| Al comma 1, capoverso 1, al termine del primo periodo,
dopo le parole: difesa ambientale aggiungere le
seguenti: e di ingegneria naturalistica.
1. 1.
Turroni, Scalia.
Al comma 1, capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le
parole: anche quando comprendano lavori accessori, e
aggiungere, alla fine, le seguenti: ; le medesime
disposizioni si applicano nei contratti di forniture o di
servizi di qualsiasi importo, che comprendano lavori
accessori, qualora detti lavori assumano rilievo economico
prevalente.
e, conseguentemente, sopprimere all'articolo 9 il comma
47.
* 1. 2.
Stradella, Radice.
Al comma 1, capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le
parole: anche quando comprendano lavori accessori, e
aggiungere, alla fine, le seguenti: ; le medesime
disposizioni si applicano nei contratti di forniture o di
servizi di qualsiasi importo, che comprendano lavori
accessori, qualora detti lavori assumano rilievo economico
prevalente.
e, conseguentemente, sopprimere all'articolo 9 il comma
47.
* 1. 3.
Fabris, Marinacci.
Al comma 1 sostituire le parole: anche quando con
le seguenti: e nei contratti di forniture e servizi che.
1. 4.
Il Governo.
Al comma 1, capoverso 1, secondo periodo, sostituire la
parola: anche con le seguenti e nei contratti di
forniture o di servizi.
e, conseguentemente, all'articolo 9, comma 47
sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti:
50 per cento.
1. 5.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 1, capoverso 1, al termine del secondo periodo,
sostituire le parole: i lavori assumano rilievo economico
prevalente con le seguenti: il costo finanziario
previsto dei lavori, comprensivo degli eventuali oneri per
esproprio di aree patrimonialmente attribuite all'appaltante o
concessionario, sia maggiore del costo finanziario previsto
sia dei servizi sia delle forniture disgiuntamente
considerati; a questo fine il valore monetario di tali costi
Pag. 110
va riferito ad un unico momento temporale e sono da
considerarsi solamente i lavori, le forniture e i servizi
direttamente di utilità pubblica o comunque svolti o resi a
favore dell'amministrazione aggiudicatrice, al netto delle
opere, attività e servizi, o della loro quota parte,
finalizzati all'attività propria dell'appaltatore o
concessionario.
1. 6.
Turroni, Scalia.
Al comma 1, sostituire la parola: prevalente con
le seguenti: superiore al 50 per cento.
1. 7.
Martinat, Foti.
Sostituire il comma 2 con il seguente: All'articolo
2 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 alla lettera b)
del comma 2 sono soppresse le parole successive a libera
concorrenza.
1. 8.
Martinat, Foti.
Al comma 1, capoverso 2, lettera b) dopo le
parole: concessionari di lavori pubblici inserire le
parole: di cui all'articolo 19, comma 2.
e conseguentemente al comma 3, capoverso 3, dopo le
parole: per i concessionari dei lavori pubblici inserire
le parole: di cui al comma 2, lettera b).
1. 54.
Il Relatore.
Al comma 2, capoverso b, dopo le parole:
infrastrutture destinate al pubblico servizio inserire
le seguenti: alle aziende speciali ed ai consorzi di cui
agli articoli 23 e 25 delle legge 8 giugno 1990 n. 142 e
successive modificazioni, alle società di cui all'articolo 22
della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed all'articolo 12 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni.
1. 55.
Il Relatore.
Al comma 2, capoverso b), dopo le parole:
infrastrutture destinate al pubblico servizio, inserire
le seguenti: alle aziende speciali e ai consorzi di cui
agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
e conseguentemente dopo il comma 2 inserire il
seguente:
2- bis. All'articolo 2, comma 2, lett. a) della
legge il febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e
integrazioni, sopprimere le seguenti parole e
consorzi.
1. 9.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 2, capoverso b), dopo le parole:
infrastrutture destinate al pubblico servizio inserire
le seguenti: alle aziende speciali ed ai consorzi di cui
agli articoli 23 e 25 delle legge 8 giugno 1990 n. 142 e
successive modificazioni.
1. 10.
Casinelli.
