| (Competenze statali).
1. Il Ministro dell'ambiente:
a) approva, con proprio decreto, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
lo statuto del Consorzio, di cui all'articolo 4, comma 2;
b) svolge le funzioni di indirizzo, promozione,
consulenza e coordinamento delle attività di cui alla presente
legge;
c) vigila sull'applicazione della presente legge e
sull'operato del Consorzio e dei singoli consorziati;
d) predispone i criteri e le norme tecniche
generali sull'uso delle tecnologie da adottare e delle
metodologie da seguire nell'attività di smaltimento degli oli
e dei grassi vegetali e animali esausti;
e) promuove studi e ricerche per lo sviluppo delle
tecnologie relative ai sistemi di trattamento e riutilizzo
degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
f) redige e comunica alla Commissione dell'Unione
europea una relazione triennale sulla situazione dello
smaltimento degli oli e dei grassi vegetali e animali
esausti;
g) predispone e attua programmi di sensibilizzazione
dell'opinione pubblica affinché gli oli ed i grassi vegetali e
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animali esausti vengano smaltiti per quanto possibile, senza
arrecare danni alla salute e all'ambiente;
h) promuove, anche d'intesa con le regioni, le
iniziative necessarie ad un'adeguata espansione del mercato
nazionale ed internazionale dei prodotti derivati dalla
rigenerazione di oli e grassi vegetali e animali esausti.
2. Le norme tecniche di cui alla lettera d) del
comma 1 stabiliscono:
a) i requisiti tecnici ai quali deve rispondere
l'impresa che esercita la raccolta o il trattamento, nonché le
caratteristiche tecniche dei mezzi di trasporto, delle
attrezzature e degli impianti da destinare alla raccolta e
allo stoccaggio provvisorio degli oli e dei grassi vegetali e
animali esausti;
b) le ulteriori specifiche rispetto a quelle già
previste dalla normativa vigente in materia di protezione
delle acque, del suolo e dell'aria, per assicurare che gli
impianti di rigenerazione adottino tecnologie atte a
proteggere la salute e l'ambiente, contenere i costi e ridurre
al minimo i rischi connessi con la tipologia dei residui della
lavorazione.
3. Alle regioni, alle province e ai comuni si applicano le
norme ad essi relative di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
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