| Al comma 3, dopo la parola: aggiudicatrici
aggiungere le seguenti: che non dispongono di adeguato
organigramma affidano.
9. 1.
Martinat. Foti.
Al comma 3, dopo le parole: della legge n. 109
inserire le seguenti: nuovo capitolato generale
d'appalto, sono inserite le parole: che trova
applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge, e.
9. 2.
Il Governo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
"3- bis. All'articolo 3, comma 7, della legge n. 109,
le parole "ed esperti di particolare qualificazione
professionale sono sostituite dalle seguenti: "e quattro
esperti di particolare qualificazione professionale designati
dalle organizzazioni imprenditoriali di categoria firmatarie
di contratti collettivi nazionali di lavoro"".
9. 3.
Stradella, Radice.
Sopprimere il comma 4.
9. 4.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
Al comma 4, dopo le parole: ovvero a corpo e a
misura aggiungere le seguenti: con il limite massimo di
questi ultimi nella percentuale del 30 per cento.
9. 5.
Martinat, Foti.
Pag. 155
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4- bis. All'articolo 4, comma 2, della legge n. 109
dopo le parole "sono scelti tra personalità che operano in
settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta
professionalità" sono inserite le seguenti "fra le quali una
designata nell'ambito di una terna di nominativi segnalati
dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti
collettivi nazionali di lavoro".
9. 6.
Stradella, Radice.
Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
e le parole da "avvalendosi" a "dell'articolo 5" sono
sostituite dalle seguenti: "a mezzo del Servizio ispettivo di
cui al comma 6- bis dell'articolo 9 della presente
legge.
9. 7.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6- bis. A partire dal 1^ gennaio 2000 l'Autorità avrà
il potere di erogare sanzioni di sospensione da tre a sei mesi
dalle gare di appalto nei casi previsti dall'articolo 24 comma
1 della direttiva dell'Unione europea n. 93/37 del 14 giugno
1993.
9. 8.
Galdelli.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6- bis. All'articolo 4, comma 7, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il
termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è
ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di
giurisdizione esclusiva da proporsi entro trenta giorni dalla
data di ricezione. La riscossione della sanzione avviene
mediante ruoli".
9. 9.
Casinelli.
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:
6- bis. L'articolo 4, comma 10, della legge n. 109
del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è
sostituito dal seguente:
"Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed
operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.
6- ter. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed
indagini ispettive nella materia di competenza dell'Autorità;
informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulle
eventuali responsabilità riscontrate a carico di alcuni
amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi
professionisti o di imprese.
6- quater. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa
con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per
l'attivazione dei compiti di controllo spettanti
all'Amministrazione.
6- quinques. Al Servizio ispettivo è preposto un
dirigente generale di livello C ed è composto da non più di
125 unità appartenenti alla professionalità amministrativa e
tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella
dirigenziale. Sono fatte salve le competenze del Nucleo di
valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4
della legge 26 aprile 1982, n. 187, nonché le competenze del
nucleo ispettivo istituito dall'articolo 19 della legge 22
dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni".
9. 10.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani,
Pag. 156
Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri, Manzato,
Pittella.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6- bis. Dopo la lettera a) del comma 10
dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994 aggiungere la
seguente lettera:
" b) Servizio ispettivo".
9. 11.
Turroni, Scalia.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6- bis. Il Servizio ispettivo è articolato in un
nucleo centrale ed in nuclei regionali. Il Servizio ispettivo
svolge accertamenti e indagini ispettive nelle materie di
competenza dell'Autorità; informa altresì gli organi
amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità
riscontrate a carico di amministratori, di pubblici
dipendenti, di liberi professionisti o di imprese. Il
Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può
avvalersi del Servizio ispettivo per l'attuazione dei compiti
di controllo spettanti all'amministrazione.
9. 12.
Turroni, Scalia.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7- bis. All'articolo 4, della legge n. 109 del
1994, sopprimere il comma 17.
9. 13.
De Biasio Calimani.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7- bis. All'articolo 4, comma 17, della legge n.
109, le parole: "80.000 ECU" sono sostituite dalle seguenti:
"150.000 ECU".
9. 14.
Casinelli.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7- bis. La rubrica dell'articolo 5 della legge n. 109
del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni è così
sostituita: "Disposizioni in materia di personale
dell'Autorità e del Servizio ispettivo e norme
finanziarie".
7- ter. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 109
del 1994 è abrogato.
7- quater. Il comma 5- bis è sostituito dal
seguente: "In sede di prima applicazione della presente legge,
si provvede alla copertura dei posti in organico del Servizio
ispettivo mediante il personale assunto in esito ai concorsi
per esami di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge
23 maggio 1997, n. 135.
Per il restante personale si provvede in via prioritaria
con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al Capo III
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e con le
modalità previste dall'articolo 12, comma 1, lettera s)
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni,
nonché, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui
al medesimo decreto".
9. 15.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7- bis. E' soppresso il comma 3 dell'articolo 5
della legge n. 109 del 1994.
9. 16.
Turroni, Scalia.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7- bis. All'articolo 5, comma 3 della legge 109,
sostituire le parole: "Il Ministero dei lavori pubblici" con
la parola: "l'Autorità", e sostituire le parole: "Sono fatte
salve le competenze del Nucleo di
Pag. 157
valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4
della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonché le competenze del
nucleo ispettivo istituito dall'articolo 19 della legge 22
dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni" con le
seguenti: "Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui
all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430".