Al comma 2, capoverso b), dopo le parole:
nonché di concessionari di servizi pubblici aggiungere
le seguenti: compresi i concessionari del servizio idrico
integrato di cui all'articolo 20 della legge 5 gennaio 1994 n.
36.
1. 11.
Casinelli.
Al comma 2 sopprimere le parole da: e comunque
fino a modificazioni.
* 1. 12.
Il Governo.
Pag. 111
Al comma 2, sopprimere le parole da: e comunque i
lavori di cui fino alla fine del periodo.
* 1. 13.
Scalia.
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole:
e comunque i lavori di cui alle categorie dalla 1^ alla 6^,
10^ lettere a) e b), 14^, 15^, e 17^ della tabella
allegata alla legge 10 febbraio 1962 n. 57 e successive
modificazioni.
* 1. 14.
Galati.
Al comma 2, capoverso b), sostituire le parole
da: i lavori di cui alle categorie fino alla fine del
comma con le seguenti: i lavori in terra, le demolizioni,
le opere in muratura e cemento armato, le opere di restauro,
le opere inerenti le costruzioni e pavimentazioni stradali, i
rilevati aeroportuali e ferroviari, gli acquedotti, le
fognature, i gasdotti, gli oleodotti, gli impianti di
irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, la
costruzione di dighe e gallerie e le opere di carpenteria
metallica.
1. 15.
Casinelli.
Al comma 2, sostituire le parole da: i lavori di cui
alle categorie fino alla fine del comma, con le seguenti:
i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e
ferroviari.
e, conseguentemente, al comma3, capoverso 5- bis,
sostituire le parole: ovvero comunque fino a successive
modificazioni con le seguenti: nonché tra quelli di cui
al comma 2, lettera b).
1. 16.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 2, sostituire le parole: i lavori di cui
alle con le seguenti: i lavori la cui categoria
prevalente o le cui categorie prevalenti ricadono nelle.
1. 17.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2- bis. All'articolo 2, comma 2, lettera c),
della legge n. 109: le parole superiore a milione di ECU
sono sostituite dalle seguenti: superiore a 150.000 ECU
e le parole: Il 50 per cento dell'importo dei lavori
sono sostituite dalle seguenti: Il 25 per cento
dell'importo dei lavori.
1. 53.
Casinelli.
Al comma 3, sostituire il capoverso 3 con il
seguente:
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta
eccezione per i concessionari di lavori pubblici e per i
soggetti privati di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158, si applicano le disposizioni della presente legge ad
esclusione degli articoli 7, 14, 19 commi 2 e 2- bis, 27
comma 2 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai
soggetti di cui al comma 2, lettera c) si applicano le
disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli
7, 14, 19 commi 2 e 2- bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti
privati di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
esclusivamente per i lavori individuati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8,
comma 6 del già citato decreto legislativo 158/95, si
applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione
degli articoli 4, 5, 6, 7, 14, 15, 17, 18, 19 commi 2 e
2- bis, 26, 27 e 33.
1. 18.
Scalia.
Pag. 112
Al comma 3, capoverso 3, sostituire nel primo periodo
le parole: degli articoli 7, 14, 19, commi 2, 2- bis,
27, comma 2 33 con le seguenti: degli articoli 5, 6, 7,
14, 17, 18, 19 commi 2 e 2- bis, 21 comma 1- bis,
26, 27 e 35.
1. 20.
Galati.
Al comma 3 sostituire al capoverso 3 dopo le parole:
Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta
eccezione per i concessionari di lavori pubblici, si applicano
le disposizioni della presente legge ad esclusione degli
articoli 7, 14, inserire la seguente , 17,.
* 1. 19.
Galati.
Al comma 3, capoverso 3, primo periodo, dopo le parole:
ad esclusione degli articoli 7, 14 aggiungere le
seguenti: 17,.
* 1. 21.
Martinat Foti.
Al comma 3, capoverso 3, primo periodo, dopo le parole:
degli articoli 7, 14, inserire le seguenti: 18.
1. 22.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 3, capoverso 3, primo periodo, dopo le parole:
19, commi 2 e 2- bis inserire le seguenti: 21,
comma 1- bis,.
