| Sopprimerlo.
* 9. 1.
Scarpa Bonazza, Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca,
Amato, Dell'Utri, Giudice, D'Ippolito, Piva, Scaltritti.
Sopprimerlo.
* 9. 2.
Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Sistema di controllo sulle produzioni
DOP-IGP-S.T.G.).
1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del
regolamento (CEE)
Pag. 237
n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 e all'articolo 14
del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio
1992, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità
nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo
e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di
controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE)
n. 2081/92 e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92
è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da
organismi privati autorizzati con decreto del Ministro per le
politiche agricole, previo parere espresso dalle regioni e
province autonome in cui ricadono le produzioni interessate al
controllo.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di
controllo privati dovranno preventivamente prevedere una
valutazione dei requisiti relativi a: a) conformità alle
norme EN 45011; b) disponibilità di personale
qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di
controllo; c) adeguatezza delle relative procedure. Nel
caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni
controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare
i requisiti di cui alle lettere a), b) e c).
3. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in
caso di:
a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da
parte degli organismi privati autorizzati sia da parte dei
organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente
avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in
materia;
c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi
privati e gli organismi terzi, accertata successivamente
all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del
comma 12.
4. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione
all'organismo di controllo privato può riguardare anche una
singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale
attività il Ministero per le politiche agricole si avvale
delle strutture del Ministero e degli enti vigilati.
5. Gli organismi privati che intendano proporsi per il
controllo delle denominazioni registrate ai sensi
dell'articolo 5 e dell'articolo 17 del citato regolamento
(CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n.
2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per
le politiche agricole.
6. E' istituito presso il Ministero per le politiche
agricole un albo degli organismi privati che adempiono i
requisiti di cui al comma 2, denominato "Albo degli organismi
di controllo privati per la denominazione di origine protetta
(DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la
attestazione di specificità (STG)".
7. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra
quelli iscritti all'Albo di cui al comma 6 dai:
a) soggetti proponenti le registrazioni, per le
denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del regolamento
(CEE) n. 2082/92;
b) soggetti che abbiano svolto, in conformità alla
normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente
protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le
denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del
regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti
la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le
registrazioni.
8. In assenza della scelta di cui al comma 7, le regioni e
le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le
produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che,
ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento
(CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n.
2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati,
debbono rispondere ai requisiti di cui al comma 2 e debbono
essere iscritti all'Albo.
9. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti
delle regioni nell'adozione dei provvedimenti
Pag. 238
amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte
delle autorità di controllo designate.
10. Gli organismi privati autorizzati e le autorità
pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una
o più produzioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE)
n. 2081/92 e del regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione
riconosciuta ai sensi dei predetti regolamenti è soggetta al
controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle
autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra
loro coordinate.
11. La vigilanza sugli organismi di controllo privati
autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche
agricole e dalle regioni o province autonome per le strutture
ricadenti nel territorio di propria competenza.
12. Le autorizzazioni agli organismi privati sono
rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si
forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di
sospensione o revoca ai sensi del com-ma 3.
13. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui
al comma 6 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per
il bilancio dello Stato
9. 3.
Tattarini, Sedioli, Rava, Rossiello, Trabattoni, Caruano,
Malentacchi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Funzioni di controllo).
1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del
regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del regolamento
(CEE) n. 2082/92 il Ministero per le politiche agricole è
l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività
di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa.
L'attività di controllo di cui all'articolo 10 e all'articolo
14 rispettivamente dei regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92
è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da
organismi privati autorizzati con decreto del Ministro per le
politiche agricole, sentite le regioni.
2. E' istituito presso il Ministero per le politiche
agricole un albo degli organismi di controllo privati
denominato "Albo degli organismi di controllo privati per le
DOP, IGP, STG". Gli organismi di controllo privati che
intendono richiedere l'iscrizione all'Albo devono presentare
apposita domanda al Ministero per le politiche agricole,
documentando la loro conformità alla norma EN 45011.