9. 17.
Casinelli.
Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
7- bis. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge n.
109, le parole: "presso il Ministero dei lavori pubblici" sono
sostituite dalle seguenti: "alle dipendenze dell'Autorità".
9. 18.
Merloni.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7- bis. All'articolo 6, comma 5 della legge n. 109
del 1994, sono soppresse le parole: "o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato".
9. 19.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
All'articolo 9 della legge n. 109 del 1994, sopprimere
il comma 1.
9. 20.
Fabris, Marinacci.
All'articolo 9, dopo il comma 9, aggiungere il
seguente:
9- bis. Per le attività di restauro e manutenzione
dei beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali
sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire
i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei
lavori.
9. 21.
Il Governo.
Sopprimere il comma 11.
* 9. 22.
Martinat, Foti.
Sopprimere il comma 11.
* 9. 23.
Formenti, Dussin Guido, Fongaro, Parolo.
Sopprimere il comma 11.
* 9. 24.
Merloni.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma 11 bis:
Al comma 8 dell'articolo 12 della legge n. 109 del 1994,
sostituire le parole: fino al 31 dicembre 1997 con le
parole: fino al 31 dicembre 2000.
9. 25.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:
11- bis. All'articolo 13, comma 1, della legge n.
109, sostituire le parole: "gli altri partecipanti" con le
parole: "le mandanti".
9. 26.
Stradella, Radice.
Pag. 158
Sopprimere il comma 12.
* 9. 27.
Galdelli.
Sopprimere il comma 12.
* 9. 28.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
Sopprimere il comma 13.
9. 29.
Martinat, Foti.
Sostituire il comma 13 con il seguente:
13. All'articolo 13, comma 4, della legge n. 109, è
aggiunto, infine, il seguente periodo: "I consorzi di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera b), sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, i consorziati qualificati, ai
sensi degli articoli 8 e 9, per conto dei quali il consorzio
concorre, che saranno diretti affidatari della esecuzione dei
lavori. A tutti i consorziati di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera b), è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
forma, alla medesima gara cui partecipa il consorzio. In caso
di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del
codice penale".
9. 30.
Radice, Stradella.
Sostituire il comma 14 con il seguente:
14. All'articolo 13 della legge n. 109, il comma 5 è
sostituito dai seguenti:
"5. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte
le imprese raggruppate e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
qualificata capogruppo, la quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti.
Il mandato conferito all'impresa capogruppo deve risultare
da scrittura privata autenticata. La relativa procura è
conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa
capogruppo.
5- bis. E' vietata l'associazione in partecipazione.
Sono, altresì, vietati le associazioni temporanee ed i
consorzi di cui al comma 1, successivi all'aggiudicazione
della gara, tra imprese diverse da quelle che hanno
sottoscritto l'offerta".
E, conseguentemente,
all'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge
n. 109, sopprimere le parole da: "i quali, ..." fino a: "e dei
mandanti;".
9. 31.
Stradella, Radice.
Sostituire il comma 14 con il seguente:
Il comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 109 è
sostituito dal seguente:
"La costituzione di associazioni in partecipazione, di
associazioni temporanee e di consorzi ai sensi del comma 1
deve essere realizzata prima della partecipazione alla gara, e
la loro composizione non può subire alcuna modificazione
durante il suo espletamento o successivamente alla
aggiudicazione".
9. 32.
Casinelli.
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
14- bis. All'articolo 14, comma 1, della legge n.
109, dopo le parole: "dei relativi costi," inserire le
seguenti: "della sostenibilità ambientale dei medesimi,".
9. 33.
Gerardini.
Al comma 16, dopo le parole: della legge n. 109
inserire le seguenti: dopo le parole "ai profili
ambientali" sono inserite le seguenti: "e all'utilizzo dei
materiali
Pag. 159
provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio" e.
9. 34.
Gerardini.
Al comma 16, sostituire la parola: spaziali con
le seguenti: dimensionali, volumetriche, formali.
9. 35.
Turroni, Scalia.
Al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", dovrà
inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa".
9. 36.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Dopo il comma 16 inserire il seguente:
16- bis. All'articolo 16, comma 7, della legge n.
109, dopo le parole: "nonché agli studi e alle ricerche
connessi" inserire le seguenti: "gli oneri relativi alla
progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quanto previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi
alle prestazioni professionali e specialistiche atte a
definire gli elementi necessari a fornire il progetto
esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e
i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di
strutture e di impianti per gli edifici esistenti".
* 9. 37.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Dopo il comma 16 inserire il seguente:
16- bis. All'articolo 16, comma 7, della legge n.
109, dopo le parole: "nonché agli studi e alle ricerche
connessi" inserire le seguenti: "gli oneri relativi alla
progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quanto previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi
alle prestazioni professionali e specialistiche atte a
definire gli elementi necessari a fornire il progetto
esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e
i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di
strutture e di impianti per gli edifici esistenti".
* 9. 38.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
Dopo il comma 16 inserire il seguente:
16- bis. All'articolo 17, comma 6, alla lettera
b) della legge n. 109 del 1994, dopo la parola:
"ambientale" aggiungere il seguente periodo: "Ai corrispettivi
relativi alle attività sopra descritte delle società
d'ingegneria si applica il contributo integrativo di cui
all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e successive
modificazioni".
