| Prima del comma 1, premettere i seguenti:
01. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a), possono istituire, nell'ambito del proprio organico,
un Coordinatore unico delle fasi di formazione del programma
dei lavori pubblici da eseguire nel triennio e di attuazione
degli interventi oggetto del programma stesso.
02. Al Coordinatore competono in particolare le funzioni
di coordinamento, indirizzo e controllo di tutte le fasi di
sviluppo e realizzazione dei singoli interventi pubblici per
assicurarne correlazioni e finalità.
03. Il Coordinatore, unico per ciascuna Amministrazione,
deve essere in possesso di adeguata qualifica e preparazione
professionale rispondente alla natura e tipologia degli
interventi da coordinare.
04. Le singole amministrazioni disciplinano, nell'ambito
della propria autonomia organizzativa e regolamentare, le
funzioni del Coordinatore unico ed i rapporti, anche di tipo
gerarchico funzionale, con i singoli responsabili del
procedimento di cui all'articolo 7.
5. 1.
Merloni.
Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole:
predisposizione del programma con le seguenti:
predisposizione degli aggiornamenti annuali del
programma.
* 5. 2.
Giuliano.
Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole:
predisposizione del programma con le seguenti:
predisposizione degli aggiornamenti annuali del
programma.
* 5. 3.
De Franciscis, Fabris.
Pag. 131
Al comma 1, al capoverso 5, sopprimere le parole: il
responsabile del procedimento deve essere un tecnico.
5. 4.
Martinat, Foti.
Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole:
previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a
professionisti o a società di servizi con le seguenti:
previste dall'articolo 17, a liberi professionisti od a
società professionali.
5. 5.
Martinat, Foti.
Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole: o a
società di servizi con le seguenti: singoli o associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e
successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo
17, comma 1, lettere e) ed f).
5. 6.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 1, capoverso 5, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Il regolamento di cui all'articolo 3,
comma 2, stabilisce i criteri per l'applicazione del presente
comma.
5. 7.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
Al comma 1, capoverso 6, sopprimere le parole: su
proposta del responsabile unico del procedimento.
5. 8.
Turroni, Scalia.
Al comma 1, capoverso 7, sostituire la parola:
convoca con le seguenti: può convocare.
5. 9.
Turroni, Scalia.
Al comma 1, dopo il capoverso 7, inserire il
seguente:
7- bis. In caso di affidamento di concessione di
lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, la conferenza
di servizi è convocata dal concedente anche nell'interesse del
concessionario.
5. 10.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 1, capoverso 8, al primo periodo, sopprimere
le parole da: o nel più breve termine idoneo fino alla
fine del periodo.
5. 11.
Turroni, Scalia.
Al comma 1, capoverso 10, dopo le parole: e
documentazione aggiungere le seguenti: La richiesta
predetta interrompe i termini di conclusione della conferenza
di servizi fino alla presentazione dei chiarimenti e della
documentazione richiesti.
5. 12.
Turroni, Scalia.
Al comma 1, sostituire il capoverso 12 con il
seguente:
12. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante
di un'amministrazione invitata sia risultato assente o
comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la
conferenza è riconvocata per una sola volta, non prima del
trentesimo giorno successivo alla notifica a tutti gli
Pag. 132
enti invitati della riconversione e delle eventuali modifiche
introdotte nel frattempo al progetto, e decide prescindendo
dalla presenza della totalità delle amministrazioni
interessate, purché siano comunque presenti le regioni, le
province e i comuni-capoluogo interessati. Resta comunque
fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17, comma
3, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le eventuali modifiche
introdotte nel progetto in tale sede vanno notificate entro 10
giorni alle amministrazioni assenti e entro 30 giorni a tutte
le altre.
5. 13.
Turroni, Scalia.
Al comma 1, capoverso 12, sostituire le parole da: e
decide sino alla fine, con le seguenti: ... e decide con
la maggioranza dei presenti prescindendo dalla presenza della
totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza
dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.
5. 14.
Stradella, Radice.
Al comma 1, capoverso 13, sopprimere le parole da: e
recare, a pena fino alla fine del comma.
5. 15.
Turroni, Scalia.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1- bis. All'articolo 14- bis della legge n. 241
del 1990 sopprimere il comma 2.
5. 16.
Turroni, Scalia.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1- bis. All'articolo 14, comma 2, della legge n. 241
del 1990, così come modificato dalla legge 537/93, dopo le
parole: "in tal senso le determinazioni concordate" aggiungere
le parole: "tra tutte le amministrazioni intervenute".
5. 17.
Turroni, Scalia.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1- bis. All'articolo 14, comma 2- bis, della
legge 241/90, sostituire la parola "procede" con le parole:
"può procedere".
5. 18.
Turroni, Scalia.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1- bis. All'articolo 14 della legge 241/90 il comma
3- bis è sostituito dal seguente:
"3- bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia
espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio
motivato dissenso, l'amministrazione precedente ne da
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, che
previa delibera del Consiglio medesimo, entro 60 giorni dalla
ricezione della comunicazione, può disporre la conclusione
positiva del procedimento".
5. 19.
Turroni, Scalia.
La rubrica dell'articolo 6 è sostituita dalla
seguente:
"Art. 6 - (Modifiche all'articolo 17 della legge 109),
conseguentemente al comma 1 dell'articolo 6 premettere il
seguente:
01. La rubrica dell'articolo 17 della legge 109 è
sostituita dalla seguente:
(Effettuazione delle attività di progettazione, direzione
dei lavori e accessorie)".
*6. 133.
De Franciscis, Fabris.
Pag. 133
La rubrica dell'articolo 6 è sostituita dalla
seguente:
"Art. 6 - (Modifiche all'articolo 17 della legge 109),
conseguentemente al comma 1 dell'articolo 6 premettere
il seguente:
01. La rubrica dell'articolo 17 della legge 109 è
sostituita dalla seguente:
(Effettuazione delle attività di progettazione, direzione
dei lavori e accessorie)".
*6. 134.
Giuliano.
Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: 1. I
progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti
con le seguenti: 1. Le prestazioni professionali o
servizi di progettazione, di direzione dei lavori e di
supporto alle attività del responsabile del procedimento e del
dirigente competente alla formazione del programma per le
finalità della presente legge sono espletate.
**6. 1.
Giuliano.
Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: 1. I
progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti
con le seguenti: 1. Le prestazioni professionali o
servizi di progettazione, di direzione dei lavori e di
supporto alle attività del responsabile del procedimento e del
dirigente competente alla formazione del programma per le
finalità della presente legge sono espletate.
**6. 2.
De Franciscis, Fabris.
