Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


377881
SMC0355-0079
Bollettino Giunte e Commissioni n. 355 del 28 maggio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-355)
(suddiviso in 127 Unità Documento)
Unità Documento n.79 (che inizia a pag.130 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
...IN SEDE REFERENTE
...C4420; C210; C264; C743; C1411; C3516; C3574; C3642. LAVCOMM
...C4420; C210; C264; C743; C1411; C3516; C3574; C3642.
...EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AL TESTO BASE
ART. 5.
Giovedì 28 maggio 1998. - Presidenza del Vicepresidente Primo GALDELLI. - Interviene il ministro dell'ambiente Edo Ronchi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC280598 ZZSMC980528 ZZSMC000598 ZZSMC000098 ZZSMC355 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC8 ZZRE
       Prima del comma 1, premettere i seguenti:
     01.  I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
  a),  possono istituire, nell'ambito del proprio organico,
  un Coordinatore unico delle fasi di formazione del programma
  dei lavori pubblici da eseguire nel triennio e di attuazione
  degli interventi oggetto del programma stesso.
     02.  Al Coordinatore competono in particolare le funzioni
  di coordinamento, indirizzo e controllo di tutte le fasi di
  sviluppo e realizzazione dei singoli interventi pubblici per
  assicurarne correlazioni e finalità.
     03.  Il Coordinatore, unico per ciascuna Amministrazione,
  deve essere in possesso di adeguata qualifica e preparazione
  professionale rispondente alla natura e tipologia degli
  interventi da coordinare.
     04.  Le singole amministrazioni disciplinano, nell'ambito
  della propria autonomia organizzativa e regolamentare, le
  funzioni del Coordinatore unico ed i rapporti, anche di tipo
  gerarchico funzionale, con i singoli responsabili del
  procedimento di cui all'articolo 7.
  5. 1.
                                                     Merloni.
       Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole:
  predisposizione del programma  con le seguenti:
  predisposizione degli aggiornamenti annuali del
  programma.
  * 5. 2.
                                                    Giuliano.
       Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole:
  predisposizione del programma  con le seguenti:
  predisposizione degli aggiornamenti annuali del
  programma.
  * 5. 3.
                                       De Franciscis, Fabris.
 
                              Pag. 131
 
       Al comma 1, al capoverso 5, sopprimere le parole:  il
  responsabile del procedimento deve essere un tecnico.
  5. 4.
                                              Martinat, Foti.
       Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole:
  previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a
  professionisti o a società di servizi  con le seguenti:
  previste dall'articolo 17, a liberi professionisti od a
  società professionali.
  5. 5.
                                              Martinat, Foti.
       Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole:  o a
  società di servizi  con le seguenti:  singoli o associati
  nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e
  successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo
  17, comma 1, lettere  e)  ed  f).
  5. 6.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Al comma 1, capoverso 5, aggiungere, in fine, il
  seguente periodo:  Il regolamento di cui all'articolo 3,
  comma 2, stabilisce i criteri per l'applicazione del presente
  comma.
  5. 7.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
       Al comma 1, capoverso 6, sopprimere le parole:  su
  proposta del responsabile unico del procedimento.
  5. 8.
                                             Turroni, Scalia.
       Al comma 1, capoverso 7, sostituire la parola:
  convoca  con le seguenti:  può convocare.
  5. 9.
                                             Turroni, Scalia.
       Al comma 1, dopo il capoverso 7, inserire il
  seguente:
     7- bis.  In caso di affidamento di concessione di
  lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, la conferenza
  di servizi è convocata dal concedente anche nell'interesse del
  concessionario.
  5. 10.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Al comma 1, capoverso 8, al primo periodo, sopprimere
  le parole da:  o nel più breve termine idoneo  fino alla
  fine del periodo.
  5. 11.
                                             Turroni, Scalia.
       Al comma 1, capoverso 10, dopo le parole:  e
  documentazione  aggiungere le seguenti:  La richiesta
  predetta interrompe i termini di conclusione della conferenza
  di servizi fino alla presentazione dei chiarimenti e della
  documentazione richiesti.
  5. 12.
                                             Turroni, Scalia.
       Al comma 1, sostituire il capoverso 12 con il
  seguente:
     12.  Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante
  di un'amministrazione invitata sia risultato assente o
  comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la
  conferenza è riconvocata per una sola volta, non prima del
  trentesimo giorno successivo alla notifica a tutti gli
 
                              Pag. 132
 
  enti invitati della riconversione e delle eventuali modifiche
  introdotte nel frattempo al progetto, e decide prescindendo
  dalla presenza della totalità delle amministrazioni
  interessate, purché siano comunque presenti le regioni, le
  province e i comuni-capoluogo interessati.  Resta comunque
  fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge 7
  agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17, comma
  3, della legge 15 maggio 1997, n. 127.  Le eventuali modifiche
  introdotte nel progetto in tale sede vanno notificate entro 10
  giorni alle amministrazioni assenti e entro 30 giorni a tutte
  le altre.
  5. 13.
                                             Turroni, Scalia.
       Al comma 1, capoverso 12, sostituire le parole da:  e
  decide  sino alla fine, con le seguenti: ... e decide con
  la maggioranza dei presenti prescindendo dalla presenza della
  totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza
  dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.
  5. 14.
                                           Stradella, Radice.
       Al comma 1, capoverso 13, sopprimere le parole da:  e
  recare, a pena  fino alla fine del comma.
  5. 15.
                                             Turroni, Scalia.
       Dopo il comma 1, inserire il seguente:
     1- bis.  All'articolo 14- bis  della legge n. 241
  del 1990 sopprimere il comma 2.
  5. 16.
                                             Turroni, Scalia.
       Dopo il comma 1, inserire il seguente:
     1- bis.  All'articolo 14, comma 2, della legge n. 241
  del 1990, così come modificato dalla legge 537/93, dopo le
  parole: "in tal senso le determinazioni concordate" aggiungere
  le parole: "tra tutte le amministrazioni intervenute".
  5. 17.
                                             Turroni, Scalia.
       Dopo il comma 1, inserire il seguente:
     1- bis.  All'articolo 14, comma 2- bis,  della
  legge 241/90, sostituire la parola "procede" con le parole:
  "può procedere".
  5. 18.
                                             Turroni, Scalia.
       Dopo il comma 1, inserire il seguente:
     1- bis.  All'articolo 14 della legge 241/90 il comma
  3- bis  è sostituito dal seguente:
     "3- bis.  Nel caso in cui una amministrazione abbia
  espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio
  motivato dissenso, l'amministrazione precedente ne da
  comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, che
  previa delibera del Consiglio medesimo, entro 60 giorni dalla
  ricezione della comunicazione, può disporre la conclusione
  positiva del procedimento".
  5. 19.
                                             Turroni, Scalia.
     La rubrica dell'articolo 6 è sostituita dalla
  seguente:
     "Art. 6 - (Modifiche all'articolo 17 della legge 109),
  conseguentemente al comma 1 dell'articolo 6 premettere il
  seguente:
     01.  La rubrica dell'articolo 17 della legge 109 è
  sostituita dalla seguente:
     (Effettuazione delle attività di progettazione, direzione
  dei lavori e accessorie)".
  *6. 133.
                                       De Franciscis, Fabris.
 