9. 39.
Martinat, Foti.
Dopo il comma 16 inserire il seguente:
16- bis. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge
n. 109 del 1994 è sostituito dai seguenti:
"1. In sede di contrattazione collettiva decentrata la
quota dell'1 per cento del costo preventivato di ciascuna
opera pubblica è destinata alla costituzione di un fondo da
ripartire fra il personale dell'ufficio tecnico
dell'amministrazione aggiudicatrice che abbia direttamente
partecipato alla progettazione dell'opera medesima.
1- bis. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto
di lavoro a tempo
Pag. 160
parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale
dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per
conto di pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modifiche e integrazioni, se non conseguenti ai
rapporti d'impiego.
1- ter. E' vietato l'affidamento di attività di
progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività
di supporto a mezzo di contratti a tempo indeterminato od
altre procedure diverse da quelle previste dalla legge n. 109
del 1994".
9. 40.
Martinat, Foti.
Dopo il comma 16 inserire il seguente:
16- bis. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 è sostituito dai seguenti:
"1. In caso di contrattazione collettiva decentrata la
quota dell'1 per cento del costo preventivato di ciascuna
opera pubblica è destinata alla costituzione di un fondo da
ripartire fra il personale dell'ufficio tecnico
dell'amministrazione aggiudicatrice che abbia direttamente
partecipato alla progettazione dell'opera medesima.
1- bis. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto
di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di nessuna delle pubbliche
Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e
integrazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
9. 41.
Martinat, Foti.
Dopo il comma 16, inserire il seguente:
16- bis. All'articolo 18, comma 2- bis, della
legge n. 109, dopo le parole: "incluse indagini geologiche e
geognostiche", inserire le seguenti: "alla stesura dei piani
di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di
sicurezza quanto previsti ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494.
*9. 42.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
Dopo il comma 16, inserire il seguente:
16- bis. All'articolo 18, comma 2- bis, della
legge n. 109, dopo le parole: "incluse indagini geologiche e
geognostiche", inserire le seguenti: "alla stesura dei piani
di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di
sicurezza quanto previsti ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494.
*9. 43.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16- bis. All'articolo 19, comma 1, paragrafo 2) della
legge n. 109, sostituire le parole: "riguardino lavori di
manutenzione, restauro e scavi archeologici", con le
seguenti: "riguardino lavori di manutenzione e scavi
archeologici".
9. 44.
Turroni, Scalia.
Sopprimere il comma 17.
9. 45.
Galati.
Al comma 18 aggiungere in fine le seguenti parole: o
ad altre pubbliche amministrazioni.
9. 46.
Casinelli.
Pag. 161
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18- bis. Nel caso di contratti da stipulare ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge n. 109
del 1994, l'importo della parte a corpo non può essere
inferiore al 50 per cento dell'importo totale dell'opera.
9. 47.
Martinat, Foti.
Al comma 20, dopo le parole: legge n. 109,
aggiungere le seguenti: e sono soppresse le parole:
previo parere vincolante del Consiglio superiore dei lavori
pubblici.
9. 48.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 20, dopo le parole: legge n. 109, sono
aggiunte le seguenti: dopo la parola parere, la parola:
vincolante, è soppressa ed.
9. 49.
Il Governo.
Dopo il comma 22 è inserito il seguente:
22- bis. All'articolo 24, comma 5, della legge n. 109
dopo la parola: "comma 1" inserire le parole: lettera
a).
9. 50.
Il Governo.
Dopo il comma 22 è inserito il seguente:
22- bis. All'articolo 24, comma 5, dopo le parole:
"ai sensi del comma 1," inserire le parole: "lettera
b),".
9. 51.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Dopo il comma 24, inserire il seguente:
24- bis. All'articolo 25, comma 1, della legge n.
109, alla lettera b), sostituire le parole: "sempre che"
con le seguenti: "a condizione che".
9. 52.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
Dopo il comma 25, inserire il seguente:
25- bis. All'articolo 25, comma 2, della legge n.
109, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ivi compresi
errori derivanti dallo studio geotecnico, geologico,
idrogeologico, di impatto ambientale, topografico e
simili".
*9. 53.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Dopo il comma 25, inserire il seguente:
25- bis. All'articolo 25, comma 2, della legge n.
109, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ivi compresi
errori derivanti dallo studio geotecnico, geologico,
idrogeologico, di impatto ambientale, topografico e
simili".
*9. 54.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
Il comma 26 è sostituito dal seguente:
All'articolo 25, comma 3, della legge n. 109, le parole:
"5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto" sono
sostituite dalle seguenti: "5 per cento dei lavori
Pag. 162
dell'appalto" e le parole: "della spesa prevista" sono
sostituite dalle parole: "dell'importo del contratto".
9. 55.
Casinelli.
Al comma 26 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
e sono soppresse le parole: e siano motivate da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed
imprevedibili al momento della stipula del contratto.
9. 56.
Martinat, Foti.
Al comma 26, aggiungere in fine le seguenti parole:
L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 25 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed
integrazioni viene così riformulato: "L'importo in aumento
relativo a tali varianti non può superare il 20 per cento
dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura
nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera".
9. 57.
