Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


377884
SMC0355-0082
Bollettino Giunte e Commissioni n. 355 del 28 maggio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-355)
(suddiviso in 127 Unità Documento)
Unità Documento n.82 (che inizia a pag.154 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
...IN SEDE REFERENTE
...C4420; C210; C264; C743; C1411; C3516; C3574; C3642. LAVCOMM
...C4420; C210; C264; C743; C1411; C3516; C3574; C3642.
...EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AL TESTO BASE
ART. 9.
Giovedì 28 maggio 1998. - Presidenza del Vicepresidente Primo GALDELLI. - Interviene il ministro dell'ambiente Edo Ronchi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC280598 ZZSMC980528 ZZSMC000598 ZZSMC000098 ZZSMC355 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC8 ZZRE
     Al comma 3, dopo la parola:  aggiudicatrici
  aggiungere le seguenti:  che non dispongono di adeguato
  organigramma affidano.
  9. 1.
                                              Martinat.  Foti.
     Al comma 3, dopo le parole:  della legge n. 109
  inserire le seguenti:  nuovo capitolato generale
  d'appalto,  sono inserite le parole:  che trova
  applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui
  all'articolo 2, comma 2, lettera  a), della legge, e.
  9. 2.
                                                  Il Governo.
     Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
     "3- bis.  All'articolo 3, comma 7, della legge n. 109,
  le parole "ed esperti di particolare qualificazione
  professionale  sono sostituite dalle seguenti:  "e quattro
  esperti di particolare qualificazione professionale designati
  dalle organizzazioni imprenditoriali di categoria firmatarie
  di contratti collettivi nazionali di lavoro"".
  9. 3.
                                           Stradella, Radice.
     Sopprimere il comma 4.
  9. 4.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
     Al comma 4, dopo le parole:  ovvero a corpo e a
  misura  aggiungere le seguenti:  con il limite massimo di
  questi ultimi nella percentuale del 30 per cento.
  9. 5.
                                              Martinat, Foti.
 
                              Pag. 155
 
       Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
     4- bis.  All'articolo 4, comma 2, della legge n. 109
  dopo le parole "sono scelti tra personalità che operano in
  settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta
  professionalità" sono inserite le seguenti "fra le quali una
  designata nell'ambito di una terna di nominativi segnalati
  dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti
  collettivi nazionali di lavoro".
  9. 6.
                                           Stradella, Radice.
     Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
  e le parole da "avvalendosi" a "dell'articolo 5" sono
  sostituite dalle seguenti: "a mezzo del Servizio ispettivo di
  cui al comma 6- bis  dell'articolo 9 della presente
  legge.
  9. 7.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Dopo il comma 6, inserire il seguente:
     6- bis.  A partire dal 1^ gennaio 2000 l'Autorità avrà
  il potere di erogare sanzioni di sospensione da tre a sei mesi
  dalle gare di appalto nei casi previsti dall'articolo 24 comma
  1 della direttiva dell'Unione europea n. 93/37 del 14 giugno
  1993.
  9. 8.
                                                    Galdelli.
       Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
     6- bis.  All'articolo 4, comma 7, della legge 11
  febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti
  periodi: "I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il
  termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è
  ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di
  giurisdizione esclusiva da proporsi entro trenta giorni dalla
  data di ricezione.  La riscossione della sanzione avviene
  mediante ruoli".
  9. 9.
                                                   Casinelli.
       Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:
     6- bis.  L'articolo 4, comma 10, della legge n. 109
  del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è
  sostituito dal seguente:
     "Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed
  operano:
         a)  la Segreteria tecnica;
         b)  il Servizio ispettivo;
         c)  l'Osservatorio dei lavori pubblici.
     6- ter.  Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed
  indagini ispettive nella materia di competenza dell'Autorità;
  informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulle
  eventuali responsabilità riscontrate a carico di alcuni
  amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi
  professionisti o di imprese.
     6- quater.  Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa
  con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per
  l'attivazione dei compiti di controllo spettanti
  all'Amministrazione.
     6- quinques.  Al Servizio ispettivo è preposto un
  dirigente generale di livello C ed è composto da non più di
  125 unità appartenenti alla professionalità amministrativa e
  tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella
  dirigenziale.  Sono fatte salve le competenze del Nucleo di
  valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4
  della legge 26 aprile 1982, n. 187, nonché le competenze del
  nucleo ispettivo istituito dall'articolo 19 della legge 22
  dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni".
  9. 10.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani,
 
                              Pag. 156
 
  Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri, Manzato,
  Pittella.
       Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
     6- bis.  Dopo la lettera  a)  del comma 10
  dell'articolo 4 della legge n. 109 del 1994 aggiungere la
  seguente lettera:
       " b)  Servizio ispettivo".
  9. 11.
                                             Turroni, Scalia.
       Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
       6- bis.  Il Servizio ispettivo è articolato in un
  nucleo centrale ed in nuclei regionali.  Il Servizio ispettivo
  svolge accertamenti e indagini ispettive nelle materie di
  competenza dell'Autorità; informa altresì gli organi
  amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità
  riscontrate a carico di amministratori, di pubblici
  dipendenti, di liberi professionisti o di imprese.  Il
  Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può
  avvalersi del Servizio ispettivo per l'attuazione dei compiti
  di controllo spettanti all'amministrazione.
  9. 12.
                                             Turroni, Scalia.
     Dopo il comma 7 inserire il seguente:
       7- bis.  All'articolo 4, della legge n. 109 del
  1994, sopprimere il comma 17.
  9. 13.
                                          De Biasio Calimani.
     Dopo il comma 7 inserire il seguente:
       7- bis.  All'articolo 4, comma 17, della legge n.
  109, le parole: "80.000 ECU" sono sostituite dalle seguenti:
  "150.000 ECU".
  9. 14.
                                                   Casinelli.
       Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
     7- bis.  La rubrica dell'articolo 5 della legge n. 109
  del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni è così
  sostituita: "Disposizioni in materia di personale
  dell'Autorità e del Servizio ispettivo e norme
  finanziarie".
     7- ter.  Il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 109
  del 1994 è abrogato.
     7- quater.  Il comma 5- bis  è sostituito dal
  seguente: "In sede di prima applicazione della presente legge,
  si provvede alla copertura dei posti in organico del Servizio
  ispettivo mediante il personale assunto in esito ai concorsi
  per esami di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge
  25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge
  23 maggio 1997, n. 135.
     Per il restante personale si provvede in via prioritaria
  con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al Capo III
  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e con le
  modalità previste dall'articolo 12, comma 1, lettera  s)
  della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni,
  nonché, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui
  al medesimo decreto".
  9. 15.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
     Dopo il comma 7 inserire il seguente:
       7- bis.  E' soppresso il comma 3 dell'articolo 5
  della legge n. 109 del 1994.
  9. 16.
                                             Turroni, Scalia.
     Dopo il comma 7 inserire il seguente:
       7- bis.  All'articolo 5, comma 3 della legge 109,
  sostituire le parole: "Il Ministero dei lavori pubblici" con
  la parola: "l'Autorità", e sostituire le parole: "Sono fatte
  salve le competenze del Nucleo di
 
