Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


377886
SMC0355-0084
Bollettino Giunte e Commissioni n. 355 del 28 maggio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-355)
(suddiviso in 127 Unità Documento)
Unità Documento n.84 (che inizia a pag.174 dello stampato)
             ...VIII COMMISSIONE PERMANENTE
           (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
 
 
...IN SEDE REFERENTE
...C4420; C210; C264; C743; C1411; C3516; C3574; C3642. LAVCOMM
...C4420; C210; C264; C743; C1411; C3516; C3574; C3642.
...EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AL TESTO BASE
ART. 11.
Giovedì 28 maggio 1998. - Presidenza del Vicepresidente Primo GALDELLI. - Interviene il ministro dell'ambiente Edo Ronchi.
ZZSMC ZZRES ZZSMC280598 ZZSMC980528 ZZSMC000598 ZZSMC000098 ZZSMC355 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC8 ZZRE
       Sopprimerlo.
  11. 1.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
       Sostituirlo con il seguente:
                          "Art. 11.
  (Realizzazione di opere pubbliche senza oneri o con oneri
    parziali finanziari per la pubblica amministrazione).
     1.  Dopo l'articolo 37 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
  è aggiunto il seguente:
     Art. 37- bis  -  (Promotore)  - 1.  Le
  amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2,
  lettera  a),  entro il primo trimestre di ogni anno
  rendono pubblico, nei modi e con le forme previsti
  dall'articolo 29, l'elenco dei lavori pubblici o di pubblica
  utilità inseriti negli strumenti di programmazione triennale
  previsti dall'articolo 14, che intendono realizzare con
  risorse private.  Tali lavori sono corredati della
  progettazione preliminare di cui all'articolo 14, comma 6,
  della presente legge.
     2.  Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco
  di cui al comma 1, i soggetti promotori possono presentare
 
                              Pag. 175
 
  alle stesse amministrazioni aggiudicatrici offerte relative
  ai lavori ivi ricompresi, da realizzare in regime di
  concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, con risorse
  totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi.  Le
  offerte sono costituite da uno studio di inquadramento
  territoriale ed ambientale, da un progetto definitivo, da una
  bozza di convenzione nonché da un piano economico-finanziario
  asseverato da istituti di credito con la specificazione delle
  caratteristiche del servizio e della gestione, nonché degli
  altri elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera
  b)  e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle
  garanzie offerte dal promotore all'amministrazione
  aggiudicatrice.
     3.  Entro tre mesi dalla scadenza del termine di
  presentazione delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici
  valutano mediante una Commissione giudicatrice di cui
  all'articolo 21 le offerte presentate, utilizzando il criterio
  dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui
  all'articolo 21, comma 2, lettera  b),  anche tenendo
  conto, sotto il profilo della fattibilità costruttiva,
  urbanistica ed ambientale, della qualità progettuale, della
  funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità
  al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di
  manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori della
  concessione, delle eventuali tariffe da applicare e del valore
  economico e finanziario del piano, e aggiudicano la
  concessione anche nel caso di una sola offerta valida ed
  affidabile, precisando eventuali modifiche della bozza di
  convenzione, del progetto e delle garanzie.
     4.  L'aggiudicatario è tenuto a prestare garanzia ai sensi
  dell'articolo 30, comma 2 e a redigere nei termini indicati
  nell'offerta il progetto esecutivo senza che comunque possa
  determinarsi la modifica del piano finanziario e ad attivare
  conseguentemente tutte le procedure per consentire all'atto
  dell'approvazione del progetto esecutivo l'immediata
  realizzazione dell'opera.
     5.  Possono presentare le offerte di cui al comma 1
  soggetti promotori dotati di idonei requisiti tecnici,
  organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal
  regolamento di cui all'articolo 3, nonché soggetti di cui agli
  articoli 10 e 17, comma 1, lettera  f)  eventualmente
  associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di
  servizi.
     6.  La conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della
  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni è
  convocata dal concedente anche nell'interesse del
  concessionario e si esprime sul progetto definitivo.  Si
  applicano le disposizioni dell'articolo 7 della presente
  legge.
  11. 2.
                                                      Fabris.
       Sostituire il comma 1 con i seguenti:
     1.  Dopo l'articolo 37 della legge 11 febbraio 1994, n.
  109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti
  i seguenti articoli:
     Art. 37- bis  -  (Promotore)  - 1.  Entro il 30
  giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, in prosieguo
  chiamati promotori, possono presentare alle amministrazioni
  aggiudicatrici, proposte conformi alla programmazione
  triennale di cui all'articolo 14, ovvero agli strumenti di
  programmazione formalmente approvati dall'amministrazione
  aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, relative
  alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica
  utilità tramite contratti di concessione, di cui all'articolo
  19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico
  dei promotori stessi.  Le proposte devono contenere uno studio
  di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di
  fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di
  convenzione, un piano economico-finanziario, una dichiarazione
  di disponibilità di massima da parte di un istituto di credito
  a finanziare la proposta, una specificazione delle
  caratteristiche del servizio e della gestione nonché
  l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2,
  lettera  b),  e delle garanzie
 
