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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


377920
SMC0355-0118
Bollettino Giunte e Commissioni n. 355 del 28 maggio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-355)
(suddiviso in 127 Unità Documento)
Unità Documento n.118 (che inizia a pag.236 dello stampato)
             ...XIII COMMISSIONE PERMANENTE
                        (Agricoltura)
 
 
...IN SEDE LEGISLATIVA
...C429; C720; C1517; C2366. LAVCOMM
...C429; C720; C1517; C2366.
...EMENDAMENTI
ART. 9.
Giovedì 28 maggio 1998. - Presidenza del presidente Alfonso PECORARO SCANIO. - Interviene il Sottosegretario per le politiche agricole Roberto Borroni.
ZZSMC ZZRES ZZSMC280598 ZZSMC980528 ZZSMC000598 ZZSMC000098 ZZSMC355 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC13 ZZLE
       Sopprimerlo.
  * 9. 1.
  Scarpa Bonazza, Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca,
  Amato, Dell'Utri, Giudice, D'Ippolito, Piva, Scaltritti.
       Sopprimerlo.
  * 9. 2.
  Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.
     Sostituirlo con il seguente:
                           Art. 9.
  (Sistema di controllo sulle produzioni
                       DOP-IGP-S.T.G.).
     1.  In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del
  regolamento (CEE)
 
                              Pag. 237
 
  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 e all'articolo 14
  del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio
  1992, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità
  nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo
  e responsabile della vigilanza sulla stessa.  L'attività di
  controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE)
  n. 2081/92 e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92
  è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da
  organismi privati autorizzati con decreto del Ministro per le
  politiche agricole, previo parere espresso dalle regioni e
  province autonome in cui ricadono le produzioni interessate al
  controllo.
     2.  Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di
  controllo privati dovranno preventivamente prevedere una
  valutazione dei requisiti relativi a:  a)  conformità alle
  norme EN 45011;  b)  disponibilità di personale
  qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di
  controllo;  c)  adeguatezza delle relative procedure.  Nel
  caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni
  controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare
  i requisiti di cui alle lettere  a), b)  e  c).
     3.  Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in
  caso di:
         a)  perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da
  parte degli organismi privati autorizzati sia da parte dei
  organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente
  avvalsi;
         b)  violazione della normativa comunitaria in
  materia;
         c)  mancanza dei requisiti in capo agli organismi
  privati e gli organismi terzi, accertata successivamente
  all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del
  comma 12.
     4.  La revoca o la sospensione dell'autorizzazione
  all'organismo di controllo privato può riguardare anche una
  singola produzione riconosciuta.  Per lo svolgimento di tale
  attività il Ministero per le politiche agricole si avvale
  delle strutture del Ministero e degli enti vigilati.
     5.  Gli organismi privati che intendano proporsi per il
  controllo delle denominazioni registrate ai sensi
  dell'articolo 5 e dell'articolo 17 del citato regolamento
  (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n.
  2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per
  le politiche agricole.
     6.  E' istituito presso il Ministero per le politiche
  agricole un albo degli organismi privati che adempiono i
  requisiti di cui al comma 2, denominato "Albo degli organismi
  di controllo privati per la denominazione di origine protetta
  (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la
  attestazione di specificità (STG)".
     7.  La scelta dell'organismo privato è effettuata tra
  quelli iscritti all'Albo di cui al comma 6 dai:
         a)  soggetti proponenti le registrazioni, per le
  denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del
  regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del regolamento
  (CEE) n. 2082/92;
         b)  soggetti che abbiano svolto, in conformità alla
  normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente
  protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le
  denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del
  regolamento (CEE) n. 2081/92.  In assenza dei suddetti soggetti
  la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le
  registrazioni.
     8.  In assenza della scelta di cui al comma 7, le regioni e
  le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le
  produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che,
  ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento
  (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n.
  2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati,
  debbono rispondere ai requisiti di cui al comma 2 e debbono
  essere iscritti all'Albo.
     9.  Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della
  legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti
  delle regioni nell'adozione dei provvedimenti
 