3. La richiesta di autorizzazione di un organismo privato
iscritto all'albo a svolgere le funzioni di controllo è
presentata al Ministero per le politiche agricole:
a) per i prodotti registrati ai sensi
dell'articolo 5 del regolamento (CEE) 2081/92 dai soggetti
proponenti la registrazione;
b) per i prodotti registrati ai sensi
dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 dai soggetti
che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale
sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di
controllo e di vigilanza. In assenza dei suddetti soggetti la
richiesta viene presentata dagli organismi associativi dei
produttori o dei trasformatori maggiormente rappresentativi
delle produzioni riconosciute;
c) per i prodotti registrati ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2082/92 dai soggetti richiedenti la
registrazione.
4. In assenza della richiesta di cui al comma 3 o nel caso
vi siano più richieste di autorizzazione per il medesimo
prodotto registrato da parte di organismi associativi, nessuno
dei quali maggiormente rappresentativo del prodotto, le
regioni, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni,
richiedono l'autorizzazione di organismi privati, iscritti
all'albo, o indicano le Autorità pubbliche da designare che
possono avvalersi di organismi terzi che se privati debbono
essere iscritti all'albo ed essere autorizzati.
Pag. 239
5. Le autorizzazioni degli organismi di controllo privati
di cui al comma 1 iscritti all'Albo, sono rilasciate previa
valutazione dei requisiti relativi a:
a) conformità alla norma EN 45011;
b) disponibilità di personale qualificato e dei
mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo e
adeguatezza delle relative procedure rispetto ai prodotti
registrati su cui si intende svolgere l'attività di
controllo.
6. Nel caso gli organismi privati si avvalgano, per taluni
controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare
i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma
5.
7. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero per le
politiche agricole previo parere vincolante del Comitato di
cui all'articolo 6. L'autorizzazione deve essere rilasciata
entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda,
in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la
facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 8.
8. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in
caso di:
a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 del
presente articolo, sia da parte degli organismi privati
autorizzati, sia da parte di organismi terzi dei quali essi si
sono eventualmente avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in
materia;
c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi
privati e agli organismi terzi, accertata successivamente
all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del
comma 7.
9. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione
all'organismo privato può riguardare anche una singola
produzione riconosciuta. Gli organismi privati autorizzati e
le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro
attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi dei
regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92. Ogni produzione
riconosciuta ai sensi dei regolamenti predetti, è soggetta al
controllo di uno o più organismi privati autorizzati o dalle
autorità pubbliche designate competenti per territorio tra
loro coordinate.
10. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui
al comma 2 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per
il bilancio dello Stato.
11. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della
legge 9 marzo 1998, n. 86, il potere sostitutivo nell'adozione
dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di
inadempienza da parte delle autorità di controllo designate o
delle regioni.
12. L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è
abrogato.
9. 4.
Il Governo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Funzioni di controllo).
1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del
regolamento (CCE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del regolamento
(CEE) n. 2082/92 il Ministero per le politiche agricole è
l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività
di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa.
L'attività di controllo di cui all'articolo 10 e all'articolo
14 rispettivamente dei regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92
è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da
organismi privati autorizzati con decreto del Ministro per le
politiche agricole, sentite le regioni.
2. E' istituito presso il Ministero per le politiche
agricole un albo degli organismi di controllo privati
denominato "Albo degli organismi di controllo privati per le
DOP, IGP, STG". Gli organismi di controllo privati che
intendono richiedere l'iscrizione all'Albo devono presentare
apposita
Pag. 240
domanda al Ministero per le politiche agricole, documentando
la loro conformità alla norma EN 45011.
3. La richiesta di autorizzazione di un organismo privato
iscritto all'albo a svolgere le funzioni di controllo è
presentata al Ministero per le politiche agricole:
a) per i prodotti registrati ai sensi
dell'articolo 5 del regolamento (CEE) 2081/92 dai soggetti
proponenti la registrazione;
b) per i prodotti registrati ai sensi
dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 dai soggetti
che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale
sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di
controllo e di vigilanza. In assenza dei suddetti soggetti la
richiesta viene presentata dagli organismi associativi dei
produttori o dei trasformatori maggiormente rappresentativi
delle produzioni riconosciute;
c) per i prodotti registrati ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2082/92 dai soggetti richiedenti la
registrazione.