                              Pag. 176
 
  offerte dal promotore all'amministrazione agigudicatrice.  Le
  proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese
  sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei
  diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del
  codice civile.  Tale importo, soggetto all'accettazione da
  parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare
  il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile
  dal piano economico-finanziario.
     2.  Possono presentare le proposte di cui al comma 1,
  soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
  finanziari e gestionali, specificati dal regolamento nonché i
  soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera
  f)  eventualmente associati o consorziati con enti
  finanziatori e con gestori di servizi.
     Art. 37- ter. -   (Valutazione della proposta).  -
  1.  Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni
  aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte
  presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed
  ambientale, nonché della qualità progettuale, della
  funzionalità, della fluibilità dell'opera, dell'accessibilità
  al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di
  manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di
  ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da
  applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse,
  del valore economico e finanziario del piano e del contenuto
  della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi
  ostativi alla loro realizzazione e, esaminatele anche
  comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano
  richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di
  pubblico interesse.
     2.  Per la valutazione di cui al comma 1 del presente
  articolo le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi
  delle proprie strutture tecniche nonché di apposita
  commissione di esperti, la cui composizione sarà definita con
  successivo decreto del Ministero dei lavori pubblici.
     Art. 37- quater.  -  (Indizione della gara). -  1.
  Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni
  aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano
  individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove
  necessario, le disposizioni dell'articolo 14, comma 8, ultimo
  periodo e, al fine di aggiudicare mediante procedure negoziata
  la relativa concessione di cui all'articolo 19, comma 2,
  procedono, per ogni proposta individuata:
         a)  ad indire una gara da svolgersi con il criterio
  dell'offerta economica vantaggiosa di cui all'articolo 21,
  comma 1, lettera  b),  ponendo a base di gara il progetto
  preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato
  sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse,
  nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione
  dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure
  previste dal piano economico-finanziario presentato dal
  promotore;
         b)  ad aggiudicare la concessione mediante una
  procedura negoziata da svolgersi fra il promotore ed i
  soggetti presentatori nella gara di cui alla lettera  a)
  delle due migliori offerte; nel caso che alla gara abbia
  partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge
  fra promotore e questo unico soggetto.
     2.  La proposta del promotore posta a base di gara è
  vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte
  nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo
  30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo
  delle spese di cui all'articolo 37- bis,  comma 1,
  periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione
  aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
     3.  I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui
  all'articolo 30, comma 1, versano mediante fidejussione
  bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal
  bando in misura pari all'importo delle spese di cui
  all'articolo 37- bis,  comma 1, ultimo periodo.
     4.  In caso che nella procedura negoziata di cui al comma
  1, lettera  b)  il promotore non risulti aggiudicatario
  entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel
  bando di gara, il soggetto
 