                              Pag. 238
 
  amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte
  delle autorità di controllo designate.
     10.  Gli organismi privati autorizzati e le autorità
  pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una
  o più produzioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE)
  n. 2081/92 e del regolamento (CEE) n. 2082/92.  Ogni produzione
  riconosciuta ai sensi dei predetti regolamenti è soggetta al
  controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle
  autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra
  loro coordinate.
     11.  La vigilanza sugli organismi di controllo privati
  autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche
  agricole e dalle regioni o province autonome per le strutture
  ricadenti nel territorio di propria competenza.
     12.  Le autorizzazioni agli organismi privati sono
  rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si
  forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di
  sospensione o revoca ai sensi del com-ma 3.
     13.  Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui
  al comma 6 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per
  il bilancio dello Stato
  9. 3.
  Tattarini, Sedioli, Rava, Rossiello, Trabattoni, Caruano,
  Malentacchi.
     Sostituirlo con il seguente:
                           Art. 9.
                   (Funzioni di controllo).
     1.  In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del
  regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del regolamento
  (CEE) n. 2082/92 il Ministero per le politiche agricole è
  l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività
  di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa.
  L'attività di controllo di cui all'articolo 10 e all'articolo
  14 rispettivamente dei regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92
  è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da
  organismi privati autorizzati con decreto del Ministro per le
  politiche agricole, sentite le regioni.
     2.  E' istituito presso il Ministero per le politiche
  agricole un albo degli organismi di controllo privati
  denominato "Albo degli organismi di controllo privati per le
  DOP, IGP, STG".  Gli organismi di controllo privati che
  intendono richiedere l'iscrizione all'Albo devono presentare
  apposita domanda al Ministero per le politiche agricole,
  documentando la loro conformità alla norma EN 45011.
     3.  La richiesta di autorizzazione di un organismo privato
  iscritto all'albo a svolgere le funzioni di controllo è
  presentata al Ministero per le politiche agricole:
         a)  per i prodotti registrati ai sensi
  dell'articolo 5 del regolamento (CEE) 2081/92 dai soggetti
  proponenti la registrazione;
         b)  per i prodotti registrati ai sensi
  dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 dai soggetti
  che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale
  sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di
  controllo e di vigilanza.  In assenza dei suddetti soggetti la
  richiesta viene presentata dagli organismi associativi dei
  produttori o dei trasformatori maggiormente rappresentativi
  delle produzioni riconosciute;
         c)  per i prodotti registrati ai sensi del
  regolamento (CEE) n. 2082/92 dai soggetti richiedenti la
  registrazione.
     4.  In assenza della richiesta di cui al comma 3 o nel caso
  vi siano più richieste di autorizzazione per il medesimo
  prodotto registrato da parte di organismi associativi, nessuno
  dei quali maggiormente rappresentativo del prodotto, le
  regioni, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni,
  richiedono l'autorizzazione di organismi privati, iscritti
  all'albo, o indicano le Autorità pubbliche da designare che
  possono avvalersi di organismi terzi che se privati debbono
  essere iscritti all'albo ed essere autorizzati.
 