                              Pag. 157
 
  valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4
  della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonché le competenze del
  nucleo ispettivo istituito dall'articolo 19 della legge 22
  dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni" con le
  seguenti: "Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico
  di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui
  all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
  1997, n. 430".
  9. 17.
                                                   Casinelli.
     Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
       7- bis.  Al comma 3 dell'articolo 5 della legge n.
  109, le parole: "presso il Ministero dei lavori pubblici" sono
  sostituite dalle seguenti: "alle dipendenze dell'Autorità".
  9. 18.
                                                     Merloni.
     Dopo il comma 7 inserire il seguente:
       7- bis.  All'articolo 6, comma 5 della legge n. 109
  del 1994, sono soppresse le parole: "o comunque finanziati per
  almeno il 50 per cento dallo Stato".
  9. 19.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
     Sostituire il comma 8 con il seguente:
       All'articolo 9 della legge n. 109 del 1994, sopprimere
  il comma 1.
  9. 20.
                                           Fabris, Marinacci.
       All'articolo 9, dopo il comma 9, aggiungere il
  seguente:
     9- bis.  Per le attività di restauro e manutenzione
  dei beni mobili e delle superfici decorate di beni
  architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali
  sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire
  i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei
  lavori.
  9. 21.
                                                  Il Governo.
       Sopprimere il comma 11.
  * 9. 22.
                                              Martinat, Foti.
       Sopprimere il comma 11.
  * 9. 23.
  Formenti, Dussin Guido, Fongaro, Parolo.
       Sopprimere il comma 11.
  * 9. 24.
                                                     Merloni.
       Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma 11 bis:
  Al comma 8 dell'articolo 12 della legge n. 109 del 1994,
  sostituire le parole:  fino al 31 dicembre 1997  con le
  parole:  fino al 31 dicembre 2000.
  9. 25.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:
     11- bis.  All'articolo 13, comma 1, della legge n.
  109, sostituire le parole: "gli altri partecipanti" con le
  parole: "le mandanti".
  9. 26.
                                           Stradella, Radice.
 
                              Pag. 158
 
       Sopprimere il comma 12.
  * 9. 27.
                                                    Galdelli.
       Sopprimere il comma 12.
  * 9. 28.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
       Sopprimere il comma 13.
  9. 29.
                                              Martinat, Foti.
     Sostituire il comma 13 con il seguente:
     13.  All'articolo 13, comma 4, della legge n. 109, è
  aggiunto, infine, il seguente periodo: "I consorzi di cui
  all'articolo 10, comma 1, lettera  b),  sono tenuti ad
  indicare, in sede di offerta, i consorziati qualificati, ai
  sensi degli articoli 8 e 9, per conto dei quali il consorzio
  concorre, che saranno diretti affidatari della esecuzione dei
  lavori.  A tutti i consorziati di cui all'articolo 10, comma 1,
  lettera  b),  è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
  forma, alla medesima gara cui partecipa il consorzio.  In caso
  di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del
  codice penale".
  9. 30.
                                           Radice, Stradella.
     Sostituire il comma 14 con il seguente:
     14.  All'articolo 13 della legge n. 109, il comma 5 è
  sostituito dai seguenti:
     "5.  L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte
  le imprese raggruppate e contenere l'impegno che, in caso di
  aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
  mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
  qualificata capogruppo, la quale stipulerà il contratto in
  nome e per conto proprio e delle mandanti.
     Il mandato conferito all'impresa capogruppo deve risultare
  da scrittura privata autenticata.  La relativa procura è
  conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa
  capogruppo.
     5- bis.  E' vietata l'associazione in partecipazione.
  Sono, altresì, vietati le associazioni temporanee ed i
  consorzi di cui al comma 1, successivi all'aggiudicazione
  della gara, tra imprese diverse da quelle che hanno
  sottoscritto l'offerta".
     E, conseguentemente,
       all'articolo 10, comma 1, lettera  d)  della legge
  n. 109, sopprimere le parole da: "i quali, ..." fino a: "e dei
  mandanti;".
  9. 31.
                                           Stradella, Radice.
     Sostituire il comma 14 con il seguente:
     Il comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 109 è
  sostituito dal seguente:
     "La costituzione di associazioni in partecipazione, di
  associazioni temporanee e di consorzi ai sensi del comma 1
  deve essere realizzata prima della partecipazione alla gara, e
  la loro composizione non può subire alcuna modificazione
  durante il suo espletamento o successivamente alla
  aggiudicazione".
  9. 32.
                                                   Casinelli.
     Dopo il comma 14 inserire il seguente:
     14- bis.  All'articolo 14, comma 1, della legge n.
  109, dopo le parole: "dei relativi costi," inserire le
  seguenti: "della sostenibilità ambientale dei medesimi,".
  9. 33.
                                                   Gerardini.
     Al comma 16, dopo le parole:  della legge n. 109
  inserire le seguenti:  dopo le parole "ai profili
  ambientali" sono inserite le seguenti: "e all'utilizzo dei
  materiali
 
