risorse è destinato all'acquisto di vetture dotate di trazione
elettrica/ibrida.
La disposizione rende operativo l'accordo di programma
stipulato il 31 luglio 1996 tra Governo e FIAT S.p.A. in
merito alla realizzazione di un programma per la sostituzione
del parco autoveicoli a propulsione tradizionale delle grandi
città con veicoli innovativi a minimo impatto ambientale. In
altre parole, la presente disposizione intende garantire
lavoro alla FIAT per i prossimi anni, assicurandole una
cospicua fetta del mercato interno.
Si noti che tali contributi sono aggiuntivi a quelli
previsti dall'articolo 2, commi 5, 6 e 7, dell'A.C. n. 4240-A
(già approvato dal Senato e attualmente in discussione in
Assemblea), recante interventi nel settore dei trasporti.
L'A.C. n. 4240 permette alle regioni di contrarre mutui
quindicennali per la sostituzione di autobus destinati al
trasporto pubblico locale, prevedendo un contributo da parte
dello Stato pari a 20 miliardi per il 1997, 146 miliardi per
il 1998 e 195 miliardi a decorrere dal 1999. Le regioni
utilizzano il 5% dei contributi loro assegnati per finanziare
l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale ed un
ulteriore 5% per finanziare l'acquisizione di tecnologie atte
a razionalizzare e sviluppare il trasporto pubblico locale.
In conclusione, esprime l'avviso contrario del suo gruppo
sul disegno di legge n. 4792.
Il Ministro Edo RONCHI dichiara di rinunciare alla
replica, riservandosi osservazioni più puntuali nel corso
dell'esame degli articoli.
Nino SOSPIRI (gruppo alleanza nazionale), relatore
per la proposta di legge n. 1634, a seguito del dibattito
svoltosi in
Pag. 108
Commissione, esprime viva soddisfazione in qualità di
relatore dal momento che i rilievi formulati sulla proposta n.
1634 dai gruppi sono estremamente pochi e tali da far sperare
in una rapida conclusione dell' iter del provvedimento.
Ricorda ad esempio che il deputato Gerardini ha avanzato
talune perplessità in ordine all'articolo 9 relativo
all'istituzione del Comitato nazionale per le bonifiche. Il
collega Formenti ha invece manifestato dei dubbi in ordine
all'articolo 5, che individua i soggetti responsabili. In ogni
caso, circa i rilievi ricordati, ritiene possibile trovare una
soluzione che possa soddisfare le richieste dei colleghi.
Massimo SCALIA (gruppo misto Verdi-l'Ulivo),
relatore per il disegno di legge n. 4792, dichiara di
prendere atto dei suggerimenti formulati da taluni deputati
nel corso del dibattito svolto in Commissione. Ritiene a
questo punto necessario procedere allo svolgimento delle
audizioni, come convenuto in Ufficio di Presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi.
Primo GALDELLI, presidente, ricorda che l'Ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha
stabilito di svolgere tali audizioni nelle giornate di
mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, alle ore 8.30, ovvero al
termine dei lavori dell'Assemblea ove acquisita la prescritta
autorizzazione del Presidente della Camera e la disponibilità
dei soggetti da ascoltare.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14,45.
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