Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


377918
SMC0355-0116
Bollettino Giunte e Commissioni n. 355 del 28 maggio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-355)
(suddiviso in 127 Unità Documento)
Unità Documento n.116 (che inizia a pag.232 dello stampato)
             ...XIII COMMISSIONE PERMANENTE
                        (Agricoltura)
 
 
...IN SEDE LEGISLATIVA
...C429; C720; C1517; C2366. LAVCOMM
...C429; C720; C1517; C2366.
...EMENDAMENTI
ART. 7.
Giovedì 28 maggio 1998. - Presidenza del presidente Alfonso PECORARO SCANIO. - Interviene il Sottosegretario per le politiche agricole Roberto Borroni.
ZZSMC ZZRES ZZSMC280598 ZZSMC980528 ZZSMC000598 ZZSMC000098 ZZSMC355 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC13 ZZLE
     Al comma 2, dopo la lettera  d)  inserire le
  seguenti:
         d-bis)  esprime pareri vincolanti in merito alla
  verifica dei requisiti degli organismi privati, di cui
  all'articolo 9, comma 3, per l'adozione di provvedimenti per
  la loro autorizzazione o per la revoca parziale o totale della
  medesima;
         d-ter)  esprime parere in merito alle richieste di
  modifica dei disciplinari in applicazione a quanto previsto
  dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e
  dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2082/92.
  * 7. 1.
                                                  Il Governo.
     Al comma 2, dopo la lettera  d)  inserire le
  seguenti:
         d-bis)  esprime pareri vincolanti in merito alla
  verifica dei requisiti degli organismi privati, di cui
  all'articolo 9, comma 3, per l'adozione di provvedimenti per
  la loro autorizzazione o per la revoca parziale o totale della
  medesima;
         d-ter)  esprime parere in merito alle richieste di
  modifica dei disciplinari in applicazione a quanto previsto
  dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e
  dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2082/92.
  * 7. 2.
                                             Pecoraro Scanio.
       Sostituire il comma 3 con il seguente:
       3.  Il Comitato potrà costituire, al proprio interno,
  gruppi di lavoro per svolgere i compiti di cui al comma 2,
  avvalendosi delle strutture e del personale del Ministero per
  le politiche agricole e degli enti vigilati.
  **7. 3.
                                                  Il Governo.
       Sostituire il comma 3 con il seguente:
       3.  Il Comitato potrà costituire, al proprio interno,
  gruppi di lavoro per svolgere i compiti di cui al comma 2,
  avvalendosi delle strutture e del personale del Ministero per
  le politiche agricole e degli enti vigilati.
  **7. 4.
                                             Pecoraro Scanio.
       Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
                        Art. 7- bis.
            (Accordi del sistema agroalimentare).
     1.  Gli accordi realizzati tra i produttori agricoli o fra
  produttori agricoli ed imprese, che beneficino di una stessa
  denominazione
 
                              Pag. 233
 
  di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta
  (IGP) e attestazione di specificità (AS) riconosciuta ai sensi
  dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio
  del 24 giugno 1991, o che siano integrati nella stessa filiera
  di produzione avente la dicitura di "agricoltura biologica" ai
  sensi del regolamento (CE) n. 2092/91, del Consiglio del 24
  giugno 1991, sono approvati dal Ministero per le politiche
  agricole.  Tali accordi devono essere stipulati per iscritto,
  per un periodo determinato che non può essere superiore a tre
  anni e possono riguardare soltanto:
         a)  una programmazione previsionale e coordinata
  della produzione in funzione del mercato;
         b)  un piano di miglioramento della qualità dei
  prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del
  volume di offerta;
         c)  una concentrazione dell'offerta e
  dell'immissione sui mercati della produzione degli
  aderenti.
     2.  In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi
  realizzati fra produttori agricoli o fra produttori agricoli
  ed imprese di approvvigionamento o di trasformazione e le
  disposizioni autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di
  produttori agricoli riconosciute ai sensi del regolamento (CE)
  n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e del regolamento
  (CE) n.  952/97 del Consiglio del 20 marzo 1997, e le
  organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 12,
  destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità
  produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato, devono
  essere autorizzati dal Ministero per le politiche agricole.
  Tali misure devono essere adeguate a superare gli squilibri e
  non possono in alcun caso riguardare la materia dei prezzi.  La
  durata degli accordi non può eccedere un anno.
     3.  Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 non possono in ogni
  caso prevedere restrizioni non strettamente necessarie al
  raggiungimento degli scopi indicati nei medesimi commi, né
  possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del
  mercato.
     4.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono
  deroghe a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 10
  ottobre 1990, n. 287.
     Conseguentemente, all'articolo 8, al comma 1, sostituire
  la lettera  c)  con la seguente:
         c)  possono adottare delibere con le modalità e i
  contenuti di cui all'articolo 7- bis.
  7. 01.  (Già 8. 9).
  Tattarini, Rava, Rossiello, Caruano.
 
DATA=980528 FASCID=SMC13-355 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=13 SEDE=LE NSTA=0355 TOTPAG=0271 TOTDOC=0127 NDOC=0116 TIPDOC=P DOCTIT=0110 COMM=C13D TX PAGINIZ=0232 RIGINIZ=019 PAGFIN=0233 RIGFIN=047 UPAG=NO PAGEIN=232 PAGEFIN=233 SORTRES=9805283 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00355 SORTNAV=59805280 00355 b00000 ZZSMC355 NDOC0116 TIPDOCP DOCTIT0110 NDOC0110



Ritorna al menu della banca dati