Al comma 1, capoverso 1, lettera a), sostituire
le parole: stazioni appaltanti con le seguenti:
stazione appaltante, compatibilmente con l'esercizio delle
altre funzioni istituzionali e in particolare delle attività
di cui al comma 6 dell'articolo 30 della presente legge.
6. 3.
De Franciscis, Fabris.
Al comma 1, capoverso 1, lettera a), sostituire
le parole: stazioni appaltanti con le seguenti:
stazioni appaltanti, compatibilmente con l'esercizio delle
altre funzioni istituzionali e in particolare delle attività
di cui al comma 6 dell'articolo 30 della presente legge.
6. 4.
Giuliano.
Al comma 1, capoverso 1, inserire alla lettera b),
dopo le parole: unità sanitarie locali, le seguenti:
le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e le loro unioni e associazioni; allo stesso
comma ed alla medesima lettera inserire, dopo le parole: di
cui agli articoli, le seguenti: 22, lettera e),
6. 5.
Stradella, Radice.
Al comma 1, capoverso 1, alla fine della lettera b),
sostituire le parole: e successive modificazioni con
le seguenti: e successive modificazioni vigenti all'entrata
in vigore della presente legge ed alla fine della lettera
c) sostituire le parole: o per convenzione con le
seguenti: o per convenzione stipulata prima dell'entrata in
vigore della presente legge.
6. 6.
Stradella, Radice.
Al comma 1, capoverso 1, lettera c), sopprimere
le parole: o per convenzione.
6. 135.
Il Relatore.
Al comma 1, capoverso 1, la lettera e) è
sostituita dalla seguente:
e) dalle società professionali di cui al comma 6,
lettera a).
6. 7.
Casinelli.
Pag. 134
Al comma 1, capoverso 1, lettera e), sostituire
le parole: società di progettazione con le seguenti:
società di professionisti.
*6. 8.
Giuliano.
Al comma 1, capoverso 1, lettera e), sostituire
le parole: società di progettazione con le seguenti:
società di professionisti.
*6. 9.
De Franciscis, Fabris.
Al comma 1, capoverso 1, alla lettera g),
sostituire le parole: di cui alle lettere d), e)
ed f) con le seguenti: di cui alla lettera d).
6. 10.
Turroni, Scalia.
Inserire all'articolo 6, comma 1, capoverso 1, dopo la
lettera g) la seguente:
h) per i lavori di sistemazione agraria, forestale e
di verde pubblico i dottori agronomi e forestali abilitati
possono svolgere i compiti di coordinatore per la
progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494.
6. 11.
Stradella, Radice.
Al comma 1, dopo il primo capoverso, inserire il
seguente:
1- bis. Le amministrazioni e gli enti aggiudicatori
si avvalgono con assoluta priorità degli uffici e degli
organismi di cui alle lettere a), b) e c) del
presente comma.
6. 12.
Turroni, Scalia.
Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: abilitati
all'esercizio della professione, si aggiungano le seguenti:
ed iscritti agli albi professionali.
6. 13.
Casinelli.
Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il secondo
periodo.
*6. 14.
Stradella, Radice.
Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il secondo
periodo.
*6. 15.
De Franciscis, Fabris.
Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il secondo
periodo.
*6. 16.
Martinat, Foti.
Al comma 1 capoverso 2, sopprimere il secondo
periodo.
*6. 17.
Giuliano.
Al comma 1, capoverso 2, il secondo periodo è
sostituito dal seguente:
I tecnici diplomati in possesso dell'abilitazione ma ai
quali è inibita l'iscrizione ai Collegi professionali possono
firmare i progetti qualora siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico che
preveda l'attività di progettazione.
6. 18.
Casinelli.
Al comma 2, capoverso 2, sostituire le parole:
l'amministrazione aggiudicatrice
Pag. 135
con le seguenti: le amministrazioni pubbliche.
6. 19.
Teresio Delfino.
Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: qualora
siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice
inserire le seguenti: , ovvero abbiano ricoperto analogo
incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice,.
6. 20.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Barral.
Al comma 1, capoverso 2, al secondo periodo, sostituire
le parole: che preveda anche l'attività di progettazione
con le seguenti: ed abbiano svolto o collaborato ad
attività di progettazione.
6. 21.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: anche
l'attività di progettazione aggiungere le seguenti: nei
limiti previsti dagli ordinamenti professionali.
6. 22.
De Biasio Calimani.
Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: anche
l'attività di progettazione aggiungere le seguenti: a
condizione che il tecnico sia abilitato da idoneo titolo di
studio.
6. 23.
De Biasio Calimani.
Al comma 1, capoverso 4, sopprimere il primo periodo.
6. 24.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
Al comma 1, capoverso 4, al primo periodo, dopo le
parole: definitivo ed esecutivo aggiungere le seguenti:
o di parti di esso.
6. 25.
Turroni, Scalia.
Al comma 1, capoverso 4, al primo periodo, sopprimere
le parole da: ovvero di difficoltà fino a: di
istituto.
6. 26.
Turroni, Scalia.
Al comma 1, capoverso 4, al primo periodo, dopo le
parole: in caso di lavori di particolare complessità
aggiungere le seguenti: o di rilevanza architettonica o
ambientale.
* 6. 27.
Turroni, Scalia.
Al comma 1, capoverso 4, dopo le parole: lavori di
particolare complessità inserire le seguenti: o
rilevanza architettonica o ambientale.
* 6. 28.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole da: in
caso di necessità fino a: pluralità di competenze con
le seguenti: nel caso in cui si renda necessario l'apporto
di competenze specialistiche.
6. 29.
Turroni, Scalia.
Pag. 136
Al comma 1, capoverso 4, primo periodo, dopo le parole:
in caso di necessità di predisporre progetti integrali
sono aggiunte le seguenti: così come definiti dal
regolamento.
6. 30.
Casinelli.
Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le parole:
accertati e certificati dal responsabile del
procedimento.
6. 31.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
Al comma 1, capoverso 4, sopprimere l'ultimo
periodo.
* 6. 32.
Stradella, Radice.
Al comma 1, capoverso 4, sopprimere l'ultimo
periodo.
* 6. 33.
Galati.
Al comma 1, capoverso 4, dopo le parole: lettera
f), aggiungere le seguenti: , singole ovvero raggruppate
ai sensi del comma 1, lettera g).
6. 136.
Il Relatore.
Al comma 1, capoverso 4, sopprimere, in fine, le
parole: salvo che l'incarico riguardi la redazione dei
progetti integrati e coordinati.
** 6. 34.
Casinelli.
Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le parole: salvo
che l'incarico riguardi la redazione di progetti integrali e
coordinati.
