Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


377877
SMC0355-0075
Bollettino Giunte e Commissioni n. 355 del 28 maggio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-355)
(suddiviso in 127 Unità Documento)
Unità Documento n.75 (che inizia a pag.109 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
...IN SEDE REFERENTE
...C4420; C210; C264; C743; C1411; C3516; C3574; C3642. LAVCOMM
...C4420; C210; C264; C743; C1411; C3516; C3574; C3642.
EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AL TESTO BASE
ART. 1.
Giovedì 28 maggio 1998. - Presidenza del Vicepresidente Primo GALDELLI. - Interviene il ministro dell'ambiente Edo Ronchi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC280598 ZZSMC980528 ZZSMC000598 ZZSMC000098 ZZSMC355 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC8 ZZRE
     Al comma 1, capoverso 1, al termine del primo periodo,
  dopo le parole:  difesa ambientale  aggiungere le
  seguenti:  e di ingegneria naturalistica.
  1. 1.
                                             Turroni, Scalia.
     Al comma 1, capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le
  parole:  anche quando comprendano lavori accessori,  e
  aggiungere, alla fine, le seguenti:  ; le medesime
  disposizioni si applicano nei contratti di forniture o di
  servizi di qualsiasi importo, che comprendano lavori
  accessori, qualora detti lavori assumano rilievo economico
  prevalente.
  e, conseguentemente, sopprimere all'articolo 9 il comma
  47.
  * 1. 2.
                                           Stradella, Radice.
     Al comma 1, capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le
  parole:  anche quando comprendano lavori accessori,  e
  aggiungere, alla fine, le seguenti:  ; le medesime
  disposizioni si applicano nei contratti di forniture o di
  servizi di qualsiasi importo, che comprendano lavori
  accessori, qualora detti lavori assumano rilievo economico
  prevalente.
  e, conseguentemente, sopprimere all'articolo 9 il comma
  47.
  * 1. 3.
                                           Fabris, Marinacci.
     Al comma 1 sostituire le parole:  anche quando  con
  le seguenti:  e nei contratti di forniture e servizi che.
  1. 4.
                                                  Il Governo.
     Al comma 1, capoverso 1, secondo periodo, sostituire la
  parola:  anche  con le seguenti  e nei contratti di
  forniture o di servizi.
     e, conseguentemente, all'articolo 9, comma 47
  sostituire le parole:  20 per cento  con le seguenti:
  50 per cento.
  1. 5.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
    Al comma 1, capoverso 1, al termine del secondo periodo,
  sostituire le parole:  i lavori assumano rilievo economico
  prevalente  con le seguenti:  il costo finanziario
  previsto dei lavori, comprensivo degli eventuali oneri per
  esproprio di aree patrimonialmente attribuite all'appaltante o
  concessionario, sia maggiore del costo finanziario previsto
  sia dei servizi sia delle forniture disgiuntamente
  considerati; a questo fine il valore monetario di tali costi
 