                              Pag. 133
 
     La rubrica dell'articolo 6 è sostituita dalla
  seguente:
     "Art. 6 - (Modifiche all'articolo 17 della legge 109),
  conseguentemente al  comma 1 dell'articolo 6 premettere
  il seguente:
     01.  La rubrica dell'articolo 17 della legge 109 è
  sostituita dalla seguente:
     (Effettuazione delle attività di progettazione, direzione
  dei lavori e accessorie)".
  *6. 134.
                                                    Giuliano.
     Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole:  1.  I
  progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti
  con le seguenti:  1.  Le prestazioni professionali o
  servizi di progettazione, di direzione dei lavori e di
  supporto alle attività del responsabile del procedimento e del
  dirigente competente alla formazione del programma per le
  finalità della presente legge sono espletate.
  **6. 1.
                                                    Giuliano.
     Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole:  1.  I
  progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono redatti
  con le seguenti:  1.  Le prestazioni professionali o
  servizi di progettazione, di direzione dei lavori e di
  supporto alle attività del responsabile del procedimento e del
  dirigente competente alla formazione del programma per le
  finalità della presente legge sono espletate.
  **6. 2.
                                       De Franciscis, Fabris.
     Al comma 1, capoverso 1, lettera  a),  sostituire
  le parole:  stazioni appaltanti  con le seguenti:
  stazione appaltante, compatibilmente con l'esercizio delle
  altre funzioni istituzionali e in particolare delle attività
  di cui al comma 6 dell'articolo 30 della presente legge.
  6. 3.
                                       De Franciscis, Fabris.
     Al comma 1, capoverso 1, lettera  a),  sostituire
  le parole:  stazioni appaltanti  con le seguenti:
  stazioni appaltanti, compatibilmente con l'esercizio delle
  altre funzioni istituzionali e in particolare delle attività
  di cui al comma 6 dell'articolo 30 della presente legge.
  6. 4.
                                                    Giuliano.
     Al comma 1, capoverso 1, inserire alla lettera  b),
  dopo le parole:  unità sanitarie locali,  le seguenti:
  le Camere di commercio, industria, artigianato e
  agricoltura e le loro unioni e associazioni;  allo stesso
  comma ed alla medesima lettera inserire, dopo le parole:  di
  cui agli articoli,  le seguenti:  22, lettera e),
  6. 5.
                                           Stradella, Radice.
     Al comma 1, capoverso 1, alla fine della lettera  b),
  sostituire le parole:  e successive modificazioni  con
  le seguenti:  e successive modificazioni vigenti all'entrata
  in vigore della presente legge  ed alla fine della lettera
  c)  sostituire le parole:  o per convenzione  con le
  seguenti:  o per convenzione stipulata prima dell'entrata in
  vigore della presente legge.
  6. 6.
                                           Stradella, Radice.
       Al comma 1, capoverso 1, lettera  c),  sopprimere
  le parole:  o per convenzione.
  6. 135.
                                                 Il Relatore.
     Al comma 1, capoverso 1, la lettera  e)  è
  sostituita dalla seguente:
       e)  dalle società professionali di cui al comma 6,
  lettera  a).
  6. 7.
                                                   Casinelli.
 
                              Pag. 134
 
     Al comma 1, capoverso 1, lettera  e),  sostituire
  le parole:  società di progettazione  con le seguenti:
  società di professionisti.
  *6. 8.
                                                    Giuliano.
     Al comma 1, capoverso 1, lettera  e),  sostituire
  le parole:  società di progettazione  con le seguenti:
  società di professionisti.
  *6. 9.
                                       De Franciscis, Fabris.
     Al comma 1, capoverso 1, alla lettera  g),
  sostituire le parole:  di cui alle lettere  d), e)
  ed  f) con le seguenti:  di cui alla lettera  d).
  6. 10.
                                             Turroni, Scalia.
     Inserire all'articolo 6, comma 1, capoverso 1, dopo la
  lettera  g)  la seguente:
       h)  per i lavori di sistemazione agraria, forestale e
  di verde pubblico i dottori agronomi e forestali abilitati
  possono svolgere i compiti di coordinatore per la
  progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
  ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto
  1996, n. 494.
  6. 11.
                                           Stradella, Radice.
     Al comma 1, dopo il primo capoverso, inserire il
  seguente:
     1- bis.  Le amministrazioni e gli enti aggiudicatori
  si avvalgono con assoluta priorità degli uffici e degli
  organismi di cui alle lettere  a), b)  e  c)  del
  presente comma.
  6. 12.
                                             Turroni, Scalia.
     Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole:  abilitati
  all'esercizio della professione,  si aggiungano le seguenti:
  ed iscritti agli albi professionali.
  6. 13.
                                                   Casinelli.
     Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il secondo
  periodo.
  *6. 14.
                                           Stradella, Radice.
     Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il secondo
  periodo.
  *6. 15.
                                       De Franciscis, Fabris.
     Al comma 1, capoverso 2, sopprimere il secondo
  periodo.
  *6. 16.
                                              Martinat, Foti.
     Al comma 1 capoverso 2, sopprimere il secondo
  periodo.
  *6. 17.
                                                    Giuliano.
     Al comma 1, capoverso 2, il secondo periodo è
  sostituito dal seguente:
     I tecnici diplomati in possesso dell'abilitazione ma ai
  quali è inibita l'iscrizione ai Collegi professionali possono
  firmare i progetti qualora siano in servizio presso
  l'amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e
  risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico che
  preveda l'attività di progettazione.
  6. 18.
                                                   Casinelli.
     Al comma 2, capoverso 2, sostituire le parole:
  l'amministrazione aggiudicatrice
 
                              Pag. 135
 
  con le seguenti:  le amministrazioni pubbliche.
  6. 19.
                                             Teresio Delfino.
     Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole:  qualora
  siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice
  inserire le seguenti: ,  ovvero abbiano ricoperto analogo
  incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice,.
  6. 20.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Barral.
     Al comma 1, capoverso 2, al secondo periodo, sostituire
  le parole:  che preveda anche l'attività di progettazione
  con le seguenti:  ed abbiano svolto o collaborato ad
  attività di progettazione.
    6. 21.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
     Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole:  anche
  l'attività di progettazione  aggiungere le seguenti:  nei
  limiti previsti dagli ordinamenti professionali.
  6. 22.
                                          De Biasio Calimani.
     Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole:  anche
  l'attività di progettazione  aggiungere le seguenti:  a
  condizione che il tecnico sia abilitato da idoneo titolo di
  studio.
  6. 23.
                                          De Biasio Calimani.
  Al comma 1, capoverso 4, sopprimere il primo periodo.
  6. 24.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
     Al comma 1, capoverso 4, al primo periodo, dopo le
  parole:  definitivo ed esecutivo  aggiungere le seguenti:
  o di parti di esso.
  6. 25.
                                             Turroni, Scalia.
     Al comma 1, capoverso 4, al primo periodo, sopprimere
  le parole da:  ovvero di difficoltà  fino a:  di
  istituto.
  6. 26.
                                             Turroni, Scalia.
     Al comma 1, capoverso 4, al primo periodo, dopo le
  parole:  in caso di lavori di particolare complessità
  aggiungere le seguenti:  o di rilevanza architettonica o
  ambientale.
  * 6. 27.
                                             Turroni, Scalia.
     Al comma 1, capoverso 4, dopo le parole:  lavori di
  particolare complessità  inserire le seguenti:  o
  rilevanza architettonica o ambientale.
  * 6. 28.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
     Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole da:  in
  caso di necessità  fino a:  pluralità di competenze  con
  le seguenti:  nel caso in cui si renda necessario l'apporto
  di competenze specialistiche.
  6. 29.
                                             Turroni, Scalia.
 
