| (Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso
nella seduta di ieri.
Il presidente Salvatore BIASCO esprime vivo apprezzamento
per il contributo fornito dal Dottore Salvatore Bragantini,
Commissario della Consob, e dai Dottori Claudio Salini e
Fabrizio Plateroti, rispettivamente responsabile e funzionario
della Divisione Mercati della Consob, nel corso dell'audizione
informale testè svoltasi nell'Ufficio di Presidenza allargato.
Dà quindi la parola al deputato Armani che interviene nella
discussione generale.
Il deputato Pietro ARMANI riferisce che il provvedimento
correttivo non contiene in effetti norme che incidono in modo
sostanziale sul decreto istitutivo della nuova disciplina in
oggetto indicata e, pertanto, sembra opportuno cogliere questa
occasione per affrontare alcune questioni di principio, che
non possono passare sotto silenzio.
Gli organi di stampa hanno dato notizia della richiesta
dell'ABI di far slittare di almeno sei mesi l'entrata in
vigore della riforma adducendo problemi di natura
organizzativa. Non è questo certamente un aspetto da
sottovalutare, ma ve ne sono almeno altri due che meritano
altrettanta attenzione.
La riforma impone ai risparmiatori di scegliere, entro il
30 giugno p.v., se rimanere in sostanza nel regime attuale, se
passare a quello "amministrato", ovvero a quello "gestito".
Orbene, anche se il provvedimento ha avuto tempestiva
diffusione sulla Gazzetta Ufficiale non è corretto
pensare che i risparmiatori - come dire l'intera popolazione
adulta italiana - siano in grado di comprendere le differenze
esistenti fra i tre regimi possibili. Ancor più errato sarebbe
ritenere che tale carenza di informazione possa dipendere
dalla mancata lettura del testo, che richiede vasta competenza
non solo in materia tributaria, ma anche in quella
finanziaria.
Le opzioni lasciate al risparmiatore possono, perciò,
essere correttamente esercitate a condizione che al bagaglio
di conoscenze tecniche si associ la capacità di valutare la
convenienza economica
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delle stesse opzioni, che è in funzione della composizione e
dell'entità del patrimonio in cui il risparmio è stato
investito.
Il deputato Armani rileva, quindi che se queste
considerazioni possono essere condivise - e francamente non si
vede come possano essere rifiutate, se il rapporto
fisco-contribuente deve svolgersi su un piano di correttezza e
di civiltà - la richiesta di rinvio di almeno sei mesi deve
essere sicuramente accolta, ponendo però a carico delle banche
l'obbligo di invio ai risparmiatori di un preventivo
dell'imposizione che verrebbe a gravare su ciascuna delle tre
opzioni in relazione al proprio portafoglio ed ai regimi
applicabili. In sostanza, così come è d'obbligo la
pubblicazione di un foglio illustrativo, allorché si sollecita
il pubblico risparmio verso una forma di investimento,
altrettanto è doveroso che ciascun risparmiatore sia messo in
grado di valutare concretamente le conseguenze dell'esercizio
dell'opzione che è chiamato ad esercitare e a prescegliere.
Altra ragione, che consiglia di prendere favorevolmente in
esame l'ipotesi di rinvio, è quella di far coincidere i nuovi
regimi con l'inizio dell'anno. Infatti, se l'entrata in vigore
fosse confermata al 1^ luglio prossimo, non si vede quale
progresso in termini di semplificazione si otterrebbero, dato
che per il 1998 si avrebbero due regimi. Ove si considerino
gli effetti della sovrapposizione dell'attuale sistema di
tassazione dei capital gains con quello o, per meglio
dire, con quelli previsti dalle nuove disposizioni, si deve
convenire che il quadro che si presenta al risparmiatore non
istituzionale (e cioè a quello che gestisce i risparmi
derivanti da una vita di lavoro) è a dir poco disarmante.