                              Pag. 177
 
  promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico
  dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo
  37- bis,  comma 1, ultimo periodo.  Il pagamento è
  effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale
  importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi
  del comma 3.
     5.  In caso che nella procedura negoziata di cui al comma
  1, lettera  b),  il promotore risulti aggiudicatario lo
  stesso è tenuto a versare all'altro soggetto ovvero agli altri
  due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, una somma
  pari all'importo di cui all'articolo 37- bis,  comma 1,
  ultimo periodo.  Nel caso che alla procedura negoziata abbiano
  partecipato due soggetti, oltre al promotore, la somma va
  ripartita nella misura del 60 per cento al migliore offerente
  nella gara ed il 40 per cento al secondo offerente.  Il
  pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice
  prelevando tale importo dalla cauzione versata
  dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
     6.  I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al
  presente articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione
  dell'articolo 2, comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a
  terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori
  oggetto della concessione.  Restano ferme le ulteriori
  disposizioni del suddetto comma 4.
  11. 3.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Al comma 1, capoverso 37- bis,  punto 1, sostituire
  il primo periodo con i seguenti:  1.  Entro il 31 marzo di
  ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano
  l'elenco delle opere comprese negli strumenti di
  programmazione triennale di cui all'articolo 14 che possono
  essere realizzate in regime di concessione senza oneri
  finanziari per la pubblica amministrazione.  Entro il 30 giugno
  di ogni anno i soggetti attuatori possono presentare offerte
  per la realizzazione in regime di concessione ai sensi
  dell'articolo 19, comma 2, delle opere inserite nell'elenco,
  con risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti
  attuatori stessi.
  11. 4.
                                             Turroni, Scalia.
       Al comma 1, capoverso 37- bis,  punto 1, sopprimere
  le parole:  o parzialmente.
  11. 6.
                                                    Galdelli.
       Al comma 1, capoverso 37- bis,  punto 1 sostituire
  le parole:  nonché da un piano economico-finanziario
  asseverato da istituti di credito  con le seguenti:
  nonché da un piano economico-finanziario, corredato da una
  dichiarazione della banca riguardante la disponibilità a
  finanziare il progetto definitivo,.
  11. 7.
                                                  Il Governo.
       Al comma 1, capoverso 37- bis,  dopo il punto 2,
  inserire il seguente:
     2- bis.  I commi 1 e 2 si applicano anche alle opere
  ed ai lavori indicati nel programma degli interventi, di cui
  all'articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
  da realizzare in regime di concessione di costruzione e
  gestione, di cui all'articolo 20, comma 3, della medesima
  legge n. 36, con risorse totalmente o parzialmente a carico
  dei promotori stessi.
  11. 8.
                                                   Casinelli.
     Al comma 1, all'articolo 37- bis  introdotto, dopo
  il comma 2 aggiungere il seguente:
       2- bis.  Ai fini del presente articolo il programma
  di cui all'articolo 14, per la
 
