| Sopprimerlo.
11. 1.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
Sostituirlo con il seguente:
"Art. 11.
(Realizzazione di opere pubbliche senza oneri o con oneri
parziali finanziari per la pubblica amministrazione).
1. Dopo l'articolo 37 della legge 11 febbraio 1994, n. 109
è aggiunto il seguente:
Art. 37- bis - (Promotore) - 1. Le
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), entro il primo trimestre di ogni anno
rendono pubblico, nei modi e con le forme previsti
dall'articolo 29, l'elenco dei lavori pubblici o di pubblica
utilità inseriti negli strumenti di programmazione triennale
previsti dall'articolo 14, che intendono realizzare con
risorse private. Tali lavori sono corredati della
progettazione preliminare di cui all'articolo 14, comma 6,
della presente legge.
2. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco
di cui al comma 1, i soggetti promotori possono presentare
Pag. 175
alle stesse amministrazioni aggiudicatrici offerte relative
ai lavori ivi ricompresi, da realizzare in regime di
concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, con risorse
totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le
offerte sono costituite da uno studio di inquadramento
territoriale ed ambientale, da un progetto definitivo, da una
bozza di convenzione nonché da un piano economico-finanziario
asseverato da istituti di credito con la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonché degli
altri elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera
b) e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle
garanzie offerte dal promotore all'amministrazione
aggiudicatrice.
3. Entro tre mesi dalla scadenza del termine di
presentazione delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici
valutano mediante una Commissione giudicatrice di cui
all'articolo 21 le offerte presentate, utilizzando il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera b), anche tenendo
conto, sotto il profilo della fattibilità costruttiva,
urbanistica ed ambientale, della qualità progettuale, della
funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità
al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di
manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori della
concessione, delle eventuali tariffe da applicare e del valore
economico e finanziario del piano, e aggiudicano la
concessione anche nel caso di una sola offerta valida ed
affidabile, precisando eventuali modifiche della bozza di
convenzione, del progetto e delle garanzie.
4. L'aggiudicatario è tenuto a prestare garanzia ai sensi
dell'articolo 30, comma 2 e a redigere nei termini indicati
nell'offerta il progetto esecutivo senza che comunque possa
determinarsi la modifica del piano finanziario e ad attivare
conseguentemente tutte le procedure per consentire all'atto
dell'approvazione del progetto esecutivo l'immediata
realizzazione dell'opera.
5. Possono presentare le offerte di cui al comma 1
soggetti promotori dotati di idonei requisiti tecnici,
organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal
regolamento di cui all'articolo 3, nonché soggetti di cui agli
articoli 10 e 17, comma 1, lettera f) eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di
servizi.
6. La conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni è
convocata dal concedente anche nell'interesse del
concessionario e si esprime sul progetto definitivo. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 7 della presente
legge.
11. 2.
Fabris.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Dopo l'articolo 37 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti
i seguenti articoli:
Art. 37- bis - (Promotore) - 1. Entro il 30
giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, in prosieguo
chiamati promotori, possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici, proposte conformi alla programmazione
triennale di cui all'articolo 14, ovvero agli strumenti di
programmazione formalmente approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, relative
alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilità tramite contratti di concessione, di cui all'articolo
19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico
dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio
di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di
fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, un piano economico-finanziario, una dichiarazione
di disponibilità di massima da parte di un istituto di credito
a finanziare la proposta, una specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione nonché
l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2,
lettera b), e delle garanzie
Pag. 176
offerte dal promotore all'amministrazione agigudicatrice. Le
proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese
sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei
diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del
codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da
parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare
il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile
dal piano economico-finanziario.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1,
soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e gestionali, specificati dal regolamento nonché i
soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera
f) eventualmente associati o consorziati con enti
finanziatori e con gestori di servizi.
Art. 37- ter. - (Valutazione della proposta). -
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni
aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte
presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed
ambientale, nonché della qualità progettuale, della
funzionalità, della fluibilità dell'opera, dell'accessibilità
al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di
manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di
ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da
applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse,
del valore economico e finanziario del piano e del contenuto
della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi
ostativi alla loro realizzazione e, esaminatele anche
comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano
richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di
pubblico interesse.
2. Per la valutazione di cui al comma 1 del presente
articolo le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi
delle proprie strutture tecniche nonché di apposita
commissione di esperti, la cui composizione sarà definita con
successivo decreto del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 37- quater. - (Indizione della gara). - 1.
Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni
aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano
individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove
necessario, le disposizioni dell'articolo 14, comma 8, ultimo
periodo e, al fine di aggiudicare mediante procedure negoziata
la relativa concessione di cui all'articolo 19, comma 2,
procedono, per ogni proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgersi con il criterio
dell'offerta economica vantaggiosa di cui all'articolo 21,
comma 1, lettera b), ponendo a base di gara il progetto
preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato
sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse,
nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure
previste dal piano economico-finanziario presentato dal
promotore;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una
procedura negoziata da svolgersi fra il promotore ed i
soggetti presentatori nella gara di cui alla lettera a)
delle due migliori offerte; nel caso che alla gara abbia
partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge
fra promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara è
vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte
nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo
30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo
delle spese di cui all'articolo 37- bis, comma 1,
periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione
aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui
all'articolo 30, comma 1, versano mediante fidejussione
bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal
bando in misura pari all'importo delle spese di cui
all'articolo 37- bis, comma 1, ultimo periodo.
4. In caso che nella procedura negoziata di cui al comma
1, lettera b) il promotore non risulti aggiudicatario
entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel
bando di gara, il soggetto
Pag. 177
promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo
37- bis, comma 1, ultimo periodo. Il pagamento è
effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale
importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi
del comma 3.
5. In caso che nella procedura negoziata di cui al comma
1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario lo
stesso è tenuto a versare all'altro soggetto ovvero agli altri
due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, una somma
pari all'importo di cui all'articolo 37- bis, comma 1,
ultimo periodo. Nel caso che alla procedura negoziata abbiano
partecipato due soggetti, oltre al promotore, la somma va
ripartita nella misura del 60 per cento al migliore offerente
nella gara ed il 40 per cento al secondo offerente. Il
pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice
prelevando tale importo dalla cauzione versata
dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al
presente articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione
dell'articolo 2, comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a
terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori
oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori
disposizioni del suddetto comma 4.
11. 3.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Al comma 1, capoverso 37- bis, punto 1, sostituire
il primo periodo con i seguenti: 1. Entro il 31 marzo di
ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano
l'elenco delle opere comprese negli strumenti di
programmazione triennale di cui all'articolo 14 che possono
essere realizzate in regime di concessione senza oneri
finanziari per la pubblica amministrazione. Entro il 30 giugno
di ogni anno i soggetti attuatori possono presentare offerte
per la realizzazione in regime di concessione ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, delle opere inserite nell'elenco,
con risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti
attuatori stessi.
11. 4.
Turroni, Scalia.
Al comma 1, capoverso 37- bis, punto 1, sopprimere
le parole: o parzialmente.
11. 6.
Galdelli.
Al comma 1, capoverso 37- bis, punto 1 sostituire
le parole: nonché da un piano economico-finanziario
asseverato da istituti di credito con le seguenti:
nonché da un piano economico-finanziario, corredato da una
dichiarazione della banca riguardante la disponibilità a
finanziare il progetto definitivo,.
11. 7.
Il Governo.
Al comma 1, capoverso 37- bis, dopo il punto 2,
inserire il seguente:
2- bis. I commi 1 e 2 si applicano anche alle opere
ed ai lavori indicati nel programma degli interventi, di cui
all'articolo 11, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
da realizzare in regime di concessione di costruzione e
gestione, di cui all'articolo 20, comma 3, della medesima
legge n. 36, con risorse totalmente o parzialmente a carico
dei promotori stessi.
11. 8.
Casinelli.
Al comma 1, all'articolo 37- bis introdotto, dopo
il comma 2 aggiungere il seguente:
2- bis. Ai fini del presente articolo il programma
di cui all'articolo 14, per la
Pag. 178
parte concernente le opere finanziabili in tutto o in parte
con apporto di capitale privato, è pubblicato nelle forme
previste per i bandi di gara.
11. 9.
Martinat, Foti.
Al comma 1 sostituire il primo comma dell'articolo
37- ter (Valutazione delle offerte) con il seguente:
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, le amministrazioni
aggiudicatrici valutano le offerte presentate sulla base delle
priorità e compatibilità previste dall'articolo 14, comma 5,
anche tenendo conto, sotto il profilo della fattibilità
costruttiva, urbanistica ed ambientale, della qualità
progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera,
dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di
gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei
lavori della concessione, delle eventuali tariffe da applicare
e del valore economico e finanziario del piano e indicono una
gara per l'affidamento della concessione, in conformità alle
procedure di cui all'articolo 20, comma 2.