Venendo ora ad un aspetto tecnico di principio, balza in
tutta la sua evidenza la irrazionalità e la "crudeltà" del
cosiddetto "equalizzatore". In estrema sintesi, chi opta per
il regime cosiddetto "amministrato" continua a corrispondere
le imposte nel momento in cui i frutti vengono percepiti. Si
conferma così che, per le persone fisiche, il regime di
tassazione normale - riconosciuto a livello mondiale - è
quello di cassa. Nel regime cosiddetto "gestito" al regime di
cassa si sostituisce quello competenza. Tuttavia, poiché
l'ingresso in tale regime è opzionale e dipende dal calcolo di
convenienza che ciascun risparmiatore effettuerà (se, come
detto prima, sarà messo in condizioni di farlo), non sembra
che possano sollevarsi in linea di massima, profili di
incostituzionalità, o quanto meno di iniquità.
Peraltro, una volta entrato in funzione "l'equalizzatore",
le perplessità vengono ad emergere con evidenza. Per spiegare
il fenomeno in termini semplici, bisogna considerare che con
il sistema per competenza il contribuente anticipa l'imposta
rispetto a chi sceglie il sistema per cassa. Apparentemente
l'"equalizzatore" è uno strumento di giustizia, in quanto
tende a mettere sullo stesso piano il contribuente per cassa
con quello per competenza. Con un decreto ministeriale saranno
fissati, infatti, i parametri per pervenire, a carico del
contribuente per cassa, ad un prelievo integrativo che annulli
il beneficio - indiscutibile - che si realizza in capo a chi
con tale sistema differisce il pagamento dell'imposta.
L'irrazionalità e la "crudeltà" consistono, tuttavia, nel
fatto che il contribuente per cassa non è in grado di fare
alcuna previsione sul suo carico d'imposta e potrebbe
trovarsi, quindi, nella condizione di aver speso tutto il suo
reddito, allorché sarà chiamato a far fronte all'integrazione.
E' bene ricordare che il motivo, per il quale le persone
fisiche vengono generalmente tassate per cassa, discende dal
principio secondo cui si presume che esse, a differenza delle
imprese, non hanno capacità di credito e, perciò, non possono
subire prelievi oltre il momento dell'incasso. Se non si
volesse riconoscere l'esistenza di questo principio - per
quanto esso non sia formalmente scrit-to -, si metterebbe in
crisi tutto il sistema delle ritenute alla fonte e dei
versamenti in acconto.
Comunque, poiché fra i due sistemi certamente uno
concretizza un vantaggio e la neutralità fiscale è un
obiettivo da
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perseguire, per non creare distorsioni negli investimenti, si
dovrebbe proporre di costruire l'"equalizzatore" nel modo
esattamente contrario a quello in cui è stato concepito. In
sostanza, si sta ipotizzando che sia il risparmiatore per
competenza ad essere messo sullo stesso piano di quello per
cassa, nel senso che il decreto accerti la disutilità che il
primo ha ricevuto anticipando il pagamento delle imposte ed
ottenga, quindi, in restituzione dallo Stato l'equivalente del
beneficio realizzato da chi il pagamento ha invece
posticipato.
Superati i problemi generali, nello specifico il deputato
Armani ritiene che il nuovo regime transitorio, previsto
dall'articolo 5 del provvedimento correttivo, realizzi una
palese ingiustizia.
Infatti, sempre in estrema sintesi in tale articolo si
prevede che i soggetti, i quali opteranno per il sistema
"gestito", siano sottoposti al prelievo per competenza anche
sui proventi maturati prima del 30 giugno, sebbene non
riscossi. La relazione ministeriale, senza alcun pudore,
ammette che la disposizione favorisce gli intermediari in
termini di semplificazione e lo Stato in termini di gettito.
Il risparmiatore non merita evidentemente alcuna
considerazione, perché sarà tutelato sul piano
dell'uguaglianza dal suddetto "equalizzatore"; ammesso che
questo possa essere un motivo di consolazione.
In conclusione, il deputato Armani, osservando che tutto
il regime transitorio appare una scommessa ingovernabile,
rinnova la richiesta di un superamento di tutti questi
inconvenienti attraverso lo slittamento dell'entrata in vigore
della riforma all'inizio del nuovo periodo di imposta.
Il presidente Salvatore BIASCO dichiara quindi chiusa la
discussione generale e rinvia il seguito dell'esame ad altra
seduta avvertendo che il termine per la presentazione della
proposta di parere è fissato per venerdì 29 maggio alle ore 15
e il termine per la presentazione degli emendamenti e delle
proposte alternative di parere è fissato per martedì 2 giugno
alle ore 18.
La seduta termina alle 15.
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