                              Pag. 110
 
  va riferito ad un unico momento temporale e sono da
  considerarsi solamente i lavori, le forniture e i servizi
  direttamente di utilità pubblica o comunque svolti o resi a
  favore dell'amministrazione aggiudicatrice, al netto delle
  opere, attività e servizi, o della loro quota parte,
  finalizzati all'attività propria dell'appaltatore o
  concessionario.
  1. 6.
                                             Turroni, Scalia.
     Al comma 1, sostituire la parola:  prevalente  con
  le seguenti:  superiore al 50 per cento.
  1. 7.
                                              Martinat, Foti.
       Sostituire il comma 2 con il seguente:  All'articolo
  2 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 alla lettera  b)
  del comma 2  sono soppresse le parole successive a  libera
  concorrenza.
  1. 8.
                                              Martinat, Foti.
       Al comma 1, capoverso 2, lettera  b)  dopo le
  parole:  concessionari di lavori pubblici  inserire le
  parole:  di cui all'articolo 19, comma 2.
  e conseguentemente al comma 3, capoverso 3, dopo le
  parole:  per i concessionari dei lavori pubblici  inserire
  le parole:  di cui al comma 2, lettera  b).
  1. 54.
                                                 Il Relatore.
       Al comma 2, capoverso b, dopo le parole:
  infrastrutture destinate al pubblico servizio  inserire
  le seguenti:  alle aziende speciali ed ai consorzi di cui
  agli articoli 23 e 25 delle legge 8 giugno 1990 n. 142 e
  successive modificazioni, alle società di cui all'articolo 22
  della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed all'articolo 12 della
  legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni.
  1. 55.
                                                 Il Relatore.
       Al comma 2, capoverso  b),  dopo le parole:
  infrastrutture destinate al pubblico servizio,  inserire
  le seguenti:  alle aziende speciali e ai consorzi di cui
  agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
  e conseguentemente dopo il comma 2 inserire il
  seguente:
     2- bis.  All'articolo 2, comma 2, lett.  a)  della
  legge il febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e
  integrazioni,  sopprimere le seguenti parole  e
  consorzi.
  1. 9.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Al comma 2, capoverso  b),  dopo le parole:
  infrastrutture destinate al pubblico servizio  inserire
  le seguenti:  alle aziende speciali ed ai consorzi di cui
  agli articoli 23 e 25 delle legge 8 giugno 1990 n. 142 e
  successive modificazioni.
  1. 10.
                                                   Casinelli.
       Al comma 2, capoverso  b),  dopo le parole:
  nonché di concessionari di servizi pubblici  aggiungere
  le seguenti:  compresi i concessionari del servizio idrico
  integrato di cui all'articolo 20 della legge 5 gennaio 1994 n.
  36.
  1. 11.
                                                   Casinelli.
       Al comma 2 sopprimere le parole da:  e comunque
  fino a  modificazioni.
  * 1. 12.
                                                  Il Governo.
 
                              Pag. 111
 
       Al comma 2, sopprimere le parole da:  e comunque i
  lavori di cui  fino alla fine del periodo.
  * 1. 13.
                                                      Scalia.
       Al comma 2, lettera  b),  sopprimere le parole:
  e comunque i lavori di cui alle categorie dalla 1^ alla 6^,
  10^ lettere  a)  e  b),  14^, 15^, e 17^ della tabella
  allegata alla legge 10 febbraio 1962 n. 57 e successive
  modificazioni.
  * 1. 14.
                                                      Galati.
       Al comma 2, capoverso  b),  sostituire le parole
  da:  i lavori di cui alle categorie  fino alla fine del
  comma con le seguenti:  i lavori in terra, le demolizioni,
  le opere in muratura e cemento armato, le opere di restauro,
  le opere inerenti le costruzioni e pavimentazioni stradali, i
  rilevati aeroportuali e ferroviari, gli acquedotti, le
  fognature, i gasdotti, gli oleodotti, gli impianti di
  irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, la
  costruzione di dighe e gallerie e le opere di carpenteria
  metallica.
  1. 15.
                                                   Casinelli.
       Al comma 2, sostituire le parole da:  i lavori di cui
  alle categorie  fino alla fine del comma, con le seguenti:
  i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e
  ferroviari.
  e, conseguentemente, al comma3, capoverso 5- bis,
  sostituire le parole:  ovvero comunque fino a successive
  modificazioni  con le seguenti:  nonché tra quelli di cui
  al comma 2, lettera  b).
  1. 16.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Al comma 2, sostituire le parole:  i lavori di cui
  alle  con le seguenti:  i lavori la cui categoria
  prevalente o le cui categorie prevalenti ricadono nelle.
  1. 17.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Dopo il comma 2, inserire il seguente:
     2- bis.  All'articolo 2, comma 2, lettera  c),
  della legge n. 109:  le parole  superiore a milione di ECU
  sono sostituite dalle seguenti:  superiore a 150.000 ECU
  e le parole:  Il 50 per cento dell'importo dei lavori
  sono sostituite dalle seguenti:  Il 25 per cento
  dell'importo dei lavori.
  1. 53.
                                                   Casinelli.
       Al comma 3, sostituire il capoverso 3 con il
  seguente:
     3.  Ai soggetti di cui al comma 2, lettera  b),  fatta
  eccezione per i concessionari di lavori pubblici e per i
  soggetti privati di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
  n. 158, si applicano le disposizioni della presente legge ad
  esclusione degli articoli 7, 14, 19 commi 2 e 2- bis,  27
  comma 2 e 33.  Ai concessionari di lavori pubblici ed ai
  soggetti di cui al comma 2, lettera  c)  si applicano le
  disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli
  7, 14, 19 commi 2 e 2- bis,  27, 32 e 33.  Ai soggetti
  privati di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
  esclusivamente per i lavori individuati dal decreto del
  Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8,
  comma 6 del già citato decreto legislativo 158/95, si
  applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione
  degli articoli 4, 5, 6, 7, 14, 15, 17, 18, 19 commi 2 e
  2- bis,  26, 27 e 33.
  1. 18.
                                                      Scalia.
 