11. 10.
Merloni.
Al comma 1, nel testo del nuovo articolo 37- ter
della legge n. 109 ivi riportato, all'inizio del comma 1,
sostituire le parole: Entro il 31 ottobre di ogni anno, le
amministrazioni aggiudicatrici con le seguenti: Entro
tre mesi dalla presentazione della prima offerta relativa a
ciascun lavoro di cui al precedente articolo 37- bis,
l'amministrazione aggiudicatrice emana un bando pubblico di
gara, ai sensi della normativa generale. Le amministrazioni
aggiudicatrici.
11. 5.
Turroni, Scalia.
Al comma 1, capoverso 37- ter, punto 1, dopo le
parole: del costo di gestione e di manutenzione inserire
le seguenti: della durata della concessione.
11. 11.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
Al comma 1, capoverso 37- ter, punto 1, dopo le
parole: delle eventuali tariffe da applicare inserire le
seguenti: nonché della metodologia di aggiornamento delle
stesse.
11. 12.
Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.
Al comma 1, all'articolo 37- ter introdotto, comma
1, sostituire le parole: una sola offerta valida ed
affidabile con le seguenti: due sole offerte valide ed
affidabili.
11. 13.
Cappella.
Al primo comma dell'articolo 11 (dopo il comma secondo
dell'articolo 37- ter) aggiungere il seguente titolo
articolo:
Art. 12.
(Finanza di progetto).
1. Dopo l'articolo 37- ter della legge n. 109 sono
aggiunti i seguenti articoli:
Disposizioni in materia
di finanza di progetto
"Art. 37- quater.
(Società di progetto)."
e di conseguenza gli articoli 37- quater,
37- quinquies del testo diventano rispettivamente
l'articolo 37- quinquies e 37- sexies.
11. 14.
Il Governo.
Pag. 179
Al comma 1, dopo il comma 2 dell'articolo 37- ter
introdotto, aggiungere il seguente:
2- bis. Se l'aggiudicazione avviene a soggetto
diverso dal promotore, l'amministrazione riconosce a
quest'ultimo il corrispettivo del progetto presentato e delle
spese sostenute.
11. 15.
Merloni.
Al comma 1, all'articolo 37- ter, introdotto,
terzo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
Si applicano le disposizioni dell'articolo 26, comma
secondo, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.
11. 16.
Il Governo.
Al comma 1, dopo l'articolo 37- quater,
introdotto, primo comma, lettera c) aggiungere in fine
le seguenti parole: ovvero della parte di servizio ancora
da gestire valutato alla stregua del piano economico
finanziario.
11. 17.
Il Governo.
Al comma 1, dopo l'articolo 37- quinquies
introdotto, aggiungere il seguente:
Art. 37- sexies.
(Subentro).
In caso di risoluzione del rapporto per motivi
attribuibili al concessionario il soggetto concedente
provvederà a designare il nuovo concessionario avendo cura di
introdurre quale requisito nell'eventuale procedura di gara
l'obbligo e la capacità del concessionario stesso di far
fronte al debito del progetto in essere.
11. 18.
Il Governo.
All'articolo 11, comma 1, dopo l'articolo
37- quinquies introdotto aggiungere il seguente:
Art. 37- sexies. (Proposte originali del promotore). -
1. Entro il 30 ottobre di ogni anno soggetti promotori
possono presentare proposte relative a lavori pubblici o di
pubblica utilità, in tutto o in parte, maggioritaria
finanziabili con risorse private, non ricompresi negli
strumenti di cui all'articolo 37- bis comma 1, purché non
contrastanti con le linee indicate dagli strumenti di
programmazione predisposti dall'Amministrazione.
2. Le proposte sono costituite da uno studio di
inquadramento territoriale ed ambientale, da un progetto
preliminare, nonché da un piano economico preliminare, nonché
da un piano economico finanziario asseverato da banche, con la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione, nonché degli altri elementi di cui all'articolo 21,
comma 2, lettera b), l'indicazione dei soggetti
finanziari e delle garanzie offerte dal promotore
all'amministrazione aggiudicatrice ed eventualmente ai
finanziatori stessi. Le proposte inoltre devono indicare
l'importo delle spese sostenute per la redazione del progetto
preliminare e degli studi tecnico economici: quest'ultimo
importo è comprensivo anche dei diritti sulle opere di ingegno
di cui all'articolo 2578 del codice civile ed è soggetto
all'accettazione da parte dell'amministrazione
aggiudicatrice.