                              Pag. 159
 
  provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio" e.
  9. 34.
                                                   Gerardini.
     Al comma 16, sostituire la parola:  spaziali  con
  le seguenti:  dimensionali, volumetriche, formali.
  9. 35.
                                             Turroni, Scalia.
     Al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
  e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", dovrà
  inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa".
  9. 36.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
     Dopo il comma 16 inserire il seguente:
     16- bis.  All'articolo 16, comma 7, della legge n.
  109, dopo le parole: "nonché agli studi e alle ricerche
  connessi" inserire le seguenti: "gli oneri relativi alla
  progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
  piani generali di sicurezza quanto previsti ai sensi del
  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi
  alle prestazioni professionali e specialistiche atte a
  definire gli elementi necessari a fornire il progetto
  esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e
  i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di
  strutture e di impianti per gli edifici esistenti".
  * 9. 37.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
     Dopo il comma 16 inserire il seguente:
     16- bis.  All'articolo 16, comma 7, della legge n.
  109, dopo le parole: "nonché agli studi e alle ricerche
  connessi" inserire le seguenti: "gli oneri relativi alla
  progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
  piani generali di sicurezza quanto previsti ai sensi del
  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi
  alle prestazioni professionali e specialistiche atte a
  definire gli elementi necessari a fornire il progetto
  esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e
  i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di
  strutture e di impianti per gli edifici esistenti".
  * 9. 38.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
     Dopo il comma 16 inserire il seguente:
     16- bis.  All'articolo 17, comma 6, alla lettera
  b)  della legge n. 109 del 1994, dopo la parola:
  "ambientale" aggiungere il seguente periodo: "Ai corrispettivi
  relativi alle attività sopra descritte delle società
  d'ingegneria si applica il contributo integrativo di cui
  all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e successive
  modificazioni".
  9. 39.
                                              Martinat, Foti.
     Dopo il comma 16 inserire il seguente:
     16- bis.  Il comma 1 dell'articolo 18 della legge
  n. 109 del 1994 è sostituito dai seguenti:
     "1.  In sede di contrattazione collettiva decentrata la
  quota dell'1 per cento del costo preventivato di ciascuna
  opera pubblica è destinata alla costituzione di un fondo da
  ripartire fra il personale dell'ufficio tecnico
  dell'amministrazione aggiudicatrice che abbia direttamente
  partecipato alla progettazione dell'opera medesima.
     1- bis.  I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto
  di lavoro a tempo
 
                              Pag. 160
 
  parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale
  dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per
  conto di pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1,
  comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
  successive modifiche e integrazioni, se non conseguenti ai
  rapporti d'impiego.
     1- ter.  E' vietato l'affidamento di attività di
  progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività
  di supporto a mezzo di contratti a tempo indeterminato od
  altre procedure diverse da quelle previste dalla legge n. 109
  del 1994".
  9. 40.
                                              Martinat, Foti.
     Dopo il comma 16 inserire il seguente:
     16- bis.  Il comma 1 dell'articolo 18 della legge
  11 febbraio 1994, n. 109 è sostituito dai seguenti:
     "1.  In caso di contrattazione collettiva decentrata la
  quota dell'1 per cento del costo preventivato di ciascuna
  opera pubblica è destinata alla costituzione di un fondo da
  ripartire fra il personale dell'ufficio tecnico
  dell'amministrazione aggiudicatrice che abbia direttamente
  partecipato alla progettazione dell'opera medesima.
     1- bis.  I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto
  di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
  territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
  professionali per conto di nessuna delle pubbliche
  Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto
  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e
  integrazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
  9. 41.
                                              Martinat, Foti.
       Dopo il comma 16, inserire il seguente:
     16- bis.  All'articolo 18, comma 2- bis,  della
  legge n. 109, dopo le parole: "incluse indagini geologiche e
  geognostiche", inserire le seguenti: "alla stesura dei piani
  di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di
  sicurezza quanto previsti ai sensi del decreto legislativo 14
  agosto 1996, n. 494.
  *9. 42.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
       Dopo il comma 16, inserire il seguente:
     16- bis.  All'articolo 18, comma 2- bis,  della
  legge n. 109, dopo le parole: "incluse indagini geologiche e
  geognostiche", inserire le seguenti: "alla stesura dei piani
  di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di
  sicurezza quanto previsti ai sensi del decreto legislativo 14
  agosto 1996, n. 494.
  *9. 43.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
     16- bis.  All'articolo 19, comma 1, paragrafo 2) della
  legge n. 109, sostituire le parole: "riguardino lavori di
  manutenzione, restauro e scavi archeologici",  con le
  seguenti:  "riguardino lavori di manutenzione e scavi
  archeologici".
  9. 44.
                                             Turroni, Scalia.
       Sopprimere il comma 17.
  9. 45.
                                                      Galati.
       Al comma 18 aggiungere in fine le seguenti parole:  o
  ad altre pubbliche amministrazioni.
  9. 46.
                                                   Casinelli.
 
                              Pag. 161
 
       Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
     18- bis.  Nel caso di contratti da stipulare ai sensi
  dell'articolo 7, comma 1, lettera  c)  della legge n. 109
  del 1994, l'importo della parte a corpo non può essere
  inferiore al 50 per cento dell'importo totale dell'opera.
  9. 47.
                                              Martinat, Foti.
       Al comma 20, dopo le parole:  legge n. 109,
  aggiungere le seguenti:  e sono soppresse le parole:
  previo parere vincolante del Consiglio superiore dei lavori
  pubblici.
  9. 48.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Al comma 20, dopo le parole:  legge n. 109,  sono
  aggiunte le seguenti:  dopo la parola parere, la parola:
  vincolante,  è soppressa ed.
  9. 49.
                                                  Il Governo.
       Dopo il comma 22 è inserito il seguente:
     22- bis.  All'articolo 24, comma 5, della legge n. 109
  dopo la parola: "comma 1" inserire le parole: lettera
  a).
  9. 50.
                                                  Il Governo.
       Dopo il comma 22 è inserito il seguente:
     22- bis.  All'articolo 24, comma 5, dopo le parole:
  "ai sensi del comma 1," inserire le parole: "lettera
  b),".
  9. 51.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Dopo il comma 24, inserire il seguente:
     24- bis.  All'articolo 25, comma 1, della legge n.
  109, alla lettera  b),  sostituire le parole: "sempre che"
  con le seguenti: "a condizione che".
  9. 52.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
       Dopo il comma 25, inserire il seguente:
     25- bis.  All'articolo 25, comma 2, della legge n.
  109, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ivi compresi
  errori derivanti dallo studio geotecnico, geologico,
  idrogeologico, di impatto ambientale, topografico e
  simili".
  *9. 53.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Dopo il comma 25, inserire il seguente:
     25- bis.  All'articolo 25, comma 2, della legge n.
  109, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ivi compresi
  errori derivanti dallo studio geotecnico, geologico,
  idrogeologico, di impatto ambientale, topografico e
  simili".
  *9. 54.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
       Il comma 26 è sostituito dal seguente:
     All'articolo 25, comma 3, della legge n. 109, le parole:
  "5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto" sono
  sostituite dalle seguenti: "5 per cento dei lavori
 