** 6. 35.
Martinat, Foti.
Al comma 1, capoverso 4, all'ultimo periodo, sopprimere
le parole da: salvo che fino alla fine del capoverso.
** 6. 36.
Turroni, Scalia.
Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le seguenti parole:
salvo che l'incarico riguardi la redazione di progetti
integrali e coordinati.
** 6. 37.
De Biasio Calimani.
Al comma 1, capoverso 4, alla fine del secondo periodo,
sostituire le parole: salvo che l'incarico riguardi la
redazione dei progetti integrali e coordinati con le
seguenti: salvo i casi di opere di speciale complessità e
che richiedano una specifica organizzazione.
6. 38.
Turroni, Scalia.
Al comma 1, capoverso 4, ultimo periodo, sostituire le
parole: la redazione di progetti integrali e coordinati
con le seguenti: lavori di speciale complessità e che
richiedano una specifica organizzazione.
6. 39.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 1, capoverso 4, ultimo periodo, sostituire le
parole: integrali e coordinati con le seguenti:
integrati che richiedano l'apporto di una pluralità di
competenze.
6. 40.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
Pag. 137
Al comma 1, capoverso 4, sostituire la parola:
integrali con la seguente: integrati.
* 6. 41.
Giuliano.
Al comma 1, capoverso 4, sostituire la parola:
integrali con la seguente: integrati.
* 6. 42.
De Franciscis, Fabris.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 5.
** 6. 43.
Zagatti, Bandoli, Cappella, De Biasio Calimani, Gerardini,
Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri, Manzato,
Pittella.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 5.
** 6. 44.
Galdelli.
Al comma 1, sopprimere il capoverso 5.
** 6. 45.
Il Governo.
Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole da: di
ricerche necessari fino alla fine del capoverso con le
seguenti: e ricerche per la predisposizione del programma
triennale dei lavori pubblici con espressa esclusione delle
attività di progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva.
6. 132.
Turroni, Scalia.
Al comma 1, capoverso 6, sopprimere le parole: Ai
fini della presente legge; sostituire il periodo: a)
sono società di progettazione con il seguente: 6. Per
società di progettazione si intendono e il periodo: b)
sono società di ingegneria con il seguente: Per società
di ingegneria si intendono.
* 6. 46.
Merloni.
Al comma 1, capoverso 6, sopprimere le parole: Ai
fini della presente legge; sostituire le parole: a) sono
società di progettazione... con le seguenti: 6. Per
società di progettazione si intendono... e le parole: b)
sono società di ingegneria... con le seguenti: Per
società di ingegneria si intendono....
* 6. 47.
Stradella, Radice.
Al comma 1, capoverso 6, sostituire le parole: ai
fini della presente legge: a) sono con le seguenti:
Si intendono per (a) e sostituire le parole: b) sono
con le seguenti: Si intendono per (b).
6. 48.
Galati.
Al comma 1, capoverso 6, sostituire le parole: Ai
fini della presente legge: a) sono con le seguenti:
Si intendono per e di conseguenza alla lettera a)
e alla lettera b) sopprimere le parole: sono.
6. 49.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 1, capoverso 6, sostituire le parole: a)
sono società di progettazione con le seguenti: a) sono
società di professionisti le società costituite
nell'osservanza del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 24
della legge 7 agosto 1997 n. 266. Fino all'entrata in vigore
di tale decreto, ai fini della presente legge, sono società di
professionisti.
* 6. 50.
Giuliano.
Pag. 138
Al comma 1, capoverso 6, sostituire le parole: a)
sono società di progettazione con le seguenti: a) sono
società di professionisti le società costituite
nell'osservanza del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 24
della legge 7 agosto 1997 n. 266. Fino all'entrata in vigore
di tale decreto, ai fini della presente legge, sono società di
professionisti.
* 6. 51.
De Franciscis, Fabbris.
Al comma 1, capoverso 6, sostituire le parole: di
cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e
successive modificazioni; con le seguenti: previsto
dalle norme delle rispettive Casse di Previdenza.
6. 54.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 1, capoverso 6, sostituire la lettera b)
con la seguente:
b) sono società di ingegneria le società di capitali
di cui ai capi V, VI e VII del Titolo V del libro quinto del
codice civile, ad esclusione delle società produttrici di
beni, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, nei casi di opere di
rilevante carattere tecnologico ed impiantistico di
particolare complessità con esclusione di quelle nelle quali
siano presenti contenuti architettonici e urbanistici,
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto
ambientale; a tali società non si applica il divieto previsto
dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
6. 52.
Turroni, Scalia.
Al comma 1, capoverso 6, alla lettera b), dopo le
parole: codice civile inserire le seguenti: ad
esclusione delle società produttrici di beni.
6. 53.
Turroni, Scalia.
Al comma 1, capoverso 6, lettera b), aggiungere,
in fine, le seguenti parole: il cui capitale sociale è
detenuto nella misura minima del 50 per cento da liberi
professionisti regolarmente iscritti negli appositi albi.
6. 55.
Formenti, Dussin Guido, Fongaro, Parolo.
Al comma 1, capoverso 6, lettera b), aggiungere,
in fine, il seguente periodo: A tali società non si applica
il regolamento di cui all'articolo 24, comma 2, legge n. 266
del 1997.
6. 56.
Galati.
Al comma 1, capoverso 6, lettera b), aggiungere
in fine il seguente periodo: Ai corrispettivi relativi alle
attività di progettazione delle società, limitatamente alle
prestazioni rese da soggetti iscritti a casse di previdenza
previste per il proprio ordinamento professionale, si applica
il contributo integrativo previsto dalle norme delle predette
casse.
6. 137.
Il Relatore.
Al comma 1, capoverso 6, lettera b), è aggiunto
infine il seguente periodo: Ai corrispettivi relativi alle
attività sopra descritte delle società di ingegneria si
applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della
legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni.
* 6. 57.
Casinelli.
Pag. 139
Al comma 1, capoverso 6, lettera b), aggiungere,
in fine, il seguente periodo: Ai corrispettivi relativi
alle attività sopra descritte delle società di ingegneria si
applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della
legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni.
* 6. 58.
Martinat, Foti.
Al comma 1, capoverso 6, lettera b), aggiungere,
in fine, il seguente periodo: Ai corrispettivi di tali
società, di cui alla presente lettera, si applica il
contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3
gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni.
6. 59.
Formenti, Dussin Guido, Fongaro, Parolo.
Al comma 1, capoverso 6, lettera b), aggiungere
il seguente periodo: Ai corrispettivi delle Società si
applica il contributo integrativo del 2 per cento, di cui
all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e successive
modificazioni.