                              Pag. 136
 
     Al comma 1, capoverso 4, primo periodo, dopo le parole:
  in caso di necessità di predisporre progetti integrali
  sono aggiunte le seguenti:  così come definiti dal
  regolamento.
  6. 30.
                                                   Casinelli.
     Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le parole:
  accertati e certificati dal responsabile del
  procedimento.
  6. 31.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
     Al comma 1, capoverso 4, sopprimere l'ultimo
  periodo.
  * 6. 32.
                                           Stradella, Radice.
     Al comma 1, capoverso 4, sopprimere l'ultimo
  periodo.
  * 6. 33.
                                                      Galati.
       Al comma 1, capoverso 4, dopo le parole:  lettera
  f), aggiungere le seguenti: ,  singole ovvero raggruppate
  ai sensi del comma 1, lettera  g).
  6. 136.
                                                 Il Relatore.
     Al comma 1, capoverso 4, sopprimere, in fine, le
  parole:  salvo che l'incarico riguardi la redazione dei
  progetti integrati e coordinati.
  ** 6. 34.
                                                   Casinelli.
     Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le parole:  salvo
  che l'incarico riguardi la redazione di progetti integrali e
  coordinati.
  ** 6. 35.
                                              Martinat, Foti.
     Al comma 1, capoverso 4, all'ultimo periodo, sopprimere
  le parole da:  salvo che  fino alla fine del capoverso.
  ** 6. 36.
                                             Turroni, Scalia.
     Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le seguenti parole:
  salvo che l'incarico riguardi la redazione di progetti
  integrali e coordinati.
  ** 6. 37.
                                          De Biasio Calimani.
     Al comma 1, capoverso 4, alla fine del secondo periodo,
  sostituire le parole:  salvo che l'incarico riguardi la
  redazione dei progetti integrali e coordinati  con le
  seguenti:  salvo i casi di opere di speciale complessità e
  che richiedano una specifica organizzazione.
  6. 38.
                                             Turroni, Scalia.
     Al comma 1, capoverso 4, ultimo periodo, sostituire le
  parole:  la redazione di progetti integrali e coordinati
  con le seguenti:  lavori di speciale complessità e che
  richiedano una specifica organizzazione.
  6. 39.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
     Al comma 1, capoverso 4, ultimo periodo, sostituire le
  parole:  integrali e coordinati  con le seguenti:
  integrati che richiedano l'apporto di una pluralità di
  competenze.
  6. 40.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
 
                              Pag. 137
 
     Al comma 1, capoverso 4, sostituire la parola:
  integrali  con la seguente:  integrati.
  * 6. 41.
                                                    Giuliano.
     Al comma 1, capoverso 4, sostituire la parola:
  integrali  con la seguente:  integrati.
  * 6. 42.
                                       De Franciscis, Fabris.
     Al comma 1, sopprimere il capoverso 5.
  ** 6. 43.
  Zagatti, Bandoli, Cappella, De Biasio Calimani, Gerardini,
  Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri, Manzato,
  Pittella.
     Al comma 1, sopprimere il capoverso 5.
  ** 6. 44.
                                                    Galdelli.
     Al comma 1, sopprimere il capoverso 5.
  ** 6. 45.
                                                  Il Governo.
     Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole da:  di
  ricerche necessari  fino alla fine del capoverso con le
  seguenti:  e ricerche per la predisposizione del programma
  triennale dei lavori pubblici con espressa esclusione delle
  attività di progettazione preliminare, definitiva ed
  esecutiva.
  6. 132.
                                             Turroni, Scalia.
       Al comma 1, capoverso 6, sopprimere le parole:  Ai
  fini della presente legge;  sostituire il periodo: a)
  sono società di progettazione  con il seguente:  6.  Per
  società di progettazione si intendono  e il periodo: b)
  sono società di ingegneria  con il seguente:  Per società
  di ingegneria si intendono.
  * 6. 46.
                                                     Merloni.
       Al comma 1, capoverso 6, sopprimere le parole:  Ai
  fini della presente legge;  sostituire le parole: a)  sono
  società di progettazione...  con le seguenti:  6.  Per
  società di progettazione si intendono...  e le parole: b)
  sono società di ingegneria...  con le seguenti:  Per
  società di ingegneria si intendono....
  * 6. 47.
                                           Stradella, Radice.
       Al comma 1, capoverso 6, sostituire le parole:  ai
  fini della presente legge:  a)  sono  con le seguenti:
  Si intendono per (a)  e sostituire le parole: b)  sono
  con le seguenti:  Si intendono per (b).
  6. 48.
                                                      Galati.
       Al comma 1, capoverso 6, sostituire le parole:  Ai
  fini della presente legge:  a)  sono  con le seguenti:
  Si intendono per  e di conseguenza alla lettera  a)
  e alla lettera  b)  sopprimere le parole:  sono.
  6. 49.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Al comma 1, capoverso 6, sostituire le parole: a)
  sono società di progettazione  con le seguenti: a)  sono
  società di professionisti le società costituite
  nell'osservanza del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 24
  della legge 7 agosto 1997 n. 266.  Fino all'entrata in vigore
  di tale decreto, ai fini della presente legge, sono società di
  professionisti.
  * 6. 50.
                                                    Giuliano.
 
                              Pag. 138
 
       Al comma 1, capoverso 6, sostituire le parole: a)
  sono società di progettazione  con le seguenti: a)  sono
  società di professionisti le società costituite
  nell'osservanza del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 24
  della legge 7 agosto 1997 n. 266.  Fino all'entrata in vigore
  di tale decreto, ai fini della presente legge, sono società di
  professionisti.
  * 6. 51.
                                      De Franciscis, Fabbris.
       Al comma 1, capoverso 6, sostituire le parole:  di
  cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e
  successive modificazioni;  con le seguenti:  previsto
  dalle norme delle rispettive Casse di Previdenza.
  6. 54.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Al comma 1, capoverso 6, sostituire la lettera  b)
  con la seguente:
       b)  sono società di ingegneria le società di capitali
  di cui ai capi V, VI e VII del Titolo V del libro quinto del
  codice civile, ad esclusione delle società produttrici di
  beni, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
  progettazioni o direzioni dei lavori, nei casi di opere di
  rilevante carattere tecnologico ed impiantistico di
  particolare complessità con esclusione di quelle nelle quali
  siano presenti contenuti architettonici e urbanistici,
  valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto
  ambientale; a tali società non si applica il divieto previsto
  dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
  6. 52.
                                             Turroni, Scalia.
       Al comma 1, capoverso 6, alla lettera  b),  dopo le
  parole:  codice civile  inserire le seguenti:  ad
  esclusione delle società produttrici di beni.
  6. 53.
                                             Turroni, Scalia.
       Al comma 1, capoverso 6, lettera  b),  aggiungere,
  in fine, le seguenti parole:  il cui capitale sociale è
  detenuto nella misura minima del 50 per cento da liberi
  professionisti regolarmente iscritti negli appositi albi.
  6. 55.
  Formenti, Dussin Guido, Fongaro, Parolo.
       Al comma 1, capoverso 6, lettera  b),  aggiungere,
  in fine, il seguente periodo:  A tali società non si applica
  il regolamento di cui all'articolo 24, comma 2, legge n. 266
  del 1997.
  6. 56.
                                                      Galati.
       Al comma 1, capoverso 6, lettera  b),  aggiungere
  in fine il seguente periodo:  Ai corrispettivi relativi alle
  attività di progettazione delle società, limitatamente alle
  prestazioni rese da soggetti iscritti a casse di previdenza
  previste per il proprio ordinamento professionale, si applica
  il contributo integrativo previsto dalle norme delle predette
  casse.
  6. 137.
                                                 Il Relatore.
       Al comma 1, capoverso 6, lettera  b),  è aggiunto
  infine il seguente periodo:  Ai corrispettivi relativi alle
  attività sopra descritte delle società di ingegneria si
  applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della
  legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni.
  * 6. 57.
                                                   Casinelli.
 