                              Pag. 162
 
  dell'appalto" e le parole: "della spesa prevista" sono
  sostituite dalle parole: "dell'importo del contratto".
  9. 55.
                                                   Casinelli.
       Al comma 26 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
  e sono soppresse le parole:  e siano motivate da
  obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed
  imprevedibili al momento della stipula del contratto.
  9. 56.
                                              Martinat, Foti.
       Al comma 26, aggiungere in fine le seguenti parole:
  L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 25 della legge
  11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed
  integrazioni viene così riformulato: "L'importo in aumento
  relativo a tali varianti non può superare il 20 per cento
  dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura
  nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera".
  9. 57.
                                           Stradella, Radice.
       Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
     26- bis.  al comma 4 dello stesso articolo 25
  sostituire le parole: "eccedano il quinto dell'importo
  originario del contratto" con: "eccedano i tre/quinti
  dell'importo originario del contratto".
  9. 58.
                                           Stradella, Radice.
       Dopo il comma 26, all'articolo 9, aggiungere il
  seguente:
     26- bis.  Al comma 5 dell'articolo della legge 11
  febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni
  sono soppresse le parole: "fino a quattro quinti dell'importo
  del contratto".
  9. 59.
                                           Stradella, Radice.
     Al comma 27, sostituire il capoverso 5- bis  con il
  seguente:
     5- bis.  Ai fini del presente articolo l'errore o
  omissione di progettazione è costituito dall'inadeguata
  valutazione dello stato di fatto, per quanto riscontrabile con
  una normale diligenza, dalla mancata od erronea
  identificazione della normativa tecnica vincolante per la
  progettazione, dal mancato rispetto dei requisiti funzionali
  ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta dalla
  violazione delle norme di diligenza nella predisposizione
  degli elaborati progettuali.
  9. 60.
                                              Martinat, Foti.
       Al comma 27, capoverso 5- bis,  dopo le parole:
  inadeguata valutazione dello stato di fatto,  sono
  inserite le seguenti:  in relazione a quanto riscontrabile
  con normale diligenza ed in riferimento alle prove ed ai
  sondaggi effettuati.
  9. 61.
                                                   Casinelli.
       Dopo il comma 27, inserire il seguente:
     27- bis.  All'articolo 26 della legge n. 109, il comma
  1 è sostituito dal seguente:
     1.  In caso di ritardo nella emissione dei certificati di
  pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
  rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato
  speciale e comunque non oltre quelli fissati dal Capitolato
  Generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi,
  legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i
  termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate
  di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso
  il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
  dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
  dell'articolo 1460 codice civile, ovvero, previa costituzione
  in mora dell'Amministrazione
 
                              Pag. 163
 
  e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa,
  di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
  risoluzione del contratto.
       Conseguentemente al comma 32, sostituire le parole:
  secondo periodo del comma 2 è soppresso  con le seguenti:
  il secondo e l'ultimo periodo del comma 2 sono
  soppressi.
  * 9. 62.
                                           Fabris, Marinacci.
       Dopo il comma 27, aggiungere il seguente comma:
     27- bis.  All'articolo 26 della legge n. 109, il comma
  1 è sostituito dal seguente:
     1.  In caso di ritardo nella emissione dei certificati di
  pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
  rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato
  speciale e comunque non oltre quelli fissati dal Capitolato
  Generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi,
  legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i
  termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate
  di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso
  il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
  dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
  dell'articolo 1460 codice civile, ovvero, previa costituzione
  in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data
  della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale
  per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
       Conseguentemente, al comma 32, sostituire le parole:
  il secondo periodo del comma 2 è soppresso  con le
  seguenti:  il secondo e l'ultimo periodo del comma 2 sono
  soppressi.
  *9. 63.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
     27- bis.  All'articolo 26 della legge n. 109, il comma
  1 è sostituito dal seguente:
     1.  In caso di ritardo nella emissione dei certificati di
  pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
  rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato
  speciale e comunque non oltre quelli fissati dal Capitolato
  Generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi,
  legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i
  termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate
  di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso
  il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto
  dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
  dell'articolo 1460 codice civile, ovvero, previa costituzione
  in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data
  della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale
  per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
       Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del comma
  2 dell'articolo 30 della legge n. 109.
  * 9. 64.
                                           Stradella, Radice.
     Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
     27- bis.  All'articolo 26, della legge n. 109,
  sostituire il comma 4 con il seguente:
     "4.  Per i lavori di durata superiore a dodici mesi, a
  decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data di
  presentazione dell'offerta e con esclusione dei lavori
  ultimati nel primo anno, l'importo contrattuale dei lavori
  ancora da eseguire è aggiornato ogni anno in misura pari alla
  variazione, accertata dall'ISTAT, degli indici di costo di
  costruzione, con riferimento
 
                              Pag. 164
 
  alle tipologie edificatorie individuate dall'ISTAT, rispetto
  alla data di presentazione dell'offerta.  Non si fa luogo
  all'aggiornamento in relazione ai periodi successivi al
  termine previsto dal contratto per l'ultimazione dei lavori,
  ove il ritardo sia dovuto a responsabilità dell'esecutore".
  9. 65.
                                           Stradella, Radice.
     Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
     27- bis.  All'articolo 26 comma 6 della legge n. 109
  del 1994 è aggiunto il seguente comma:
     "6- bis.  In caso di fermo dei cantieri dovuto al
  mancato rilascio di licenze, nulla osta, autorizzazioni ed
  atti similari, ovvero a revoca degli stessi, l'appaltatore ha
  diritto alla immediata corresponsione di un indennizzo per
  ciascun giorno di fermo, nella misura specificata dal
  Regolamento.  L'indennizzo viene corrisposto dal committente,
  il quale può eventualmente rivalersi nei confronti
  dell'Amministrazione responsabile della sospensione dei
  lavori, qualora nel comportamento di quest'ultima sia
  ravvisabile una quale negligenza o imperizia.  E' fatto salvo
  il diritto dell'appaltatore di richiedere, con gli ordinari
  strumenti riconosciuti dall'ordinamento a tutela dei suoi
  interessi, la differenza tra l'importo dell'indennizzo
  ricevuto e l'entità del danno effettivamente subito.
  9. 66.
                                           Stradella, Radice.
       Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
     27- bis.  All'articolo 27 della legge n. 109,
  sostituire al comma 2, le parole: "per carenza di organico
  accertata e certificata dal responsabile del procedimento" con
  le seguenti parole: "nei casi di cui al comma 4 dell'articolo
  17.
  *9. 67.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
     27- bis.  All'articolo 27 della legge 11 febbraio
  1994, n. 109 e successive modificazioni sostituire, al comma
  2, le parole: "per carenza di organico accertata e certificata
  dal responsabile del procedimento" con le seguenti: "nei casi
  di cui al comma 4 dell'articolo 17".
  * 9. 68.
                                            Stradella Radice.
       Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
     27- bis.  All'articolo 27 della legge 11 febbraio
  1994, n. 109 e successive modificazioni sostituire, al comma
  2, le parole: "per carenza di organico accertata e certificata
  dal responsabile del procedimento" con le seguenti: "nei casi
  di cui al comma 4 dell'articolo 17".
  * 9. 69.
                                                      Galati.
       Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
     27- bis.  All'articolo 27, comma 2, della legge n.
  109, sopprimere la lettera  b).
  9. 70.
                                           Radice, Stradella.
       Dopo il comma 28 inserire il seguente:
     28- bis.  Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo
  28 della legge n. 109 è così sostituito: "Il collaudo si
  intende tacitamente approvato se l'atto formale di
 
