| La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Enrico NAN (gruppo forza Italia), relatore,
osserva che il provvedimento disciplina, con riferimento a
quanto previsto da alcune direttive comunitarie, il mercato
dei terminali di telecomunicazioni. In particolare, l'articolo
1 prevede che i terminali devono essere dotati della
marcatura, l'articolo 2 pone alcuni divieti circa l'immissione
sul mercato delle apparecchiature non dotate di marcatura.
L'articolo 3 detta norme sulla installazione delle
apparecchiature, l'articolo 4 definisce i poteri di
sorveglianza e controllo del Ministero e l'articolo 5, che
attua nella sostanza la direttiva 91/263/CEE, fissa le
sanzioni per le diverse ipotesi di violazioni ipotizzabili in
materia.
Il testo approvato dalla Commissione di merito pone
essenzialmente un problema in relazione al comma 2
dell'articolo 2, che vieta la pubblicità effettuata con
qualsiasi mezzo di apparecchiature terminali privi di
marcature. Osserva che le direttive comunitarie non prevedono
tale divieto. Sarebbe perciò opportuno chiarire,
eventualmente, che ci si riferisce soltanto alla pubblicità
ingannevole perché, in caso contrario, il testo attuale si
applicherebbe in modo indebito a ogni tipo di pubblicità. Si
augura che nella prossima seduta il rappresentante del Governo
possa apportare elementi volti a fugare tale perplessità. Per
il resto, preannuncia un giudizio favorevole sul
provvedimento.
Oreste ROSSI (gruppo lega nord per l'indipendenza della
Padania) osserva che il testo del disegno di legge così come
formulato appare eccessivamente vago e soprattutto non in
linea con le modifiche normative in tema di liberalizzazione
del settore.
In particolare all'articolo 1, comma 1, si fa riferimento
alla rete pubblica nazionale di telecomunicazioni laddove le
direttive comunitarie definiscono la rete pubblica di
telecomunicazioni. Inoltre la previsione dello stesso comma 1,
che estende anche agli apparecchi non destinati
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alla connessione con la rete pubblica la disciplina prevista
per le apparecchiature terminali destinate a tale
collegamento, appare eccessivamente vaga. Sarebbe opportuno
indicare dettagliatamente quali sono i terminali non destinati
al collegamento e se i terminali destinati al citato
collegamento sono quelli previsti nell'allegato I della
direttiva 88/301/CEE.
Sottolinea che dalla lettura dell'articolo 3, sembrerebbe
che l'utente possa affidare la manutenzione del terminale ad
imprese titolari di autorizzazione, solo nei casi in cui si
tratti di apparecchiature terminali omologate con capacità non
superiore a due linee urbane e l'allacciamento alla
terminazione della rete pubblica richieda il solo inserimento
della spina nel relativo punto terminale, così come stabilito
dall'articolo 5 del decreto ministeriale 23 maggio 1992, n.
314. Tuttavia il considerando n. 7 della direttiva 88/301/CEE,
relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di
telecomunicazioni, considera la manutenzione dei terminali e
pertanto questo servizio deve essere reso libero, in
particolare quando il servizio stesso è eseguito da personale
qualificato. Pertanto chiede se, quanto disposto dall'articolo
5 del decreto ministeriale n. 314 del 1992, debba intendersi
come limite al servizio di manutenzione e in caso affermativo
se ciò non si pone in contrasto con quanto indicato nella
direttiva 88/301/CEE. Inoltre, in riferimento alla
manutenzione dei terminali delle amministrazioni statali si
dovrebbe chiarire come le amministrazioni stesse provvederanno
al reclutamento del personale specializzato.
Pertanto alla luce di tali osservazioni, ritiene che il
provvedimento necessiti di ulteriori approfondimenti e
chiarezza.
Nessun altro chiedendo di parlare, Antonio RUBERTI,
presidente, nel ritenere che nella prossima seduta il
Governo potrà fornire i chiarimenti richiesti dalla
Commissione, rinvia alla prossima settimana il seguito
dell'esame del disegno di legge.
La seduta termina alle 10,25.
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