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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


377890
SMC0355-0088
Bollettino Giunte e Commissioni n. 355 del 28 maggio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-355)
(suddiviso in 127 Unità Documento)
Unità Documento n.88 (che inizia a pag.190 dello stampato)
              ...IX COMMISSIONE PERMANENTE
            (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
 
 
Pag. 190 PARERE SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di regolamento attuazione direttiva 91/440/CEE.
Ernesto STAJANO, presidente. Il sottosegretario Giuseppe SORIERO. Ugo BOGHETTA.
Giovedì 28 maggio 1998. - Presidenza del Presidente Ernesto STAJANO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Giuseppe Soriero.
ZZSMC ZZRES ZZSMC280598 ZZSMC980528 ZZSMC000598 ZZSMC000098 ZZSMC355 ZZ13 ZZD ZZC9 ZZNO ZZXX
  (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4,
  del regolamento e rinvio).
     La Commissione inizia l'esame del documento all'ordine del
  giorno rinviato nella seduta del 19 maggio scorso.
 
     Ernesto STAJANO,  presidente,  ricorda che in
  precedenza il relatore ha illustrato il provvedimento
  all'ordine del giorno, ponendo alcune questioni al Governo.
 
     Il sottosegretario Giuseppe SORIERO si riserva di
  intervenire al termine del dibattito di ordine generale.
 
     Ernesto STAJANO,  presidente,  fa presente che il
  Governo ha trasmesso degli elementi informativi con le proprie
  osservazioni, che sono a disposizione della Commissione.
  Constata quindi che non vi sono ulteriori richieste di
  intervento e chiede al rappresentante del Governo se intenda
  svolgere alcune precisazioni in riferimento alle questioni
  emerse nel dibattito.
 
     Il sottosegretario Giuseppe SORIERO rileva che il
  relatore ha evidenziato alcune indicazioni di carattere
  strategico su questioni connesse all'ammodernamento e alla
  riforma delle Ferrovie, all'approfondimento delle esperienze
  attuate presso altri Paesi, nonché al modello prefigurato
  dalla direttiva 91/440/CEE.
     Per quanto riguarda la procedura, ricorda che il ritardo
  nell'approvazione dell'ultima legge comunitaria ha consigliato
  di fronteggiare lo stadio avanzato della procedura di
  infrazione attraverso la predisposizione di uno schema
  riguardante la sola direttiva 91/440.  Gli effetti di questa
  scelta sono già visibili in quanto si ha notizia di una
  determinazione già adottata dalla Commissione europea in
  merito alla non procedibilità del ricorso presentato alla
  Corte di giustizia contro lo stato italiano per il mancato
  recepimento dell'articolo 10 della citata direttiva.  L'esame
  dello schema di regolamento deve perciò tenere conto del fatto
  che il recepimento delle normative comunitarie sul trasporto
  ferroviario deve avvenire in due fasi, seppure molto
  ravvicinate.  A questo proposito, va evidenziato che lo schema
  di regolamento riguardante le due direttive 95/18 e 95/19 è in
  via di elaborazione.  Nel merito del regolamento si è fatto
  ricorso alle esperienze negli altri paesi su diritti di
  accesso e separazione.  L'Italia si colloca tra i Paesi che
  hanno recepito la disposizione della direttiva 440 sui diritti
  di accesso entro i limiti fissati dall'articolo 10 della
  direttiva (come la Francia, il Belgio, l'Irlanda, la
  Danimarca, la Spagna, il Portogallo), mentre si deve rilevare
  che altri Stati membri della UE hanno superato tali limiti
  introducendo più ampi diritti di accesso alla propria
  infrastruttura (Gran Bretagna, Svezia, Finlandia, Olanda,
  Austria) in qualche caso subordinati alla condizione della
  reciprocità (Germania).  In merito al modello di separazione
  tra infrastruttura e trasporto, osserva che negli Stati membri
  della UE, nonostante il disposto della direttiva 440 si limiti
  alla prescrizione della separazione contabile, la grande
  maggioranza delle imprese ferroviarie è stata riorganizzata su
  una separazione di tipo divisionale e/o societario.
     La separazione limitata ai requisiti obbligatori della
  direttiva 440, ossia la separazione dei costi infrastrutturali
  e di quelli di esercizio nella contabilità dell'impresa, è
  infatti applicata solo in Grecia e Irlanda.  Una separazione di
  tipo organizzativo, con divisioni separate all'interno di una
  impresa ferroviaria integrata, è adottata in Austria, Belgio,
  Italia (in via di attuazione), Lussemburgo, Spagna nonché in
  Germania limitatamente all'anno in corso.  Una separazione
  dello stesso tipo, ma più accentuata è stata adottata
  dall'Olanda e sarà introdotta in Germania dal 1^ gennaio 1999:
  la gestione dell'infrastruttura e le attività di trasporto
  rientrano nella responsabilità di società giuridicamente
  distinte con un alto livello di autonomia gestionale, anche se
  sottoordinate ad un organismo di collegamento
 
