| Sostituirlo con il seguente:
Art. 16.
(Uso merceologico
del termine "Mozzarella").
1. Nell'etichettatura di produzioni casearie generiche,
limitatamente a quelle derivate da solo latte di bufala, che
utilizzino per la loro designazione il termine "Mozzarella" è
consentito indicare, anche nel medesimo campo visivo, la
specificazione "prodotta con latte di bufala". Tale
specificazione deve essere riportata in caratteri di
dimensione, grafia e colorimetria del tutto uguali a quelli
utilizzati per la denominazione "Mozzarella".
2. Sulle confezioni dei prodotti generici designati con il
termine "Mozzarella" non può figurare la riproduzione della
testa di bufala, in quanto contrassegno costitutivo della
"Mozzarella di bufala campana - D.O.P." previsto dalle norme
di designazione sancite dalla registrazione comunitaria al
fine di evitare ogni forma di evocazione della denominazione
di origine protetta con conseguente confusione nel
consumatore.
3. La eventuale riproduzione dell'animale bufala,
nell'etichettatura di prodotti generici designati con il
termine "Mozzarella", non deve essere enfatizzata in raffronto
alle altre diciture e raffigurazioni presenti sulle relative
confezioni.
4. Il decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 10 febbraio 1997 è abrogato.
16. 1.
Tattarini.
Pag. 243
Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
Art. 16- bis.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le leggi in materia di tutela delle
denominazioni di origine o tipiche ed i relativi regolamenti e
disposizioni di attuazione e l'articolo 53 della legge 24
aprile 1998, n. 128.
16. 01.
Tattarini, Rava, Rossiello, Caruano.
Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
Art. 16- bis.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le disposizioni in materia di tutela
delle denominazioni di origine o tipiche e in particolare:
a) le leggi 10 aprile 1954, n. 125; 4 luglio 1970,
n. 506; 4 luglio 1970, n. 507; 4 novembre 1981, n. 628; 5
febbraio 1992, n. 169; l'articolo 53 della legge 24 aprile
1988, n. 128;
b) i decreti del Presidente della Repubblica 5
agosto 1955, n. 667; 30 ottobre 1955, n. 1269; 17 maggio 1986;
3 gennaio 1978, n. 83; 23 febbraio 1982, n. 307;
c) i decreti ministeriali 23 giugno 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno
1992, e 14 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 229 del 30 settembre 1996.
16. 02.
Il Relatore.
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