| Al comma 2, dopo la lettera d) inserire le
seguenti:
d-bis) esprime pareri vincolanti in merito alla
verifica dei requisiti degli organismi privati, di cui
all'articolo 9, comma 3, per l'adozione di provvedimenti per
la loro autorizzazione o per la revoca parziale o totale della
medesima;
d-ter) esprime parere in merito alle richieste di
modifica dei disciplinari in applicazione a quanto previsto
dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e
dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2082/92.
* 7. 1.
Il Governo.
Al comma 2, dopo la lettera d) inserire le
seguenti:
d-bis) esprime pareri vincolanti in merito alla
verifica dei requisiti degli organismi privati, di cui
all'articolo 9, comma 3, per l'adozione di provvedimenti per
la loro autorizzazione o per la revoca parziale o totale della
medesima;
d-ter) esprime parere in merito alle richieste di
modifica dei disciplinari in applicazione a quanto previsto
dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e
dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2082/92.
* 7. 2.
Pecoraro Scanio.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Comitato potrà costituire, al proprio interno,
gruppi di lavoro per svolgere i compiti di cui al comma 2,
avvalendosi delle strutture e del personale del Ministero per
le politiche agricole e degli enti vigilati.
**7. 3.
Il Governo.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Comitato potrà costituire, al proprio interno,
gruppi di lavoro per svolgere i compiti di cui al comma 2,
avvalendosi delle strutture e del personale del Ministero per
le politiche agricole e degli enti vigilati.
**7. 4.
Pecoraro Scanio.
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
Art. 7- bis.
(Accordi del sistema agroalimentare).
1. Gli accordi realizzati tra i produttori agricoli o fra
produttori agricoli ed imprese, che beneficino di una stessa
denominazione
Pag. 233
di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta
(IGP) e attestazione di specificità (AS) riconosciuta ai sensi
dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio
del 24 giugno 1991, o che siano integrati nella stessa filiera
di produzione avente la dicitura di "agricoltura biologica" ai
sensi del regolamento (CE) n. 2092/91, del Consiglio del 24
giugno 1991, sono approvati dal Ministero per le politiche
agricole. Tali accordi devono essere stipulati per iscritto,
per un periodo determinato che non può essere superiore a tre
anni e possono riguardare soltanto:
a) una programmazione previsionale e coordinata
della produzione in funzione del mercato;
b) un piano di miglioramento della qualità dei
prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del
volume di offerta;
c) una concentrazione dell'offerta e
dell'immissione sui mercati della produzione degli
aderenti.
2. In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi
realizzati fra produttori agricoli o fra produttori agricoli
ed imprese di approvvigionamento o di trasformazione e le
disposizioni autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di
produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento (CE)
n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e del regolamento
(CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 marzo 1997, e le
organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 12,
destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità
produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato, devono
essere autorizzati dal Ministero per le politiche agricole.
Tali misure devono essere adeguate a superare gli squilibri e
non possono in alcun caso riguardare la materia dei prezzi. La
durata degli accordi non può eccedere un anno.
3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 non possono in ogni
caso prevedere restrizioni non strettamente necessarie al
raggiungimento degli scopi indicati nei medesimi commi, né
possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del
mercato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono
deroghe a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 10
ottobre 1990, n. 287.
Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, sostituire
la lettera c) con la seguente:
c) possono adottare delibere con le modalità e i
contenuti di cui all'articolo 7- bis.
7. 01. (Già 8. 9).
Tattarini, Rava, Rossiello, Caruano.
| |