                              Pag. 239
 
     5.  Le autorizzazioni degli organismi di controllo privati
  di cui al comma 1 iscritti all'Albo, sono rilasciate previa
  valutazione dei requisiti relativi a:
         a)  conformità alla norma EN 45011;
         b)  disponibilità di personale qualificato e dei
  mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo e
  adeguatezza delle relative procedure rispetto ai prodotti
  registrati su cui si intende svolgere l'attività di
  controllo.
     6.  Nel caso gli organismi privati si avvalgano, per taluni
  controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare
  i requisiti di cui alle lettere  a)  e  b)  del comma
  5.
     7.  L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero per le
  politiche agricole previo parere vincolante del Comitato di
  cui all'articolo 6.  L'autorizzazione deve essere rilasciata
  entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda,
  in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la
  facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 8.
     8.  Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in
  caso di:
         a)  perdita dei requisiti di cui al comma 2 del
  presente articolo, sia da parte degli organismi privati
  autorizzati, sia da parte di organismi terzi dei quali essi si
  sono eventualmente avvalsi;
         b)  violazione della normativa comunitaria in
  materia;
         c)  mancanza dei requisiti in capo agli organismi
  privati e agli organismi terzi, accertata successivamente
  all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del
  comma 7.
     9.  La revoca o la sospensione dell'autorizzazione
  all'organismo privato può riguardare anche una singola
  produzione riconosciuta.  Gli organismi privati autorizzati e
  le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro
  attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi dei
  regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92.  Ogni produzione
  riconosciuta ai sensi dei regolamenti predetti, è soggetta al
  controllo di uno o più organismi privati autorizzati o dalle
  autorità pubbliche designate competenti per territorio tra
  loro coordinate.
     10.  Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui
  al comma 2 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per
  il bilancio dello Stato.
     11.  Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della
  legge 9 marzo 1998, n. 86, il potere sostitutivo nell'adozione
  dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di
  inadempienza da parte delle autorità di controllo designate o
  delle regioni.
     12.  L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è
  abrogato.
  9. 4.
                                                  Il Governo.
     Sostituirlo con il seguente:
                           Art. 9.
                   (Funzioni di controllo).
     1.  In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del
  regolamento (CCE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del regolamento
  (CEE) n. 2082/92 il Ministero per le politiche agricole è
  l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività
  di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa.
  L'attività di controllo di cui all'articolo 10 e all'articolo
  14 rispettivamente dei regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92
  è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da
  organismi privati autorizzati con decreto del Ministro per le
  politiche agricole, sentite le regioni.
     2.  E' istituito presso il Ministero per le politiche
  agricole un albo degli organismi di controllo privati
  denominato "Albo degli organismi di controllo privati per le
  DOP, IGP, STG".  Gli organismi di controllo privati che
  intendono richiedere l'iscrizione all'Albo devono presentare
  apposita
 
                              Pag. 240
 
  domanda al Ministero per le politiche agricole, documentando
  la loro conformità alla norma EN 45011.
     3.  La richiesta di autorizzazione di un organismo privato
  iscritto all'albo a svolgere le funzioni di controllo è
  presentata al Ministero per le politiche agricole:
         a)  per i prodotti registrati ai sensi
  dell'articolo 5 del regolamento (CEE) 2081/92 dai soggetti
  proponenti la registrazione;
         b)  per i prodotti registrati ai sensi
  dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 dai soggetti
  che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale
  sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di
  controllo e di vigilanza.  In assenza dei suddetti soggetti la
  richiesta viene presentata dagli organismi associativi dei
  produttori o dei trasformatori maggiormente rappresentativi
  delle produzioni riconosciute;
         c)  per i prodotti registrati ai sensi del
  regolamento (CEE) n. 2082/92 dai soggetti richiedenti la
  registrazione.
     4.  In assenza della richiesta di cui al comma 3 o nel caso
  vi siano più richieste di autorizzazione per il medesimo
  prodotto registrato da parte di organismi associativi, nessuno
  dei quali maggiormente rappresentativo del prodotto, le
  regioni, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni,
  richiedono l'autorizzazione di organismi privati, iscritti
  all'albo, o indicano le Autorità pubbliche da designare che
  possono avvalersi di organismi terzi che se privati debbono
  essere iscritti all'albo ed essere autorizzati.
     5.  Le autorizzazioni degli organismi di controllo privati
  di cui al comma 1 iscritti all'Albo, sono rilasciate previa
  valutazione dei requisiti relativi a:
         a)  conformità alla norma EN 45011;
         b)  disponibilità di personale qualificato e dei
  mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo e
  adeguatezza delle relative procedure rispetto ai prodotti
  registrati su cui si intende svolgere l'attività di
  controllo.
     6.  Nel caso gli organismi privati si avvalgano, per taluni
  controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare
  i requisiti di cui alle lettere  a)  e  b)  del comma
  5.
     7.  L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero per le
  politiche agricole previo parere vincolante del Comitato di
  cui all'articolo 6.  L'autorizzazione deve essere rilasciata
  entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda,
  in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la
  facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 8.
     8.  Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in
  caso di:
         a)  perdita dei requisiti di cui al comma 2 del
  presente articolo, sia da parte degli organismi privati
  autorizzati, sia da parte di organismi terzi dei quali essi si
  sono eventualmente avvalsi;
         b)  violazione della normativa comunitaria in
  materia;
         c)  mancanza dei requisiti in capo agli organismi
  privati e agli organismi terzi, accertata successivamente
  all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del
  comma 7.
     9.  La revoca o la sospensione dell'autorizzazione
  all'organismo privato può riguardare anche una singola
  produzione riconosciuta.  Gli organismi privati autorizzati e
  le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro
  attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi dei
  regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92.  Ogni produzione
  riconosciuta ai sensi dei regolamenti predetti, è soggetta al
  controllo di uno o più organismi privati autorizzati o dalle
  autorità pubbliche designate competenti per territorio tra
  loro coordinate.
     10.  Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui
  al comma 2 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per
  il bilancio dello Stato.
 