6. 60.
Teresio Delfino.
Al comma 1, capoverso 6, lettera b), è aggiunto
infine il seguente periodo: Ai corrispettivi relativi alle
attività di progettazione delle società di ingegneria si
applica il contributo integrativo previsto dalle norme delle
rispettive Casse di Previdenza.
6. 61.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 1, dopo il capoverso 6, aggiungere il
seguente:
6- bis. Alle società di cui al comma 6 non si
applica il decreto di cui all'articolo 24, comma 2, della
legge 7 agosto 1997, n. 266.
e di conseguenza al comma 1, capoverso 7, sopprimere le
parole: anche ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della
legge 7 agosto 1997, n. 266.
*6. 62.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 1, dopo il capoverso 6, aggiungere il
seguente:
6- bis. Alle società di cui al comma 6 non si
applica il decreto di cui all'articolo 24, comma 2, della
legge 7 agosto 1997, n. 266.
Al comma 1, capoverso 7, sopprimere le parole: anche
ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997,
n. 266.
* 6. 63.
Merloni.
Al comma 1, dopo il capoverso 6, aggiungere il
seguente:
6- bis. Alle società di cui al comma 6 non si
applica il decreto di cui all'articolo 24, comma 2, della
legge 7 agosto 1997, n. 266.
Al comma 1, capoverso 7, sopprimere le parole: anche
ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997,
n. 266.
* 6. 64.
Stradella, Radice.
Al comma 1, capoverso 7, nel primo periodo, sopprimere
il periodo: anche ai
Pag. 140
sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997,
n. 266.
6. 65.
Galati.
Al comma 1, capoverso 7, alla fine del primo periodo
aggiungere le seguenti parole: fermo restando il principio
che l'attività di progettazione ed i singoli progetti devono
essere eseguiti da professionisti iscritti agli albi,
nominativamente indicati e personalmente responsabili.
Indi sopprimere il secondo periodo.
6. 66.
Turroni, Scalia.
Al comma 1, capoverso 7 (articolo 17, comma 7, legge
109 del 1994) sopprimere il secondo periodo.
6. 67.
Turroni, Scalia.
Al comma 1, capoverso 7, al secondo periodo, sopprimere
le parole: Fino all'entrata in vigore del regolamento.
6. 68.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
Al comma 1, capoverso 7, secondo periodo, sopprimere le
parole: o laureato in una disciplina tecnica attinente alla
attività prevalentemente svolta dalla società.
6. 69.
Casinelli.
Al comma 1, capoverso 8, sopprimere le parole: di
progettazione e il periodo dalle parole: Deve inoltre
fino alla parola: specialistiche.
* 6. 70.
Giuliano.
Nel comma 1, capoverso 8, sopprimere le parole: di
progettazione ed il periodo dalle parole: Deve
inoltre fino alla parola: specialistiche.
* 6. 71.
De Franciscis, Fabris.
Al comma 1, dopo il capoverso 8, aggiungere il
seguente:
"9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non
possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori
pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i
quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai
medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e
cottimi non può partecipare un soggetto controllato,
controllante o collegato all'affidatario di incarichi di
progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si
determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo
2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma
sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell'incarico ed ai loro dipendenti nonché agli affidatari di
attività di supporto alla progettazione ed ai loro soci e
dipendenti.
6. 72.
Stradella, Radice.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1- bis. All'articolo 17 della legge n. 109, al comma
9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I divieti di
cui al presente comma sono estesi ai dipendenti
dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi
collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro
dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto
alla progettazione ed ai loro dipendenti".
6. 73.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
Pag. 141
Al comma 2, sopprimere i capoversi 11 e 12.
6. 74.
Martinat, Foti.
Al comma 2, sostituire i capoversi 11 e 12 con i
seguenti:
11. Per gli incarichi di progettazione il cui importo
stimato sia inferiore a 40.000 ECU, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1,
lettere d), e), f) e g) di loro fiducia e
comprovata esperienza.
11- bis. Per l'affidamento di incarichi di
progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a
40.000 ECU e inferiore a 200.000 ECU il regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2 dovrà prevedere:
a) la predisposizione da parte delle stazioni
appaltanti, entro il 30 novembre di ogni anno, di un elenco
delle progettazioni da affidare nell'anno successivo;
b) limitatamente agli incarichi di importo pari o
superiore a 40.000 ECU e inferiore a 100.000 ECU, IVA esclusa,
l'affidamento dell'incarico sulla base dei requisiti di
carattere tecnico-organizzativo;
c) limitatamente agli incarichi di importo pari o
superiore a 100.000 ECU e inferiore a 200.000 ECU, l'invio da
parte della stazione appaltante a tutti coloro che hanno fatto
domanda di affidamento ai sensi della lettera a) di un
invito a manifestare il proprio interesse all'affidamento,
nonché la scelta, fra coloro che abbiano risposto in senso
positivo, di un numero massimo di venti offerenti di cui dieci
individuati con scelta motivata della stazione appaltante
sulla base dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo e
dieci individuati a sorteggio.
12. In attesa dell'emanazione del Regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2 le stazioni appaltanti:
a) per incarichi di importo stimato pari o
superiore a 40.000 ECU e pari o inferiore a 100.000 ECU
procedono alla pubblicazione di un avviso affisso per almeno
15 giorni sull'albo delle stesse stazioni appaltanti e del
Comune di appartenenza e procedono alla scelta del progettista
sulla base dei curriculum dei concorrenti, con particolare
riferimento alle progettazioni affini redatte nel corso degli
ultimi quindici anni e alla struttura tecnico-organizzativa.
Nell'avviso la stazione appaltante indica gli elementi
necessari al calcolo dei compensi professionali, da
effettuarsi al momento della ultimazione del progetto, nonché
degli incrementi e dei ribassi previsti dalla normativa
vigente;
b) per incarichi di importo stimato pari o
superiore a 100.000 ECU e inferiore a 200.000 ECU procedono
alla pubblicazione sulla GURI di un bando di gara per
l'affidamento a licitazione privata e con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al DPCM 27
febbraio 1997, n. 116.
6. 75.
Galati.
Al comma 2, capoverso 11, sostituire le parole: tra
20.000 e 200.000 ECU, il regolamento con le seguenti:
tra 5.000 e 200.000 ECU, il regolamento, secondo i principi
desumibili dalle disposizioni del presente articolo.
6. 76.
De Franciscis, Fabris.
Al comma 2, capoverso 11, sostituire le parole: tra
20.000 e 200.000 ECU, il regolamento con le seguenti:
tra 15.000 e 200.000 ECU il regolamento, secondo i principi
desumibili dalle disposizioni del presente articolo.