                              Pag. 112
 
       Al comma 3, capoverso 3, sostituire nel primo periodo
  le parole:  degli articoli 7, 14, 19, commi 2, 2- bis,
  27, comma 2 33  con le seguenti:  degli articoli 5, 6, 7,
  14, 17, 18, 19 commi 2 e 2- bis,  21 comma 1- bis,
  26, 27 e 35.
  1. 20.
                                                      Galati.
       Al comma 3 sostituire al capoverso 3 dopo le parole:
  Ai soggetti di cui al comma 2, lettera  b),  fatta
  eccezione per i concessionari di lavori pubblici, si applicano
  le disposizioni della presente legge ad esclusione degli
  articoli 7, 14,  inserire la seguente ,  17,.
  * 1. 19.
                                                      Galati.
       Al comma 3, capoverso 3, primo periodo, dopo le parole:
  ad esclusione degli articoli 7, 14  aggiungere le
  seguenti:  17,.
  * 1. 21.
                                               Martinat Foti.
       Al comma 3, capoverso 3, primo periodo, dopo le parole:
  degli articoli 7, 14,  inserire le seguenti:  18.
  1. 22.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Al comma 3, capoverso 3, primo periodo, dopo le parole:
  19, commi 2 e 2- bis   inserire le seguenti:  21,
  comma 1- bis,.
  1. 23.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Al comma 3, capoverso 3, inserire in fine il seguente
  periodo:
       Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lett.
  b),  operanti nei settori di cui al decreto legislativo
  n. 158/95 non si applicano, altresì, le disposizioni del
  regolamento, di cui all'articolo 3, relative all'esecuzione
  dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei
  lavori.  Resta ferma l'applicazione delle disposizioni
  legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura
  tecnica.
  1. 24.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Al comma 3, dopo il capoverso 3, aggiungere il
  seguente:
     3- bis.  I soggetti di cui al comma 2, lettera
  b),  fatta eccezione per i concessionari di lavori
  pubblici, sono obbligati ad appaltare a terzi i lavori
  pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese
  controllate.  Ai fini del presente comma si intendono per
  soggetti terzi anche imprese collegate.  I requisiti di
  qualificazione dl cui alla presente legge sono richiesti al
  concessionario e alle imprese collegate o controllate nei
  limiti in cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto
  della concessione; le situazioni di controllo e di
  collegamento si determinano secondo quanto previsto
  dall'articolo 2359 del codice civile.
  1. 25.
                                                      Scalia.
       Al comma 3, sostituire il capoverso 4 con il
  seguente:
     4.  I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
  b)  sono obbligati ad appaltare a terzi i lavori
  sottoposti alle disposizioni della presente legge non
  realizzati direttamente o tramite imprese controllate,
 