                              Pag. 139
 
       Al comma 1, capoverso 6, lettera  b),  aggiungere,
  in fine, il seguente periodo:  Ai corrispettivi relativi
  alle attività sopra descritte delle società di ingegneria si
  applica il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della
  legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni.
  * 6. 58.
                                              Martinat, Foti.
       Al comma 1, capoverso 6, lettera  b),  aggiungere,
  in fine, il seguente periodo:  Ai corrispettivi di tali
  società, di cui alla presente lettera, si applica il
  contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3
  gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni.
  6. 59.
  Formenti, Dussin Guido, Fongaro, Parolo.
       Al comma 1, capoverso 6, lettera  b),  aggiungere
  il seguente periodo:  Ai corrispettivi delle Società si
  applica il contributo integrativo del 2 per cento, di cui
  all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e successive
  modificazioni.
  6. 60.
                                             Teresio Delfino.
       Al comma 1, capoverso 6, lettera  b),  è aggiunto
  infine il seguente periodo:  Ai corrispettivi relativi alle
  attività di progettazione delle società di ingegneria si
  applica il contributo integrativo previsto dalle norme delle
  rispettive Casse di Previdenza.
  6. 61.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Al comma 1, dopo il capoverso 6, aggiungere il
  seguente:
       6- bis.  Alle società di cui al comma 6 non si
  applica il decreto di cui all'articolo 24, comma 2, della
  legge 7 agosto 1997, n. 266.
  e di conseguenza al comma 1, capoverso 7, sopprimere le
  parole:  anche ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della
  legge 7 agosto 1997, n. 266.
  *6. 62.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Al comma 1, dopo il capoverso 6, aggiungere il
  seguente:
       6- bis.  Alle società di cui al comma 6 non si
  applica il decreto di cui all'articolo 24, comma 2, della
  legge 7 agosto 1997, n. 266.
     Al comma 1, capoverso 7, sopprimere le parole:  anche
  ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997,
  n. 266.
  * 6. 63.
                                                     Merloni.
       Al comma 1, dopo il capoverso 6, aggiungere il
  seguente:
       6- bis.  Alle società di cui al comma 6 non si
  applica il decreto di cui all'articolo 24, comma 2, della
  legge 7 agosto 1997, n. 266.
     Al comma 1, capoverso 7, sopprimere le parole:  anche
  ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997,
  n. 266.
  * 6. 64.
                                           Stradella, Radice.
     Al comma 1, capoverso 7, nel primo periodo, sopprimere
  il periodo:  anche ai
 
                              Pag. 140
 
  sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997,
  n. 266.
  6. 65.
                                                      Galati.
     Al comma 1, capoverso 7, alla fine del primo periodo
  aggiungere le seguenti parole:  fermo restando il principio
  che l'attività di progettazione ed i singoli progetti devono
  essere eseguiti da professionisti iscritti agli albi,
  nominativamente indicati e personalmente responsabili.
     Indi sopprimere il secondo periodo.
  6. 66.
                                             Turroni, Scalia.
     Al comma 1, capoverso 7 (articolo 17, comma 7, legge
  109 del 1994) sopprimere il secondo periodo.
  6. 67.
                                             Turroni, Scalia.
     Al comma 1, capoverso 7, al secondo periodo, sopprimere
  le parole:  Fino all'entrata in vigore del regolamento.
  6. 68.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
     Al comma 1, capoverso 7, secondo periodo, sopprimere le
  parole:  o laureato in una disciplina tecnica attinente alla
  attività prevalentemente svolta dalla società.
  6. 69.
                                                   Casinelli.
     Al comma 1, capoverso 8, sopprimere le parole:  di
  progettazione  e il periodo dalle parole:  Deve inoltre
  fino alla parola:  specialistiche.
  * 6. 70.
                                                    Giuliano.
     Nel comma 1, capoverso 8, sopprimere le parole:  di
  progettazione  ed il periodo dalle parole:  Deve
  inoltre  fino alla parola:  specialistiche.
  * 6. 71.
                                       De Franciscis, Fabris.
     Al comma 1, dopo il capoverso 8, aggiungere il
  seguente:
     "9.  Gli affidatari di incarichi di progettazione non
  possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori
  pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i
  quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai
  medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e
  cottimi non può partecipare un soggetto controllato,
  controllante o collegato all'affidatario di incarichi di
  progettazione.  Le situazioni di controllo e di collegamento si
  determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo
  2359 del codice civile.  I divieti di cui al presente comma
  sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di
  progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
  dell'incarico ed ai loro dipendenti nonché agli affidatari di
  attività di supporto alla progettazione ed ai loro soci e
  dipendenti.
  6. 72.
                                           Stradella, Radice.
     Dopo il comma 1, inserire il seguente:
     "1- bis.  All'articolo 17 della legge n. 109, al comma
  9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:  I divieti di
  cui al presente comma sono estesi ai dipendenti
  dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi
  collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro
  dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto
  alla progettazione ed ai loro dipendenti".
  6. 73.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
 
                              Pag. 141
 
     Al comma 2, sopprimere i capoversi 11 e 12.
  6. 74.
                                              Martinat, Foti.
     Al comma 2, sostituire i capoversi 11 e 12 con i
  seguenti:
     11.  Per gli incarichi di progettazione il cui importo
  stimato sia inferiore a 40.000 ECU, le stazioni appaltanti
  procedono all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1,
  lettere  d), e), f)  e  g)  di loro fiducia e
  comprovata esperienza.
     11- bis.  Per l'affidamento di incarichi di
  progettazione il cui importo stimato sia pari o superiore a
  40.000 ECU e inferiore a 200.000 ECU il regolamento di cui
  all'articolo 3, comma 2 dovrà prevedere:
         a)  la predisposizione da parte delle stazioni
  appaltanti, entro il 30 novembre di ogni anno, di un elenco
  delle progettazioni da affidare nell'anno successivo;
         b)  limitatamente agli incarichi di importo pari o
  superiore a 40.000 ECU e inferiore a 100.000 ECU, IVA esclusa,
  l'affidamento dell'incarico sulla base dei requisiti di
  carattere tecnico-organizzativo;
         c)  limitatamente agli incarichi di importo pari o
  superiore a 100.000 ECU e inferiore a 200.000 ECU, l'invio da
  parte della stazione appaltante a tutti coloro che hanno fatto
  domanda di affidamento ai sensi della lettera  a)  di un
  invito a manifestare il proprio interesse all'affidamento,
  nonché la scelta, fra coloro che abbiano risposto in senso
  positivo, di un numero massimo di venti offerenti di cui dieci
  individuati con scelta motivata della stazione appaltante
  sulla base dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo e
  dieci individuati a sorteggio.
     12.  In attesa dell'emanazione del Regolamento di cui
  all'articolo 3, comma 2 le stazioni appaltanti:
         a)  per incarichi di importo stimato pari o
  superiore a 40.000 ECU e pari o inferiore a 100.000 ECU
  procedono alla pubblicazione di un avviso affisso per almeno
  15 giorni sull'albo delle stesse stazioni appaltanti e del
  Comune di appartenenza e procedono alla scelta del progettista
  sulla base dei curriculum dei concorrenti, con particolare
  riferimento alle progettazioni affini redatte nel corso degli
  ultimi quindici anni e alla struttura tecnico-organizzativa.
  Nell'avviso la stazione appaltante indica gli elementi
  necessari al calcolo dei compensi professionali, da
  effettuarsi al momento della ultimazione del progetto, nonché
  degli incrementi e dei ribassi previsti dalla normativa
  vigente;
         b)  per incarichi di importo stimato pari o
  superiore a 100.000 ECU e inferiore a 200.000 ECU procedono
  alla pubblicazione sulla GURI di un bando di gara per
  l'affidamento a licitazione privata e con il criterio
  dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al DPCM 27
  febbraio 1997, n. 116.
  6. 75.
                                                      Galati.
     Al comma 2, capoverso 11, sostituire le parole:  tra
  20.000 e 200.000 ECU, il regolamento  con le seguenti:
  tra 5.000 e 200.000 ECU, il regolamento, secondo i principi
  desumibili dalle disposizioni del presente articolo.
  6. 76.
                                       De Franciscis, Fabris.
     Al comma 2, capoverso 11, sostituire le parole:  tra
  20.000 e 200.000 ECU, il regolamento  con le seguenti:
  tra 15.000 e 200.000 ECU il regolamento, secondo i principi
  desumibili dalle disposizioni del presente articolo.
  6. 77.
                                                    Giuliano.
 