6. 77.
Giuliano.
Pag. 142
Al comma 2, capoverso 11, sostituire le parole: tra
20.000 e 200.000 ECU con le seguenti: tra 40.000 e
200.000 ECU.
* 6. 78.
Casinelli.
Al comma 2, capoverso 11 sostituire le parole: tra
20.000 e 200.000 ECU con le seguenti: tra 40.000 e
200.000 ECU.
* 6. 79.
Stradella, Radice.
Al comma 2, capoverso 11, sostituire la parola:
20.000 con la seguente: 40.000.
* 6. 80.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
Al comma 2, capoverso 11, sostituire la parola:
20.000 con la seguente: 40.000.
* 6. 81.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 2, capoverso 11, al termine dopo la parola:
incarico aggiungere il seguente periodo: anche prima
dell'entrata in vigore del Regolamento, l'affidamento degli
incarichi avviene sulla base delle disposizioni del presente
articolo e dei principi da essa desumibili.
** 6. 82.
Giuliano.
Al comma 2, capoverso 11, dopo la parola: incarico
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Anche prima
dell'entrata in vigore del Regolamento, l'affidamento degli
incarichi avviene sulla base delle disposizioni del presente
articolo e dei principi da essa desumibili.
** 6. 83.
De Franciscis, Fabris.
Al comma 2, sostituire il capoverso 12, con il
seguente:
2. Per l'affidamento degli incarichi di progettazione,
il cui importo stimato sia compreso tra 5.000 e 200.000 ECU,
le stazioni appaltanti procedono a dare pubblicità agli stessi
almeno mediante bando o avviso pubblicato per 20 giorni
consecutivi, integralmente nel rispettivo albo e anche per
estratto nel bollettino ufficiale regionale. Gli affidamenti
vengono effettuati con procedura aperta e col criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in
considerazione i seguenti elementi di valutazione, con i
relativi fattori ponderali a somma 100: I) merito tecnico,
dedotto oggettivamente dai titoli accademici e di cultura e
dalla dotazione di strutture nella disponibilità del soggetto
candidato, con fattore di ponderazione da 40 a 70; II) merito
tecnico, dedotto oggettivamente dall'entità delle prestazioni
eseguite lungo il curriculum vitae, con fattore di
ponderazione da 10 a 20; III) prezzo o ribasso rispetto al
prezzo a base di tariffa, con fattore di ponderazione da 10 a
30; IV) minor tempo di svolgimento rispetto a quello a base
del bando, con fattore di ponderazione da 5 a 10; V) altri
elementi eventualmente individuati dall'Amministrazione
appaltante, in relazione al servizio oggetto dell'incarico,
con fattore da 0 a 5; al fine dell'aggiudicazione, e stabilita
la piena sommabilità e cumulabilità dei punteggi degli
elementi I e II posseduti da tutti i soggetti associati o soci
o partecipanti degli organismi di cui alle lettere d), e),
g) del comma 1 del presente articolo. Gli elementi di
valutazione e il possesso dei requisiti posti nel bando sono
indicati nell'offerta dai candidati all'incarico
esclusivamente mediante curricula e dichiarazioni,
autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15,
fatto salvo il controllo da parte dell'Amministrazione
appaltante della documentazione da prodursi
Pag. 143
dal soggetto aggiudicatario al momento del conferimento
dell'incarico.
Per prestazioni di cui al precedente capoverso, di modesta
importanza tecnica e per i quali l'importo stimato non è
superiore a 50.000 ECU, l'Amministrazione appaltante ha
facoltà di aggiudicare l'incarico con procedura aperta e col
criterio del prezzo più basso. In tal caso la pubblicità
dell'avviso di gara può limitarsi all'albo pretorio e al tempo
di giorni dieci, e l'Amministrazione appaltante ha facoltà di
riservarsi nel bando di gara la possibilità di associare al
soggetto aggiudicatario un libero professionista referente di
sua fiducia, che svolga la prestazione in associazione o in
raggruppamento temporaneo col soggetto aggiudicatario alle
condizioni complessive risultanti dalla gara.
Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato
sia inferiore a 5.000 ECU, le stazioni appaltanti possono
procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1,
lettere d) ed e) di loro fiducia.
6. 84.
De Franciscis, Fabris.
Al comma 2, sostituire il capoverso 12, con il
seguente:
12. Per l'affidamento degli incarichi di progettazione, il
cui importo stimato sia compreso tra 15.000 e 200.000 ECU, le
stazioni appaltanti procedono a dare pubblicità agli stessi
almeno mediante bando o avviso pubblicato per venti giorni
consecutivi, integralmente nel rispettivo albo e anche per
estratto nel bollettino ufficiale regiònale. Gli affidamenti
vengono effettuati prendendo in considerazione i seguenti
elementi di valutazione, con i relativi fattori ponderali a
somma 100: I) merito tecnico, dedotto oggettivamente dalla
dotazione di strutture nella disponibilità del soggetto
candidato, con fattore di ponderazione da 0 a 10; II) merito
tecnico, dedotto oggettivamente dall'entità delle prestazioni
eseguite lungo il curriculum vitae, con fattore di
ponderazione da 40 a 70; III) ribasso rispetto a base di
tariffa e rispetto all'importo del rimborso spese di cui
all'articolo 13 della Tariffa professionale, con fattore di
ponderazione da 5 a 20; IV) minor tempo di svolgimento
rispetto a quello a base del bando, con fattore di
ponderazione da 0 a 10; V) presenza di professionisti con meno
di 7 di iscrizione all'albo e di età inferiore ai 35 anni, con
fattore di ponderazione da 10 a 30, in rapporto al voto di
laurea; VI) altri elementi eventualmente individuati
dall'Amministrazione appaltante, in relazione al servizio
oggetto dell'incarico, con fattore da 0 a 5; al fine
dell'aggiudicazione, è stabilita la piena sommabilità e
cumulabilità dei punteggi degli elementi I e II posseduti da
tutti i soggetti associati o soci o partecipanti degli
organismi di cui alle lettere d), e), g) del comma 1 del
presente articolo. Gli elementi di valutazione e il possesso
dei requisiti posti nel bando sono indicati nell'offerta dai
candidati all'incarico esclusivamente mediante curricula e
dichiarazioni, autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio
1968 n. 15, fatto salvo il controllo da parte
dell'Amministrazione appaltante della documentazione da
prodursi dal soggetto aggiudicatario al momento del
conferimento dell'incarico.