                              Pag. 165
 
  approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
  scadenza del predetto termine.
  9. 71.
                                                   Casinelli.
       Al comma 29, sostituire le parole:  200.000 ECU
  con le seguenti:  400.000 ECU.
  9. 72.
                                                    Cappella.
       Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:
     29- bis.  All'articolo 28, comma 4, della legge n.
  109, le parole: "tre tecnici" sono aggiunte le parole:
  "laureati in ingegneria, architettura o altre discipline
  tecniche".
  9. 73.
                                                   Casinelli.
       Dopo il comma 29 inserire il seguente:
     29- bis.  All'articolo 28, comma 9 della legge n. 109
  dopo le parole:  "rata di saldo" inserire le seguenti "da
  effettuarsi non oltre il novantesimo giorno dalla emissione
  del certificato di regolare esecuzione".
  9. 74.
                                                    Galdelli.
       Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
     29- bis.  Dopo l'articolo 28 della legge 11 febbraio
  1994, n. 109 è aggiunto il seguente:
                       Art. 28- bis.
     1.  E' escluso dall'affidamento di incarichi di
  progettazione, direzione dei lavori, collaudo, consulenze e
  simili il personale assunto a mezzo di contratti a tempo
  determinato o mediante altre procedure diverse da quelle
  previste nella presente legge.
  9. 75.
                                                   Casinelli.
       Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:
     29- bis.  Il regolamento individua i casi in cui è
  obbligatorio il collaudo in corso d'opera.
  9. 76.
                                                   Casinelli.
       Sostituire il comma 31, con il seguente:
     31.  All'articolo 29 della legge n. 109, dopo il comma 1,
  aggiungere il seguente comma:
     1- bis.  Sono abrogate le norme che prevedono la
  pubblicità, anche per estratto, sui quotidiani sia di
  rilevanza nazionale sia aventi particolare diffusione nella
  regione ove ha sede il soggetto appaltante.
  9. 77.
                                           Stradella, Radice.
     Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
     31- bis.  All'articolo 30, comma 1, della legge n.
  109, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti
  parole: "e dall'impegno del fidejussorie a rilasciare la
  garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse
  aggiudicatario".
  9. 78.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Sopprimere il comma 32.
  9. 79.
                                                   Casinelli.
 
                              Pag. 166
 
       Sostituire il comma 32 con il seguente:
     Il comma 2 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994, è
  così sostituito:
     2.  L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una
  garanzia fidejussoria del 20 per cento per lavori di importo
  inferiore a 5 milioni di ECU; del 30 per cento, per lavori di
  importo superiore.  La mancata costituzione della garanzia
  determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
  cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che
  aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue
  nella graduatoria.  La garanzia copre gli oneri per il mancato
  od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla
  data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
     2- bis.  Per lavori di importo superiore a 25 milioni
  di ECU, l'amministrazione aggiudicante può richiedere nel
  bando una garanzia globale di esecuzione e, in caso di
  inadempienza dell'aggiudicatario, il prestatore della garanzia
  fidejussoria, per evitarne l'escussione, può avvalersi della
  facoltà di indicare al committente un altro soggetto in
  possesso dei requisiti previsti dal bando, il quale diventa il
  principale obbligato in sostituzione dell'originario
  contraente.  Il subentro del supplente non comporta alcuna
  modifica delle condizioni originarie del contratto.  Il
  committente rimane estraneo alle controversie fra l'impresa
  assicuratrice e i rappresentanti dell'aggiudicatario, ovvero
  tra l'impresa assicuratrice ed il supplente, né esse hanno
  effetto sulla regolare esecuzione dei lavori.
  9. 80.
                                                     Merloni.
       Sostituire il comma 32 con il seguente:
     All'articolo 30 della legge n. 109, i primi due periodi
  del comma 2 sono così modificati: "L'esecutore dei lavori è
  obbligato a costituire una garanzia pari ai punti percentuali
  del ribasso d'asta.
  9. 81.
                                           Stradella, Radice.
       Sostituire il comma 32 con il seguente:
     All'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 il secondo
  periodo del comma 2 è così sostituito: "per i lavori di
  importo superiore ai 50.000 ECU la garanzia fidejussoria non
  può essere inferiore alla percentuale di ribasso contenuta
  nell'offerta, qualora l'impresa aggiudicataria dei lavori,
  all'atto dell'aggiudicazione dei lavori, non fosse in grado di
  esibire la garanzia fedejussoria richiesta, questa deve essere
  esclusa dall'appalto e lo stesso aggiudicato all'impresa
  collocatasi successivamente nella gara di appalto.
  9. 82.
                                                    Galdelli.
       Sostituire il comma 32 con il seguente:
     All'articolo 30 della legge n. 109, il secondo periodo del
  comma 2 è sostituito dal seguente: "In caso di aggiudicazione
  con ribasso d'asta superiore alla media aritmetica dei
  ribassi, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti
  percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta
  percentuale media di ribasso.
  9. 83.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Al comma 32, sono aggiunte, in fine, le seguenti
  parole:  e il terzo periodo del comma 2 è sostituito con il
  seguente: "La garanzia copre i costi diretti conseguenti alla
  mancata o inesatta esecuzione dei lavori previsti dal
  contratto e cessa di avere effetto solo alla data di
  accettazione dei lavori di cui all'articolo 28 ovvero
  trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza
  che la stazione appaltante abbia provveduto all'avvio delle
  operazioni di collaudo ov-vero
 