                              Pag. 142
 
       Al comma 2, capoverso 11, sostituire le parole:  tra
  20.000 e 200.000 ECU  con le seguenti:  tra 40.000 e
  200.000 ECU.
  * 6. 78.
                                                   Casinelli.
       Al comma 2, capoverso 11 sostituire le parole:  tra
  20.000 e 200.000 ECU  con le seguenti:  tra 40.000 e
  200.000 ECU.
  * 6. 79.
                                           Stradella, Radice.
       Al comma 2, capoverso 11, sostituire la parola:
  20.000  con la seguente:  40.000.
  * 6. 80.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
       Al comma 2, capoverso 11, sostituire la parola:
  20.000  con la seguente:  40.000.
  * 6. 81.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Al comma 2, capoverso 11, al termine dopo la parola:
  incarico  aggiungere il seguente periodo:  anche prima
  dell'entrata in vigore del Regolamento, l'affidamento degli
  incarichi avviene sulla base delle disposizioni del presente
  articolo e dei principi da essa desumibili.
  ** 6. 82.
                                                    Giuliano.
       Al comma 2, capoverso 11, dopo la parola:  incarico
  aggiungere, in fine, il seguente periodo:  Anche prima
  dell'entrata in vigore del Regolamento, l'affidamento degli
  incarichi avviene sulla base delle disposizioni del presente
  articolo e dei principi da essa desumibili.
  ** 6. 83.
                                       De Franciscis, Fabris.
       Al comma 2, sostituire il capoverso 12, con il
  seguente:
       2.  Per l'affidamento degli incarichi di progettazione,
  il cui importo stimato sia compreso tra 5.000 e 200.000 ECU,
  le stazioni appaltanti procedono a dare pubblicità agli stessi
  almeno mediante bando o avviso pubblicato per 20 giorni
  consecutivi, integralmente nel rispettivo albo e anche per
  estratto nel bollettino ufficiale regionale.  Gli affidamenti
  vengono effettuati con procedura aperta e col criterio
  dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in
  considerazione i seguenti elementi di valutazione, con i
  relativi fattori ponderali a somma 100: I) merito tecnico,
  dedotto oggettivamente dai titoli accademici e di cultura e
  dalla dotazione di strutture nella disponibilità del soggetto
  candidato, con fattore di ponderazione da 40 a 70; II) merito
  tecnico, dedotto oggettivamente dall'entità delle prestazioni
  eseguite lungo il curriculum vitae, con fattore di
  ponderazione da 10 a 20; III) prezzo o ribasso rispetto al
  prezzo a base di tariffa, con fattore di ponderazione da 10 a
  30; IV) minor tempo di svolgimento rispetto a quello a base
  del bando, con fattore di ponderazione da 5 a 10; V) altri
  elementi eventualmente individuati dall'Amministrazione
  appaltante, in relazione al servizio oggetto dell'incarico,
  con fattore da 0 a 5; al fine dell'aggiudicazione, e stabilita
  la piena sommabilità e cumulabilità dei punteggi degli
  elementi I e II posseduti da tutti i soggetti associati o soci
  o partecipanti degli organismi di cui alle lettere  d), e),
  g)  del comma 1 del presente articolo.  Gli elementi di
  valutazione e il possesso dei requisiti posti nel bando sono
  indicati nell'offerta dai candidati all'incarico
  esclusivamente mediante curricula e dichiarazioni,
  autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15,
  fatto salvo il controllo da parte dell'Amministrazione
  appaltante della documentazione da prodursi
 
                              Pag. 143
 
  dal soggetto aggiudicatario al momento del conferimento
  dell'incarico.
     Per prestazioni di cui al precedente capoverso, di modesta
  importanza tecnica e per i quali l'importo stimato non è
  superiore a 50.000 ECU, l'Amministrazione appaltante ha
  facoltà di aggiudicare l'incarico con procedura aperta e col
  criterio del prezzo più basso.  In tal caso la pubblicità
  dell'avviso di gara può limitarsi all'albo pretorio e al tempo
  di giorni dieci, e l'Amministrazione appaltante ha facoltà di
  riservarsi nel bando di gara la possibilità di associare al
  soggetto aggiudicatario un libero professionista referente di
  sua fiducia, che svolga la prestazione in associazione o in
  raggruppamento temporaneo col soggetto aggiudicatario alle
  condizioni complessive risultanti dalla gara.
     Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato
  sia inferiore a 5.000 ECU, le stazioni appaltanti possono
  procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1,
  lettere  d)  ed  e)  di loro fiducia.
  6. 84.
                                       De Franciscis, Fabris.
       Al comma 2, sostituire il capoverso 12, con il
  seguente:
     12.  Per l'affidamento degli incarichi di progettazione, il
  cui importo stimato sia compreso tra 15.000 e 200.000 ECU, le
  stazioni appaltanti procedono a dare pubblicità agli stessi
  almeno mediante bando o avviso pubblicato per venti giorni
  consecutivi, integralmente nel rispettivo albo e anche per
  estratto nel bollettino ufficiale regiònale.  Gli affidamenti
  vengono effettuati prendendo in considerazione i seguenti
  elementi di valutazione, con i relativi fattori ponderali a
  somma 100: I) merito tecnico, dedotto oggettivamente dalla
  dotazione di strutture nella disponibilità del soggetto
  candidato, con fattore di ponderazione da 0 a 10; II) merito
  tecnico, dedotto oggettivamente dall'entità delle prestazioni
  eseguite lungo il curriculum vitae, con fattore di
  ponderazione da 40 a 70; III) ribasso rispetto a base di
  tariffa e rispetto all'importo del rimborso spese di cui
  all'articolo 13 della Tariffa professionale, con fattore di
  ponderazione da 5 a 20; IV) minor tempo di svolgimento
  rispetto a quello a base del bando, con fattore di
  ponderazione da 0 a 10; V) presenza di professionisti con meno
  di 7 di iscrizione all'albo e di età inferiore ai 35 anni, con
  fattore di ponderazione da 10 a 30, in rapporto al voto di
  laurea; VI) altri elementi eventualmente individuati
  dall'Amministrazione appaltante, in relazione al servizio
  oggetto dell'incarico, con fattore da 0 a 5; al fine
  dell'aggiudicazione, è stabilita la piena sommabilità e
  cumulabilità dei punteggi degli elementi I e II posseduti da
  tutti i soggetti associati o soci o partecipanti degli
  organismi di cui alle lettere  d), e), g)  del comma 1 del
  presente articolo.  Gli elementi di valutazione e il possesso
  dei requisiti posti nel bando sono indicati nell'offerta dai
  candidati all'incarico esclusivamente mediante curricula e
  dichiarazioni, autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio
  1968 n. 15, fatto salvo il controllo da parte
  dell'Amministrazione appaltante della documentazione da
  prodursi dal soggetto aggiudicatario al momento del
  conferimento dell'incarico.
     Per prestazioni di cui al precedente capoverso, di modesta
  importanza tecnica e per le quali l'importo stimato non è
  superiore a. 40.000 ECU, l'Amministrazione appaltante ha
  facoltà di limitare la pubblicità dell'avviso di gara all'albo
  pretorio e al tempo di giorni 10, e l'Amministrazione
  appaltante ha la facoltà di riservarsi nel bando di gara di
  associare al soggetto aggiudicatario un libero professionista
  con meno di 7 anni di iscrizione all'albo e di età inferiore
  ai 35 anni.
     Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato
  sia inferiore a 15.000 ECU, le stazioni appaltanti possono
  procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1,
  lettere  d)  ed  e)  di loro fiducia.
  6. 85.
                                                    Giuliano.
 