Stradella, Radice.
Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26- bis. al comma 4 dello stesso articolo 25
sostituire le parole: "eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto" con: "eccedano i tre/quinti
dell'importo originario del contratto".
9. 58.
Stradella, Radice.
Dopo il comma 26, all'articolo 9, aggiungere il
seguente:
26- bis. Al comma 5 dell'articolo della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni
sono soppresse le parole: "fino a quattro quinti dell'importo
del contratto".
9. 59.
Stradella, Radice.
Al comma 27, sostituire il capoverso 5- bis con il
seguente:
5- bis. Ai fini del presente articolo l'errore o
omissione di progettazione è costituito dall'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, per quanto riscontrabile con
una normale diligenza, dalla mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, dal mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta dalla
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.
9. 60.
Martinat, Foti.
Al comma 27, capoverso 5- bis, dopo le parole:
inadeguata valutazione dello stato di fatto, sono
inserite le seguenti: in relazione a quanto riscontrabile
con normale diligenza ed in riferimento alle prove ed ai
sondaggi effettuati.
9. 61.
Casinelli.
Dopo il comma 27, inserire il seguente:
27- bis. All'articolo 26 della legge n. 109, il comma
1 è sostituito dal seguente:
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di
pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato
speciale e comunque non oltre quelli fissati dal Capitolato
Generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi,
legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i
termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate
di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso
il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 codice civile, ovvero, previa costituzione
in mora dell'Amministrazione
Pag. 163
e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa,
di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.
Conseguentemente al comma 32, sostituire le parole:
secondo periodo del comma 2 è soppresso con le seguenti:
il secondo e l'ultimo periodo del comma 2 sono
soppressi.
* 9. 62.
Fabris, Marinacci.
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente comma:
27- bis. All'articolo 26 della legge n. 109, il comma
1 è sostituito dal seguente:
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di
pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato
speciale e comunque non oltre quelli fissati dal Capitolato
Generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi,
legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i
termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate
di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso
il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 codice civile, ovvero, previa costituzione
in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data
della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Conseguentemente, al comma 32, sostituire le parole:
il secondo periodo del comma 2 è soppresso con le
seguenti: il secondo e l'ultimo periodo del comma 2 sono
soppressi.
*9. 63.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
27- bis. All'articolo 26 della legge n. 109, il comma
1 è sostituito dal seguente:
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di
pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato
speciale e comunque non oltre quelli fissati dal Capitolato
Generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi,
legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i
termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate
di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso
il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 codice civile, ovvero, previa costituzione
in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data
della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del comma
2 dell'articolo 30 della legge n. 109.
* 9. 64.
Stradella, Radice.
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
27- bis. All'articolo 26, della legge n. 109,
sostituire il comma 4 con il seguente:
"4. Per i lavori di durata superiore a dodici mesi, a
decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data di
presentazione dell'offerta e con esclusione dei lavori
ultimati nel primo anno, l'importo contrattuale dei lavori
ancora da eseguire è aggiornato ogni anno in misura pari alla
variazione, accertata dall'ISTAT, degli indici di costo di
costruzione, con riferimento
Pag. 164
alle tipologie edificatorie individuate dall'ISTAT, rispetto
alla data di presentazione dell'offerta. Non si fa luogo
all'aggiornamento in relazione ai periodi successivi al
termine previsto dal contratto per l'ultimazione dei lavori,
ove il ritardo sia dovuto a responsabilità dell'esecutore".
9. 65.
Stradella, Radice.
Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
27- bis. All'articolo 26 comma 6 della legge n. 109
del 1994 è aggiunto il seguente comma:
"6- bis. In caso di fermo dei cantieri dovuto al
mancato rilascio di licenze, nulla osta, autorizzazioni ed
atti similari, ovvero a revoca degli stessi, l'appaltatore ha
diritto alla immediata corresponsione di un indennizzo per
ciascun giorno di fermo, nella misura specificata dal
Regolamento. L'indennizzo viene corrisposto dal committente,
il quale può eventualmente rivalersi nei confronti
dell'Amministrazione responsabile della sospensione dei
lavori, qualora nel comportamento di quest'ultima sia
ravvisabile una quale negligenza o imperizia. E' fatto salvo
il diritto dell'appaltatore di richiedere, con gli ordinari
strumenti riconosciuti dall'ordinamento a tutela dei suoi
interessi, la differenza tra l'importo dell'indennizzo
ricevuto e l'entità del danno effettivamente subito.
9. 66.
Stradella, Radice.
Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
27- bis. All'articolo 27 della legge n. 109,
sostituire al comma 2, le parole: "per carenza di organico
accertata e certificata dal responsabile del procedimento" con
le seguenti parole: "nei casi di cui al comma 4 dell'articolo
17.
*9. 67.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
27- bis. All'articolo 27 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni sostituire, al comma
2, le parole: "per carenza di organico accertata e certificata
dal responsabile del procedimento" con le seguenti: "nei casi
di cui al comma 4 dell'articolo 17".
* 9. 68.
Stradella Radice.
Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
27- bis. All'articolo 27 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni sostituire, al comma
2, le parole: "per carenza di organico accertata e certificata
dal responsabile del procedimento" con le seguenti: "nei casi
di cui al comma 4 dell'articolo 17".
* 9. 69.
Galati.
