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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


377901
SMC0355-0099
Bollettino Giunte e Commissioni n. 355 del 28 maggio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-355)
(suddiviso in 127 Unità Documento)
Unità Documento n.99 (che inizia a pag.206 dello stampato)
              ...XII COMMISSIONE PERMANENTE
                       (Affari sociali)
 
 
...PARERE SU ATTI DEL GOVERNO
...SCHEMA DI DECRETO. LAVCOMM
...SCHEMA DI DECRETO.
PROPOSTA DI PARERE
Giovedì 28 maggio 1998. - Presidenza del presidente Marida BOLOGNESI.
ZZSMC ZZRES ZZSMC280598 ZZSMC980528 ZZSMC000598 ZZSMC000098 ZZSMC355 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC12 ZZNO ZZXX
               PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
     La XII Commissione Affari Sociali,
       esaminato lo schema di decreto legislativo recante la
  disciplina per la introduzione in via sperimentale in alcune
  aree territoriali dell'istituto del reddito minimo
  d'inserimento,
       apprezzata l'introduzione di una misura di stampo
  europeo, specificatamente mirata al contrasto della povertà,
  ribadita l'assoluta necessità ed urgenza di procedere in tempi
  rapidi all'approvazione della legge di riforma
  dell'assistenza, anche al fine di dotare, nel triennio di
  vigenza del DPEF 1998-2000, il settore delle politiche sociali
  di maggiori risorse in percentuale sul PIL, similmente a
  quanto accade negli altri paesi europei;
     esprime:
                      PARERE FAVOREVOLE
     con le seguenti condizioni:
       all'articolo 3, ferma restando la titolarità dei comuni
  nell'attuazione della sperimentazione, si preveda il
  coinvolgimento delle regioni nella fase di programmazione e di
  valutazione della misura, attese le conseguenze
  dell'applicazione della stessa, in particolare nella
  prospettiva dell'eventuale messa a regime, sulla rete dei
  servizi e delle prestazioni sociali complessivamente
  intese;
       all'articolo 3, comma 1 lettera  a),  siano
  soppresse le parole "trascorso il quale la domanda si intende
  accolta", potendo risultare il silenzio-assenso preclusivo
  della effettiva e necessaria possibilità di valutare nel
  merito le condizioni di bisogno connesse alla richiesta di
  RMI;
       all'articolo 4, comma 1, la parola "sentita" sia
  sostituita dalle seguenti "d'intesa", e le parole "le aree
  territoriali nelle quali" siano sostituite dalle seguenti "i
  comuni, singoli o associati, nei quali";
       all'articolo 4, comma 2, lettera siano aggiunte, infine,
  le parole: "al fine di garantire la effettiva
  rappresentatività dell'intero territorio nazionale";
       all'articolo 5, si preveda che al quota di
  compartecipazione dei comuni al costo della sperimentazione
  del reddito minimo di inserimento sia definita, per ciascun
  comune, singolo o associato, in sede di ripartizione del
  fondo, stabilita entro il limite massimo del 20% e ritenuta
  comprensiva dei costi di gestione dei servizi connessi alla
  erogazione del reddito minimo, comunque effettuata;
       all'articolo 6, le parole: "o con handicap" siano
  sostituite dalle seguenti: "o figli con handicap";
       all'articolo 7, comma 2, sia aggiunta fra i requisiti
  richiesti ai soggetti in età lavorativa, ed abili al lavoro,
  la disponibilità a frequentare corsi di formazione
  professionale;
 