                              Pag. 178
 
  parte concernente le opere finanziabili in tutto o in parte
  con apporto di capitale privato, è pubblicato nelle forme
  previste per i bandi di gara.
  11. 9.
                                              Martinat, Foti.
     Al comma 1 sostituire il primo comma dell'articolo
  37- ter (Valutazione delle offerte)  con il seguente:
     1.  Entro il 31 ottobre di ogni anno, le amministrazioni
  aggiudicatrici valutano le offerte presentate sulla base delle
  priorità e compatibilità previste dall'articolo 14, comma 5,
  anche tenendo conto, sotto il profilo della fattibilità
  costruttiva, urbanistica ed ambientale, della qualità
  progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera,
  dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di
  gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei
  lavori della concessione, delle eventuali tariffe da applicare
  e del valore economico e finanziario del piano e indicono una
  gara per l'affidamento della concessione, in conformità alle
  procedure di cui all'articolo 20, comma 2.
  11. 10.
                                                     Merloni.
     Al comma 1, nel testo del nuovo articolo 37- ter
  della legge n. 109 ivi riportato, all'inizio del comma 1,
  sostituire le parole:  Entro il 31 ottobre di ogni anno, le
  amministrazioni aggiudicatrici  con le seguenti:  Entro
  tre mesi dalla presentazione della prima offerta relativa a
  ciascun lavoro di cui al precedente articolo 37- bis,
  l'amministrazione aggiudicatrice emana un bando pubblico di
  gara, ai sensi della normativa generale.  Le amministrazioni
  aggiudicatrici.
  11. 5.
                                             Turroni, Scalia.
     Al comma 1, capoverso 37- ter,  punto 1, dopo le
  parole:  del costo di gestione e di manutenzione  inserire
  le seguenti:  della durata della concessione.
  11. 11.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
     Al comma 1, capoverso 37- ter,  punto 1, dopo le
  parole:  delle eventuali tariffe da applicare  inserire le
  seguenti:  nonché della metodologia di aggiornamento delle
  stesse.
  11. 12.
  Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
     Al comma 1, all'articolo 37- ter  introdotto, comma
  1, sostituire le parole:  una sola offerta valida ed
  affidabile  con le seguenti:  due sole offerte valide ed
  affidabili.
  11. 13.
                                                    Cappella.
     Al primo comma dell'articolo 11 (dopo il comma secondo
  dell'articolo 37- ter)  aggiungere il seguente titolo
  articolo:
                           Art. 12.
                    (Finanza di progetto).
     1.  Dopo l'articolo 37- ter  della legge n. 109 sono
  aggiunti i seguenti articoli:
                   Disposizioni in materia
                    di finanza di progetto
                     "Art. 37- quater.
                   (Società di progetto)."
  e di conseguenza gli articoli 37- quater,
  37- quinquies  del testo diventano rispettivamente
  l'articolo 37- quinquies  e 37- sexies.
  11. 14.
                                                  Il Governo.
 
                              Pag. 179
 
     Al comma 1, dopo il comma 2 dell'articolo 37- ter
  introdotto, aggiungere il seguente:
       2- bis.  Se l'aggiudicazione avviene a soggetto
  diverso dal promotore, l'amministrazione riconosce a
  quest'ultimo il corrispettivo del progetto presentato e delle
  spese sostenute.
  11. 15.
                                                     Merloni.
     Al comma 1, all'articolo 37- ter,  introdotto,
  terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
  Si applicano le disposizioni dell'articolo 26, comma
  secondo, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.
  11. 16.
                                                  Il Governo.
     Al comma 1, dopo l'articolo 37- quater,
  introdotto, primo comma, lettera  c)  aggiungere in fine
  le seguenti parole:  ovvero della parte di servizio ancora
  da gestire valutato alla stregua del piano economico
  finanziario.
  11. 17.
                                                  Il Governo.
     Al comma 1, dopo l'articolo 37- quinquies
  introdotto, aggiungere il seguente:
                      Art. 37- sexies.
                         (Subentro).
     In caso di risoluzione del rapporto per motivi
  attribuibili al concessionario il soggetto concedente
  provvederà a designare il nuovo concessionario avendo cura di
  introdurre quale requisito nell'eventuale procedura di gara
  l'obbligo e la capacità del concessionario stesso di far
  fronte al debito del progetto in essere.
  11. 18.
                                                  Il Governo.
       All'articolo 11, comma 1, dopo l'articolo
  37- quinquies  introdotto aggiungere il seguente:
     Art. 37- sexies.  (Proposte originali del promotore). -
  1.  Entro il 30 ottobre di ogni anno soggetti promotori
  possono presentare proposte relative a lavori pubblici o di
  pubblica utilità, in tutto o in parte, maggioritaria
  finanziabili con risorse private, non ricompresi negli
  strumenti di cui all'articolo 37- bis  comma 1, purché non
  contrastanti con le linee indicate dagli strumenti di
  programmazione predisposti dall'Amministrazione.
       2.  Le proposte sono costituite da uno studio di
  inquadramento territoriale ed ambientale, da un progetto
  preliminare, nonché da un piano economico preliminare, nonché
  da un piano economico finanziario asseverato da banche, con la
  specificazione delle caratteristiche del servizio e della
  gestione, nonché degli altri elementi di cui all'articolo 21,
  comma 2, lettera  b),  l'indicazione dei soggetti
  finanziari e delle garanzie offerte dal promotore
  all'amministrazione aggiudicatrice ed eventualmente ai
  finanziatori stessi.  Le proposte inoltre devono indicare
  l'importo delle spese sostenute per la redazione del progetto
  preliminare e degli studi tecnico economici: quest'ultimo
  importo è comprensivo anche dei diritti sulle opere di ingegno
  di cui all'articolo 2578 del codice civile ed è soggetto
  all'accettazione da parte dell'amministrazione
  aggiudicatrice.
       3.  Possono presentare le proposte di cui al comma 1
  i soggetti indicati all'articolo 37- bis  comma 2.
       4.  Entro il 31 gennaio dell'anno successivo le
  amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle
  proposte presentate anche sotto il profilo urbanistico ed
  ambientale, verificano l'assenza di elementi ostativi alla
  loro realizzazione e, esaminatele anche comparativamente,
  sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad
  individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.
       5.  Entro i successivi sei mesi le amministrazioni
  aggiudicatrici procedono ad indire la licitazione privata per
  l'affidamento della concessione di cui all'articolo
 