3. Possono presentare le proposte di cui al comma 1
i soggetti indicati all'articolo 37- bis comma 2.
4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo le
amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle
proposte presentate anche sotto il profilo urbanistico ed
ambientale, verificano l'assenza di elementi ostativi alla
loro realizzazione e, esaminatele anche comparativamente,
sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad
individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.
5. Entro i successivi sei mesi le amministrazioni
aggiudicatrici procedono ad indire la licitazione privata per
l'affidamento della concessione di cui all'articolo
Pag. 180
19, comma 2, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b),
ponendo in base di gara il progetto preliminare presentato dal
promotore, eventualmente modificato sulla base di richieste
delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi
di valutazione che sono oggetto di offerta così come sono
previsti dal piano economico finanziario presentato dal
promotore.
6. La proposta del promotore posta a base di gara è
vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte
nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo
30, comma 1, da versare, su richiesta dell'amministrazione
aggiudicatrice, prima dell'indicazione del bando di gara.
7. Il promotore della proposta in gara ha diritto di
prelazione sull'affidamento della concessione alle stesse
condizioni della migliore offerta economicamente più
vantaggiosa presentata in gara e determinata secondo quanto
previsto dall'articolo 21, comma 2, lettera b).
8. In caso di mancato esercizio del diritto di
prelazione di cui al precedente comma, entro un congruo
termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il
soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a
carico dell'aggiudicatario, dell'importo da lui stesso
indicato nella proposta a titolo di rimborso delle spese
sostenute e documentate di cui al comma 2 e per la rinuncia ai
diritti sulle opere di ingegno. Il pagamento viene effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo
dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del
successivo comma 10.
9. In caso di esercizio del diritto di prelazione di
cui al comma 7, il soggetto promotore è tenuto a versare al
migliore offerente una somma pari alle spese da questo
sostenute e documentate per la partecipazione alla gara.
10. I partecipanti alla gara, eccetto il promotore,
oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, versano
mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore
cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo delle
spese di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
11. L'ulteriore cauzione di cui al comma precedente
è restituita ai partecipanti non aggiudicatari non appena
avvenuta l'aggiudicazione. L'importo della cauzione versata
dal soggetto aggiudicatario, ove diverso dal promotore, è
invece corrisposto dall'amministrazione al soggetto promotore
a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate come
previsto dal comma 8.
12. Alle concessioni aggiudicate ai sensi del
presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 37- ter, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 37- quater e
37- quinquies.
11. 19.
Radice, Stradella.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. dopo l'articolo 19, comma 2 bis, è aggiunto il
seguente comma:
2. Il bando di gara deve prevedere che
l'aggiudicatario di una concessione di lavori pubblici ha la
facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di
capitali, anche consortile. Il bando di gara indica,
fissandolo tra 1/20 e 1/10 del valore dell'investimento
l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso
di concorrente costituito da più soggetti nell'offerta è
indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di
ciascun soggetto. Tali disposizioni si applicano anche alla
gara di cui all'articolo 37- quater. La società così
costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto
di concessione all'aggiudicatario senza necessità di
approvazione o autorizzazione. Il bando di gara può, altresì,
prevedere che la costituzione della società sia un obbligo
dell'aggiudicatario.".
3. dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti
articoli:
Art. 19- bis - (Subentro). - 1. In tutti i casi di
risoluzione del rapporto concessorio per motivi forzosi, gli
enti finanziatori
Pag. 181
dei progetto potranno impedire la risoluzione designando,
entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da
parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto,
una società che subentri nella concessione al posto del
concessionario e che verrà accettata dal concedente a
condizioni che:
a) la società designata dai finanziatori abbia
caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente
equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca
dell'affidamento della concessione;
b) l'eventuale inadempimento del concessionario
che avrebbe causato la risoluzione cessi entro 90 giorni a
decorrere dalla comunicazione di cui sopra ovvero in un
termine più lungo che potrà essere eventualmente concordato
tra il concedente ed i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono
fissati i criteri e le modalità di attuazione della previsione
di cui al primo comma.
Art. 19- ter. - (Risoluzione). - 1. Qualora il
rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del
soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione
per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al
concessionario:
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri
accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in
cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i
costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da
sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del
mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere
ancora da eseguire.
