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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


377902
SMC0355-0100
Bollettino Giunte e Commissioni n. 355 del 28 maggio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-355)
(suddiviso in 127 Unità Documento)
Unità Documento n.100 (che inizia a pag.211 dello stampato)
                             Pag. 211
 
                 XIII COMMISSIONE PERMANENTE
                        (Agricoltura)
 
 
IN SEDE REFERENTE
C4781. LAVCOMM
C4781.
Disegno di legge: C. 4781 Governo: Proroga di termini nel settore agricolo.
(Esame e rinvio).
Giovanni Battista CARUANO. Giovanni DI STASI, presidente.
Giovedì 28 maggio 1998. - Presidenza del vicepresidente Giovanni DI STASI. - Interviene il Sottosegretario per le politiche agricole Roberto Borroni.
ZZSMC ZZRES ZZSMC280598 ZZSMC980528 ZZSMC000598 ZZSMC000098 ZZSMC355 ZZ13 ZZD ZZC13 ZZRE ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine
  del giorno.
 
     Giovanni Battista CARUANO (Democratici di
  sinistra-l'Ulivo),  relatore,  rileva che il disegno di
  legge in esame, approvato dalla IX Commissione Agricoltura del
  Senato, contiene, come si evince dal titolo stesso, proroghe
  di termini in scadenza che interessano varie disposizioni
  riguardanti il settore agricolo.  Non sfugge pertanto
  l'importanza del provvedimento, composto di 9 articoli che
  illustra partitamente.
     L'articolo 1 dispone la proroga al 30 settembre 1998 del
  termine per l'immatricolazione delle motoagricole, già
  stabilito al 30 settembre 1997 dall'articolo 9 del
  decreto-legge n. 517 del 1996 che ha sostituito l'articolo
  235, comma 8, del nuovo Codice della strada.
     L'articolo 2 dispone la conservazione nel bilancio 1998
  delle somme disponibili, in conto residui e in conto
  competenza, su alcuni capitoli dello stato di previsione della
  spesa del Ministero per le politiche agricole, che non sono
  state impegnate nell'esercizio 1997 e che riguardano somme
  destinate ad interventi nel settore della pesca e per
  l'espletamento di controlli per la repressione delle frodi.
     L'articolo 3 differisce al 30 novembre 1998 il termine
  fissato dal decreto-legge n. 275 del 1993 al 30 giugno 1995,
  entro il quale dovevano essere effettuate le denunce dei
  pozzi, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto
  legislativo 12 luglio 1993, n. 275, di riordino in materia di
  concessioni di acque pubbliche.  Tale norma ha infatti posto a
  carico dei proprietari, utilizzatori o possessori un obbligo
  di denuncia alle regioni e alle province di tutti i pozzi
  esistenti, a qualunque uso adibiti e ancorché non utilizzati.
  Sottolinea il rilievo della disposizione.
     L'articolo 4 dispone l'ulteriore differimento al 31
  dicembre 1998 dell'operatività del Gruppo di supporto tecnico
  costituito ai sensi della legge n. 194 del 1984 in seno al
  Ministero per le politiche agricole, per collaborare a
  determinare e ad attuare la politica agricola nazionale.
 
                              Pag. 212
 
     L'articolo 5 prevede misure agevolative nell'ambito delle
  operazioni di credito agrario, di cui possono fruire
  cooperative olivicole o aziende agricole condotte da
  coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo
  principale, che siano state colpite dalla crisi di mercato
  delle olive e dell'olio.  In particolare, è prevista la proroga
  delle rate di credito agrario, di esercizio e di
  miglioramento, in scadenza entro il 31 marzo 1998 sulle quali
  interviene il concorso pubblico e il Fondo interbancario di
  garanzia.  La norma interessa in prima istanza, ma non
  esclusivamente, le aziende agricole a prevalente indirizzo
  olivicolo ubicate nelle regioni Puglia, Calabria e Sicilia.
     L'articolo 6 dispone al comma 1 la costituzione di una
  segreteria tecnica, composta da dipendenti del Servizio per la
  contrattazione programmata, cui viene affidata l'assistenza,
  agli esperti esterni di cui si avvale il Ministero del
  Bilancio, nell'istruttoria e verifica dell'attuazione dei
  progetti inseriti negli strumenti della contrattazione
  programmata ed in particolare degli interventi nelle aree del
  Mezzogiorno; ai commi 2 e 3, fa anche fronte alle difficoltà
  incontrate da talune aziende cooperative nella realizzazione
  dei progetti per il comparto zootecnico, assicurando il
  mantenimento dei contributi pubblici già disposti non solo per
  quei progetti che hanno utilizzato il credito agevolato per il
  consolidamento di passività ma anche per quei casi in cui tale
  credito sia stato utilizzato per azioni di sviluppo degli
  impianti, nel qual caso il progetto deve essere
  necessariamente portato a conclusione.
     L'articolo 7 proroga al 1^ gennaio 1999 il termine per la
  riclassificazione dei territori agricoli montani e
  svantaggiati ai fini dell'applicazione della disciplina delle
  agevolazioni contributive per le imprese operanti nei
  territori medesimi, come attualmente regolate dalla legge n.
  67 del 1988 e successive modificazioni, la quale prevede,
  appunto, la concessione di tali agevolazioni ai territori
  montani e alle zone agricole svantaggiate.
     L'articolo 8 proroga al 30 giugno 2000 il regime
  temporaneo di deroga alle norme generali recate dalla legge 10
  maggio 1976, n. 319 (cosiddetta legge Merli), disposto per
  l'adeguamento degli scarichi dei residui degli impianti di
  trasformazione di prodotti ittici.
     L'articolo 9 modifica i termini, più volte oggetto di
  differimento, stabiliti dall'articolo 4, comma 5 del
  decreto-legge n. 542 del 1996 relativamente all'obbligo posto
  a carico degli utilizzatori di prodotti fitoiatrici di tenere
  il cosiddetto  Quaderno di campagna,  ovvero di compilare
  le schede relative ai dati di acquisto ed utilizzazione dei
  prodotti, nonché di tenere il registro dei trattamenti
  eseguiti.  Tali termini erano da ultimo fissati al 31 dicembre
  1997 per la prima trasmissione delle schede sui dati di
  acquisto e di utilizzazione dei presidi sanitari e al 31
  ottobre 1997 per l'obbligatorietà delle annotazioni
  sull'apposito registro dei trattamenti e del magazzino dei
  presidi sanitari.  L'articolo 9 proroga di un anno i suddetti
  termini fissandoli rispettivamente al 31 dicembre 1998 ed al
  31 ottobre 1998.
     Dall'illustrazione dell'articolato ritiene che emerga
  l'importanza del provvedimento per il comparto agricolo:
  confida pertanto in una rapida approvazione.
 
     Giovanni DI STASI,  presidente,  riservandosi il
  Sottosegretario Borroni di intervenire in sede di replica,
  rinvia il seguito dell'esame in altra seduta.
 
     La seduta termina alle 9,20.
 
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