                              Pag. 144
 
       Al comma 2, sostituire il capoverso 12, con il
  seguente:
     12.  Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui
  importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU, le stazioni
  appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata
  pubblicità agli stessi. fino alla data di entrata in vigore
  del regolamento di cui all'articolo 3 della legge n. 109 del
  1994, l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene
  sulla base dei curricula presentati dai progettisti.
  6. 86.
                                                    Galdelli.
       Al comma 2, capoverso 12, al primo periodo, sostituire
  la parola:  40.000  con la parola:  50.000,  indi al
  terzo periodo, sostituire la parola:  40.000  con la
  parola:  50.000.
  6. 87.
                                             Turroni, Scalia.
       Al comma 2, capoverso 12, al primo periodo, aggiungere
  infine le seguenti parole:  ed applicano le procedure del
  concorso di progettazione o del concorso di idee.  Indi
  sopprimere il secondo periodo.
  6. 88.
                                             Turroni, Scalia.
       Al comma 2, capoverso 12, sostituire l'ultimo periodo
  con il seguente:
     per incarichi di progettazione il cui importo stimato sia
  inferiore a 20.000 ECU e che non riguardino lavori di importo
  superiore ai 500.000 ECU, le stazioni appaltanti possono
  procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1,
  lettere  d)  e  e),  di loro fiducia, solo dopo aver
  acquisito almeno 3 proposte di convenzione da parte di
  altrettanti candidati.
  6. 89.
                                              Martinat, Foti.
       Al comma 2, capoverso 12, sostituire le parole:
  40.000 ECU  con le seguenti:  20.000 ECU.
     e aggiungere dopo le parole 20.000 ECU:  e comunque
  che non riguardino lavori di importo superiore ai 500.000
  ECU.
  6. 90.
                                              Martinat, Foti.
     Al comma 2, capoverso 12, aggiungere in fine le parole:
  In entrambi i casi le stazioni appaltanti devono verificare
  l'esperienza e la capacità professionale dei progettisti
  incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da
  affidare.
  6. 91.
                                           Stradella, Radice.
     Al comma 2, dopo il capoverso 12, è aggiunto il
  seguente:
     12- bis.  Le stazioni appaltanti non possono
  subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo
  svolgimento della progettazione e delle attività
  tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
  finanziamento dell'opera progettata.  Nella convenzione
  stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato
  sono previste le condizioni e modalità per il pagamento dei
  corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli
  9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive
  modificazioni e integrazioni.
  *6. 92.
                                                      Galati.
     Al comma 2, dopo il capoverso 12, è aggiunto il
  seguente:
     12- bis.  Le stazioni appaltanti non possono
  subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo
  svolgimento della progettazione e delle attività
  tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
  finanziamento dell'opera progettata.  Nella convenzione
  stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato
 
                              Pag. 145
 
  sono previste le condizioni e modalità per il pagamento dei
  corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli
  9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive
  modificazioni e integrazioni.
  *6. 93.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
     Al comma 2, dopo il capoverso 12, è aggiunto il
  seguente:
     12- bis.  Le stazioni appaltanti non possono
  subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo
  svolgimento della progettazione e delle attività
  tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
  finanziamento dell'opera progettata.  Nella convenzione
  stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato
  sono previste le condizioni e modalità per il pagamento dei
  corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli
  9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive
  modificazioni e integrazioni.
  *6. 94.
                                           Stradella, Radice.
     Al comma 2, dopo il capoverso 12 è aggiunto il
  seguente:
     12- bis.  Le stazioni appaltanti non possono
  subordinare la corresponsione dei compensi professionali
  relativi alla progettazione e alle attività
  tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
  finanziamento dell'opera.
  6. 95.
                                              Martinat, Foti.
     Al comma 2, dopo il capoverso 12, inserire il
  seguente:
     12- bis.  Ai fini dell'individuazione dell'importo
  stimato non possono essere apportate artificiose
  lottizzazioni; il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi
  ivi compresa la direzione lavori qualora si intenda affidarla
  allo stesso progettista esterno.
  6. 96.
  Formenti, Dussin Guido, Fongaro, Parolo.
     Al comma 2, sopprimere il capoverso 13.
  6. 97.
                                           Stradella, Radice.
     Al comma 2, capoverso 13, primo periodo sostituire le
  parole:  le stazioni appaltanti applicano  con le
  seguenti:  le stazioni appaltanti possono applicare.
  6. 98.
                                                   Casinelli.
     Al comma 2, capoverso 13, sostituire le parole:  le
  stazioni appaltanti applicano  con le seguenti:  le
  stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la possibilità
  di appaltare,  ed è soppresso il periodo successivo.
  6. 99.
                                                      Galati.
     Al comma 2, capoverso 13, sostituire le parole:
  applicano la procedura del concorso di progettazione o del
  concorso di idee  con le seguenti:  valutano in via
  prioritaria l'opportunità di ricorrere al concorso di
  progettazione.
     e, conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
  6. 100.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
 