                              Pag. 167
 
  decorsi i termini di cui all'articolo 28, comma 2".
  9. 84.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Dopo il comma 32 aggiungere i seguenti:
     32- ter.  All'articolo 30, comma 3, della legge n.
  109, dopo le parole: "collaudo provvisorio" sono aggiunte le
  parole: "e comunque sino a non oltre tre mesi dalla data di
  ultimazione dei lavori".
     32- quater.  All'articolo 30 comma 4, della legge n.
  109, sostituire la parola: "lavori" con le parole: "opere
  edili strutturali" e sostituire le parole: ", nonché una
  polizza per responsabilità civile verso terzi," con le parole:
  "e che prevede anche una garanzia per danni a terzi".
  9. 85.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
     Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
     32- bis.  All'articolo 30, dopo il comma 4 aggiungere
  il seguente 4- bis:  "L'esecutore è obbligato entro 15
  giorni dall'aggiudicazione provvisoria a dichiarare la
  perfetta eseguibilità dell'opera al prezzo offerto, sulla base
  del progetto esecutivo posto a base dell'offerta di gara.  Nel
  caso riscontrasse contraddizioni o mancanze del progetto
  esecutivo, è tenuto a comunicarle al responsabile del
  procedimento il quale, valutata la fondatezza tecnica della
  richiesta e sempre che la stessa non comporti un supero di
  spesa superiore al 3 per cento, provvederà a richiedere al
  progettista le integrazioni o le correzioni necessarie.  Il
  progettista è tenuto a fornire, a sua cura e spese, le
  integrazioni o le correzioni richieste dal responsabile del
  procedimento".
  9. 86.
                                             Turroni, Scalia.
       Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
     32- bis.  All'articolo 30, comma 5, sostituire le
  parole: "Il progettista o i progettisti incaricati della
  progettazione esecutiva devono" con le parole: "Il progettista
  o i progettisti incaricati della progettazione definitiva ed
  esecutiva, il direttore dei lavori ed il responsabile del
  procedimento devono"; sostituire le parole: "La garanzia è
  prestata per un massimale" con le parole: "La garanzia
  complessiva di tutti i soggetti intervenuti nelle fasi di
  progettazione, direzione dei lavori e controllo, sarà prestata
  per un massimale complessivo"; sostituire le parole: "La
  mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza"
  con le seguenti: "La mancata presentazione da parte dei
  progettisti e del direttore dei lavori della polizza".
  9. 87.
                                             Turroni, Scalia.
       Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:
     32- bis.  All'articolo 30 della legge n. 109, e
  successive modificazioni e integrazioni, sostituire il
  penultimo periodo del comma 5 con il seguente: "La garanzia è
  prestata per un massimale pari al 10 per cento dell'importo
  dei lavori progettati, IVA esclusa, con il limite di 1,5
  milioni di ECU".
  9. 88.
                                              Martinat, Foti.
       Al comma 33 sostituire il capoverso 6 con il
  seguente:
     "6.  Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei
  lavori, le stazioni appaltanti
 
                              Pag. 168
 
  devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti
  dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai
  documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro
  conformità alla normativa vigente.  Tale verifica può essere
  effettuata:
         a)  dagli uffici tecnici delle predette stazioni
  appaltanti;
         b)  da organismi di controllo, accreditati ai sensi
  delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000, aventi le
  competenze e le compatibilità stabilite dal regolamento di cui
  all'articolo 3, comma 2.
     Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, può
  stabilire i termini e le modalità di verifica degli elaborati
  progettuali".
  9. 89.
                                           Stradella, Radice.
       Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:
     "33- bis.  All'articolo 30, comma 7, della legge n.
  109, sono aggiunte le seguenti parole: "salvo quelle di cui al
  decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n.
  1063, e successive modificazioni, e alle leggi 20 dicembre
  1981, n. 741, e successive modificazioni, e 8 ottobre 1984, n.
  687, e successive modificazioni, che si applicano ai contratti
  i cui bandi sono pubblicati fino alla data di entrata in
  vigore del regolamento di esecuzione della presente
  legge"".
  9. 90.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
     34- bis.  "Il secondo ed il terzo periodo del primo
  comma dell'articolo 30 sono sostituiti dai seguenti: "La
  cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per
  fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al
  momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  Ai non
  aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni
  dalla aggiudicazione"".
  9. 91.
                                                  Il Governo.
       Al comma 35, capoverso 1- bis,  sostituire la
  lettera  c)  con la seguente:
     " c)  un programma attuativo in funzione della propria
  organizzazione lavorativa nel cantiere relativamente alla
  sicurezza, nonché indicazioni sulle modalità interne relative
  all'organizzazione aziendale ai fini del controllo
  dell'adempimento delle norme di sicurezza".
  e, conseguentemente, al comma 36, capoversi 2 e 3,
  sostituire le parole:  "piano operativo di sicurezza"  con
  le seguenti:  "programma attuativo e indicazioni"".
  9. 92.
                                           Stradella, Radice.
       Al comma 35, capoverso 1- ter  dopo le parole:
  legge 19 marzo 1990, n. 55  aggiungere il fine le
  seguenti: ,  nonché delle disposizioni di cui ai decreti
  legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n.
  494.
  9. 93.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Al comma 36, sostituire le parole da:  relativi
  fino alla fine del periodo con le seguenti:  i relativi
  oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti
  a ribasso d'asta.
  9. 94.
                                           Stradella, Radice.
 