Per prestazioni di cui al precedente capoverso, di modesta
importanza tecnica e per le quali l'importo stimato non è
superiore a. 40.000 ECU, l'Amministrazione appaltante ha
facoltà di limitare la pubblicità dell'avviso di gara all'albo
pretorio e al tempo di giorni 10, e l'Amministrazione
appaltante ha la facoltà di riservarsi nel bando di gara di
associare al soggetto aggiudicatario un libero professionista
con meno di 7 anni di iscrizione all'albo e di età inferiore
ai 35 anni.
Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato
sia inferiore a 15.000 ECU, le stazioni appaltanti possono
procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1,
lettere d) ed e) di loro fiducia.
6. 85.
Giuliano.
Pag. 144
Al comma 2, sostituire il capoverso 12, con il
seguente:
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui
importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, le stazioni
appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata
pubblicità agli stessi. fino alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui all'articolo 3 della legge n. 109 del
1994, l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene
sulla base dei curricula presentati dai progettisti.
6. 86.
Galdelli.
Al comma 2, capoverso 12, al primo periodo, sostituire
la parola: 40.000 con la parola: 50.000, indi al
terzo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la
parola: 50.000.
6. 87.
Turroni, Scalia.
Al comma 2, capoverso 12, al primo periodo, aggiungere
infine le seguenti parole: ed applicano le procedure del
concorso di progettazione o del concorso di idee. Indi
sopprimere il secondo periodo.
6. 88.
Turroni, Scalia.
Al comma 2, capoverso 12, sostituire l'ultimo periodo
con il seguente:
per incarichi di progettazione il cui importo stimato sia
inferiore a 20.000 ECU e che non riguardino lavori di importo
superiore ai 500.000 ECU, le stazioni appaltanti possono
procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1,
lettere d) e e), di loro fiducia, solo dopo aver
acquisito almeno 3 proposte di convenzione da parte di
altrettanti candidati.
6. 89.
Martinat, Foti.
Al comma 2, capoverso 12, sostituire le parole:
40.000 ECU con le seguenti: 20.000 ECU.
e aggiungere dopo le parole 20.000 ECU: e comunque
che non riguardino lavori di importo superiore ai 500.000
ECU.
6. 90.
Martinat, Foti.
Al comma 2, capoverso 12, aggiungere in fine le parole:
In entrambi i casi le stazioni appaltanti devono verificare
l'esperienza e la capacità professionale dei progettisti
incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da
affidare.
6. 91.
Stradella, Radice.
Al comma 2, dopo il capoverso 12, è aggiunto il
seguente:
12- bis. Le stazioni appaltanti non possono
subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo
svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione
stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato
sono previste le condizioni e modalità per il pagamento dei
corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli
9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive
modificazioni e integrazioni.
*6. 92.
Galati.
Al comma 2, dopo il capoverso 12, è aggiunto il
seguente:
12- bis. Le stazioni appaltanti non possono
subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo
svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione
stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato
Pag. 145
sono previste le condizioni e modalità per il pagamento dei
corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli
9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive
modificazioni e integrazioni.
*6. 93.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 2, dopo il capoverso 12, è aggiunto il
seguente:
12- bis. Le stazioni appaltanti non possono
subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo
svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione
stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato
sono previste le condizioni e modalità per il pagamento dei
corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli
9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive
modificazioni e integrazioni.
*6. 94.
Stradella, Radice.
Al comma 2, dopo il capoverso 12 è aggiunto il
seguente:
12- bis. Le stazioni appaltanti non possono
subordinare la corresponsione dei compensi professionali
relativi alla progettazione e alle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera.
6. 95.
Martinat, Foti.
Al comma 2, dopo il capoverso 12, inserire il
seguente:
12- bis. Ai fini dell'individuazione dell'importo
stimato non possono essere apportate artificiose
lottizzazioni; il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi
ivi compresa la direzione lavori qualora si intenda affidarla
allo stesso progettista esterno.
6. 96.
Formenti, Dussin Guido, Fongaro, Parolo.
Al comma 2, sopprimere il capoverso 13.
6. 97.
Stradella, Radice.
Al comma 2, capoverso 13, primo periodo sostituire le
parole: le stazioni appaltanti applicano con le
seguenti: le stazioni appaltanti possono applicare.
6. 98.
Casinelli.
Al comma 2, capoverso 13, sostituire le parole: le
stazioni appaltanti applicano con le seguenti: le
stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la possibilità
di appaltare, ed è soppresso il periodo successivo.
6. 99.
Galati.
Al comma 2, capoverso 13, sostituire le parole:
applicano la procedura del concorso di progettazione o del
concorso di idee con le seguenti: valutano in via
prioritaria l'opportunità di ricorrere al concorso di
progettazione.
e, conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
6. 100.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Pag. 146
Al comma 2, capoverso 13, sostituire la parola:
applicano con le seguenti: valutano in via
prioritaria la possibilità di applicare...; e sopprimere il
secondo periodo.
*6. 101.
Stradella, Radice.
Al comma 2, capoverso 13, sostituire la parola:
applicano con le seguenti: valutano in via
prioritaria la possibilità di applicare, e sopprimere il
secondo periodo.
*6. 102.
Merloni.
Al comma 2, capoverso 13, sostituire la parola:
applicano con le seguenti: possono applicare.
e, conseguentemente sopprimere il secondo periodo.
6. 103.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 2, capoverso 13, sopprimere il periodo dalle
parole: Nei casi fino alla parola: procedure, e
aggiungere alla fine, il seguente periodo: Il concorso è
limitato di norma al livello di progetto preliminare;
l'aggiudicazione del concorso non costituisce per il soggetto
vincitore titolo preferenziale per gli incarichi delle
ulteriori fasi di progettazione e della direzione dei lavori
per la realizzazione dell'opera, da affidarsi separatamente
con le altre procedure di cui alla presente legge.
*6. 104.
Giuliano.
Al comma 2, capoverso 13, sopprimere il periodo dalle
parole: Nei casi fino alla parola: procedure, ed
aggiungere alla fine, il seguente periodo: Il concorso è
limitato di norma al livello di progetto preliminare;
l'aggiudicazione del concorso non costituisce per il soggetto
vincitore titolo preferenziale per gli incarichi delle
ulteriori fasi di progettazione e della direzione dei lavori
per la realizzazione dell'opera, da affidarsi separatamente
con le altre procedure di cui alla presente legge.
*6. 105.
De Franciscis, Fabris.