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
27- bis. All'articolo 27, comma 2, della legge n.
109, sopprimere la lettera b).
9. 70.
Radice, Stradella.
Dopo il comma 28 inserire il seguente:
28- bis. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo
28 della legge n. 109 è così sostituito: "Il collaudo si
intende tacitamente approvato se l'atto formale di
Pag. 165
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del predetto termine.
9. 71.
Casinelli.
Al comma 29, sostituire le parole: 200.000 ECU
con le seguenti: 400.000 ECU.
9. 72.
Cappella.
Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:
29- bis. All'articolo 28, comma 4, della legge n.
109, le parole: "tre tecnici" sono aggiunte le parole:
"laureati in ingegneria, architettura o altre discipline
tecniche".
9. 73.
Casinelli.
Dopo il comma 29 inserire il seguente:
29- bis. All'articolo 28, comma 9 della legge n. 109
dopo le parole: "rata di saldo" inserire le seguenti "da
effettuarsi non oltre il novantesimo giorno dalla emissione
del certificato di regolare esecuzione".
9. 74.
Galdelli.
Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
29- bis. Dopo l'articolo 28 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 è aggiunto il seguente:
Art. 28- bis.
1. E' escluso dall'affidamento di incarichi di
progettazione, direzione dei lavori, collaudo, consulenze e
simili il personale assunto a mezzo di contratti a tempo
determinato o mediante altre procedure diverse da quelle
previste nella presente legge.
9. 75.
Casinelli.
Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:
29- bis. Il regolamento individua i casi in cui è
obbligatorio il collaudo in corso d'opera.
9. 76.
Casinelli.
Sostituire il comma 31, con il seguente:
31. All'articolo 29 della legge n. 109, dopo il comma 1,
aggiungere il seguente comma:
1- bis. Sono abrogate le norme che prevedono la
pubblicità, anche per estratto, sui quotidiani sia di
rilevanza nazionale sia aventi particolare diffusione nella
regione ove ha sede il soggetto appaltante.
9. 77.
Stradella, Radice.
Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31- bis. All'articolo 30, comma 1, della legge n.
109, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti
parole: "e dall'impegno del fidejussorie a rilasciare la
garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario".
9. 78.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Sopprimere il comma 32.
9. 79.
Casinelli.
Pag. 166
Sostituire il comma 32 con il seguente:
Il comma 2 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994, è
così sostituito:
2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una
garanzia fidejussoria del 20 per cento per lavori di importo
inferiore a 5 milioni di ECU; del 30 per cento, per lavori di
importo superiore. La mancata costituzione della garanzia
determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue
nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato
od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2- bis. Per lavori di importo superiore a 25 milioni
di ECU, l'amministrazione aggiudicante può richiedere nel
bando una garanzia globale di esecuzione e, in caso di
inadempienza dell'aggiudicatario, il prestatore della garanzia
fidejussoria, per evitarne l'escussione, può avvalersi della
facoltà di indicare al committente un altro soggetto in
possesso dei requisiti previsti dal bando, il quale diventa il
principale obbligato in sostituzione dell'originario
contraente. Il subentro del supplente non comporta alcuna
modifica delle condizioni originarie del contratto. Il
committente rimane estraneo alle controversie fra l'impresa
assicuratrice e i rappresentanti dell'aggiudicatario, ovvero
tra l'impresa assicuratrice ed il supplente, né esse hanno
effetto sulla regolare esecuzione dei lavori.
9. 80.
Merloni.
Sostituire il comma 32 con il seguente:
All'articolo 30 della legge n. 109, i primi due periodi
del comma 2 sono così modificati: "L'esecutore dei lavori è
obbligato a costituire una garanzia pari ai punti percentuali
del ribasso d'asta.
9. 81.
Stradella, Radice.
Sostituire il comma 32 con il seguente:
All'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 il secondo
periodo del comma 2 è così sostituito: "per i lavori di
importo superiore ai 50.000 ECU la garanzia fidejussoria non
può essere inferiore alla percentuale di ribasso contenuta
nell'offerta, qualora l'impresa aggiudicataria dei lavori,
all'atto dell'aggiudicazione dei lavori, non fosse in grado di
esibire la garanzia fedejussoria richiesta, questa deve essere
esclusa dall'appalto e lo stesso aggiudicato all'impresa
collocatasi successivamente nella gara di appalto.
9. 82.
Galdelli.
Sostituire il comma 32 con il seguente:
All'articolo 30 della legge n. 109, il secondo periodo del
comma 2 è sostituito dal seguente: "In caso di aggiudicazione
con ribasso d'asta superiore alla media aritmetica dei
ribassi, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta
percentuale media di ribasso.
9. 83.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 32, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: e il terzo periodo del comma 2 è sostituito con il
seguente: "La garanzia copre i costi diretti conseguenti alla
mancata o inesatta esecuzione dei lavori previsti dal
contratto e cessa di avere effetto solo alla data di
accettazione dei lavori di cui all'articolo 28 ovvero
trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza
che la stazione appaltante abbia provveduto all'avvio delle
operazioni di collaudo ov-vero
Pag. 167
decorsi i termini di cui all'articolo 28, comma 2".
9. 84.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Dopo il comma 32 aggiungere i seguenti:
32- ter. All'articolo 30, comma 3, della legge n.