3. Le somme di cui al comma 1 sono destinate
prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei
finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte
di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti
crediti.
4. La efficacia della revoca della concessione e
sottoposta alla condizione del pagamento da parte del
concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.
Art. 19- quater - (Società concessionarie: emissioni
di obbligazioni). - 1. Le società costituite al fine di
realizzare e gestire una singola infrastruttura o servizi di
pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli
organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti
di cui all'articolo 2410 del codice civile, purché garantite
pro-quota mediante ipoteca, dette obbligazioni sono nominative
e o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono
riportare chiaramente ed evidenziare distintamente in
avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito.
Art. 19- quinquies - (Privilegio sui crediti). - 1. I
crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori
pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di
pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del
concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del
codice civile.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da
atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i
finanziatori originari crediti, il debitore, l'ammontare in
linea capitale del finanziamento o della linea di credito,
nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è
subordinata alla trascrizione, nel registro indicato
dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile,
dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione
del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio
annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della
avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione
devono effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha
sede l'impresa finanziata.
Pag. 182
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del
codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei
confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni
che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista
dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere
il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il
privilegio si trasferisce sul corrispettivo".
11. 20.
Zagatti, Lorenzetti, Bandoli, Cappella, De Biasio
Calimani, Gerardini, Siola, Fumagalli, Vigni, Izzo, Dameri,
Manzato, Pittella.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche nel caso di operazioni di finanza di
progetto.
11. 21.
Il Governo.
Modificare la rubrica dell'articolo 11 con la seguente:
(Realizzazione di opere pubbliche con risorse finanziarie
totalmente e parzialmente private).
11. Rub. 1.
Il Governo.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11- bis.
Dopo l'articolo 19 della legge n. 109 sono inseriti i
seguenti articoli 19- bis e 19- ter:
Art. 19- bis. - (Società di progetto e privilegio
sui crediti derivanti da finanza di progetto). - 1. Al fine
di agevolare il finanziamento privato, l'impresa o le imprese
associate affidatarie della concessione per la realizzazione e
gestione ai sensi dell'artfcolo 19 possono costituire una
società di progetto in forma di società per azioni o a
responsabilità limitata. La società di progetto così
costituita diventa la concessionaria della infrastruttura o
del servizio, subentrando nel rapporto alle imprese associate
senza necessità di approvazione o autorizzazione. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 29 del decreto legislativo 19
dicembre 1991, n. 406.
2. Le società di cui al comma 1 possono emettere, previa
autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche
in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice
civile, purché garantite pro quota mediante ipoteca. Dette
obbligazioni sono nominative o al portatore.
3. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono
riportare chiarimenti ed evidenziare distintamente un
avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito.
4. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione
di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la
gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui
beni mobili del concessionario al sensi degli articoli 2745 e
seguenti del codice civile.
5. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da
atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i
finanziatori originari creditori, il debitore, l'ammontare in
linea capitale del finanziamento o della linea di credito,
nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
6. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è
subordinata alla trascrizione, nel registro indicato
dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile,
dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione
del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio
annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della
avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione
devono effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha
sede l'impresa finanziata.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del
codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei
confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni
che sono oggetto dello
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stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3.
Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio
nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si
trasferisce sul corrispettivo.
Art. 19- ter. - (Risoluzione del rapporto di
concessione e recesso). - 1. Qualora il rapporto di
concessione di costruzione e gestione sia risolto per
inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo
revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono
rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri
accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui
l'opera non abbia ancora superato la fase del collaudo, i
costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da
sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del
mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere
ancora da eseguire.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate
prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei
finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte
di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti
crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta
alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte
le somme previste dai commi precedenti.
4. Qualora nel corso del rapporto di concessione
intervenissero modifiche anche normative o regolamentari, tali
da incidere sul livello del meccanismo tariffario, ovvero
sulle condizioni di concessione, e che alterino
sostanzialmente l'equilibrio economico-finanziario del
rapporto stesso, il soggetto concedente può offrire condizioni
che ripristinino detto equilibrio. In mancanza il
concessionario può recedere dalla concessione. In tal caso si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 e al comma 1,
lettere a) e b); in luogo dell'indennizzo di cui
al comma 1, lettera c) spetta al concessionario un equo
compenso".
11. 01.
Fabris.
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