                              Pag. 207
 
       all'articolo 8, comma 4, sia soppressa la lettera b)
  ritenendo necessario che un a misura di promozione
  dell'accesso al lavoro, quale quella ivi contemplata, possa
  essere più opportunamente disciplinata nell'ambito della
  riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, già indicata
  come priorità nel documento di programmazione economica e
  finanziaria;
     e con le seguenti osservazioni:
       e all'articolo 5, si valuti l'opportunità di chiarire la
  procedura per la ripartizione delle risorse previste dal fondo
  per le politiche sociali;
       all'articolo 15, si valuti la possibilità di coinvolgere
  la Conferenza unificata nel processo di valutazione della
  sperimentazione, prevedendo che la relazione al parlamento sia
  elaborata anche in base al parere espresso dalla stessa.
                  PROPOSTA DI PARERE BURANI
                          PROCACCINI
     La XII Commissione,
       esaminato lo schema di decreto legislativo recante
  disciplina dell'introduzione in via sperimentale in alcune
  aree territoriali dell'istituto del reddito minimo
  garantito;
       considerato che:
         l'obiettivo dello schema di decreto in questione è
  quello di "raggiungere le persone esposte alla povertà" e
  cioè, in primo luogo, le famiglie con figli, quindi, "gli
  anziani" e le "persone sole con percorso di grave emarginalità
  sociale"; tale specificazione viene però poi se non
  abbandonata, certamente confusa là dove si individua nella
  somma di 500.000 lire la soglia massima della integrazione
  monetaria "per un individuo solo" e che tale indicazione deve
  essere vista nel contesto di una famiglia nella quale
  l'individuo può essere anche solo, se tale rimane, ma la
  dizione non può dar luogo ad un modo surrettizio per far
  passare in secondo piano l'entità sociale più a rischio dì
  povertà in Italia e cioè la famiglia, come risulta dalla
  relazione sulla povertà in Italia dal 1990 al 1996.  Non
  esiste, infatti, un "povero tipo" esiste invece la certezza
  che sono le famiglie con figli quelle a maggior rischio di
  povertà e tra queste le più esposte sono le famiglie del Sud
  (70%);
         la denatalità italiana ormai è in una fase da allarme
  sociale.  Come si evince dalla relazione citata "il rischio di
  povertà risulta più elevato per le famiglie numerose" e mentre
  nel centro-nord d'Italia sono le famiglie con anziani quelle
  più esposte, al sud sono sia quelle con anziani che quelle con
  figli minori. "La presenza di figli, soprattutto minori
  caratterizza le famiglie povere in modo particolare" tra le
  famiglie con almeno un figlio minore l'incidenza è di oltre
  due punti percentuali superiore alla media nazionale.  Il
  reddito minimo di inserimento non doveva essere un soccorso
  alla povertà ma un soccorso alle famiglie con figli in un
  contesto più ampio di intervento; in alternativa, in alcuni
  comuni, il giovane che va via dalla famiglia di appartenenza e
  si abbandona ad una strada di emarginazione verrà messo sullo
  stesso piano di una famiglia che con sacrifici inenarrabili
  tiene unito il nucleo della solidarietà sociale nei confronti
  dei minori e degli anziani;
         la discrezionalità del Ministro per la solidarietà
  sociale nella individuazione delle aree territoriali nelle
  quali svolgere la sperimentazione, ancorché sentita la
  Conferenza permanente Stato-Regioni, non toglie il sospetto
  che i comuni prescelti abbiano a loro guida giunte di un certo
  tipo di orientamento politico;
         sottolineato che rimane comunque la negatività di una
  sorta di lotta a chi è più bisognoso e lo squallore, che
  nessun motivo di conti di cassa dello Stato può colmare, di
  una misura che a macchia di leopardo deciderà di sovvenire,
  sia pure in linea sperimentale per due anni, alcuni cittadini
  e non altri, considerando anche
 