4. In assenza della richiesta di cui al comma 3 o nel caso
vi siano più richieste di autorizzazione per il medesimo
prodotto registrato da parte di organismi associativi, nessuno
dei quali maggiormente rappresentativo del prodotto, le
regioni, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni,
richiedono l'autorizzazione di organismi privati, iscritti
all'albo, o indicano le Autorità pubbliche da designare che
possono avvalersi di organismi terzi che se privati debbono
essere iscritti all'albo ed essere autorizzati.
5. Le autorizzazioni degli organismi di controllo privati
di cui al comma 1 iscritti all'Albo, sono rilasciate previa
valutazione dei requisiti relativi a:
a) conformità alla norma EN 45011;
b) disponibilità di personale qualificato e dei
mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo e
adeguatezza delle relative procedure rispetto ai prodotti
registrati su cui si intende svolgere l'attività di
controllo.
6. Nel caso gli organismi privati si avvalgano, per taluni
controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare
i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma
5.
7. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero per le
politiche agricole previo parere vincolante del Comitato di
cui all'articolo 6. L'autorizzazione deve essere rilasciata
entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda,
in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la
facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 8.
8. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in
caso di:
a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 del
presente articolo, sia da parte degli organismi privati
autorizzati, sia da parte di organismi terzi dei quali essi si
sono eventualmente avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in
materia;
c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi
privati e agli organismi terzi, accertata successivamente
all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del
comma 7.
9. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione
all'organismo privato può riguardare anche una singola
produzione riconosciuta. Gli organismi privati autorizzati e
le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro
attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi dei
regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92. Ogni produzione
riconosciuta ai sensi dei regolamenti predetti, è soggetta al
controllo di uno o più organismi privati autorizzati o dalle
autorità pubbliche designate competenti per territorio tra
loro coordinate.
10. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui
al comma 2 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per
il bilancio dello Stato.
Pag. 241
11. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della
legge 9 marzo 1998, n. 86, il potere sostitutivo nell'adozione
dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di
inadempienza da parte delle autorità di controllo designate o
delle regioni.
12. L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è
abrogato.
9. 5.
Pecoraro Scanio.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
1. Le funzioni di controllo e vigilanza di cui
all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 ed
alla presente legge sono svolte dai consorzi aventi i
requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, della presente
legge. Dal 1^ gennaio 1999 tale attività di controllo e di
vigilanza deve essere svolta avvalendosi di organismi che
adempiono alle condizioni di cui alla norma EN 45011 del 26
giugno 1989.
9. 6.
Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le funzioni di controllo di cui all'articolo 10 del
citato regolamento CE n. 2081/92 ed all'articolo 14 del citato
regolamento CE n. 2082/92 ed alla presente legge sono svolte
da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi
privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche
agricole, sentite le regioni. Dal 1^ gennaio 1998, gli
organismi di controllo privati autorizzati allo svolgimento
dell'attività di controllo, devono adempiere alle condizioni
di cui alla norma EN 45011.
9. 7.
Losurdo, Alemanno, Poli Bortone, Franz, Caruso, Aloi,
Fino, Nuccio Carrara, Foti.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Ministero per le politiche agricole, con proprio
decreto, autorizza per lo svolgimento delle funzioni di
controllo, gli organismi privati che ne fanno richiesta e che
rispondono alle norme EN 45011. L'autorizzazione deve essere
rilasciata entro 30 giorni dalla domanda; in difetto si forma
il silenzio assenso, fatta salva la facoltà di sospensione e
revoca.
9. 8.
Losurdo, Alemanno, Poli Bortone, Franz, Caruso, Aloi,
Fino, Nuccio Carrara, Foti.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. Quando l'area geografica di produzione di una DOP o
di una IGP sia interamente compresa nel territorio di una
singola regione a statuto speciale o di una provincia
autonoma, la regione a statuto speciale o la provincia
autonoma provvedono a emanare le norme per l'attuazione
dell'articolo 10 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio.
Resta fermo che le funzioni di vigilanza e controllo di cui
allo stesso regolamento sono esercitate, nel restante
territorio nazionale, dall'Ispettorato centrale repressioni
frodi.
9. 9.
Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.
| |