| PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La XII Commissione Affari Sociali,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante la
disciplina per la introduzione in via sperimentale in alcune
aree territoriali dell'istituto del reddito minimo
d'inserimento,
apprezzata l'introduzione di una misura di stampo
europeo, specificatamente mirata al contrasto della povertà,
ribadita l'assoluta necessità ed urgenza di procedere in tempi
rapidi all'approvazione della legge di riforma
dell'assistenza, anche al fine di dotare, nel triennio di
vigenza del DPEF 1998-2000, il settore delle politiche sociali
di maggiori risorse in percentuale sul PIL, similmente a
quanto accade negli altri paesi europei;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 3, ferma restando la titolarità dei comuni
nell'attuazione della sperimentazione, si preveda il
coinvolgimento delle regioni nella fase di programmazione e di
valutazione della misura, attese le conseguenze
dell'applicazione della stessa, in particolare nella
prospettiva dell'eventuale messa a regime, sulla rete dei
servizi e delle prestazioni sociali complessivamente
intese;
all'articolo 3, comma 1 lettera a), siano
soppresse le parole "trascorso il quale la domanda si intende
accolta", potendo risultare il silenzio-assenso preclusivo
della effettiva e necessaria possibilità di valutare nel
merito le condizioni di bisogno connesse alla richiesta di
RMI;
all'articolo 4, comma 1, la parola "sentita" sia
sostituita dalle seguenti "d'intesa", e le parole "le aree
territoriali nelle quali" siano sostituite dalle seguenti "i
comuni, singoli o associati, nei quali";
all'articolo 4, comma 2, lettera siano aggiunte, infine,
le parole: "al fine di garantire la effettiva
rappresentatività dell'intero territorio nazionale";
all'articolo 5, si preveda che al quota di
compartecipazione dei comuni al costo della sperimentazione
del reddito minimo di inserimento sia definita, per ciascun
comune, singolo o associato, in sede di ripartizione del
fondo, stabilita entro il limite massimo del 20% e ritenuta
comprensiva dei costi di gestione dei servizi connessi alla
erogazione del reddito minimo, comunque effettuata;
all'articolo 6, le parole: "o con handicap" siano
sostituite dalle seguenti: "o figli con handicap";
all'articolo 7, comma 2, sia aggiunta fra i requisiti
richiesti ai soggetti in età lavorativa, ed abili al lavoro,
la disponibilità a frequentare corsi di formazione
professionale;
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all'articolo 8, comma 4, sia soppressa la lettera b)
ritenendo necessario che un a misura di promozione
dell'accesso al lavoro, quale quella ivi contemplata, possa
essere più opportunamente disciplinata nell'ambito della
riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, già indicata
come priorità nel documento di programmazione economica e
finanziaria;
e con le seguenti osservazioni:
e all'articolo 5, si valuti l'opportunità di chiarire la
procedura per la ripartizione delle risorse previste dal fondo
per le politiche sociali;
all'articolo 15, si valuti la possibilità di coinvolgere
la Conferenza unificata nel processo di valutazione della
sperimentazione, prevedendo che la relazione al parlamento sia
elaborata anche in base al parere espresso dalla stessa.
PROPOSTA DI PARERE BURANI
PROCACCINI
La XII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante
disciplina dell'introduzione in via sperimentale in alcune
aree territoriali dell'istituto del reddito minimo
garantito;
considerato che:
l'obiettivo dello schema di decreto in questione è
quello di "raggiungere le persone esposte alla povertà" e
cioè, in primo luogo, le famiglie con figli, quindi, "gli
anziani" e le "persone sole con percorso di grave emarginalità
sociale"; tale specificazione viene però poi se non
abbandonata, certamente confusa là dove si individua nella
somma di 500.000 lire la soglia massima della integrazione
monetaria "per un individuo solo" e che tale indicazione deve
essere vista nel contesto di una famiglia nella quale
l'individuo può essere anche solo, se tale rimane, ma la
dizione non può dar luogo ad un modo surrettizio per far
passare in secondo piano l'entità sociale più a rischio dì
povertà in Italia e cioè la famiglia, come risulta dalla
relazione sulla povertà in Italia dal 1990 al 1996. Non
esiste, infatti, un "povero tipo" esiste invece la certezza
che sono le famiglie con figli quelle a maggior rischio di
povertà e tra queste le più esposte sono le famiglie del Sud
(70%);
la denatalità italiana ormai è in una fase da allarme
sociale. Come si evince dalla relazione citata "il rischio di
povertà risulta più elevato per le famiglie numerose" e mentre
nel centro-nord d'Italia sono le famiglie con anziani quelle
più esposte, al sud sono sia quelle con anziani che quelle con
figli minori. "La presenza di figli, soprattutto minori
caratterizza le famiglie povere in modo particolare" tra le
famiglie con almeno un figlio minore l'incidenza è di oltre
due punti percentuali superiore alla media nazionale. Il
reddito minimo di inserimento non doveva essere un soccorso
alla povertà ma un soccorso alle famiglie con figli in un
contesto più ampio di intervento; in alternativa, in alcuni