                              Pag. 113
 
  fermo restando l'obbligo per i concessionari di lavori
  pubblici di appaltare a terzi una percentuale minima del 30%
  dei lavori oggetto della concessione.  I requisiti di
  qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti alle
  imprese controllate nei limiti in cui esse eseguano
  direttamente i lavori loro assegnati.  Ai fini del presente
  comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese
  collegate e le situazioni di controllo e di collegamento si
  determinano secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del
  codice civile.
  1. 26.
                                                      Galati.
       Al comma 3, capoverso 4, sostituire le parole:
  concessionari dei lavori pubblici  con la seguente:
  soggetti.
  1. 27.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
       Al comma 3, capoverso 4, dopo il primo periodo,
  aggiungere il seguente:
     I concessionari di lavori pubblici sono inoltre tenuti ad
  affidare a terzi, nel rispetto delle disposizioni
  dell'articolo 17, gli incarichi di progettazione che non
  realizzano direttamente o tramite imprese controllate.
  1. 28.
                                                     Merloni.
       Al comma 3, capoverso 4, sostituire le parole:  50
  per cento  con le seguenti:  30 per cento.
  1. 29.
                                              Martinat, Foti.
       Al comma 3, capoverso 4, sostituire le parole:  50
  per cento  con le seguenti:  40 per cento.
  1. 30.
                                              Martinat, Foti.
       Al comma 4, dopo le parole:  le imprese controllate
  devono eseguire direttamente  e prima delle parole:  i
  lavori,  aggiungere le seguenti:  ovvero in subappalto
  secondo la normativa vigente.
  * 1. 31.
                                              Martinat, Foti.
       Al comma 3, capoverso 4, al quarto periodo dopo le
  parole:  le imprese controllate devono eseguire
  direttamente  e prima delle parole:  i lavori
  aggiungere le seguenti:  ovvero in subappalto secondo la
  normativa vigente.
  * 1. 32.
                                           Stradella, Radice.
       Al comma 3, capoverso 4, sostituire le parole:
  direttamente i lavori  con le parole:  i lavori secondo
  quanto disposto dalle norme della presente legge.
  * 1. 31  (Nuova formulazione).
                                              Martinat, Foti.
  * 1. 32  (Nuova formulazione).
                                           Stradella, Radice.
       Al comma 3, dopo il capoverso 4, aggiungere il
  seguente:
     4- bis.  Le disposizioni di cui al precedente comma 4
  si applicano anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai
  concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio
  di cui al comma 2, lettera  b),  per la realizzazione dei
  lavori previsti nelle convenzioni già assentite all'entrata in
  vigore della presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai
  sensi della normativa vigente.  I soggetti concessionari prima
  dell'inizio dei lavori sono
 
                              Pag. 114
 
  tenuti a produrre al concedente idonea documentazione in
  grado di attestare la situazione di controllo per fini di cui
  al precedente comma.
  1. 33.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Al comma 3, dopo il capoverso 4, aggiungere il
  seguente:
     4- bis.  Le disposizioni di cui al precedente comma 4
  si applicano anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai
  concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio
  di cui al comma 2, lettera  b),  per i lavori previsti
  nelle convenzioni già assentite ovvero rinnovate e prorogate,
  ai sensi della normativa vigente.  I soggetti concessionari
  prima dell'inizio dei lavori sono tenuti a produrre al
  concedente idonea documentazione in grado di attestare la
  situazione di controllo per i fini di cui al precedente
  comma.
  * 1. 34.
                                           Stradella, Radice.
       Al comma 3, dopo il capoverso 4, aggiungere il
  seguente:
     4- bis.  Le disposizioni di cui al precedente comma 4
  si applicano anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai
  concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio
  di cui al comma 2, lettera  b),  per i lavori previsti
  nelle convenzioni già assentite ovvero rinnovate e prorogate,
  ai sensi della normativa vigente.  I soggetti concessionari
  prima dell'inizio dei lavori sono tenuti a produrre al
  concedente idonea documentazione in grado di attestare la
  situazione di controllo per i fini di cui al precedente
  comma.
  * 1. 35.
                                              Martinat, Foti.
       Al comma 3, dopo il capoverso 4, inserire il
  seguente:
     4- bis.  In deroga a quanto previsto dal comma 4, le
  società che hanno stipulato convenzioni a norma della legge 24
  aprile 1971, n. 287, assegnano e gestiscono i lavori pubblici
  con le stesse modalità previste per le opere di competenza del
  Ministero dei lavori pubblici.  Alle concessionarie spettano,
  nei confronti delle imprese appaltatrici, le facoltà accordate
  all'Amministrazione dello Stato.
  1. 36.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
       Al comma 3, sopprimere il capoverso 5.
  1. 37.
                                              Martinat, Foti.
       Al comma 3, capoverso 5, sostituire le parole:
  superiore a 200.000 ECU  con le seguenti:  superiore a
  500.000 ECU  e, conseguentemente, all'ultimo periodo
  sostituire le parole:  inferiore a 200.000 ECU  con le
  parole:  inferiore a 500.000 ECU.
  * 1. 38.
                                           Stradella, Radice.
       Al comma 3, capoverso 5, sostituire le parole:
  superiore a 200.000 ECU  con le seguenti:  superiore a
  500.000 ECU  e, conseguentemente, all'ultimo periodo
  sostituire le parole:  inferiore a 200.000 ECU  con le
  parole:  inferiore a 500.000 ECU.
  * 1. 39.
                                                      Galati.
       Al comma 3, capoverso 5, dopo le parole:  n. 158,
  e prima delle parole:  sono soggetti  inserire le
  seguenti:  e di quelli di cui al comma 2, lettera
  b),.
  1. 40.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
 