                              Pag. 208
 
  che la relazione sulla povertà più volte menzionata avverte
  che, come si è già fatto notare "non esiste un "povero tipo"
  cui mirare un unico specifico programma d'interventi";
         ritenuto che lo schema di decreto pur encomiabile per
  la volontà espressa di far compiere un passo al sistema del
  Welfare  italiano, è piuttosto demagogico e non
  costruttivo e raggiunge solo parzialmente le persone più
  esposte alla povertà; e non affronta nel suo complesso il vero
  nodo dei sostegni alla famiglia italiana che stenta a
  formarsi, che cerca di non far figli, che abbandona gli
  anziani al loro destino;
         valutato, comunque, positivamente lo schema di decreto
  del quale, pero, non si può non sottolineare l'incompletezza,
  l'approssimazione ed il demagogico assistenzialismo
     esprime
                      PARERE FAVOREVOLE
     a condizione che:
       all'articolo 1, le parole: "persone esposte" siano
  sostituite dalle seguenti: "famiglie esposte",
  conseguentemente all'articolo 6 le parole: "alle persone"
  siano sostituite dalle seguenti: "alle famiglie";
       all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "autonomie
  locali" siano inserite le seguenti: "nonché le competenti
  Commissioni parlamentari".
                                     Maria Burani Procaccini.
                      PROPOSTA DI PARERE
                        MAURA COSSUTTA
     La XII Commissione Affari sociali,
       esaminato lo schema di decreto legislativo recante la
  disciplina per la introduzione in via sperimentale in alcune
  aree territoriali dell'istituto del reddito minimo di
  inserimento,
       apprezzata l'introduzione di una misura di stampo
  europeo, specificamente mirata al contrasto della povertà,
       ribadita l'assoluta necessità ed urgenza di procedere in
  tempi rapidi all'approvazione della legge di riforma
  dell'assistenza e di dotare, nel triennio di vigenza del DPEF
  1998-2000 il settore delle politiche sociali di maggiori
  risorse in percentuale sul PIL, similmente a quanto accade
  negli altri Paesi europei,
       ritenuto indispensabile prevedere risorse aggiuntive per
  gli anni 1999 e 2000 per la sperimentazione del reddito minimo
  di inserimento in modo da non esaurire la dotazione prevista
  per il fondo nazionale per le politiche sociali,
     esprime:
                      PARERE FAVOREVOLE
     a condizione che:
       all'articolo 3, ferma restando la titolarità dei comuni
  nell'attuazione della sperimentazione, si preveda il
  coinvolgimento delle regioni nella fase di programmazione e di
  valutazione della misura, attesa le conseguenze,
  dell'applicazione della stessa, in particolare nella
  prospettiva dell'eventuale messa a regime, sulla rete dei
  servizi e delle prestazioni sociali complessivamente
  intese;
       all'articolo 3, comma 1, lettera  a),  siano
  soppresse le parole "trascorso il quale la domanda si intende
  accolta", potendo risultare il silenzio-assenso preclusivo
  della effettiva e necessaria possibilità di valutare nel
  merito le condizioni di bisogno connesse alla richiesta di
  RMI;
       all'articolo 4, comma 1, la parola "sentita" sia
  sostituita dalle seguenti "d'intesa", e le parole "le aree
  territoriali nelle quali" siano sostituite dalle seguenti "i
  comuni, singoli o associati, nei quali";
       all'articolo 4, comma 2, lettera  d),  siano
  aggiunte, infine, le parole: "al fine di garantire la
  effettiva rappresentatività dell'intero territorio
  nazionale";
 
