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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


377927
SMC0355-0125
Bollettino Giunte e Commissioni n. 355 del 28 maggio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-355)
(suddiviso in 127 Unità Documento)
Unità Documento n.125 (che inizia a pag.244 dello stampato)
                             Pag. 244
 
                  XIV COMMISSIONE PERMANENTE
               (Politiche dell'Unione europea)
 
 
IN SEDE CONSULTIVA
C4102. LAVCOMM
C4102.
Disegno di legge: Apparecchiature terminali di telecomunicazioni (C. 4102). (Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).
Enrico NAN. Oreste ROSSI. Nessun altro chiedendo di parlare, Antonio RUBERTI, presidente.
Giovedì 28 maggio 1998. - Presidenza del Presidente Antonio RUBERTI.
ZZSMC ZZRES ZZSMC280598 ZZSMC980528 ZZSMC000598 ZZSMC000098 ZZSMC355 ZZ13 ZZD ZZC14 ZZCO ZZHH ZZII ZZFF
     La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
 
     Enrico NAN (gruppo forza Italia),  relatore,
  osserva che il provvedimento disciplina, con riferimento a
  quanto previsto da alcune direttive comunitarie, il mercato
  dei terminali di telecomunicazioni.  In particolare, l'articolo
  1 prevede che i terminali devono essere dotati della
  marcatura, l'articolo 2 pone alcuni divieti circa l'immissione
  sul mercato delle apparecchiature non dotate di marcatura.
  L'articolo 3 detta norme sulla installazione delle
  apparecchiature, l'articolo 4 definisce i poteri di
  sorveglianza e controllo del Ministero e l'articolo 5, che
  attua nella sostanza la direttiva 91/263/CEE, fissa le
  sanzioni per le diverse ipotesi di violazioni ipotizzabili in
  materia.
     Il testo approvato dalla Commissione di merito pone
  essenzialmente un problema in relazione al comma 2
  dell'articolo 2, che vieta la pubblicità effettuata con
  qualsiasi mezzo di apparecchiature terminali privi di
  marcature.  Osserva che le direttive comunitarie non prevedono
  tale divieto.  Sarebbe perciò opportuno chiarire,
  eventualmente, che ci si riferisce soltanto alla pubblicità
  ingannevole perché, in caso contrario, il testo attuale si
  applicherebbe in modo indebito a ogni tipo di pubblicità.  Si
  augura che nella prossima seduta il rappresentante del Governo
  possa apportare elementi volti a fugare tale perplessità.  Per
  il resto, preannuncia un giudizio favorevole sul
  provvedimento.
 
     Oreste ROSSI (gruppo lega nord per l'indipendenza della
  Padania) osserva che il testo del disegno di legge così come
  formulato appare eccessivamente vago e soprattutto non in
  linea con le modifiche normative in tema di liberalizzazione
  del settore.
     In particolare all'articolo 1, comma 1, si fa riferimento
  alla rete pubblica nazionale di telecomunicazioni laddove le
  direttive comunitarie definiscono la rete pubblica di
  telecomunicazioni.  Inoltre la previsione dello stesso comma 1,
  che estende anche agli apparecchi non destinati
 
                              Pag. 245
 
  alla connessione con la rete pubblica la disciplina prevista
  per le apparecchiature terminali destinate a tale
  collegamento, appare eccessivamente vaga.  Sarebbe opportuno
  indicare dettagliatamente quali sono i terminali non destinati
  al collegamento e se i terminali destinati al citato
  collegamento sono quelli previsti nell'allegato I della
  direttiva 88/301/CEE.
     Sottolinea che dalla lettura dell'articolo 3, sembrerebbe
  che l'utente possa affidare la manutenzione del terminale ad
  imprese titolari di autorizzazione, solo nei casi in cui si
  tratti di apparecchiature terminali omologate con capacità non
  superiore a due linee urbane e l'allacciamento alla
  terminazione della rete pubblica richieda il solo inserimento
  della spina nel relativo punto terminale, così come stabilito
  dall'articolo 5 del decreto ministeriale 23 maggio 1992, n.
  314.  Tuttavia il considerando n. 7 della direttiva 88/301/CEE,
  relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di
  telecomunicazioni, considera la manutenzione dei terminali e
  pertanto questo servizio deve essere reso libero, in
  particolare quando il servizio stesso è eseguito da personale
  qualificato.  Pertanto chiede se, quanto disposto dall'articolo
  5 del decreto ministeriale n. 314 del 1992, debba intendersi
  come limite al servizio di manutenzione e in caso affermativo
  se ciò non si pone in contrasto con quanto indicato nella
  direttiva 88/301/CEE.  Inoltre, in riferimento alla
  manutenzione dei terminali delle amministrazioni statali si
  dovrebbe chiarire come le amministrazioni stesse provvederanno
  al reclutamento del personale specializzato.
     Pertanto alla luce di tali osservazioni, ritiene che il
  provvedimento necessiti di ulteriori approfondimenti e
  chiarezza.
 
     Nessun altro chiedendo di parlare, Antonio RUBERTI,
  presidente,  nel ritenere che nella prossima seduta il
  Governo potrà fornire i chiarimenti richiesti dalla
  Commissione, rinvia alla prossima settimana il seguito
  dell'esame del disegno di legge.
 
     La seduta termina alle 10,25.
 
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