                              Pag. 191
 
  (holding).  Una vera e propria terzietà tra i due settori,
  con separazione istituzionale in organizzazioni giuridicamente
  distinte e non collegate da una  holding  comune, è stata
  realizzata in Danimarca, Finlandia, Francia, Portogallo.  In
  questi casi sussistono peraltro forti legami tra le due aree a
  motivo delle normative comuni sul personale e dell'esistenza
  di contratti per la costruzione, manutenzione e gestione
  dell'infrastruttura: ad esempio in Finlandia e in Francia gran
  parte delle attività connesse all'infrastruttura è svolta su
  base contrattuale da divisioni dell'impresa di trasporto.
     Una separazione istituzionale compiuta si ha in Svezia e
  Gran Bretagna, dove esistono due (o più) organizzazioni
  giuridicamente separate, e gran parte dei legami sono stati
  eliminati, ad esempio attraverso l'introduzione di appalti in
  concorrenza per le attività di manutenzione.  Da tale quadro
  emerge come l'orientamento sull'approccio organizzativo per la
  società ferroviaria italiana sia ampiamente convergente con
  quello scelto dalla maggioranza degli altri Stati membri.
     Di particolare interesse sono le soluzioni adottate in
  Francia e in Germania.  La Francia ha adottato una tipologia di
  separazione istituzionale che vede affidata all'organo Réseau
  Ferroviaire de France  (RFF) la sola responsabilità
  finanziaria sull'infrastruttura nazionale, mentre la
  manutenzione e la gestione operativa sono svolte dalla società
  ferroviaria SNCF.  Il quadro è destinato ad una ulteriore
  evoluzione in relazione alla missione ed alle responsabilità
  di RFF.
     La soluzione organizzativa introdotta in Germania con il
  varo nel 1994 della Società per azioni Deutsche Bundesbahn
  (DB) è invece molto simile al percorso organizzativo in
  atto per la Società FS.  Dopo la costituzione nel 1994 di 4
  divisioni autonome all'interno della DB per la gestione
  dell'infrastruttura e per la prestazione dei servizi
  passeggeri a lunga distanza, merci e di trasporto pubblico
  locale, avrà luogo il 1^ gennaio 1999 la trasformazione di
  tali divisioni in quattro distinte società per azioni,
  controllate da una  holding  comune.  In una fase
  successiva potrà essere eliminata la  holding  e le
  società, con l'eccezione di quella per la gestione
  dell'infrastruttura, potranno essere privatizzate.
     Per quanto attiene al tema dell'assegnazione della
  capacità, l'orientamento che emerge è quello di mantenere tale
  funzione al soggetto gestore dell'infrastruttura, sulla base
  di precise indicazioni dell'Esecutivo, specificare nell'ambito
  del regolamento di attuazione delle direttive.  L'orientamento
  deve essere quello di indurre comportamenti virtuosi dei
  soggetti coinvolti, il gestore e gli utilizzatori
  dell'infrastruttura, che consentano di raggiungere
  miglioramenti di efficienza da trasferire alla domanda finale
  e spostare una maggiore quota di questa verso la modalità
  ferroviaria.
     Sull'importante tema della sicurezza, il Regolamento
  traccia le linee fondamentali di intervento da parte del
  gestore dell'infrastruttura, rimandando una compiuta
  disciplina della materia all'imminente provvedimento di
  recepimento della direttiva 95/19, in cui il tema è più
  specificamente disciplinato attraverso l'istituzione del
  certificato di sicurezza.  Si tratta di una figura
  autorizzativa innovativa per i sistemi ferroviari, poiché è
  finalizzata a certificare - da parte dell'organismo
  responsabile dell'infrastruttura - l'idoneità dell'impresa
  richiedente l'accesso ai requisiti di sicurezza e regolarità
  della circolazione ferroviaria attraverso una verifica delle
  risorse umane e strutturali impiegate.  La disposizione
  transitoria inserita a questo fine nello schema di regolamento
  permette di attuare concretamente l'accesso, in pendenza della
  legislazione successiva, anche sotto questo aspetto.
     Il Governo contribuisce, nel recepire la direttiva
  91/440/CEE, all'integrazione europea per quel che concerne il
  trasporto ferroviario nazionale.  Tale attività consente di
  entrare nel merito di questioni connesse ad un salto di
  qualità nell'organizzazione del settore e nel funzionamento
  delle ferrovie italiane.
 
                              Pag. 192
 
     Ernesto STAJANO,  presidente,  ritiene che il
  Governo abbia chiarito il proprio orientamento, sia per il
  breve, che per il medio periodo.
 
     Ugo BOGHETTA (gruppo rifondazione
  comunista-progressisti),  relatore,  rileva che il Governo
  non ha risposto a talune delle questioni evidenziate nella
  relazione.  Il Governo dovrebbe completare la propria risposta
  per quel che concerne il tema degli accordi con le ferrovie
  svizzere e del relativo impatto sul sistema nazionale.  Ricorda
  poi che l'articolo 9 della legge n. 454 del 1997 prevede la
  presentazione di un documento di indirizzo sul trasporto
  ferroviario delle merci.  Quanto alla direttiva 91/440, rileva
  che non si chiedeva di conoscere la situazione esistente
  quanto, piuttosto, l'orientamento e le scelte del Governo.
  Ricorda la posizione francese, favorevole ad una differente
  soluzione, orientata all'interoperabilità.  Si riserva quindi
  di presentare una proposta di parere nella successiva
  seduta.
 
     Ernesto STAJANO,  presidente,  rinvia quindi il
  seguito dell'esame del provvedimento all'ordine del giorno
  alla successiva seduta.
 
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