                              Pag. 180
 
  19, comma 2, con il criterio dell'offerta economicamente più
  vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera  b),
  ponendo in base di gara il progetto preliminare presentato dal
  promotore, eventualmente modificato sulla base di richieste
  delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi
  di valutazione che sono oggetto di offerta così come sono
  previsti dal piano economico finanziario presentato dal
  promotore.
       6.  La proposta del promotore posta a base di gara è
  vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte
  nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo
  30, comma 1, da versare, su richiesta dell'amministrazione
  aggiudicatrice, prima dell'indicazione del bando di gara.
       7.  Il promotore della proposta in gara ha diritto di
  prelazione sull'affidamento della concessione alle stesse
  condizioni della migliore offerta economicamente più
  vantaggiosa presentata in gara e determinata secondo quanto
  previsto dall'articolo 21, comma 2, lettera  b).
       8.  In caso di mancato esercizio del diritto di
  prelazione di cui al precedente comma, entro un congruo
  termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il
  soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a
  carico dell'aggiudicatario, dell'importo da lui stesso
  indicato nella proposta a titolo di rimborso delle spese
  sostenute e documentate di cui al comma 2 e per la rinuncia ai
  diritti sulle opere di ingegno.  Il pagamento viene effettuato
  dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo
  dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del
  successivo comma 10.
       9.  In caso di esercizio del diritto di prelazione di
  cui al comma 7, il soggetto promotore è tenuto a versare al
  migliore offerente una somma pari alle spese da questo
  sostenute e documentate per la partecipazione alla gara.
       10.  I partecipanti alla gara, eccetto il promotore,
  oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, versano
  mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore
  cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo delle
  spese di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
       11.  L'ulteriore cauzione di cui al comma precedente
  è restituita ai partecipanti non aggiudicatari non appena
  avvenuta l'aggiudicazione.  L'importo della cauzione versata
  dal soggetto aggiudicatario, ove diverso dal promotore, è
  invece corrisposto dall'amministrazione al soggetto promotore
  a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate come
  previsto dal comma 8.
       12.  Alle concessioni aggiudicate ai sensi del
  presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli
  articoli 37- ter,  commi 2, 3, 4, 5 e 6, 37- quater  e
  37- quinquies.
  11. 19.
                                           Radice, Stradella.
       Sostituire il comma 2 con i seguenti:
       2. dopo l'articolo 19, comma 2 bis, è aggiunto il
  seguente comma:
       2.  Il bando di gara deve prevedere che
  l'aggiudicatario di una concessione di lavori pubblici ha la
  facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di
  capitali, anche consortile.  Il bando di gara indica,
  fissandolo tra 1/20 e 1/10 del valore dell'investimento
  l'ammontare minimo del capitale sociale della società.  In caso
  di concorrente costituito da più soggetti nell'offerta è
  indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di
  ciascun soggetto.  Tali disposizioni si applicano anche alla
  gara di cui all'articolo 37- quater.  La società così
  costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto
  di concessione all'aggiudicatario senza necessità di
  approvazione o autorizzazione.  Il bando di gara può, altresì,
  prevedere che la costituzione della società sia un obbligo
  dell'aggiudicatario.".
     3. dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti
  articoli:
     Art. 19- bis - (Subentro).  - 1.  In tutti i casi di
  risoluzione del rapporto concessorio per motivi forzosi, gli
  enti finanziatori
 