1. 23.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 3, capoverso 3, inserire in fine il seguente
periodo:
Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lett.
b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo
n. 158/95 non si applicano, altresì, le disposizioni del
regolamento, di cui all'articolo 3, relative all'esecuzione
dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei
lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni
legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura
tecnica.
1. 24.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 3, dopo il capoverso 3, aggiungere il
seguente:
3- bis. I soggetti di cui al comma 2, lettera
b), fatta eccezione per i concessionari di lavori
pubblici, sono obbligati ad appaltare a terzi i lavori
pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese
controllate. Ai fini del presente comma si intendono per
soggetti terzi anche imprese collegate. I requisiti di
qualificazione dl cui alla presente legge sono richiesti al
concessionario e alle imprese collegate o controllate nei
limiti in cui essi eseguono direttamente i lavori oggetto
della concessione; le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano secondo quanto previsto
dall'articolo 2359 del codice civile.
1. 25.
Scalia.
Al comma 3, sostituire il capoverso 4 con il
seguente:
4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
b) sono obbligati ad appaltare a terzi i lavori
sottoposti alle disposizioni della presente legge non
realizzati direttamente o tramite imprese controllate,
Pag. 113
fermo restando l'obbligo per i concessionari di lavori
pubblici di appaltare a terzi una percentuale minima del 30%
dei lavori oggetto della concessione. I requisiti di
qualificazione di cui alla presente legge sono richiesti alle
imprese controllate nei limiti in cui esse eseguano
direttamente i lavori loro assegnati. Ai fini del presente
comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese
collegate e le situazioni di controllo e di collegamento si
determinano secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del
codice civile.
1. 26.
Galati.
Al comma 3, capoverso 4, sostituire le parole:
concessionari dei lavori pubblici con la seguente:
soggetti.
1. 27.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
Al comma 3, capoverso 4, dopo il primo periodo,
aggiungere il seguente:
I concessionari di lavori pubblici sono inoltre tenuti ad
affidare a terzi, nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 17, gli incarichi di progettazione che non
realizzano direttamente o tramite imprese controllate.
1. 28.
Merloni.
Al comma 3, capoverso 4, sostituire le parole: 50
per cento con le seguenti: 30 per cento.
1. 29.
Martinat, Foti.
Al comma 3, capoverso 4, sostituire le parole: 50
per cento con le seguenti: 40 per cento.
1. 30.
Martinat, Foti.
Al comma 4, dopo le parole: le imprese controllate
devono eseguire direttamente e prima delle parole: i
lavori, aggiungere le seguenti: ovvero in subappalto
secondo la normativa vigente.
* 1. 31.
Martinat, Foti.
Al comma 3, capoverso 4, al quarto periodo dopo le
parole: le imprese controllate devono eseguire
direttamente e prima delle parole: i lavori
aggiungere le seguenti: ovvero in subappalto secondo la
normativa vigente.
* 1. 32.
Stradella, Radice.
Al comma 3, capoverso 4, sostituire le parole:
direttamente i lavori con le parole: i lavori secondo
quanto disposto dalle norme della presente legge.
* 1. 31 (Nuova formulazione).
Martinat, Foti.
* 1. 32 (Nuova formulazione).
Stradella, Radice.
Al comma 3, dopo il capoverso 4, aggiungere il
seguente:
4- bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 4
si applicano anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai
concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio
di cui al comma 2, lettera b), per la realizzazione dei
lavori previsti nelle convenzioni già assentite all'entrata in
vigore della presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai
sensi della normativa vigente. I soggetti concessionari prima
dell'inizio dei lavori sono
Pag. 114
tenuti a produrre al concedente idonea documentazione in
grado di attestare la situazione di controllo per fini di cui
al precedente comma.
1. 33.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 3, dopo il capoverso 4, aggiungere il
seguente:
4- bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 4
si applicano anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai
concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio
di cui al comma 2, lettera b), per i lavori previsti
nelle convenzioni già assentite ovvero rinnovate e prorogate,
ai sensi della normativa vigente. I soggetti concessionari
prima dell'inizio dei lavori sono tenuti a produrre al
concedente idonea documentazione in grado di attestare la
situazione di controllo per i fini di cui al precedente
comma.