                              Pag. 115
 
       Al comma 3, capoverso 5, sostituire le parole:  ad
  eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 16, 19, 22, commi 4
  e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30  con le seguenti:  ad
  eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5,
  25, comma 2, 26, 28, 29 e 30.
  * 1. 41.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Al comma 3, capoverso 5, sostituire le parole:  ad
  eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 16, 19, 22, commi 4
  e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30  con le seguenti:  ad
  eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5,
  25, comma 2, 26, 28, 29 e 30.
  * 1. 42.
                                                      Galati.
       Al comma 3, sopprimere il capoverso 5- bis.
  ** 1. 43.
                                                      Scalia.
       Al comma 3, sopprimere il capoverso 5- bis.
  ** 1. 44.
                                              Martinat, Foti.
       Al comma 3, sopprimere il capoverso 5- bis.
  ** 1. 45.
                                                      Galati.
       Al comma 3, capoverso 5- bis,  dopo le parole:
  appalto o di concessione  inserire le seguenti:  di lavori
  pubblici.
  1. 46.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Al comma 3, capoverso 5- bis  sostituire le
  parole:  ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo
  24  con le seguenti:  a meno che gli stessi non abbiano i
  requisiti e non siano qualificati per l'esecuzione in
  proprio,  e sono soppresse le parole da  ovvero  a
  modificazioni.
  1. 47.
                                                  Il Governo.
       Al comma 3, capoverso 5- bis,  sostituire le parole
  da:  la cui categoria  fino alla fine del comma con le
  seguenti:  la cui categoria prevalente sia ricompresa tra
  quelle previste all'articolo 2, comma 2, lettera  b  della
  legge 109, così come modificato dalla presente legge.
  1. 48.
                                                   Casinelli.
       Al comma 3, dopo il capoverso 5- bis,  aggiungere
  il seguente:
     5- ter.  In deroga a quanto previsto dal comma 4,
  nell'anno successivo alla data dell'entrata in vigore della
  presente legge, i concessionari di lavori pubblici ed i
  concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio
  di cui al comma 2 lettera  b),  possono far eseguire i
  lavori oggetto della concessione ad imprese collegate nella
  misura massima del 30 per cento.
  1. 49.
                                           Stradella, Radice.
       Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
     4- bis.  All'articolo 2, comma 6, lettera  a),
  della legge n. 109, sono aggiunte le seguenti parole:
 