Al comma 2, dopo il capoverso 13, inserire il
seguente:
13- bis. Ferma restando la possibilità per le
Amministrazioni aggiudicatrici di procedere anche sotto forma
di appalto-concorso o di appalto integrato di progettazione ed
esecuzione delle opere, l'esperimento di procedure concorsuali
per l'affidamento di incarichi di progettazione è obbligatorio
nei seguenti casi:
a) quando l'opera comporti una spesa stimata pari
o superiore al limite previsto dall'articolo 1 del decreto
legislativo 19 dicembre 1991 n. 406, con esclusione di quelle
che abbiano caratteristiche ripetitive;
b) quando debba intervenirsi su edifici o loro
pertinenze sottoposte a vincolo ai sensi delle leggi 1^ giugno
1939 n. 1089 e 29 giugno 1939 n. 1497, salvo che si tratti di
manutenzione ricorrente periodica;
c) quando l'opera debba inserirsi in un contesto
urbano, che presenti rilevanti problemi sotto il profilo
ambientale, della viabilità, della qualità insediativa o della
riqualificazione funzionale, o ad esso collegarsi;
d) quando debba intervenirsi su edifici o aree
industriali dismesse;
e) quando si tratti di edifici di uso collettivo
destinati ad ospitare più di 500 persone;
Pag. 147
f) quando si tratti di opere ricadenti in
categorie per le quali non siano state approvate norme
tecniche specifiche;
g) quando si tratti di interventi di contenuto
sperimentale o tecnologicamente innovativo.
6. 106.
Martinat, Foti.
Al comma 2, sostituire il capoverso 14 con il
seguente:
14. L'attività di direzione dei lavori è affidata con
procedura separata da quella esperita per la progettazione.
Per l'affidamento separato della prestazione professionale di
direzione dei lavori, sulla base dell'importo stimato della
stessa, si osservano, a seconda della fattispecie, gli stessi
criteri e procedure di cui ai precedenti commi 10, 11 e 12,
ove i riferimenti alla prestazione "progettazione" si
intendono applicabili alla prestazione "direzione dei lavori"
e alla prestazione di servizi accessori. Le prestazioni di
servizi accessori, quali quelli di consulenza o di esercizio
della funzione di responsabile del procedimento o di supporto
alle attività del responsabile del procedimento di cui al
comma 5 dell'articolo 7, nel caso che ricorrano le condizioni
per l'affidamento a soggetti esterni stabiliti da detto comma
5 dell'articolo 7, possono essere affidate congiuntamente a
quelle di progettazione oppure a quelle di direzione dei
lavori a giudizio dell'Amministrazione appaltante, ove non
disponga diversamente il regolamento in ordine all'esercizio
delle funzioni di responsabile del procedimento secondo il
comma 2 dell'articolo 7; nel caso che il loro valore stimato,
ovvero il valore stimato della prestazione principale unito a
quello del servizio accessorio, sia inferiore a 200.000 ECU,
l'affidamento del solo servizio accessorio, ovvero
l'affidamento congiunto del servizio principale e di quello
accessorio, è effettuato con i criteri e procedure del
presente comma.
Il regolamento stabilisce le modalità ed i compensi in
base ai quali il professionista, che risulti affidatario del
progetto e non anche della direzione dei lavori, presti la
propria consulenza nel corso dei lavori, nel caso di opere con
particolare valenza e complessità. Fino all'entrata in vigore
del regolamento, tali modalità e compensi sono stabiliti
dall'Amministrazione appaltante in sede di procedura di gara
ove ritengano che sussista la necessità di tale consulenza.
6. 107.
De Franciscis.
Al comma 2, capoverso 14, sostituire le parole: è
affidata con le seguenti: può essere affidata.
Al termine, dopo la parola: incaricato aggiungere
il seguente periodo: L'attività di direzione dei lavori può
essere affidata con procedura separata da quella esperita per
la progettazione. Per l'affidamento separato della prestazione
professionale di direzione dei lavori, sulla base dell'importo
stimato della stessa, si osservano, a seconda della
fattispecie, gli stessi criteri e procedure di cui ai
precedenti commi 10, 11 e 12, ove i riferimenti alla
prestazione "progettazione" si intendono applicabili alla
prestazione "direzione dei lavori" e alla prestazione di
servizi accessori. Le prestazioni di servizi accessori, quali
quelli di consulenza o di esercizio della funzione di
responsabile del procedimento o di supporto alle attività del
responsabile del procedimento di cui al comma 5 dell'articolo
7, nel caso che ricorrano le condizioni per l'affidamento a
soggetti esterni stabiliti da detto comma 5 dell'articolo 7,
possono essere affidate congiuntamente a quelle di
progettazione oppure a quelle di direzione dei lavori a
giudizio dell'Amministrazione appaltante, ove non disponga
diversamente il regolamento in ordine all'esercizio delle
funzioni di responsabile del procedimento secondo il comma 2
dell'articolo 7; nel caso che il loro valore stimato, ovvero
il valore stimato della prestazione principale unito a quello
del servizio accessorio, sia inferiore a 200.000 ECU,
l'affidamento del solo
Pag. 148
servizio accessorio, ovvero l'affidamento congiunto del
servizio principale e di quello accessorio, è effettuato con i
criteri e procedure del presente comma.
Il regolamento stabilisce le modalità ed i compensi in
base ai quali il professionista, che risulti affidatario del
progetto e non anche della direzione dei lavori, presti la
propria consulenza nel corso dei lavori, nel caso di opere con
particolare valenza e complessità. Fino all'entrata in vigore
del regolamento, tali modalità e compensi sono stabiliti
dall'Amministrazione appaltante in sede di procedura di gara
ove ritengano che sussista la necessità di tale consulenza.
6. 108.
Giuliano.
Al comma 2, capoverso 14, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: In tal caso il conteggio effettuato per
stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento
dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo
della direzione dei lavori.
6. 109.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
Al comma 3, capoverso 14- bis, sostituire le
parole: I corrispettivi delle attività di progettazione
con le seguenti: A integrazione e modificazione delle
tariffe professionali, i corrispettivi delle attività di
progettazione.
* 6. 110.
Giuliano.
Al comma 3, capoverso 14- bis, sostituire le
parole: I corrispettivi delle attività di progettazione
con le seguenti: A integrazione e modificazione delle
tariffe professionali, i corrispettivi delle attività di
progettazione.
* 6. 111.
De Franciscis, Fabris.
Al comma 3, sostituire il capoverso 14- quater con
il seguente:
14- quater. Le tariffe professionali, comprese le
integrazioni di cui al comma 14- bis, sono valide per la
determinazione dell'importo da porre a base delle gare per
l'affidamento. Il comma 12- bis dell'articolo 4 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito in legge 26
aprile 1989, n. 155 è soppresso.