109, dopo le parole: "collaudo provvisorio" sono aggiunte le
parole: "e comunque sino a non oltre tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori".
32- quater. All'articolo 30 comma 4, della legge n.
109, sostituire la parola: "lavori" con le parole: "opere
edili strutturali" e sostituire le parole: ", nonché una
polizza per responsabilità civile verso terzi," con le parole:
"e che prevede anche una garanzia per danni a terzi".
9. 85.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
32- bis. All'articolo 30, dopo il comma 4 aggiungere
il seguente 4- bis: "L'esecutore è obbligato entro 15
giorni dall'aggiudicazione provvisoria a dichiarare la
perfetta eseguibilità dell'opera al prezzo offerto, sulla base
del progetto esecutivo posto a base dell'offerta di gara. Nel
caso riscontrasse contraddizioni o mancanze del progetto
esecutivo, è tenuto a comunicarle al responsabile del
procedimento il quale, valutata la fondatezza tecnica della
richiesta e sempre che la stessa non comporti un supero di
spesa superiore al 3 per cento, provvederà a richiedere al
progettista le integrazioni o le correzioni necessarie. Il
progettista è tenuto a fornire, a sua cura e spese, le
integrazioni o le correzioni richieste dal responsabile del
procedimento".
9. 86.
Turroni, Scalia.
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
32- bis. All'articolo 30, comma 5, sostituire le
parole: "Il progettista o i progettisti incaricati della
progettazione esecutiva devono" con le parole: "Il progettista
o i progettisti incaricati della progettazione definitiva ed
esecutiva, il direttore dei lavori ed il responsabile del
procedimento devono"; sostituire le parole: "La garanzia è
prestata per un massimale" con le parole: "La garanzia
complessiva di tutti i soggetti intervenuti nelle fasi di
progettazione, direzione dei lavori e controllo, sarà prestata
per un massimale complessivo"; sostituire le parole: "La
mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza"
con le seguenti: "La mancata presentazione da parte dei
progettisti e del direttore dei lavori della polizza".
9. 87.
Turroni, Scalia.
Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:
32- bis. All'articolo 30 della legge n. 109, e
successive modificazioni e integrazioni, sostituire il
penultimo periodo del comma 5 con il seguente: "La garanzia è
prestata per un massimale pari al 10 per cento dell'importo
dei lavori progettati, IVA esclusa, con il limite di 1,5
milioni di ECU".
9. 88.
Martinat, Foti.
Al comma 33 sostituire il capoverso 6 con il
seguente:
"6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei
lavori, le stazioni appaltanti
Pag. 168
devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti
dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai
documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro
conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere
effettuata:
a) dagli uffici tecnici delle predette stazioni
appaltanti;
b) da organismi di controllo, accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000, aventi le
competenze e le compatibilità stabilite dal regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2.
Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, può
stabilire i termini e le modalità di verifica degli elaborati
progettuali".
9. 89.
Stradella, Radice.
Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:
"33- bis. All'articolo 30, comma 7, della legge n.
109, sono aggiunte le seguenti parole: "salvo quelle di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n.
1063, e successive modificazioni, e alle leggi 20 dicembre
1981, n. 741, e successive modificazioni, e 8 ottobre 1984, n.
687, e successive modificazioni, che si applicano ai contratti
i cui bandi sono pubblicati fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di esecuzione della presente
legge"".
9. 90.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
34- bis. "Il secondo ed il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 30 sono sostituiti dai seguenti: "La
cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non
aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni
dalla aggiudicazione"".
9. 91.
Il Governo.
Al comma 35, capoverso 1- bis, sostituire la
lettera c) con la seguente:
" c) un programma attuativo in funzione della propria
organizzazione lavorativa nel cantiere relativamente alla
sicurezza, nonché indicazioni sulle modalità interne relative
all'organizzazione aziendale ai fini del controllo
dell'adempimento delle norme di sicurezza".
e, conseguentemente, al comma 36, capoversi 2 e 3,
sostituire le parole: "piano operativo di sicurezza" con
le seguenti: "programma attuativo e indicazioni"".
9. 92.
Stradella, Radice.
Al comma 35, capoverso 1- ter dopo le parole:
legge 19 marzo 1990, n. 55 aggiungere il fine le
seguenti: , nonché delle disposizioni di cui ai decreti
legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n.
494.
9. 93.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 36, sostituire le parole da: relativi
fino alla fine del periodo con le seguenti: i relativi
oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti
a ribasso d'asta.
9. 94.
Stradella, Radice.
Pag. 169
Al comma 36, capoverso 2, sostituire l'ultimo periodo
con il seguente:
Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, vigilano sull'osservanza dei vari piani di
sicurezza.
9. 95.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 36, capoverso 2- bis, sopprimere le
parole: in tale ultima ipotesi le imprese esecutrici hanno
diritto al riconoscimento di eventuali maggiori costi.
9. 96.
Casinelli.
Dopo il comma 37 inserire il seguente:
37- bis. All'articolo 31- bis della legge n. 109
il comma 2 è soppresso e il comma 3 è sostituito dal
seguente:
3. I ricorsi relativi alle procedure di affidamento di
lavori pubblici espletate dai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, sono devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo.
9. 97.