                              Pag. 146
 
     Al comma 2, capoverso 13, sostituire la parola:
  applicano  con le seguenti:  valutano in via
  prioritaria la possibilità di applicare...;  e sopprimere il
  secondo periodo.
  *6. 101.
                                           Stradella, Radice.
     Al comma 2, capoverso 13, sostituire la parola:
  applicano  con le seguenti:  valutano in via
  prioritaria la possibilità di applicare,  e sopprimere il
  secondo periodo.
  *6. 102.
                                                     Merloni.
     Al comma 2, capoverso 13, sostituire la parola:
  applicano  con le seguenti:  possono applicare.
     e, conseguentemente sopprimere il secondo periodo.
  6. 103.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
     Al comma 2, capoverso 13, sopprimere il periodo dalle
  parole:  Nei casi  fino alla parola:  procedure,  e
  aggiungere alla fine, il seguente periodo:  Il concorso è
  limitato di norma al livello di progetto preliminare;
  l'aggiudicazione del concorso non costituisce per il soggetto
  vincitore titolo preferenziale per gli incarichi delle
  ulteriori fasi di progettazione e della direzione dei lavori
  per la realizzazione dell'opera, da affidarsi separatamente
  con le altre procedure di cui alla presente legge.
  *6. 104.
                                                    Giuliano.
     Al comma 2, capoverso 13, sopprimere il periodo dalle
  parole:  Nei casi  fino alla parola:  procedure,  ed
  aggiungere alla fine, il seguente periodo:  Il concorso è
  limitato di norma al livello di progetto preliminare;
  l'aggiudicazione del concorso non costituisce per il soggetto
  vincitore titolo preferenziale per gli incarichi delle
  ulteriori fasi di progettazione e della direzione dei lavori
  per la realizzazione dell'opera, da affidarsi separatamente
  con le altre procedure di cui alla presente legge.
  *6. 105.
                                       De Franciscis, Fabris.
     Al comma 2, dopo il capoverso 13, inserire il
  seguente:
     13- bis.  Ferma restando la possibilità per le
  Amministrazioni aggiudicatrici di procedere anche sotto forma
  di appalto-concorso o di appalto integrato di progettazione ed
  esecuzione delle opere, l'esperimento di procedure concorsuali
  per l'affidamento di incarichi di progettazione è obbligatorio
  nei seguenti casi:
         a)  quando l'opera comporti una spesa stimata pari
  o superiore al limite previsto dall'articolo 1 del decreto
  legislativo 19 dicembre 1991 n. 406, con esclusione di quelle
  che abbiano caratteristiche ripetitive;
         b)  quando debba intervenirsi su edifici o loro
  pertinenze sottoposte a vincolo ai sensi delle leggi 1^ giugno
  1939 n. 1089 e 29 giugno 1939 n. 1497, salvo che si tratti di
  manutenzione ricorrente periodica;
         c)  quando l'opera debba inserirsi in un contesto
  urbano, che presenti rilevanti problemi sotto il profilo
  ambientale, della viabilità, della qualità insediativa o della
  riqualificazione funzionale, o ad esso collegarsi;
         d)  quando debba intervenirsi su edifici o aree
  industriali dismesse;
         e)  quando si tratti di edifici di uso collettivo
  destinati ad ospitare più di 500 persone;
 
                              Pag. 147
 
         f)  quando si tratti di opere ricadenti in
  categorie per le quali non siano state approvate norme
  tecniche specifiche;
         g)  quando si tratti di interventi di contenuto
  sperimentale o tecnologicamente innovativo.
  6. 106.
                                              Martinat, Foti.
       Al comma 2, sostituire il capoverso 14 con il
  seguente:
     14.  L'attività di direzione dei lavori è affidata con
  procedura separata da quella esperita per la progettazione.
  Per l'affidamento separato della prestazione professionale di
  direzione dei lavori, sulla base dell'importo stimato della
  stessa, si osservano, a seconda della fattispecie, gli stessi
  criteri e procedure di cui ai precedenti commi 10, 11 e 12,
  ove i riferimenti alla prestazione "progettazione" si
  intendono applicabili alla prestazione "direzione dei lavori"
  e alla prestazione di servizi accessori.  Le prestazioni di
  servizi accessori, quali quelli di consulenza o di esercizio
  della funzione di responsabile del procedimento o di supporto
  alle attività del responsabile del procedimento di cui al
  comma 5 dell'articolo 7, nel caso che ricorrano le condizioni
  per l'affidamento a soggetti esterni stabiliti da detto comma
  5 dell'articolo 7, possono essere affidate congiuntamente a
  quelle di progettazione oppure a quelle di direzione dei
  lavori a giudizio dell'Amministrazione appaltante, ove non
  disponga diversamente il regolamento in ordine all'esercizio
  delle funzioni di responsabile del procedimento secondo il
  comma 2 dell'articolo 7; nel caso che il loro valore stimato,
  ovvero il valore stimato della prestazione principale unito a
  quello del servizio accessorio, sia inferiore a 200.000 ECU,
  l'affidamento del solo servizio accessorio, ovvero
  l'affidamento congiunto del servizio principale e di quello
  accessorio, è effettuato con i criteri e procedure del
  presente comma.
     Il regolamento stabilisce le modalità ed i compensi in
  base ai quali il professionista, che risulti affidatario del
  progetto e non anche della direzione dei lavori, presti la
  propria consulenza nel corso dei lavori, nel caso di opere con
  particolare valenza e complessità.  Fino all'entrata in vigore
  del regolamento, tali modalità e compensi sono stabiliti
  dall'Amministrazione appaltante in sede di procedura di gara
  ove ritengano che sussista la necessità di tale consulenza.
  6. 107.
                                               De Franciscis.
       Al comma 2, capoverso 14, sostituire le parole:  è
  affidata  con le seguenti:  può essere affidata.
       Al termine, dopo la parola:  incaricato  aggiungere
  il seguente periodo:  L'attività di direzione dei lavori può
  essere affidata con procedura separata da quella esperita per
  la progettazione.  Per l'affidamento separato della prestazione
  professionale di direzione dei lavori, sulla base dell'importo
  stimato della stessa, si osservano, a seconda della
  fattispecie, gli stessi criteri e procedure di cui ai
  precedenti commi 10, 11 e 12, ove i riferimenti alla
  prestazione "progettazione" si intendono applicabili alla
  prestazione "direzione dei lavori" e alla prestazione di
  servizi accessori.  Le prestazioni di servizi accessori, quali
  quelli di consulenza o di esercizio della funzione di
  responsabile del procedimento o di supporto alle attività del
  responsabile del procedimento di cui al comma 5 dell'articolo
  7, nel caso che ricorrano le condizioni per l'affidamento a
  soggetti esterni stabiliti da detto comma 5 dell'articolo 7,
  possono essere affidate congiuntamente a quelle di
  progettazione oppure a quelle di direzione dei lavori a
  giudizio dell'Amministrazione appaltante, ove non disponga
  diversamente il regolamento in ordine all'esercizio delle
  funzioni di responsabile del procedimento secondo il comma 2
  dell'articolo 7; nel caso che il loro valore stimato, ovvero
  il valore stimato della prestazione principale unito a quello
  del servizio accessorio, sia inferiore a 200.000 ECU,
  l'affidamento del solo
 
                              Pag. 148
 
  servizio accessorio, ovvero l'affidamento congiunto del
  servizio principale e di quello accessorio, è effettuato con i
  criteri e procedure del presente comma.
     Il regolamento stabilisce le modalità ed i compensi in
  base ai quali il professionista, che risulti affidatario del
  progetto e non anche della direzione dei lavori, presti la
  propria consulenza nel corso dei lavori, nel caso di opere con
  particolare valenza e complessità.  Fino all'entrata in vigore
  del regolamento, tali modalità e compensi sono stabiliti
  dall'Amministrazione appaltante in sede di procedura di gara
  ove ritengano che sussista la necessità di tale consulenza.
  6. 108.
                                                    Giuliano.
       Al comma 2, capoverso 14, aggiungere, in fine, il
  seguente periodo:  In tal caso il conteggio effettuato per
  stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento
  dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo
  della direzione dei lavori.
  6. 109.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
       Al comma 3, capoverso 14- bis,  sostituire le
  parole:  I corrispettivi delle attività di progettazione
  con le seguenti:  A integrazione e modificazione delle
  tariffe professionali, i corrispettivi delle attività di
  progettazione.
  * 6. 110.
                                                    Giuliano.
       Al comma 3, capoverso 14- bis,  sostituire le
  parole:  I corrispettivi delle attività di progettazione
  con le seguenti:  A integrazione e modificazione delle
  tariffe professionali, i corrispettivi delle attività di
  progettazione.
  * 6. 111.
                                       De Franciscis, Fabris.
       Al comma 3, sostituire il capoverso 14- quater  con
  il seguente:
     14- quater.  Le tariffe professionali, comprese le
  integrazioni di cui al comma 14- bis,  sono valide per la
  determinazione dell'importo da porre a base delle gare per
  l'affidamento.  Il comma 12- bis  dell'articolo 4 del
  decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito in legge 26
  aprile 1989, n. 155 è soppresso.
  6. 112.
                                       De Franciscis, Fabris.
       Al comma 3, capoverso 14- quater,  alla fine del
  primo periodo aggiungere le seguenti parole:  limitatamente
  agli incarichi di importo stimato pari o inferiore a 200.000
  ECU.
       Alla fine del secondo periodo, aggiungere il seguente:
  Il regolamento, per l'affidamento di incarichi di
  progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa
  connesse, definisce disposizioni per garantire nelle procedure
  di gara omogeneità di comportamento delle stazioni appaltanti
  relativamente ai requisiti di qualificazione dei partecipanti,
  ai criteri di selezione dei partecipanti nel caso di
  licitazione privata, al contenuto dei capitolati
  prestazionali, nonché alle modalità di determinazione e
  verifica delle anomalie delle offerte di progettazione.
  6. 113.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Al comma 3, capoverso 14- quater,  alla fine del
  primo periodo aggiungere le seguenti parole:  limitatamente
  agli incarichi di importo stimato inferiore a 200.000 ECU.
       Alla fine del secondo periodo aggiungere il seguente:
  Il regolamento definisce le
 