6. 112.
De Franciscis, Fabris.
Al comma 3, capoverso 14- quater, alla fine del
primo periodo aggiungere le seguenti parole: limitatamente
agli incarichi di importo stimato pari o inferiore a 200.000
ECU.
Alla fine del secondo periodo, aggiungere il seguente:
Il regolamento, per l'affidamento di incarichi di
progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa
connesse, definisce disposizioni per garantire nelle procedure
di gara omogeneità di comportamento delle stazioni appaltanti
relativamente ai requisiti di qualificazione dei partecipanti,
ai criteri di selezione dei partecipanti nel caso di
licitazione privata, al contenuto dei capitolati
prestazionali, nonché alle modalità di determinazione e
verifica delle anomalie delle offerte di progettazione.
6. 113.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 3, capoverso 14- quater, alla fine del
primo periodo aggiungere le seguenti parole: limitatamente
agli incarichi di importo stimato inferiore a 200.000 ECU.
Alla fine del secondo periodo aggiungere il seguente:
Il regolamento definisce le
Pag. 149
disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle
stazioni appaltanti relativamente al contenuto dei bandi di
gara aventi ad oggetto l'affidamento di incarichi di
progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa
connesse, alla qualificazione dei partecipanti alle procedure,
al contenuto dei capitolati prestazionali, nonché alle
modalità di determinazione e verifica delle anomalie delle
offerte di progettazione.
* 6. 114.
Galati.
Al comma 3, capoverso 14- quater, alla fine del
primo periodo aggiungere le seguenti parole: limitatamente
agli incarichi di importo stimato inferiore a 200.000 ECU.
Alla fine del secondo periodo aggiungere il seguente:
Il regolamento definisce le disposizioni per garantire
omogeneità di comportamenti delle stazioni appaltanti
relativamente al contenuto dei bandi di gara aventi ad oggetto
l'affidamento di incarichi di progettazione, alla
qualificazione dei partecipanti alle procedure, al contenuto
dei capitolati prestazionali, nonché alle modalità di
determinazione e verifica delle anomalie delle offerte di
progettazione.
* 6. 115.
Radice, Stradella.
Al comma 3, capoverso 14- quater, alla fine del
primo periodo aggiungere le seguenti parole: limitatamente
agli incarichi di importo stimato inferiore a 200.000 ECU,.
6. 116.
Merloni.
Al comma 3, sopprimere il capoverso 14- quinquies.
6. 117.
Casinelli.
Al comma 3, capoverso 14- quinquies, sopprimere le
parole: alla predisposizione di elaborati specialistici e
di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche.
6. 118.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
Al comma 3, capoverso 14- quinquies, sostituire le
parole: alla predisposizione di elaborati specialistici di
dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche con
le seguenti: con l'esclusione delle relazioni
geotecniche.
* 6. 119.
Stradella, Radice.
Al comma 3, capoverso 14- quinquies, sostituire le
parole: alla predisposizione di elaborati specialistici di
dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche con
le parole: con l'esclusione delle relazioni geotecniche.
* 6. 120.
Martinat, Foti.
Al comma 3, capoverso 14- sexies:
al primo periodo, sostituire le parole: Le
progettazioni definitiva ed esecutiva con le seguenti:
Le progettazioni preliminare, definitiva ed esecutiva.
Al terzo periodo, sostituire le parole: entrambi i
livelli di progettazione con le seguenti: i tre livelli
di progettazione.
6. 121.
Casinelli.
Al comma 3, punto 14- sexies, sostituire le
parole: Le progettazioni definitiva ed esecutiva con le
seguenti: Le progettazioni preliminare, definitiva ed
esecutiva.
6. 122.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani,
Pag. 150
Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri, Manzato,
Pittella.
Al comma 3, capoverso 14- sexies, al primo periodo
dopo la parola: progettazioni inserire la seguente:
preliminare,.
6. 123.
Turroni, Scalia.
Al comma 3, dopo il capoverso 14- sexies,
aggiungere in fine il seguente capoverso:
14- septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le
progettazioni, nonché le connesse attività
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per
l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse
direttamente a società di ingegneria di cui al comma 1,
lettera f) che siano da essi stessi controllate, purché
almeno l'ottanta per cento della cifra media realizzata dalle
predette società nella Unione Europea negli ultimi tre anni
derivi dalla prestazione dei servizi al soggetto da cui esso
sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
6. 124.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 3, dopo il capoverso 14- sexies,
aggiungere in fine il seguente:
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
b), quando non si avvalgono per le attività di
progettazione di imprese controllate da essi o da altra
impresa che controlla anche tali soggetti ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, sono tenuti
all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
6. 125.
Galati.
Sopprimere il comma 5.
* 6. 126.
Galdelli.
Sopprimere il comma 5.
* 6. 127.
De Biasio Calimani.
Al comma 5, sopprimere le parole: per le società
costituite fino a tre anni prima della data di entrata in
vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per
un periodo massimo di tre anni da tale data.
6. 128.
Martinat, Foti.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5- bis. La disposizione di cui all'articolo 17, comma
2, secondo periodo, della legge n. 109, introdotta dal comma 1
del presente articolo, si applica esclusivamente ai tecnici in
servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. 138.
Il relatore.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
6. Le società di professionisti, al fine della
partecipazione alle gare per gli affidamenti di incarichi di
importo stimato inferiore a 200.000 ECU, possono documentare
il possesso dei titoli di merito tecnico anche con riferimento
a quelli posseduti da soci professionisti iscritti all'albo,
nell'osservanza del principio stabilito nel presente articolo
sulla sommabilità dei punteggi per i soci o partecipanti
dell'organismo societario o del raggruppamento.
* 6. 129.
De Franciscis, Fabris.
Pag. 151
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
6. Le società di professionisti, al fine della
partecipazione alle gare per gli affidamenti di incarichi di
importo stimato inferiore a 200.000 ECU, possono documentare
il possesso dei titoli di merito tecnico anche con riferimento
a quelli posseduti dai soci professionisti iscritti all'albo,
nell'osservanza del principio stabilito nel presente articolo
sulla sommabilità dei punteggi per i soci o partecipanti
dell'organismo societario o del raggruppamento.
* 6. 130.
Giuliano.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5- bis. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere in
fine il seguente comma:
"I concessionari di lavori pubblici ed i concessionari di
esercizio di infrastrutture adibite al pubblico servizio di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), eseguono le
attività di progettazione anche avvalendosi di imprese idonee
controllate da essi o da altra impresa che controlla anche
tali soggetti. Le situazioni di controllo si determinano ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile".
6. 131.
Stradella, Radice.
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