Il Governo.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37- bis. All'articolo 35, comma 1 della legge n. 109,
sostituire le parole: il possesso dei requisiti con le
seguenti parole: l'avvenuto inoltro della richiesta di
recupero dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei costruttori,
di cui all'articolo 25 del decreto ministeriale 9 marzo 1989,
n. 172, ai fini della dimostrazione del possesso dei
requisiti.
Conseguentemente alla fine del comma 2 del medesimo
articolo 35 aggiungere le seguenti parole: La risoluzione
del rapporto ha luogo altresì allorquando il competente
Comitato non ratifichi il richiesto recupero delle iscrizioni
all'ANC.
* 9. 98.
Stradella, Radice.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37- bis. All'articolo 35, comma 1 della legge n. 109,
sostituire le parole: il possesso dei requisiti con le
seguenti parole: l'avvenuto inoltro della richiesta di
recupero dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei costruttori,
di cui all'articolo 25 del decreto ministeriale 9 marzo 1989,
n. 172, ai fini della dimostrazione del possesso dei
requisiti.
Conseguentemente alla fine del comma 2 del medesimo
articolo 35 aggiungere le seguenti parole: La risoluzione
del rapporto ha luogo altresì allorquando il competente
Comitato non ratifichi il richiesto recupero delle iscrizioni
all'ANC.
* 9. 99.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37- bis. All'articolo 35, comma 4, della legge n.
109, aggiungere alla fine i seguenti periodi: La eventuale
stipula del contratto avviene sotto la condizione che il
competente Comitato ratifichi il richiesto recupero
dell'iscrizione all'ANC. Le disposizioni del presente comma si
applicano altresì alle operazioni di cui al comma 1 effettuate
nel corso di una procedura di affidamenti di lavori.
* * 9. 100.
Stradella, Radice.
Pag. 170
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37- bis. All'articolo 35, comma 4, della legge n. 109
aggiungere alla fine i seguenti periodi: La eventuale
stipula del contratto avviene sotto la condizione che il
competente Comitato ratifichi il richiesto recupero
dell'iscrizione all'ANC. Le disposizioni del presente comma si
applicano altresì alle operazioni di cui al comma 1 effettuate
nel corso di una procedura di affidamenti di lavori.
* * 9. 101.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Dopo il comma 37, inserire il seguente:
"37- bis. All'articolo 35 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni il
comma 5 è sostituito dal seguente: "Fino al 31 dicembre 1999 i
beni iscritti nel bilancio della società risultante dalla
funzione e operante nella realizzazione di opere pubbliche
possono essere adeguati ai valori di mercato ivi inclusa la
appostazione dell'avviamento, in esenzione di imposta"".
9. 102.
Mammola.
Dopo il comma 37 inserire il seguente:
" 37- bis. All'articolo 35 della legge n. 109, il
comma 5 é sostituito dal seguente:
"5. All'articolo 35, comma 5 della legge n. 109, le
parole: fino al 31 dicembre 1996, sono sostituite dalle
seguenti: fino al 31 dicembre 2002"".
*9. 103.
Stradella, Radice.
Dopo il comma 37 inserire il seguente:
" 37- bis. All'articolo 35 della legge n. 109, il
comma 5 é sostituito dal seguente:
"5. All'articolo 35, comma 5 della legge n. 109, le
parole: fino al 31 dicembre 1996, sono sostituite dalle
seguenti: fino al 31 dicembre 2002"".
*9. 104.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Dopo il comma 37 inserire il seguente:
" 37- bis. All'articolo 35, comma 5 della legge n.
109, le parole: fino al 31 dicembre 1996, sono sostituite
dalle seguenti: fino al 31 dicembre 2000".
9. 105.
Casinelli.
Dopo il comma 37 inserire il seguente:
" 37- bis. All'articolo 37 della legge n. 109 è
aggiunto in fine il seguente periodo: "Non verranno
riconosciute, da parte delle stazioni appaltanti, le
certificazioni liberatorie rilasciate da quelle Casse Edili
che non rispettano le disposizioni previste dal precedente
articolo"".
***9. 106.
Casinelli.
Dopo il comma 37 inserire il seguente:
" 37- bis. All'articolo 37, comma 1 della legge n.
109 del 1994 inserire alla fine la seguente frase: non
verranno riconosciute, da parte delle stazioni appaltanti le
certificazioni liberatorie rilasciate da quelle casse edili
che non rispettano le disposizioni del presente articolo".
***9. 107.
Galdelli.
Pag. 171
Dopo il comma 37 inserire il seguente:
" 37- bis. All'articolo 37 della legge n. 109 è
inserito il seguente periodo: "Non verranno riconosciute, da
parte delle stazioni appaltanti, le certificazioni liberatorie
rilasciate da quelle Casse Edili, che non rispettano le
disposizioni previste dal presente articolo"".
***9. 108.
Merloni.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
" 37- bis. All'articolo 37 della legge n. 109 del
1994 aggiungere in fine il seguente periodo: "Le casse edili
che non applicano la reciprocità con altre casse edili
regolarmente costituite non possono rilasciare ricevute
liberatorie"".
9. 109.
Turroni, Scalia.
Al comma 38, sopprimere il capoverso 2).
9. 110.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
Al comma 38, sostituire il capoverso 2 con il
seguente:
2) che l'appaltatore provveda a notificare alla
stazione appaltante le imprese alle quali è stato affidato il
subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo
inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni.
9. 111.