* 1. 34.
Stradella, Radice.
Al comma 3, dopo il capoverso 4, aggiungere il
seguente:
4- bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 4
si applicano anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai
concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio
di cui al comma 2, lettera b), per i lavori previsti
nelle convenzioni già assentite ovvero rinnovate e prorogate,
ai sensi della normativa vigente. I soggetti concessionari
prima dell'inizio dei lavori sono tenuti a produrre al
concedente idonea documentazione in grado di attestare la
situazione di controllo per i fini di cui al precedente
comma.
* 1. 35.
Martinat, Foti.
Al comma 3, dopo il capoverso 4, inserire il
seguente:
4- bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, le
società che hanno stipulato convenzioni a norma della legge 24
aprile 1971, n. 287, assegnano e gestiscono i lavori pubblici
con le stesse modalità previste per le opere di competenza del
Ministero dei lavori pubblici. Alle concessionarie spettano,
nei confronti delle imprese appaltatrici, le facoltà accordate
all'Amministrazione dello Stato.
1. 36.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
Al comma 3, sopprimere il capoverso 5.
1. 37.
Martinat, Foti.
Al comma 3, capoverso 5, sostituire le parole:
superiore a 200.000 ECU con le seguenti: superiore a
500.000 ECU e, conseguentemente, all'ultimo periodo
sostituire le parole: inferiore a 200.000 ECU con le
parole: inferiore a 500.000 ECU.
* 1. 38.
Stradella, Radice.
Al comma 3, capoverso 5, sostituire le parole:
superiore a 200.000 ECU con le seguenti: superiore a
500.000 ECU e, conseguentemente, all'ultimo periodo
sostituire le parole: inferiore a 200.000 ECU con le
parole: inferiore a 500.000 ECU.
* 1. 39.
Galati.
Al comma 3, capoverso 5, dopo le parole: n. 158,
e prima delle parole: sono soggetti inserire le
seguenti: e di quelli di cui al comma 2, lettera
b),.
1. 40.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Pag. 115
Al comma 3, capoverso 5, sostituire le parole: ad
eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 16, 19, 22, commi 4
e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30 con le seguenti: ad
eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5,
25, comma 2, 26, 28, 29 e 30.
* 1. 41.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 3, capoverso 5, sostituire le parole: ad
eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 16, 19, 22, commi 4
e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30 con le seguenti: ad
eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5,
25, comma 2, 26, 28, 29 e 30.
* 1. 42.
Galati.
Al comma 3, sopprimere il capoverso 5- bis.
** 1. 43.
Scalia.
Al comma 3, sopprimere il capoverso 5- bis.
** 1. 44.
Martinat, Foti.
Al comma 3, sopprimere il capoverso 5- bis.
** 1. 45.
Galati.
Al comma 3, capoverso 5- bis, dopo le parole:
appalto o di concessione inserire le seguenti: di lavori
pubblici.
1. 46.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 3, capoverso 5- bis sostituire le
parole: ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo
24 con le seguenti: a meno che gli stessi non abbiano i
requisiti e non siano qualificati per l'esecuzione in
proprio, e sono soppresse le parole da ovvero a
modificazioni.
1. 47.
Il Governo.
Al comma 3, capoverso 5- bis, sostituire le parole
da: la cui categoria fino alla fine del comma con le
seguenti: la cui categoria prevalente sia ricompresa tra
quelle previste all'articolo 2, comma 2, lettera b della
legge 109, così come modificato dalla presente legge.
1. 48.
Casinelli.
Al comma 3, dopo il capoverso 5- bis, aggiungere
il seguente:
5- ter. In deroga a quanto previsto dal comma 4,
nell'anno successivo alla data dell'entrata in vigore della
presente legge, i concessionari di lavori pubblici ed i
concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio
di cui al comma 2 lettera b), possono far eseguire i
lavori oggetto della concessione ad imprese collegate nella
misura massima del 30 per cento.
1. 49.