comuni, il giovane che va via dalla famiglia di appartenenza e
si abbandona ad una strada di emarginazione verrà messo sullo
stesso piano di una famiglia che con sacrifici inenarrabili
tiene unito il nucleo della solidarietà sociale nei confronti
dei minori e degli anziani;
la discrezionalità del Ministro per la solidarietà
sociale nella individuazione delle aree territoriali nelle
quali svolgere la sperimentazione, ancorché sentita la
Conferenza permanente Stato-Regioni, non toglie il sospetto
che i comuni prescelti abbiano a loro guida giunte di un certo
tipo di orientamento politico;
sottolineato che rimane comunque la negatività di una
sorta di lotta a chi è più bisognoso e lo squallore, che
nessun motivo di conti di cassa dello Stato può colmare, di
una misura che a macchia di leopardo deciderà di sovvenire,
sia pure in linea sperimentale per due anni, alcuni cittadini
e non altri, considerando anche
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che la relazione sulla povertà più volte menzionata avverte
che, come si è già fatto notare "non esiste un "povero tipo"
cui mirare un unico specifico programma d'interventi";
ritenuto che lo schema di decreto pur encomiabile per
la volontà espressa di far compiere un passo al sistema del
Welfare italiano, è piuttosto demagogico e non
costruttivo e raggiunge solo parzialmente le persone più
esposte alla povertà; e non affronta nel suo complesso il vero
nodo dei sostegni alla famiglia italiana che stenta a
formarsi, che cerca di non far figli, che abbandona gli
anziani al loro destino;
valutato, comunque, positivamente lo schema di decreto
del quale, pero, non si può non sottolineare l'incompletezza,
l'approssimazione ed il demagogico assistenzialismo
esprime
PARERE FAVOREVOLE
a condizione che:
all'articolo 1, le parole: "persone esposte" siano
sostituite dalle seguenti: "famiglie esposte",
conseguentemente all'articolo 6 le parole: "alle persone"
siano sostituite dalle seguenti: "alle famiglie";
all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "autonomie
locali" siano inserite le seguenti: "nonché le competenti
Commissioni parlamentari".
Maria Burani Procaccini.
PROPOSTA DI PARERE
MAURA COSSUTTA
La XII Commissione Affari sociali,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante la
disciplina per la introduzione in via sperimentale in alcune
aree territoriali dell'istituto del reddito minimo di
inserimento,
apprezzata l'introduzione di una misura di stampo
europeo, specificamente mirata al contrasto della povertà,
ribadita l'assoluta necessità ed urgenza di procedere in
tempi rapidi all'approvazione della legge di riforma
dell'assistenza e di dotare, nel triennio di vigenza del DPEF
1998-2000 il settore delle politiche sociali di maggiori
risorse in percentuale sul PIL, similmente a quanto accade
negli altri Paesi europei,
ritenuto indispensabile prevedere risorse aggiuntive per
gli anni 1999 e 2000 per la sperimentazione del reddito minimo
di inserimento in modo da non esaurire la dotazione prevista
per il fondo nazionale per le politiche sociali,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
a condizione che:
all'articolo 3, ferma restando la titolarità dei comuni
nell'attuazione della sperimentazione, si preveda il
coinvolgimento delle regioni nella fase di programmazione e di
valutazione della misura, attesa le conseguenze,
dell'applicazione della stessa, in particolare nella
prospettiva dell'eventuale messa a regime, sulla rete dei
servizi e delle prestazioni sociali complessivamente
intese;
all'articolo 3, comma 1, lettera a), siano
soppresse le parole "trascorso il quale la domanda si intende
accolta", potendo risultare il silenzio-assenso preclusivo
della effettiva e necessaria possibilità di valutare nel
merito le condizioni di bisogno connesse alla richiesta di
RMI;
all'articolo 4, comma 1, la parola "sentita" sia
sostituita dalle seguenti "d'intesa", e le parole "le aree
territoriali nelle quali" siano sostituite dalle seguenti "i
comuni, singoli o associati, nei quali";
all'articolo 4, comma 2, lettera d), siano
aggiunte, infine, le parole: "al fine di garantire la
effettiva rappresentatività dell'intero territorio
nazionale";
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all'articolo 5, sia soppresso il comma 3;
all'articolo 6, sia soppresso il comma 3 e
conseguentemente nell'allegato (scale di equivalenza) sia
prevista una maggiorazione da 0,5 a 0,75 per ogni componente
della famiglia con handicap grave;
all'articolo 7, comma 2, sia aggiunta fra i requisiti
richiesti ai soggetti in età lavorativa ed abili al lavoro la
disponibilità di frequentare corsi di formazione
professionale;
all'articolo 8, sia soppresso il comma 4;
all'articolo 10, comma 1, la lettera c) sia
sostituita dalla seguente: " c) per i soggetti di cui
all'articolo 7, comma 2, accettare, nell'ambito degli
interventi di tutela e promozione professionale e nel rispetto
delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro,
l'eventuale offerta di lavoro che dovessero ricevere"
e con la seguente osservazione:
all'articolo 13, comma 1, si valuti l'opportunità di
ricondurre la funzione di valutazione nell'ambito delle
strutture amministrative pubbliche e, conseguentemente, di
sopprimere il comma 3.