                              Pag. 241
 
     11.  Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della
  legge 9 marzo 1998, n. 86, il potere sostitutivo nell'adozione
  dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di
  inadempienza da parte delle autorità di controllo designate o
  delle regioni.
     12.  L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è
  abrogato.
  9. 5.
                                             Pecoraro Scanio.
       Sostituirlo con il seguente:
                           Art. 9.
     1.  Le funzioni di controllo e vigilanza di cui
  all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 ed
  alla presente legge sono svolte dai consorzi aventi i
  requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, della presente
  legge.  Dal 1^ gennaio 1999 tale attività di controllo e di
  vigilanza deve essere svolta avvalendosi di organismi che
  adempiono alle condizioni di cui alla norma EN 45011 del 26
  giugno 1989.
  9. 6.
  Dozzo, Anghinoni, Lembo, Vascon.
       Sostituire il comma 1 con il seguente:
       1.  Le funzioni di controllo di cui all'articolo 10 del
  citato regolamento CE n. 2081/92 ed all'articolo 14 del citato
  regolamento CE n. 2082/92 ed alla presente legge sono svolte
  da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi
  privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche
  agricole, sentite le regioni.  Dal 1^ gennaio 1998, gli
  organismi di controllo privati autorizzati allo svolgimento
  dell'attività di controllo, devono adempiere alle condizioni
  di cui alla norma EN 45011.
  9. 7.
  Losurdo, Alemanno, Poli Bortone, Franz, Caruso, Aloi,
  Fino, Nuccio Carrara, Foti.
       Sostituire il comma 2 con il seguente:
       2.  Il Ministero per le politiche agricole, con proprio
  decreto, autorizza per lo svolgimento delle funzioni di
  controllo, gli organismi privati che ne fanno richiesta e che
  rispondono alle norme EN 45011.  L'autorizzazione deve essere
  rilasciata entro 30 giorni dalla domanda; in difetto si forma
  il silenzio assenso, fatta salva la facoltà di sospensione e
  revoca.
  9. 8.
  Losurdo, Alemanno, Poli Bortone, Franz, Caruso, Aloi,
  Fino, Nuccio Carrara, Foti.
       Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
       3.  Quando l'area geografica di produzione di una DOP o
  di una IGP sia interamente compresa nel territorio di una
  singola regione a statuto speciale o di una provincia
  autonoma, la regione a statuto speciale o la provincia
  autonoma provvedono a emanare le norme per l'attuazione
  dell'articolo 10 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio.
  Resta fermo che le funzioni di vigilanza e controllo di cui
  allo stesso regolamento sono esercitate, nel restante
  territorio nazionale, dall'Ispettorato centrale repressioni
  frodi.
  9. 9.
  Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.
 
DATA=980528 FASCID=SMC13-355 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=13 SEDE=LE NSTA=0355 TOTPAG=0271 TOTDOC=0127 NDOC=0118 TIPDOC=P DOCTIT=0110 COMM=C13D TX PAGINIZ=0236 RIGINIZ=049 PAGFIN=0241 RIGFIN=059 UPAG=NO PAGEIN=236 PAGEFIN=241 SORTRES=9805283 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00355 SORTNAV=59805280 00355 b00000 ZZSMC355 NDOC0118 TIPDOCP DOCTIT0110 NDOC0110



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