Stradella, Radice.
Dopo il comma 38, inserire il seguente:
38- ter. All'articolo 18 comma 3 della legge n.
55 del 1990, prima delle parole: Il soggetto appaltante, sono
inserite le seguenti: Ai soli fini della determinazione della
porzione di lavoro subappaltabile.
9. 112.
Stradella, Radice.
Dopo il comma 38 aggiungere il seguente:
"38- bis. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 19
marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34, comma 1,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: "ma in ogni
caso non superiore al 30%" sono sostituite con: "ma in ogni
caso non superiore al 45%."".
9. 113.
Stradella, Radice.
Sopprimere il comma 39.
9. 114.
Martinat, Foti.
Sostituire il comma 39 con il seguente:
"Il comma 2 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, è soppresso".
9. 115.
Casinelli.
Sostituire il comma 39 con il seguente:
"Il comma 3- ter, dell'articolo 18 della legge 19
marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 34, comma 2 della
legge n. 109, è abrogato".
9. 116.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Dopo il comma 40 inserire il seguente:
40- bis. "Sopprimere l'articolo 18 comma 8 della
legge n. 55 del 1990".
9. 137.
Stradella, Radice.
Pag. 172
Al comma 41 aggiungere in fine le seguenti
parole:
La stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta,
ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine
senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa.
9. 117.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 43, capoverso 12, dopo le parole: avente ad
oggetto attività inserire le seguenti: ovunque
espletate.
9. 118.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
Al comma 43, capoverso 12, primo periodo, sostituire le
parole: 5 per cento, con le seguenti: 2 per cento.
* 9. 119.
Casinelli.
Al comma 43, sostituire le parole: al 5 per cento
con le seguenti: al 2 per cento.
* 9. 120.
Galdelli.
Al comma 43, capoverso 12, sostituire le parole: 5
per cento con le seguenti: 2 per cento.
* 9. 121.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
Al comma 43, capoverso 12, sostituire le parole: 5
per cento con le seguenti: 2 per cento.
* 9. 122.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 43, capoverso 12, sostituire la parola: 5
per cento con la seguente: 2 per cento.
* 9. 123.
Turroni, Scalia.
Al comma 43, capoverso 12, al primo periodo, dopo le
parole: se singolarmente di importo superiore al 5 per
cento dell'importo dei lavori affidati inserire le
seguenti: o di importo superiore a 150.000 ECU.
9. 124.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
Al comma 43, capoverso 12, al primo periodo, dopo le
parole: dei lavori affidati inserire le seguenti: o
di importo superiore a 100.000 ECU.
9. 125.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 43, capoverso 12, sostituire le parole: al
50 per cento con le seguenti: al 30 per cento.
* 9. 126.
Galdelli.
Pag. 173
Al comma 43, capoverso 12, sostituire le parole: al
50 per cento con le seguenti: al 30 per cento.
* 9. 127.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
Al comma 43, capoverso 12, tra le parole: del
contratto e: da affidare, inserire le seguenti: di
subappalto.
9. 128.
Martinat, Foti.
Al comma 43, inserire in fine il seguente
periodo:
E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla
stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidata.
9. 129.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Sopprimere il comma 45.
9. 130.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
Dopo il comma 48, aggiungere il seguente: 48- bis.
All'articolo 38 della legge n. 109 del 1994 il comma 4 è
abrogato.
* 9. 131.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
48- bis. L'articolo 38 della legge n. 109 è
abrogato.
* 9. 132.
Fabris, Marinacci.
Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
48- bis. L'articolo 38 della legge n. 109 è
sostituito con il seguente:
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 3, il Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali e le Soprintendenze, per la realizzazione dei
lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai
sensi della legge 1^ giugno 1939 n. 1089 e successive
modificazioni possono procedere in deroga agli articoli 16, 20
comma 4, 23 comma 1, e 23 comma 2 limitatamente all'importo
dei lavori, nonché all'articolo 25.
* * 9. 133.
Casinelli.
Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
48- bis. Sostituire l'articolo 38 della legge n. 109
con il seguente:
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 3, il Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali e le Soprintendenze per la realizzazione dei lavori
di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi
della legge 1^ giugno 1939 n. 1089 e successive modificazioni
possono procedere in deroga agli articoli 16, 20 comma 4, 23
comma 1, e 23 comma 2 limitatamente all'importo dei lavori,
nonché all'articolo 25.
* * 9. 134.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani,
Pag. 174
Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri, Manzato,
Pittella.
Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
48- bis. Sostituire l'articolo 38 della legge n. 109
con il seguente:
Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e le
Soprintendenze, per eseguire i lavori di scavo, restauro e
manutenzione dei beni di cui alla legge 1^ giugno 1939 n. 1089
e successive modificazioni, fino alla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all'articolo 3, possono derogare
a quanto disposto agli articoli 16, 20 comma 4, 23 comma 1, e
23 comma 2 limitatamente all'importo dei lavori, nonché
all'articolo 25.
9. 135.
Stradella, Radice.
Dopo il comma 48, aggiungere il seguente comma:
48- bis. E' vietato l'affidamento di attività di
progettazione, direzione dei lavori, collaudo, consulenza,
indagine ed attività di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato od altre procedure diverse da quelle previste
dalla legge n. 109 del 1994.
9. 136.
Stradella, Radice.
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