Maura Cossutta.
PROPOSTA DI PARERE APPROVATA
DALLA COMMISSIONE
La XII Commissione affari sociali,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante la
disciplina di introduzione in via sperimentale in alcune aree
territoriali dell'istituto del reddito minimo di
inserimento;
apprezzata l'introduzione di una misura di stampo
europeo, specificatamente mirata al contrasto della
povertà;
ribadita l'assoluta necessità ed urgenza di procedere in
tempi rapidi all'approvazione della legge di riforma
dell'assistenza, anche al fine di dotare, nel triennio di
vigenza del DPEF 1998-2000, il settore delle politiche sociali
di maggiori risorse in percentuale sul PIL, similmente a
quanto accade negli altri Paesi europei;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all'articolo 3, ferma restando la titolarità dei comuni
nell'attuazione della sperimentazione, si preveda il
coinvolgimento delle regioni nella fase di programmazione e di
valutazione della misura, attese le conseguenze
dell'applicazione della stessa, in particolare nella
prospettiva dell'eventuale messa a regime, sulla rete dei
servizi e delle prestazioni sociali complessivamente
intese;
all'articolo 3. comma 1, lettera a), siano
soppresse le parole "trascorso il quale la domanda si intende
accolta" potendo risultare il silenzio-assenso preclusivo
della effettiva e necessaria possibilità di valutare nel
merito le condizioni di bisogno connesse alla richiesta di
RMI;
all'articolo 4, comma 1, la parola: "sentita" sia
sostituita dalle seguenti: "d'intesa", e le parole: "le aree
territoriali nelle quali" siano sostituite dalle seguenti: "i
comuni, singoli o associati, nei quali";
all'articolo 4, comma 2, lettera d), siano
aggiunte, infine, le parole: "al fine di garantire la
effettiva rappresentatività dell'intero territorio
nazionale";
all'articolo 5, si preveda che la quota di
compartecipazione dei comuni al costo della sperimentazione
del reddito minimo di inserimento sia definita, per ciascun
comune, singolo o associato, in sede di ripartizione del
fondo, stabilita entro il limite massimo del 20 per cento e
ritenuta comprensiva dei costi di gestione dei servizi
connessi alla erogazione del reddito
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minimo, comunque effettuata, e, pertanto, poiché appare
superato quanto previsto dal comma 3, il comma 3 sia
soppresso;
all'articolo 6, le parole: "o con handicap" siano
sostituite dalle seguenti: "o figli con handicap";
all'articolo 7, comma 2, sia aggiunta fra i requisiti
richiesti ai soggetti in età lavorativa, ed abili al lavoro,
la disponibilità a frequentare corsi di formazione
professionale;
all'articolo 8, sia soppresso il comma 4, ritenendo che
le misure di promozione dell'accesso al lavoro, quali quelle
ivi contemplate, possano essere più opportunamente
disciplinate nell'ambito della riforma complessiva degli
ammortizzatori sociali, già indicata come priorità nel
documento di programmazione economica e finanziaria;
all'articolo 10, comma 1, lettera c), siano
aggiunte infine le parole: "nell'ambito delle disposizioni
vigenti in materia di tutela del lavoro";
e con le seguenti osservazioni:
all'articolo 5 si valuti l'opportunità di chiarire la
procedura per la ripartizione delle risorse previste dal fondo
per le politiche sociali;
all'articolo 13, comma 1, si valuti l'opportunità di
utilizzare appieno le strutture amministrative pubbliche per
le funzioni di valutazione della sperimentazione;
all'articolo 15 si valuti la possibilità di coinvolgere
la conferenza unificata nel processo di valutazione della
sperimentazione, prevedendo che la relazione al Parlamento sia
elaborata anche in base al parere espresso dalla stessa.
(nuova formulazione).
Il Relatore.
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