                              Pag. 181
 
  dei progetto potranno impedire la risoluzione designando,
  entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da
  parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto,
  una società che subentri nella concessione al posto del
  concessionario e che verrà accettata dal concedente a
  condizioni che:
       a)  la società designata dai finanziatori abbia
  caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente
  equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca
  dell'affidamento della concessione;
       b)  l'eventuale inadempimento del concessionario
  che avrebbe causato la risoluzione cessi entro 90 giorni a
  decorrere dalla comunicazione di cui sopra ovvero in un
  termine più lungo che potrà essere eventualmente concordato
  tra il concedente ed i finanziatori.
     2.  Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono
  fissati i criteri e le modalità di attuazione della previsione
  di cui al primo comma.
     Art. 19- ter. -  (Risoluzione).  - 1.  Qualora il
  rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del
  soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione
  per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al
  concessionario:
       a)  il valore delle opere realizzate più gli oneri
  accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in
  cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i
  costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
       b)  le penali e gli altri costi sostenuti o da
  sostenere in conseguenza della risoluzione;
       c)  un indennizzo, a titolo di risarcimento del
  mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere
  ancora da eseguire.
     3.  Le somme di cui al comma 1 sono destinate
  prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei
  finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte
  di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti
  crediti.
     4.  La efficacia della revoca della concessione e
  sottoposta alla condizione del pagamento da parte del
  concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.
     Art. 19- quater -  (Società concessionarie: emissioni
  di obbligazioni).  - 1.  Le società costituite al fine di
  realizzare e gestire una singola infrastruttura o servizi di
  pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli
  organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti
  di cui all'articolo 2410 del codice civile, purché garantite
  pro-quota mediante ipoteca, dette obbligazioni sono nominative
  e o al portatore.
     2.  I titoli e la relativa documentazione di offerta devono
  riportare chiaramente ed evidenziare distintamente in
  avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito.
     Art. 19- quinquies - (Privilegio sui crediti). -  1.  I
  crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori
  pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di
  pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del
  concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del
  codice civile.
     2.  Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da
  atto scritto.  Nell'atto devono essere esattamente descritti i
  finanziatori originari crediti, il debitore, l'ammontare in
  linea capitale del finanziamento o della linea di credito,
  nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
     3.  L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è
  subordinata alla trascrizione, nel registro indicato
  dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile,
  dell'atto dal quale il privilegio risulta.  Della costituzione
  del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio
  annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della
  avvenuta trascrizione.  La trascrizione e la pubblicazione
  devono effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha
  sede l'impresa finanziata.
 
