| La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine
del giorno.
Giovanni Battista CARUANO (Democratici di
sinistra-l'Ulivo), relatore, rileva che il disegno di
legge in esame, approvato dalla IX Commissione Agricoltura del
Senato, contiene, come si evince dal titolo stesso, proroghe
di termini in scadenza che interessano varie disposizioni
riguardanti il settore agricolo. Non sfugge pertanto
l'importanza del provvedimento, composto di 9 articoli che
illustra partitamente.
L'articolo 1 dispone la proroga al 30 settembre 1998 del
termine per l'immatricolazione delle motoagricole, già
stabilito al 30 settembre 1997 dall'articolo 9 del
decreto-legge n. 517 del 1996 che ha sostituito l'articolo
235, comma 8, del nuovo Codice della strada.
L'articolo 2 dispone la conservazione nel bilancio 1998
delle somme disponibili, in conto residui e in conto
competenza, su alcuni capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero per le politiche agricole, che non sono
state impegnate nell'esercizio 1997 e che riguardano somme
destinate ad interventi nel settore della pesca e per
l'espletamento di controlli per la repressione delle frodi.
L'articolo 3 differisce al 30 novembre 1998 il termine
fissato dal decreto-legge n. 275 del 1993 al 30 giugno 1995,
entro il quale dovevano essere effettuate le denunce dei
pozzi, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275, di riordino in materia di
concessioni di acque pubbliche. Tale norma ha infatti posto a
carico dei proprietari, utilizzatori o possessori un obbligo
di denuncia alle regioni e alle province di tutti i pozzi
esistenti, a qualunque uso adibiti e ancorché non utilizzati.
Sottolinea il rilievo della disposizione.
L'articolo 4 dispone l'ulteriore differimento al 31
dicembre 1998 dell'operatività del Gruppo di supporto tecnico
costituito ai sensi della legge n. 194 del 1984 in seno al
Ministero per le politiche agricole, per collaborare a
determinare e ad attuare la politica agricola nazionale.
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L'articolo 5 prevede misure agevolative nell'ambito delle
operazioni di credito agrario, di cui possono fruire
cooperative olivicole o aziende agricole condotte da
coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo
principale, che siano state colpite dalla crisi di mercato
delle olive e dell'olio. In particolare, è prevista la proroga
delle rate di credito agrario, di esercizio e di
miglioramento, in scadenza entro il 31 marzo 1998 sulle quali
interviene il concorso pubblico e il Fondo interbancario di
garanzia. La norma interessa in prima istanza, ma non
esclusivamente, le aziende agricole a prevalente indirizzo
olivicolo ubicate nelle regioni Puglia, Calabria e Sicilia.
L'articolo 6 dispone al comma 1 la costituzione di una
segreteria tecnica, composta da dipendenti del Servizio per la
contrattazione programmata, cui viene affidata l'assistenza,
agli esperti esterni di cui si avvale il Ministero del
Bilancio, nell'istruttoria e verifica dell'attuazione dei
progetti inseriti negli strumenti della contrattazione
programmata ed in particolare degli interventi nelle aree del
Mezzogiorno; ai commi 2 e 3, fa anche fronte alle difficoltà
incontrate da talune aziende cooperative nella realizzazione
dei progetti per il comparto zootecnico, assicurando il
mantenimento dei contributi pubblici già disposti non solo per
quei progetti che hanno utilizzato il credito agevolato per il
consolidamento di passività ma anche per quei casi in cui tale
credito sia stato utilizzato per azioni di sviluppo degli
impianti, nel qual caso il progetto deve essere
necessariamente portato a conclusione.
L'articolo 7 proroga al 1^ gennaio 1999 il termine per la
riclassificazione dei territori agricoli montani e
svantaggiati ai fini dell'applicazione della disciplina delle
agevolazioni contributive per le imprese operanti nei
territori medesimi, come attualmente regolate dalla legge n.
67 del 1988 e successive modificazioni, la quale prevede,
appunto, la concessione di tali agevolazioni ai territori
montani e alle zone agricole svantaggiate.
L'articolo 8 proroga al 30 giugno 2000 il regime
temporaneo di deroga alle norme generali recate dalla legge 10
maggio 1976, n. 319 (cosiddetta legge Merli), disposto per
l'adeguamento degli scarichi dei residui degli impianti di
trasformazione di prodotti ittici.
L'articolo 9 modifica i termini, più volte oggetto di
differimento, stabiliti dall'articolo 4, comma 5 del
decreto-legge n. 542 del 1996 relativamente all'obbligo posto
a carico degli utilizzatori di prodotti fitoiatrici di tenere
il cosiddetto Quaderno di campagna, ovvero di compilare
le schede relative ai dati di acquisto ed utilizzazione dei
prodotti, nonché di tenere il registro dei trattamenti
eseguiti. Tali termini erano da ultimo fissati al 31 dicembre
1997 per la prima trasmissione delle schede sui dati di
acquisto e di utilizzazione dei presidi sanitari e al 31
ottobre 1997 per l'obbligatorietà delle annotazioni
sull'apposito registro dei trattamenti e del magazzino dei
presidi sanitari. L'articolo 9 proroga di un anno i suddetti
termini fissandoli rispettivamente al 31 dicembre 1998 ed al
31 ottobre 1998.
Dall'illustrazione dell'articolato ritiene che emerga
l'importanza del provvedimento per il comparto agricolo:
confida pertanto in una rapida approvazione.
Giovanni DI STASI, presidente, riservandosi il
Sottosegretario Borroni di intervenire in sede di replica,
rinvia il seguito dell'esame in altra seduta.
La seduta termina alle 9,20.
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