                              Pag. 116
 
       e in particolare le società a prevalente partecipazione
  pubblica di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n.
  142 ed all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e
  successive modificazioni.
  1. 50.
                                                     Merloni.
       Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
     4- bis.  All'articolo 20, comma 2, della legge n. 109,
  dopo le parole "articolo 19" sono inserite le seguenti
  parole:
       anche a favore delle società a partecipazione pubblica
  minoritaria di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre
  1992, n. 498.
  1. 51.
                                                     Merloni.
       Dopo il comma 4, inserire il seguente:
     4- bis.  I concessionari del servizio idrico
  integrato, di cui all'articolo 20 della legge 5 gennaio 1994
  n. 36, sono individuati secondo le modalità ed i requisiti
  stabiliti dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse
  idriche, di cui all'articolo 21 della legge 36, d'intesa con
  l'Autorità per la concorrenza, ed individuati con Decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri.
  1. 52.
                                                   Casinelli.
       Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
                        Art. 1- bis.
     Sostituire gli articoli 4 e 5 della legge 109 del 1994 con
  i seguenti:
     "1.  Al fine di vigilare sulla tempestività ed efficacia
  dell'attività amministrativa in materia di lavori pubblici, è
  istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il
  Collegio di vigilanza sulle opere pubbliche, di seguito
  denominato "Collegio".
     2.  Il Collegio è composto da nove membri, nominati con
  decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
  del Consiglio dei ministri, di cui quattro su proposta del
  Ministro dei lavori pubblici, uno su proposta del Ministro per
  i beni culturali e ambientali, uno su proposta del Ministro
  dell'ambiente, uno su proposta del Ministro del bilancio e
  della programmazione economica e due su proposta della
  Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
  autonome di Trento e di Bolzano.  La proposta di nomina è
  comunicata al Parlamento, nei termini, con le modalità e per
  gli effetti di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, e
  successive modificazioni.
     3.  Il Collegio sceglie il presidente tra i propri
  componenti e stabilisce le norme per il proprio
  funzionamento.
     4.  I componenti del Collegio, scelti tra personalità che
  operano in settori tecnici, economici e giuridici, con
  riconosciuta esperienza e competenza, durano in carica cinque
  anni e non possono essere confermati.  Essi, per la durata del
  mandato, non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
  attività professionale o di consulenza; non possono essere
  amministratori di enti pubblici o privati, né ricoprire altri
  uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche
  pubbliche elettive o cariche nei partiti politici.  I
  dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo; quelli privati
  ed i professori universitari sono collocati in aspettativa per
  la durata dell'intero mandato.
     5.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
  su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
  il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico
  spettante ai componenti del Collegio, nel limite complessivo
  di lire 1.350.000.000 annue.
     6.  Il Collegio si avvale dell'Osservatorio di cui al comma
  9 e di una segreteria costituiti con decreto del Ministro dei
  lavori pubblici e composti da funzionari tecnici ed
  amministrativi della pubblica amministrazione.  La segreteria è
  costituita
 
                              Pag. 117
 
  da non più di venti unità di cui una con qualifica
  dirigenziale, da porre in posizione di fuori ruolo.
     7.  Il Collegio:
         a)  vigila sul complesso delle attività finalizzate
  alla realizzazione delle opere pubbliche e predispone ed invia
  al Governo ed al Parlamento una relazione annuale,
  evidenziando anche eventuali disfunzioni riscontrate nel
  settore degli appalti e delle concessioni dei lavori pubblici,
  con particolare riferimento: alla frequenza del ricorso a
  procedure non concorsuali; alla inadeguatezza della pubblicità
  degli atti; alla frequenza del ricorso alle sospensioni dei
  lavori od a varianti in corso d'opera ed alle relative cause,
  ai dati relativi al contenzioso;
         b)  vigila sul sistema di qualificazione di cui
  all'articolo 15;
         c)  verifica periodicamente la situazione del
  contenzioso in materia di opere pubbliche, anche in
  riferimento al reciproco adempimento delle obbligazioni
  contrattuali assunte dalle stazioni appaltanti o concedenti e
  dalle imprese esecutrici dei lavori ed al fine di accertare la
  ricorrenza di situazioni anomale;
         d)  formula al Ministro dei lavori pubblici
  proposte per la modifica delle fonti normative;
         e)  riferisce sulla adeguatezza delle strutture
  organizzative della pubblica amministrazione in materia di
  affidamento e controllo dei lavori pubblici in relazione agli
  obiettivi di programmazione e realizzazione delle opere
  pubbliche.
     8.  Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 7, il
  Collegio si può avvalere della consulenza del Consiglio
  superiore dei lavori pubblici, del Consiglio nazionale per i
  beni culturali e ambientali e degli organi tecnici del
  Ministero dell'ambiente; può disporre, altresì, perizie ed
  analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di
  esperti in ordine a qualsiasi elemento ritenuto rilevante;
  può, inoltre, richiedere a tutti i soggetti di cui
  all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, documenti, informazioni o
  chiarimenti, nonché promuovere ispezioni, anche d'intesa con
  le amministrazioni competenti, avvalendosi dei servizi
  ispettivi istituiti presso le stesse amministrazioni od altri
  enti anche parastatali, con esclusione dei servizi ispettivi
  di finanza della Ragioneria generale dello Stato.  Tali
  soggetti sono, altresì, tenuti a trasmettere al Collegio ed al
  Ministero del bilancio e della programmazione economica una
  relazione annuale sull'attività ispettiva svolta nella materia
  dei lavori pubblici, da allegare alla relazione di cui al
  comma 7, lettera  a).
     9.  Nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici è
  istituito l'Osservatorio nazionale dei lavori pubblici, di
  seguito denominato "Osservatorio", che, sulla base di apposite
  convenzioni, opera mediante procedure informatiche anche in
  collegamento con analoghe strutture esistenti presso
  amministrazioni ed organismi pubblici anche territoriali e
  presso organismi privati.  All'Osservatorio è preposto un
  dirigente generale ed esso è costituito da sessanta unità, ivi
  comprese tre unità di livello dirigenziale.  La tabella
  relativa al Ministero dei lavori pubblici, di cui all'allegato
  I annesso al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
  1972, n. 748, e successive modificazioni, è incrementata di un
  posto nella qualifica di dirigente generale, di un posto di
  dirigente tecnico e di due posti di dirigente
  amministrativo.
     10.  L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
       a)  provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei
  dati sui lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, con
  riferimento a tutte le fasi di programmazione, progettazione,
  affidamento, realizzazione e gestione;
       b)  fornisce gli elementi alle pubbliche
  amministrazioni ed agli organi di programmazione nazionale per
  la determinazione a livello regionale dei costi
  standardizzati, in relazione alle varie tipologie di lavori ed
  alle diverse localizzazioni ed aree territoriali;
 