Stradella, Radice.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4- bis. All'articolo 2, comma 6, lettera a),
della legge n. 109, sono aggiunte le seguenti parole:
Pag. 116
e in particolare le società a prevalente partecipazione
pubblica di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n.
142 ed all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e
successive modificazioni.
1. 50.
Merloni.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4- bis. All'articolo 20, comma 2, della legge n. 109,
dopo le parole "articolo 19" sono inserite le seguenti
parole:
anche a favore delle società a partecipazione pubblica
minoritaria di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre
1992, n. 498.
1. 51.
Merloni.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4- bis. I concessionari del servizio idrico
integrato, di cui all'articolo 20 della legge 5 gennaio 1994
n. 36, sono individuati secondo le modalità ed i requisiti
stabiliti dal Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse
idriche, di cui all'articolo 21 della legge 36, d'intesa con
l'Autorità per la concorrenza, ed individuati con Decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
1. 52.
Casinelli.
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1- bis.
Sostituire gli articoli 4 e 5 della legge 109 del 1994 con
i seguenti:
"1. Al fine di vigilare sulla tempestività ed efficacia
dell'attività amministrativa in materia di lavori pubblici, è
istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il
Collegio di vigilanza sulle opere pubbliche, di seguito
denominato "Collegio".
2. Il Collegio è composto da nove membri, nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, di cui quattro su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, uno su proposta del Ministro per
i beni culturali e ambientali, uno su proposta del Ministro
dell'ambiente, uno su proposta del Ministro del bilancio e
della programmazione economica e due su proposta della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. La proposta di nomina è
comunicata al Parlamento, nei termini, con le modalità e per
gli effetti di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, e
successive modificazioni.
3. Il Collegio sceglie il presidente tra i propri
componenti e stabilisce le norme per il proprio
funzionamento.
4. I componenti del Collegio, scelti tra personalità che
operano in settori tecnici, economici e giuridici, con
riconosciuta esperienza e competenza, durano in carica cinque
anni e non possono essere confermati. Essi, per la durata del
mandato, non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulenza; non possono essere
amministratori di enti pubblici o privati, né ricoprire altri
uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche
pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I
dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo; quelli privati
ed i professori universitari sono collocati in aspettativa per
la durata dell'intero mandato.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico
spettante ai componenti del Collegio, nel limite complessivo
di lire 1.350.000.000 annue.
6. Il Collegio si avvale dell'Osservatorio di cui al comma
9 e di una segreteria costituiti con decreto del Ministro dei
lavori pubblici e composti da funzionari tecnici ed
amministrativi della pubblica amministrazione. La segreteria è
costituita
Pag. 117
da non più di venti unità di cui una con qualifica
dirigenziale, da porre in posizione di fuori ruolo.
7. Il Collegio:
a) vigila sul complesso delle attività finalizzate
alla realizzazione delle opere pubbliche e predispone ed invia
al Governo ed al Parlamento una relazione annuale,
evidenziando anche eventuali disfunzioni riscontrate nel
settore degli appalti e delle concessioni dei lavori pubblici,
con particolare riferimento: alla frequenza del ricorso a
procedure non concorsuali; alla inadeguatezza della pubblicità
degli atti; alla frequenza del ricorso alle sospensioni dei
lavori od a varianti in corso d'opera ed alle relative cause,
ai dati relativi al contenzioso;
b) vigila sul sistema di qualificazione di cui
all'articolo 15;
c) verifica periodicamente la situazione del
contenzioso in materia di opere pubbliche, anche in
riferimento al reciproco adempimento delle obbligazioni
contrattuali assunte dalle stazioni appaltanti o concedenti e
dalle imprese esecutrici dei lavori ed al fine di accertare la
ricorrenza di situazioni anomale;
d) formula al Ministro dei lavori pubblici
proposte per la modifica delle fonti normative;
e) riferisce sulla adeguatezza delle strutture
organizzative della pubblica amministrazione in materia di
affidamento e controllo dei lavori pubblici in relazione agli
obiettivi di programmazione e realizzazione delle opere
pubbliche.
8. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 7, il
Collegio si può avvalere della consulenza del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, del Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali e degli organi tecnici del
Ministero dell'ambiente; può disporre, altresì, perizie ed
analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di
esperti in ordine a qualsiasi elemento ritenuto rilevante;
può, inoltre, richiedere a tutti i soggetti di cui
all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, documenti, informazioni o
chiarimenti, nonché promuovere ispezioni, anche d'intesa con
le amministrazioni competenti, avvalendosi dei servizi
ispettivi istituiti presso le stesse amministrazioni od altri
enti anche parastatali, con esclusione dei servizi ispettivi
di finanza della Ragioneria generale dello Stato. Tali
soggetti sono, altresì, tenuti a trasmettere al Collegio ed al
Ministero del bilancio e della programmazione economica una
relazione annuale sull'attività ispettiva svolta nella materia
dei lavori pubblici, da allegare alla relazione di cui al
comma 7, lettera a).
9. Nell'ambito del Ministero dei lavori pubblici è
istituito l'Osservatorio nazionale dei lavori pubblici, di
seguito denominato "Osservatorio", che, sulla base di apposite
convenzioni, opera mediante procedure informatiche anche in
collegamento con analoghe strutture esistenti presso
amministrazioni ed organismi pubblici anche territoriali e
presso organismi privati. All'Osservatorio è preposto un
dirigente generale ed esso è costituito da sessanta unità, ivi
comprese tre unità di livello dirigenziale. La tabella
relativa al Ministero dei lavori pubblici, di cui all'allegato
I annesso al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e successive modificazioni, è incrementata di un
posto nella qualifica di dirigente generale, di un posto di
dirigente tecnico e di due posti di dirigente
amministrativo.
10. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati sui lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, con
riferimento a tutte le fasi di programmazione, progettazione,
affidamento, realizzazione e gestione;
b) fornisce gli elementi alle pubbliche
amministrazioni ed agli organi di programmazione nazionale per
la determinazione a livello regionale dei costi
standardizzati, in relazione alle varie tipologie di lavori ed
alle diverse localizzazioni ed aree territoriali;
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c) assicura la pubblicità dei programmi triennali
dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni
aggiudicatrici;
d) garantisce alle pubbliche amministrazioni
l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati
raccolti ed alle relative elaborazioni;
e) provvede al coordinamento, anche mediante
procedure standardizzate, delle attività degli osservatori
regionali dei lavori pubblici di cui al comma 11;
f) esercita le competenze in materia di tenuta
dell'Albo nazionale dei costruttori attribuite attualmente
all'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori
e per i contratti, istituito con legge 10 febbraio 1962, n.
57, e fornisce agli organi competenti a qualificare le imprese
tutti gli elementi utili ai sensi e per le finalità di cui
all'articolo 15 della presente legge.
11. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono osservatori, rispettivamente regionali e
provinciali, dei lavori pubblici, che svolgono le attività di
cui al comma 10, lettere a), b), c) e d), in
relazione ai lavori pubblici di interesse regionale e locale,
secondo le modalità ed i criteri per la raccolta e la
elaborazione dei dati indicati dall'Osservatorio.
12. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al
comma 10, i soggetti di cui all'articolo 1 e gli uffici
periferici del Ministero dei lavori pubblici, sono tenuti ad
inviare, rispettivamente, all'Osservatorio, tutti i dati
relativi alle varie fasi della realizzazione di lavori
pubblici di competenza statale ed agli osservatori regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, tutti i dati
relativi alle varie fasi della realizzazione dei lavori
pubblici di competenza regionale e locale. Gli osservatori
regionali sono tenuti ad inviare i dati all'Osservatorio.
13. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1,
individua i termini, le modalità ed i contenuti dell'obbligo
di informativa; determina, altresì, la misura del diritto da
corrispondere per l'accesso ai dati dell'Osservatorio e fissa
la misura ed i criteri di applicazione della sanzione
amministrativa, da un minimo di lire 5 milioni a un massimo di
lire 100 milioni, salvo diverso titolo di responsabilità da
applicare ai soggetti che non ottemperino alle richieste di
informazione od agli obblighi di trasmissione previsti dal
presente articolo".
1. 02.
Stradella, Radice.
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente 1- bis:
"Art. 1- bis.