                              Pag. 169
 
       Al comma 36, capoverso 2, sostituire l'ultimo periodo
  con il seguente:
     Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza
  in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie
  competenze, vigilano sull'osservanza dei vari piani di
  sicurezza.
  9. 95.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Al comma 36, capoverso 2- bis,  sopprimere le
  parole:  in tale ultima ipotesi le imprese esecutrici hanno
  diritto al riconoscimento di eventuali maggiori costi.
  9. 96.
                                                   Casinelli.
       Dopo il comma 37 inserire il seguente:
     37- bis.  All'articolo 31- bis  della legge n. 109
  il comma 2 è soppresso e il comma 3 è sostituito dal
  seguente:
       3.  I ricorsi relativi alle procedure di affidamento di
  lavori pubblici espletate dai soggetti di cui all'articolo 2,
  comma 2, sono devolute alla giurisdizione del giudice
  amministrativo.
  9. 97.
                                                  Il Governo.
       Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
     37- bis.  All'articolo 35, comma 1 della legge n. 109,
  sostituire le parole:  il possesso dei requisiti  con le
  seguenti parole:  l'avvenuto inoltro della richiesta di
  recupero dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei costruttori,
  di cui all'articolo 25 del decreto ministeriale 9 marzo 1989,
  n. 172, ai fini della dimostrazione del possesso dei
  requisiti.
       Conseguentemente alla fine del comma 2 del medesimo
  articolo 35 aggiungere le seguenti parole:  La risoluzione
  del rapporto ha luogo altresì allorquando il competente
  Comitato non ratifichi il richiesto recupero delle iscrizioni
  all'ANC.
  * 9. 98.
                                           Stradella, Radice.
       Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
     37- bis.  All'articolo 35, comma 1 della legge n. 109,
  sostituire le parole:  il possesso dei requisiti  con le
  seguenti parole:  l'avvenuto inoltro della richiesta di
  recupero dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei costruttori,
  di cui all'articolo 25 del decreto ministeriale 9 marzo 1989,
  n. 172, ai fini della dimostrazione del possesso dei
  requisiti.
       Conseguentemente alla fine del comma 2 del medesimo
  articolo 35 aggiungere le seguenti parole:  La risoluzione
  del rapporto ha luogo altresì allorquando il competente
  Comitato non ratifichi il richiesto recupero delle iscrizioni
  all'ANC.
  * 9. 99.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
     37- bis.  All'articolo 35, comma 4, della legge n.
  109, aggiungere alla fine i seguenti periodi:  La eventuale
  stipula del contratto avviene sotto la condizione che il
  competente Comitato ratifichi il richiesto recupero
  dell'iscrizione all'ANC.  Le disposizioni del presente comma si
  applicano altresì alle operazioni di cui al comma 1 effettuate
  nel corso di una procedura di affidamenti di lavori.
  * * 9. 100.
                                           Stradella, Radice.
 
                              Pag. 170
 
       Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
     37- bis.  All'articolo 35, comma 4, della legge n. 109
  aggiungere alla fine i seguenti periodi:  La eventuale
  stipula del contratto avviene sotto la condizione che il
  competente Comitato ratifichi il richiesto recupero
  dell'iscrizione all'ANC.  Le disposizioni del presente comma si
  applicano altresì alle operazioni di cui al comma 1 effettuate
  nel corso di una procedura di affidamenti di lavori.
  * * 9. 101.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Dopo il comma 37, inserire il seguente:
     "37- bis.  All'articolo 35 della legge 11 febbraio
  1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni il
  comma 5 è sostituito dal seguente: "Fino al 31 dicembre 1999 i
  beni iscritti nel bilancio della società risultante dalla
  funzione e operante nella realizzazione di opere pubbliche
  possono essere adeguati ai valori di mercato ivi inclusa la
  appostazione dell'avviamento, in esenzione di imposta"".
  9. 102.
                                                     Mammola.
       Dopo il comma 37 inserire il seguente:
     " 37- bis.  All'articolo 35 della legge n. 109, il
  comma 5 é sostituito dal seguente:
     "5.  All'articolo 35, comma 5 della legge n. 109, le
  parole: fino al 31 dicembre 1996, sono sostituite dalle
  seguenti: fino al 31 dicembre 2002"".
  *9. 103.
                                           Stradella, Radice.
       Dopo il comma 37 inserire il seguente:
     " 37- bis.  All'articolo 35 della legge n. 109, il
  comma 5 é sostituito dal seguente:
     "5.  All'articolo 35, comma 5 della legge n. 109, le
  parole: fino al 31 dicembre 1996, sono sostituite dalle
  seguenti: fino al 31 dicembre 2002"".
  *9. 104.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Dopo il comma 37 inserire il seguente:
     " 37- bis.  All'articolo 35, comma 5 della legge n.
  109, le parole: fino al 31 dicembre 1996, sono sostituite
  dalle seguenti: fino al 31 dicembre 2000".
  9. 105.
                                                   Casinelli.
       Dopo il comma 37 inserire il seguente:
     " 37- bis.  All'articolo 37 della legge n. 109 è
  aggiunto in fine il seguente periodo: "Non verranno
  riconosciute, da parte delle stazioni appaltanti, le
  certificazioni liberatorie rilasciate da quelle Casse Edili
  che non rispettano le disposizioni previste dal precedente
  articolo"".
  ***9. 106.
                                                   Casinelli.
       Dopo il comma 37 inserire il seguente:
     " 37- bis.  All'articolo 37, comma 1 della legge n.
  109 del 1994 inserire alla fine la seguente frase: non
  verranno riconosciute, da parte delle stazioni appaltanti le
  certificazioni liberatorie rilasciate da quelle casse edili
  che non rispettano le disposizioni del presente articolo".
  ***9. 107.
                                                    Galdelli.
 
                              Pag. 171
 
       Dopo il comma 37 inserire il seguente:
     " 37- bis.  All'articolo 37 della legge n. 109 è
  inserito il seguente periodo: "Non verranno riconosciute, da
  parte delle stazioni appaltanti, le certificazioni liberatorie
  rilasciate da quelle Casse Edili, che non rispettano le
  disposizioni previste dal presente articolo"".
  ***9. 108.
                                                     Merloni.
       Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
     " 37- bis.  All'articolo 37 della legge n. 109 del
  1994 aggiungere in fine il seguente periodo: "Le casse edili
  che non applicano la reciprocità con altre casse edili
  regolarmente costituite non possono rilasciare ricevute
  liberatorie"".
  9. 109.
                                             Turroni, Scalia.
       Al comma 38, sopprimere il capoverso 2).
  9. 110.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
       Al comma 38, sostituire il capoverso 2 con il
  seguente:
        2) che l'appaltatore provveda a notificare alla
  stazione appaltante le imprese alle quali è stato affidato il
  subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo
  inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni.
  9. 111.
                                           Stradella, Radice.
       Dopo il comma 38, inserire il seguente:
        38- ter.  All'articolo 18 comma 3 della legge n.
  55 del 1990, prima delle parole:  Il soggetto appaltante, sono
  inserite le seguenti:  Ai soli fini della determinazione della
  porzione di lavoro subappaltabile.
  9. 112.
                                           Stradella, Radice.
       Dopo il comma 38 aggiungere il seguente:
     "38- bis.  Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 19
  marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34, comma 1,
  della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: "ma in ogni
  caso non superiore al 30%" sono sostituite con: "ma in ogni
  caso non superiore al 45%."".
  9. 113.
                                           Stradella, Radice.
       Sopprimere il comma 39.
  9. 114.
                                              Martinat, Foti.
       Sostituire il comma 39 con il seguente:
     "Il comma 2 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1994,
  n. 109, è soppresso".
  9. 115.
                                                   Casinelli.
       Sostituire il comma 39 con il seguente:
     "Il comma 3- ter,  dell'articolo 18 della legge 19
  marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 34, comma 2 della
  legge n. 109, è abrogato".
  9. 116.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Dopo il comma 40 inserire il seguente:
     40- bis.  "Sopprimere l'articolo 18 comma 8 della
  legge n. 55 del 1990".
  9. 137.
                                           Stradella, Radice.
 