                              Pag. 118
 
       c)  assicura la pubblicità dei programmi triennali
  dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni
  aggiudicatrici;
       d)  garantisce alle pubbliche amministrazioni
  l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati
  raccolti ed alle relative elaborazioni;
       e)  provvede al coordinamento, anche mediante
  procedure standardizzate, delle attività degli osservatori
  regionali dei lavori pubblici di cui al comma 11;
       f)  esercita le competenze in materia di tenuta
  dell'Albo nazionale dei costruttori attribuite attualmente
  all'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori
  e per i contratti, istituito con legge 10 febbraio 1962, n.
  57, e fornisce agli organi competenti a qualificare le imprese
  tutti gli elementi utili ai sensi e per le finalità di cui
  all'articolo 15 della presente legge.
     11.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano istituiscono osservatori, rispettivamente regionali e
  provinciali, dei lavori pubblici, che svolgono le attività di
  cui al comma 10, lettere  a), b), c)  e  d),  in
  relazione ai lavori pubblici di interesse regionale e locale,
  secondo le modalità ed i criteri per la raccolta e la
  elaborazione dei dati indicati dall'Osservatorio.
     12.  Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al
  comma 10, i soggetti di cui all'articolo 1 e gli uffici
  periferici del Ministero dei lavori pubblici, sono tenuti ad
  inviare, rispettivamente, all'Osservatorio, tutti i dati
  relativi alle varie fasi della realizzazione di lavori
  pubblici di competenza statale ed agli osservatori regionali e
  delle province autonome di Trento e di Bolzano, tutti i dati
  relativi alle varie fasi della realizzazione dei lavori
  pubblici di competenza regionale e locale.  Gli osservatori
  regionali sono tenuti ad inviare i dati all'Osservatorio.
     13.  Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1,
  individua i termini, le modalità ed i contenuti dell'obbligo
  di informativa; determina, altresì, la misura del diritto da
  corrispondere per l'accesso ai dati dell'Osservatorio e fissa
  la misura ed i criteri di applicazione della sanzione
  amministrativa, da un minimo di lire 5 milioni a un massimo di
  lire 100 milioni, salvo diverso titolo di responsabilità da
  applicare ai soggetti che non ottemperino alle richieste di
  informazione od agli obblighi di trasmissione previsti dal
  presente articolo".
  1. 02.
                                           Stradella, Radice.
       Dopo l'articolo 1 inserire il seguente 1- bis:
                       "Art. 1- bis.
     1.  All'articolo 4, comma 1, della legge n. 109, sopprimere
  le seguenti parole: "anche di interesse regionale".
     2.  All'articolo 4 della legge n. 109, il comma 14 è
  sostituito dal seguente: 14.  L'Osservatorio dei lavori
  pubblici è articolato in una sezione centrale ed in sezioni
  regionali aventi sede presso le Regioni e province autonome.  I
  modi ed i protocolli dell'articolazione regionale sono
  definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza
  Stato-Regioni.
     3.  All'articolo 4 della legge 109, il comma 15 è
  sostituito dal seguente: 15.  L'Osservatorio dei lavori
  pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di
  apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
  analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei
  ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica,
  dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,
  dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
  infortuni sul lavoro, delle Casse Edili, dell'Unione province
  d'Italia, dell'Associazione nazionale comuni italiani e delle
  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
     4.  All'articolo 4 della legge n. 109, il comma 16 è
  sostituito dal seguente: 16.  La sezione centrale
  dell'Osservatorio svolge
 
