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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


377925
SMC0355-0123
Bollettino Giunte e Commissioni n. 355 del 28 maggio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-355)
(suddiviso in 127 Unità Documento)
Unità Documento n.123 (che inizia a pag.242 dello stampato)
             ...XIII COMMISSIONE PERMANENTE
                        (Agricoltura)
 
 
...IN SEDE LEGISLATIVA
...C429; C720; C1517; C2366. LAVCOMM
...C429; C720; C1517; C2366.
...EMENDAMENTI
ART. 16.
Giovedì 28 maggio 1998. - Presidenza del presidente Alfonso PECORARO SCANIO. - Interviene il Sottosegretario per le politiche agricole Roberto Borroni.
ZZSMC ZZRES ZZSMC280598 ZZSMC980528 ZZSMC000598 ZZSMC000098 ZZSMC355 ZZ13 ZZD ZZTX ZZC13 ZZLE
     Sostituirlo con il seguente:
                           Art. 16.
                      (Uso merceologico
                  del termine "Mozzarella").
     1.  Nell'etichettatura di produzioni casearie generiche,
  limitatamente a quelle derivate da solo latte di bufala, che
  utilizzino per la loro designazione il termine "Mozzarella" è
  consentito indicare, anche nel medesimo campo visivo, la
  specificazione "prodotta con latte di bufala".  Tale
  specificazione deve essere riportata in caratteri di
  dimensione, grafia e colorimetria del tutto uguali a quelli
  utilizzati per la denominazione "Mozzarella".
     2.  Sulle confezioni dei prodotti generici designati con il
  termine "Mozzarella" non può figurare la riproduzione della
  testa di bufala, in quanto contrassegno costitutivo della
  "Mozzarella di bufala campana - D.O.P." previsto dalle norme
  di designazione sancite dalla registrazione comunitaria al
  fine di evitare ogni forma di evocazione della denominazione
  di origine protetta con conseguente confusione nel
  consumatore.
     3.  La eventuale riproduzione dell'animale bufala,
  nell'etichettatura di prodotti generici designati con il
  termine "Mozzarella", non deve essere enfatizzata in raffronto
  alle altre diciture e raffigurazioni presenti sulle relative
  confezioni.
     4.  Il decreto del Ministro delle risorse agricole,
  alimentari e forestali 10 febbraio 1997 è abrogato.
  16. 1.
                                                   Tattarini.
 
                              Pag. 243
 
     Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
                       Art. 16- bis.
                        (Abrogazioni).
     1.  Sono abrogate le leggi in materia di tutela delle
  denominazioni di origine o tipiche ed i relativi regolamenti e
  disposizioni di attuazione e l'articolo 53 della legge 24
  aprile 1998, n. 128.
  16. 01.
  Tattarini, Rava, Rossiello, Caruano.
     Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
                       Art. 16- bis.
                        (Abrogazioni).
     1.  Sono abrogate le disposizioni in materia di tutela
  delle denominazioni di origine o tipiche e in particolare:
         a)  le leggi 10 aprile 1954, n. 125; 4 luglio 1970,
  n. 506; 4 luglio 1970, n. 507; 4 novembre 1981, n. 628; 5
  febbraio 1992, n. 169; l'articolo 53 della legge 24 aprile
  1988, n. 128;
         b)  i decreti del Presidente della Repubblica 5
  agosto 1955, n. 667; 30 ottobre 1955, n. 1269; 17 maggio 1986;
  3 gennaio 1978, n. 83; 23 febbraio 1982, n. 307;
         c)  i decreti ministeriali 23 giugno 1992,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 151 del 29 giugno
  1992, e 14 maggio 1996, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
  n. 229 del 30 settembre 1996.
  16. 02.
                                                 Il Relatore.
 
DATA=980528 FASCID=SMC13-355 TIPOSTA=SMC LEGISL=13 NCOMM=13 SEDE=LE NSTA=0355 TOTPAG=0271 TOTDOC=0127 NDOC=0123 TIPDOC=P DOCTIT=0110 COMM=C13D TX PAGINIZ=0242 RIGINIZ=031 PAGFIN=0243 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=242 PAGEFIN=243 SORTRES=9805283 SORTDDL= FASCIDC=13SMC 00355 SORTNAV=59805280 00355 b00000 ZZSMC355 NDOC0123 TIPDOCP DOCTIT0110 NDOC0110



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