                              Pag. 149
 
  disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle
  stazioni appaltanti relativamente al contenuto dei bandi di
  gara aventi ad oggetto l'affidamento di incarichi di
  progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa
  connesse, alla qualificazione dei partecipanti alle procedure,
  al contenuto dei capitolati prestazionali, nonché alle
  modalità di determinazione e verifica delle anomalie delle
  offerte di progettazione.
  * 6. 114.
                                                      Galati.
       Al comma 3, capoverso 14- quater,  alla fine del
  primo periodo aggiungere le seguenti parole:  limitatamente
  agli incarichi di importo stimato inferiore a 200.000 ECU.
       Alla fine del secondo periodo aggiungere il seguente:
  Il regolamento definisce le disposizioni per garantire
  omogeneità di comportamenti delle stazioni appaltanti
  relativamente al contenuto dei bandi di gara aventi ad oggetto
  l'affidamento di incarichi di progettazione, alla
  qualificazione dei partecipanti alle procedure, al contenuto
  dei capitolati prestazionali, nonché alle modalità di
  determinazione e verifica delle anomalie delle offerte di
  progettazione.
  * 6. 115.
                                           Radice, Stradella.
       Al comma 3, capoverso 14- quater,  alla fine del
  primo periodo aggiungere le seguenti parole:  limitatamente
  agli incarichi di importo stimato inferiore a 200.000 ECU,.
  6. 116.
                                                     Merloni.
       Al comma 3, sopprimere il capoverso 14- quinquies.
  6. 117.
                                                   Casinelli.
       Al comma 3, capoverso 14- quinquies,  sopprimere le
  parole:  alla predisposizione di elaborati specialistici e
  di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche.
  6. 118.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
       Al comma 3, capoverso 14- quinquies,  sostituire le
  parole:  alla predisposizione di elaborati specialistici di
  dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche  con
  le seguenti:  con l'esclusione delle relazioni
  geotecniche.
  * 6. 119.
                                           Stradella, Radice.
       Al comma 3, capoverso 14- quinquies,  sostituire le
  parole:  alla predisposizione di elaborati specialistici di
  dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche  con
  le parole:  con l'esclusione delle relazioni geotecniche.
  * 6. 120.
                                              Martinat, Foti.
     Al comma 3, capoverso 14- sexies:
         al primo periodo, sostituire le parole:  Le
  progettazioni definitiva ed esecutiva  con le seguenti:
  Le progettazioni preliminare, definitiva ed esecutiva.
     Al terzo periodo, sostituire le parole:  entrambi i
  livelli di progettazione  con le seguenti:  i tre livelli
  di progettazione.
  6. 121.
                                                   Casinelli.
     Al comma 3, punto 14- sexies,  sostituire le
  parole:  Le progettazioni definitiva ed esecutiva  con le
  seguenti:  Le progettazioni preliminare, definitiva ed
  esecutiva.
  6. 122.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani,
 
                              Pag. 150
 
  Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri, Manzato,
  Pittella.
     Al comma 3, capoverso 14- sexies,  al primo periodo
  dopo la parola:  progettazioni  inserire la seguente:
  preliminare,.
  6. 123.
                                             Turroni, Scalia.
     Al comma 3, dopo il capoverso 14- sexies,
  aggiungere in fine il seguente capoverso:
     14- septies.  I soggetti di cui all'articolo 2, comma
  2, lettera  b),  operanti nei settori di cui al decreto
  legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le
  progettazioni, nonché le connesse attività
  tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per
  l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse
  direttamente a società di ingegneria di cui al comma 1,
  lettera  f)  che siano da essi stessi controllate, purché
  almeno l'ottanta per cento della cifra media realizzata dalle
  predette società nella Unione Europea negli ultimi tre anni
  derivi dalla prestazione dei servizi al soggetto da cui esso
  sono controllate.  Le situazioni di controllo si determinano ai
  sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
  6. 124.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
     Al comma 3, dopo il capoverso 14- sexies,
  aggiungere in fine il seguente:
     I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
  b),  quando non si avvalgono per le attività di
  progettazione di imprese controllate da essi o da altra
  impresa che controlla anche tali soggetti ai sensi
  dell'articolo 2359 del codice civile, sono tenuti
  all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
  6. 125.
                                                      Galati.
     Sopprimere il comma 5.
  * 6. 126.
                                                    Galdelli.
     Sopprimere il comma 5.
  * 6. 127.
                                          De Biasio Calimani.
     Al comma 5, sopprimere le parole:  per le società
  costituite fino a tre anni prima della data di entrata in
  vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per
  un periodo massimo di tre anni da tale data.
  6. 128.
                                              Martinat, Foti.
       Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
     5- bis.  La disposizione di cui all'articolo 17, comma
  2, secondo periodo, della legge n. 109, introdotta dal comma 1
  del presente articolo, si applica esclusivamente ai tecnici in
  servizio alla data di entrata in vigore della presente
  legge.
  6. 138.
                                                 Il relatore.
     Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
     6.  Le società di professionisti, al fine della
  partecipazione alle gare per gli affidamenti di incarichi di
  importo stimato inferiore a 200.000 ECU, possono documentare
  il possesso dei titoli di merito tecnico anche con riferimento
  a quelli posseduti da soci professionisti iscritti all'albo,
  nell'osservanza del principio stabilito nel presente articolo
  sulla sommabilità dei punteggi per i soci o partecipanti
  dell'organismo societario o del raggruppamento.
  * 6. 129.
                                       De Franciscis, Fabris.
 
                              Pag. 151
 
     Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
     6.  Le società di professionisti, al fine della
  partecipazione alle gare per gli affidamenti di incarichi di
  importo stimato inferiore a 200.000 ECU, possono documentare
  il possesso dei titoli di merito tecnico anche con riferimento
  a quelli posseduti dai soci professionisti iscritti all'albo,
  nell'osservanza del principio stabilito nel presente articolo
  sulla sommabilità dei punteggi per i soci o partecipanti
  dell'organismo societario o del raggruppamento.
  * 6. 130.
                                                    Giuliano.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     5- bis.  All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994,
  n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere in
  fine il seguente comma:
     "I concessionari di lavori pubblici ed i concessionari di
  esercizio di infrastrutture adibite al pubblico servizio di
  cui all'articolo 2, comma 2, lettera  b),  eseguono le
  attività di progettazione anche avvalendosi di imprese idonee
  controllate da essi o da altra impresa che controlla anche
  tali soggetti.  Le situazioni di controllo si determinano ai
  sensi dell'articolo 2359 del codice civile".
  6. 131.
                                           Stradella, Radice.
 
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