                              Pag. 209
 
       all'articolo 5, sia soppresso il comma 3;
       all'articolo 6, sia soppresso il comma 3 e
  conseguentemente nell'allegato (scale di equivalenza) sia
  prevista una maggiorazione da 0,5 a 0,75 per ogni componente
  della famiglia con handicap grave;
       all'articolo 7, comma 2, sia aggiunta fra i requisiti
  richiesti ai soggetti in età lavorativa ed abili al lavoro la
  disponibilità di frequentare corsi di formazione
  professionale;
       all'articolo 8, sia soppresso il comma 4;
       all'articolo 10, comma 1, la lettera  c)  sia
  sostituita dalla seguente: " c)  per i soggetti di cui
  all'articolo 7, comma 2, accettare, nell'ambito degli
  interventi di tutela e promozione professionale e nel rispetto
  delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro,
  l'eventuale offerta di lavoro che dovessero ricevere"
     e con la seguente osservazione:
       all'articolo 13, comma 1, si valuti l'opportunità di
  ricondurre la funzione di valutazione nell'ambito delle
  strutture amministrative pubbliche e, conseguentemente, di
  sopprimere il comma 3.
                                              Maura Cossutta.
                 PROPOSTA DI PARERE APPROVATA
                       DALLA COMMISSIONE
     La XII Commissione affari sociali,
       esaminato lo schema di decreto legislativo recante la
  disciplina di introduzione in via sperimentale in alcune aree
  territoriali dell'istituto del reddito minimo di
  inserimento;
       apprezzata l'introduzione di una misura di stampo
  europeo, specificatamente mirata al contrasto della
  povertà;
       ribadita l'assoluta necessità ed urgenza di procedere in
  tempi rapidi all'approvazione della legge di riforma
  dell'assistenza, anche al fine di dotare, nel triennio di
  vigenza del DPEF 1998-2000, il settore delle politiche sociali
  di maggiori risorse in percentuale sul PIL, similmente a
  quanto accade negli altri Paesi europei;
     esprime:
                      PARERE FAVOREVOLE
     con le seguenti condizioni:
       all'articolo 3, ferma restando la titolarità dei comuni
  nell'attuazione della sperimentazione, si preveda il
  coinvolgimento delle regioni nella fase di programmazione e di
  valutazione della misura, attese le conseguenze
  dell'applicazione della stessa, in particolare nella
  prospettiva dell'eventuale messa a regime, sulla rete dei
  servizi e delle prestazioni sociali complessivamente
  intese;
       all'articolo 3. comma 1, lettera  a),  siano
  soppresse le parole "trascorso il quale la domanda si intende
  accolta" potendo risultare il silenzio-assenso preclusivo
  della effettiva e necessaria possibilità di valutare nel
  merito le condizioni di bisogno connesse alla richiesta di
  RMI;
       all'articolo 4, comma 1, la parola: "sentita" sia
  sostituita dalle seguenti: "d'intesa", e le parole: "le aree
  territoriali nelle quali" siano sostituite dalle seguenti: "i
  comuni, singoli o associati, nei quali";
       all'articolo 4, comma 2, lettera  d),  siano
  aggiunte, infine, le parole: "al fine di garantire la
  effettiva rappresentatività dell'intero territorio
  nazionale";
       all'articolo 5, si preveda che la quota di
  compartecipazione dei comuni al costo della sperimentazione
  del reddito minimo di inserimento sia definita, per ciascun
  comune, singolo o associato, in sede di ripartizione del
  fondo, stabilita entro il limite massimo del 20 per cento e
  ritenuta comprensiva dei costi di gestione dei servizi
  connessi alla erogazione del reddito
 
                              Pag. 210
 
  minimo, comunque effettuata, e, pertanto, poiché appare
  superato quanto previsto dal comma 3, il comma 3 sia
  soppresso;
       all'articolo 6, le parole: "o con handicap" siano
  sostituite dalle seguenti: "o figli con handicap";
       all'articolo 7, comma 2, sia aggiunta fra i requisiti
  richiesti ai soggetti in età lavorativa, ed abili al lavoro,
  la disponibilità a frequentare corsi di formazione
  professionale;
       all'articolo 8, sia soppresso il comma 4, ritenendo che
  le misure di promozione dell'accesso al lavoro, quali quelle
  ivi contemplate, possano essere più opportunamente
  disciplinate nell'ambito della riforma complessiva degli
  ammortizzatori sociali, già indicata come priorità nel
  documento di programmazione economica e finanziaria;
       all'articolo 10, comma 1, lettera  c),  siano
  aggiunte infine le parole: "nell'ambito delle disposizioni
  vigenti in materia di tutela del lavoro";
     e con le seguenti osservazioni:
       all'articolo 5 si valuti l'opportunità di chiarire la
  procedura per la ripartizione delle risorse previste dal fondo
  per le politiche sociali;
       all'articolo 13, comma 1, si valuti l'opportunità di
  utilizzare appieno le strutture amministrative pubbliche per
  le funzioni di valutazione della sperimentazione;
       all'articolo 15 si valuti la possibilità di coinvolgere
  la conferenza unificata nel processo di valutazione della
  sperimentazione, prevedendo che la relazione al Parlamento sia
  elaborata anche in base al parere espresso dalla stessa.
  (nuova formulazione).
                                                 Il Relatore.
 
DATA=980528 FASCID=SMC13-355 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=12 SEDE=XX NSTA=0355 TOTPAG=0271 TOTDOC=0127 NDOC=0099 TIPDOC=P DOCTIT=0098 COMM=C12D FTX PAGINIZ=0206 RIGINIZ=007 PAGFIN=0210 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=206 PAGEFIN=210 SORTRES=9805283 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00355 SORTNAV=59805280 00355 b00000 ZZSMC355 NDOC0099 TIPDOCP DOCTIT0098 NDOC0098



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