                              Pag. 182
 
     4.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del
  codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei
  confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni
  che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista
  dal comma 3.  Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere
  il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il
  privilegio si trasferisce sul corrispettivo".
  11. 20.
  Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
  Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
  Manzato, Pittella.
       Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
       2-bis.  Le disposizioni di cui al presente articolo
  si applicano anche nel caso di operazioni di finanza di
  progetto.
  11. 21.
                                                  Il Governo.
       Modificare la rubrica dell'articolo 11 con la seguente:
  (Realizzazione di opere pubbliche con risorse finanziarie
  totalmente e parzialmente private).
  11.  Rub. 1.
                                                  Il Governo.
     Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
                       Art. 11- bis.
     Dopo l'articolo 19 della legge n. 109 sono inseriti i
  seguenti articoli 19- bis  e 19- ter:
     Art. 19- bis.  -  (Società di progetto e privilegio
  sui crediti derivanti da finanza di progetto).  - 1.  Al fine
  di agevolare il finanziamento privato, l'impresa o le imprese
  associate affidatarie della concessione per la realizzazione e
  gestione ai sensi dell'artfcolo 19 possono costituire una
  società di progetto in forma di società per azioni o a
  responsabilità limitata.  La società di progetto così
  costituita diventa la concessionaria della infrastruttura o
  del servizio, subentrando nel rapporto alle imprese associate
  senza necessità di approvazione o autorizzazione.  Si applicano
  le disposizioni dell'articolo 29 del decreto legislativo 19
  dicembre 1991, n. 406.
     2.  Le società di cui al comma 1 possono emettere, previa
  autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche
  in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice
  civile, purché garantite pro quota mediante ipoteca.  Dette
  obbligazioni sono nominative o al portatore.
     3.  I titoli e la relativa documentazione di offerta devono
  riportare chiarimenti ed evidenziare distintamente un
  avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito.
     4.  I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione
  di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la
  gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui
  beni mobili del concessionario al sensi degli articoli 2745 e
  seguenti del codice civile.
     5.  Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da
  atto scritto.  Nell'atto devono essere esattamente descritti i
  finanziatori originari creditori, il debitore, l'ammontare in
  linea capitale del finanziamento o della linea di credito,
  nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
     6.  L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è
  subordinata alla trascrizione, nel registro indicato
  dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile,
  dell'atto dal quale il privilegio risulta.  Della costituzione
  del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio
  annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della
  avvenuta trascrizione.  La trascrizione e la pubblicazione
  devono effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha
  sede l'impresa finanziata.
     7.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del
  codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei
  confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni
  che sono oggetto dello
 
                              Pag. 183
 
  stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3.
  Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio
  nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si
  trasferisce sul corrispettivo.
  Art. 19- ter.  -  (Risoluzione del rapporto di
  concessione e recesso).  - 1.  Qualora il rapporto di
  concessione di costruzione e gestione sia risolto per
  inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo
  revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono
  rimborsati al concessionario:
       a)  il valore delle opere realizzate più gli oneri
  accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui
  l'opera non abbia ancora superato la fase del collaudo, i
  costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
       b)  le penali e gli altri costi sostenuti o da
  sostenere in conseguenza della risoluzione;
       c)  un indennizzo, a titolo di risarcimento del
  mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere
  ancora da eseguire.
     2.  Le somme di cui al comma 1 sono destinate
  prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei
  finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte
  di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti
  crediti.
     3.  L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta
  alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte
  le somme previste dai commi precedenti.
     4.  Qualora nel corso del rapporto di concessione
  intervenissero modifiche anche normative o regolamentari, tali
  da incidere sul livello del meccanismo tariffario, ovvero
  sulle condizioni di concessione, e che alterino
  sostanzialmente l'equilibrio economico-finanziario del
  rapporto stesso, il soggetto concedente può offrire condizioni
  che ripristinino detto equilibrio.  In mancanza il
  concessionario può recedere dalla concessione.  In tal caso si
  applicano le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 1,
  lettere  a)  e  b);  in luogo dell'indennizzo di cui
  al comma 1, lettera  c)  spetta al concessionario un equo
  compenso".
  11. 01.
                                                      Fabris.
 
DATA=980528 FASCID=SMC13-355 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=08 SEDE=RE NSTA=0355 TOTPAG=0271 TOTDOC=0127 NDOC=0084 TIPDOC=P DOCTIT=0074 COMM=C8 D FTX PAGINIZ=0174 RIGINIZ=045 PAGFIN=0183 RIGFIN=042 UPAG=NO PAGEIN=174 PAGEFIN=183 SORTRES=9805283 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00355 SORTNAV=59805280 00355 b00000 ZZSMC355 NDOC0084 TIPDOCP DOCTIT0074 NDOC0074



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