1. All'articolo 4, comma 1, della legge n. 109, sopprimere
le seguenti parole: "anche di interesse regionale".
2. All'articolo 4 della legge n. 109, il comma 14 è
sostituito dal seguente: 14. L'Osservatorio dei lavori
pubblici è articolato in una sezione centrale ed in sezioni
regionali aventi sede presso le Regioni e province autonome. I
modi ed i protocolli dell'articolazione regionale sono
definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza
Stato-Regioni.
3. All'articolo 4 della legge 109, il comma 15 è
sostituito dal seguente: 15. L'Osservatorio dei lavori
pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla base di
apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei
ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica,
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, delle Casse Edili, dell'Unione province
d'Italia, dell'Associazione nazionale comuni italiani e delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
4. All'articolo 4 della legge n. 109, il comma 16 è
sostituito dal seguente: 16. La sezione centrale
dell'Osservatorio svolge
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compiti di coordinamento, integrazione ed indirizzo delle
procedure e dei protocolli di raccolta e diffusione delle
informazioni. Le sezioni regionali dell'Osservatorio dei
lavori pubblici svolgono i seguenti compiti: provvedono alla
raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti
i lavori pubblici e, in particolare, di quelli concernenti i
bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli
affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
manodopera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli
scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i
ritardi e le disfunzioni; determinano annualmente costi
standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche
aree territoriali facendone oggetto di una specifica
pubblicazione; raccolgono e pubblicano annualmente le
informazioni desunte dai programmi triennali dei lavori
pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, le
relazioni di cui all'articolo 14, comma 8, nonché l'elenco dei
lavori pubblici affidati; promuovono la realizzazione di un
collegamento informatico con le amministrazioni
aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori e realizzatori,
al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori
pubblici; garantiscono l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
adempiono agli oneri di pubblicità e di conoscibilità
richiesti dall'Autorità; favoriscono la formazione di archivi
di settore, in particolare in materia contrattuale, e la
formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione
delle amministrazioni interessate. La sezione centrale
dell'Osservatorio garantisce l'omogeneità e l'integrazione dei
dati e delle informazioni raccolte dalle sezioni regionali e
svolge i medesimi compiti nei confronti delle amministrazioni
aggiudicatrici nazionali comprese quelle operanti nel settori
di cui alle direttive europee recepite con il decreto n. 158
del 17 marzo 1995.
5. All'articolo 4 della legge n. 109, dopo il comma 18
aggiungere il seguente 18- bis:
18- bis. E' fatto obbligo alle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle
istituzioni ed agli enti pubblici anche economici, di
trasmettere alla Regione territorialmente interessata secondo
le modalità definite dal Consiglio dei Ministri d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i dati
informativi concernenti i lavori pubblici e in particolare i
bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli
affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
manodopera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli
scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione.
6. L'articolo 5 della legge n. 109 è sostituito dal
seguente:
Art. 5.
1. L'Autorità provvede alla gestione delle spese
necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo
iscritto nello stato di previsione della spesa della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta
dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del Tesoro, disciplina con apposito
regolamento i criteri di gestione, le modalità di
rendicontazione, le risorse economiche e di personale
necessarie per il suo funzionamento.
2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce altresì i
rapporti e le modalità di trasmissione, ordinamento e
armonizzazione delle informazioni raccolte dalle sezioni
regionali dell'osservatorio nonché la definizione delle
risorse economiche, necessarie per il loro funzionamento e
collegamento con la sezione centrale.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 14.040 milioni per l'anno 1998 e in
lire 13.680 milioni per l'anno 1999 e in lire 13.320 milioni a
decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1998, allo
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scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei Lavori Pubblici. Il Ministero del Tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
azioni di bilancio.
4. L'Autorità provvede alla definizione delle risorse
necessarie per le sezioni regionali dell'Osservatorio, da
contenersi dentro le cifre di cui al punto precedente. Il
costo per le sezioni regionali sarà contenuto entro un minimo
di 100 milioni ed un massimo di 400 milioni per ogni anno e
per singola regione".
1. 01.
Turroni, Scalia.
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