                              Pag. 119
 
  compiti di coordinamento, integrazione ed indirizzo delle
  procedure e dei protocolli di raccolta e diffusione delle
  informazioni.  Le sezioni regionali dell'Osservatorio dei
  lavori pubblici svolgono i seguenti compiti: provvedono alla
  raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti
  i lavori pubblici e, in particolare, di quelli concernenti i
  bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli
  affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
  manodopera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli
  scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
  esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i
  ritardi e le disfunzioni; determinano annualmente costi
  standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche
  aree territoriali facendone oggetto di una specifica
  pubblicazione; raccolgono e pubblicano annualmente le
  informazioni desunte dai programmi triennali dei lavori
  pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, le
  relazioni di cui all'articolo 14, comma 8, nonché l'elenco dei
  lavori pubblici affidati; promuovono la realizzazione di un
  collegamento informatico con le amministrazioni
  aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori e realizzatori,
  al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori
  pubblici; garantiscono l'accesso generalizzato, anche per via
  informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
  adempiono agli oneri di pubblicità e di conoscibilità
  richiesti dall'Autorità; favoriscono la formazione di archivi
  di settore, in particolare in materia contrattuale, e la
  formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione
  delle amministrazioni interessate.  La sezione centrale
  dell'Osservatorio garantisce l'omogeneità e l'integrazione dei
  dati e delle informazioni raccolte dalle sezioni regionali e
  svolge i medesimi compiti nei confronti delle amministrazioni
  aggiudicatrici nazionali comprese quelle operanti nel settori
  di cui alle direttive europee recepite con il decreto n. 158
  del 17 marzo 1995.
     5.  All'articolo 4 della legge n. 109, dopo il comma 18
  aggiungere il seguente 18- bis:
       18- bis.  E' fatto obbligo alle amministrazioni
  dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle
  istituzioni ed agli enti pubblici anche economici, di
  trasmettere alla Regione territorialmente interessata secondo
  le modalità definite dal Consiglio dei Ministri d'intesa con
  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i dati
  informativi concernenti i lavori pubblici e in particolare i
  bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli
  affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
  manodopera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli
  scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
  esecuzione.
     6.  L'articolo 5 della legge n. 109 è sostituito dal
  seguente:
                           Art. 5.
     1.  L'Autorità provvede alla gestione delle spese
  necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo
  iscritto nello stato di previsione della spesa della
  Presidenza del Consiglio dei ministri.  Su proposta
  dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di
  concerto con il Ministro del Tesoro, disciplina con apposito
  regolamento i criteri di gestione, le modalità di
  rendicontazione, le risorse economiche e di personale
  necessarie per il suo funzionamento.
     2.  Il regolamento di cui al comma 1 definisce altresì i
  rapporti e le modalità di trasmissione, ordinamento e
  armonizzazione delle informazioni raccolte dalle sezioni
  regionali dell'osservatorio nonché la definizione delle
  risorse economiche, necessarie per il loro funzionamento e
  collegamento con la sezione centrale.
     3.  All'onere derivante dall'attuazione della presente
  legge, valutato in lire 14.040 milioni per l'anno 1998 e in
  lire 13.680 milioni per l'anno 1999 e in lire 13.320 milioni a
  decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
  triennale 1998-2000, al capitolo 6856 dello stato di
  previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1998, allo
 
                              Pag. 120
 
  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero dei Lavori Pubblici.  Il Ministero del Tesoro è
  autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
  azioni di bilancio.
     4.  L'Autorità provvede alla definizione delle risorse
  necessarie per le sezioni regionali dell'Osservatorio, da
  contenersi dentro le cifre di cui al punto precedente.  Il
  costo per le sezioni regionali sarà contenuto entro un minimo
  di 100 milioni ed un massimo di 400 milioni per ogni anno e
  per singola regione".
  1. 01.
                                             Turroni, Scalia.
 
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