                              Pag. 172
 
       Al comma 41 aggiungere in fine le seguenti
  parole:
     La stazione appaltante provvede al rilascio
  dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
  richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta,
  ove ricorrano giustificati motivi.  Trascorso tale termine
  senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
  concessa.
  9. 117.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Al comma 43, capoverso 12, dopo le parole:  avente ad
  oggetto attività  inserire le seguenti:  ovunque
  espletate.
  9. 118.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
       Al comma 43, capoverso 12, primo periodo, sostituire le
  parole:  5 per cento,  con le seguenti:  2 per cento.
  * 9. 119.
                                                   Casinelli.
       Al comma 43, sostituire le parole:  al 5 per cento
  con le seguenti:  al 2 per cento.
  * 9. 120.
                                                    Galdelli.
       Al comma 43, capoverso 12, sostituire le parole:  5
  per cento  con le seguenti:  2 per cento.
  * 9. 121.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
       Al comma 43, capoverso 12, sostituire le parole:  5
  per cento  con le seguenti:  2 per cento.
  * 9. 122.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Al comma 43, capoverso 12, sostituire la parola:  5
  per cento  con la seguente:  2 per cento.
  * 9. 123.
                                             Turroni, Scalia.
       Al comma 43, capoverso 12, al primo periodo, dopo le
  parole:  se singolarmente di importo superiore al 5 per
  cento dell'importo dei lavori affidati  inserire le
  seguenti:  o di importo superiore a 150.000 ECU.
  9. 124.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
       Al comma 43, capoverso 12, al primo periodo, dopo le
  parole:  dei lavori affidati  inserire le seguenti:  o
  di importo superiore a 100.000 ECU.
  9. 125.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Al comma 43, capoverso 12, sostituire le parole:  al
  50 per cento  con le seguenti:  al 30 per cento.
  * 9. 126.
                                                    Galdelli.
 
                              Pag. 173
 
       Al comma 43, capoverso 12, sostituire le parole:  al
  50 per cento  con le seguenti:  al 30 per cento.
  * 9. 127.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
       Al comma 43, capoverso 12, tra le parole:  del
  contratto  e:  da affidare,  inserire le seguenti:  di
  subappalto.
  9. 128.
                                              Martinat, Foti.
       Al comma 43, inserire in fine il seguente
  periodo:
     E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla
  stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per
  l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
  l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
  fornitura affidata.
  9. 129.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Sopprimere il comma 45.
  9. 130.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
       Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:  48- bis.
  All'articolo 38 della legge n. 109 del 1994 il comma 4 è
  abrogato.
  * 9. 131.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
     48- bis.  L'articolo 38 della legge n. 109 è
  abrogato.
  * 9. 132.
                                           Fabris, Marinacci.
       Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
     48- bis.  L'articolo 38 della legge n. 109 è
  sostituito con il seguente:
       1.  Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
  di cui all'articolo 3, il Ministero per i Beni Culturali e
  Ambientali e le Soprintendenze, per la realizzazione dei
  lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai
  sensi della legge 1^ giugno 1939 n. 1089 e successive
  modificazioni possono procedere in deroga agli articoli 16, 20
  comma 4, 23 comma 1, e 23 comma 2 limitatamente all'importo
  dei lavori, nonché all'articolo 25.
  * * 9. 133.
                                                   Casinelli.
       Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
     48- bis.  Sostituire l'articolo 38 della legge n. 109
  con il seguente:
       1.  Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
  di cui all'articolo 3, il Ministero per i Beni Culturali e
  Ambientali e le Soprintendenze per la realizzazione dei lavori
  di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi
  della legge 1^ giugno 1939 n. 1089 e successive modificazioni
  possono procedere in deroga agli articoli 16, 20 comma 4, 23
  comma 1, e 23 comma 2 limitatamente all'importo dei lavori,
  nonché all'articolo 25.
  * * 9. 134.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani,
 
                              Pag. 174
 
  Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri, Manzato,
  Pittella.
       Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
     48- bis.  Sostituire l'articolo 38 della legge n. 109
  con il seguente:
       Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e le
  Soprintendenze, per eseguire i lavori di scavo, restauro e
  manutenzione dei beni di cui alla legge 1^ giugno 1939 n. 1089
  e successive modificazioni, fino alla data di entrata in
  vigore del regolamento di cui all'articolo 3, possono derogare
  a quanto disposto agli articoli 16, 20 comma 4, 23 comma 1, e
  23 comma 2 limitatamente all'importo dei lavori, nonché
  all'articolo 25.
  9. 135.
                                           Stradella, Radice.
       Dopo il comma 48, aggiungere il seguente comma:
     48- bis.  E' vietato l'affidamento di attività di
  progettazione, direzione dei lavori, collaudo, consulenza,
  indagine ed attività di supporto a mezzo di contratti a tempo
  determinato od altre procedure diverse da quelle previste
  dalla legge n. 109 del 1994.
  9. 136.
                                           Stradella, Radice.
 
DATA=980528 FASCID=SMC13-355 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=08 SEDE=RE NSTA=0355 TOTPAG=0271 TOTDOC=0127 NDOC=0082 TIPDOC=P DOCTIT=0074 COMM=C8 D TX PAGINIZ=0154 RIGINIZ=035 PAGFIN=0174 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=154 PAGEFIN=174 SORTRES=9805283 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00355 SORTNAV=59805280 00355 b00000 ZZSMC355 NDOC0082 TIPDOCP DOCTIT0074 NDOC0074



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