| Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8- bis.
1. Le navi in possesso della licenza da pesca di sola V
categoria poste a servizio di impianti di molluschicoltura e
che operano in lagune, sacche ed acque interne, non sono da
considerarsi navi da pesca. E' consentito utilizzarle solo
nelle ore diurne per le operazioni di pulizia dei fondali, la
semina del prodotto da allevare, le operazioni di allevamento,
la raccolta del prodotto maturo, il trasporto dello stesso ai
punti di conferimento e la pesca del novellame destinato al
ripopolamento nei vivai in periodi e luoghi autorizzati
dall'Amministrazione.
2. Alle navi di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni del decreto ministeriale 22 giugno 1982 in vigore
dal 22 agosto 1982 eccetto l'articolo 14 e l'articolo 16. Per
le navi superiori a 3 tonnellate si applica anche l'articolo
8.
3. Per ottenere la licenza e l'imbarco sulle navi di cui
al comma 1 il richiedente è esentato dall'obbligo di aver
effettuato mesi propedeutici di navigazione e dal
conseguimento del titolo di motorista. Per la conduzione di
motori superiori a 25 HP è richiesta la patente prevista dalla
legge vigente in materia di diporto.
4. Le navi in possesso di licenza di V categoria ma
adibite ad impianti al di fuori delle lagune, delle sacche e
delle acque interne sono soggette al decreto ministeriale 22
giugno 1982 già citato.
8. 017 (Già 8.1).
Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli,
Misuraca, Amato, Piva, D'Ippolito, Dell'Utri, Giudice.
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8.
Art. 8- bis. 1. Al fine di assicurare il
finanziamento del progetto Adriamed, presentato dal Ministero
per le politiche agricole alla FAO, relativo alla tutela
dell'ecosistema marino e al coordinamento della gestione della
pesca nel mare Adriatico, è autorizzata la spesa di lire 6
mila milioni per il 1999.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a
lire 6.000 milioni per il 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario
Pag. 229
1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per le politiche agricole.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con i
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 015 (Nuova formulazione).
Il Relatore.
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