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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


377930
SMC0355-0128
Bollettino Giunte e Commissioni n. 355 del 28 maggio 1998 - edizione definitiva - (SMC13-355)
(suddiviso in 127 Unità Documento)
Unità Documento n.128 (che inizia a pag.269 dello stampato)
                             Pag. 269
 
                   COMMISSIONE PARLAMENTARE
           consultiva in materia di riforma fiscale
        ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662
 
 
Schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.
Giovedì 28 maggio 1998. - Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO.
ZZSMC ZZRES ZZSMC280598 ZZSMC980528 ZZSMC000598 ZZSMC000098 ZZSMC355 ZZ13 ZZD ZZC44 ZZFF
  (Seguito dell'esame e rinvio).
     La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso
  nella seduta di ieri.
     Il presidente Salvatore BIASCO esprime vivo apprezzamento
  per il contributo fornito dal Dottore Salvatore Bragantini,
  Commissario della Consob, e dai Dottori Claudio Salini e
  Fabrizio Plateroti, rispettivamente responsabile e funzionario
  della Divisione Mercati della Consob, nel corso dell'audizione
  informale testè svoltasi nell'Ufficio di Presidenza allargato.
  Dà quindi la parola al deputato Armani che interviene nella
  discussione generale.
     Il deputato Pietro ARMANI riferisce che il provvedimento
  correttivo non contiene in effetti norme che incidono in modo
  sostanziale sul decreto istitutivo della nuova disciplina in
  oggetto indicata e, pertanto, sembra opportuno cogliere questa
  occasione per affrontare alcune questioni di principio, che
  non possono passare sotto silenzio.
     Gli organi di stampa hanno dato notizia della richiesta
  dell'ABI di far slittare di almeno sei mesi l'entrata in
  vigore della riforma adducendo problemi di natura
  organizzativa.  Non è questo certamente un aspetto da
  sottovalutare, ma ve ne sono almeno altri due che meritano
  altrettanta attenzione.
     La riforma impone ai risparmiatori di scegliere, entro il
  30 giugno p.v., se rimanere in sostanza nel regime attuale, se
  passare a quello "amministrato", ovvero a quello "gestito".
  Orbene, anche se il provvedimento ha avuto tempestiva
  diffusione sulla  Gazzetta Ufficiale  non è corretto
  pensare che i risparmiatori - come dire l'intera popolazione
  adulta italiana - siano in grado di comprendere le differenze
  esistenti fra i tre regimi possibili.  Ancor più errato sarebbe
  ritenere che tale carenza di informazione possa dipendere
  dalla mancata lettura del testo, che richiede vasta competenza
  non solo in materia tributaria, ma anche in quella
  finanziaria.
     Le opzioni lasciate al risparmiatore possono, perciò,
  essere correttamente esercitate a condizione che al bagaglio
  di conoscenze tecniche si associ la capacità di valutare la
  convenienza economica
 
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  delle stesse opzioni, che è in funzione della composizione e
  dell'entità del patrimonio in cui il risparmio è stato
  investito.
     Il deputato Armani rileva, quindi che se queste
  considerazioni possono essere condivise - e francamente non si
  vede come possano essere rifiutate, se il rapporto
  fisco-contribuente deve svolgersi su un piano di correttezza e
  di civiltà - la richiesta di rinvio di almeno sei mesi deve
  essere sicuramente accolta, ponendo però a carico delle banche
  l'obbligo di invio ai risparmiatori di un preventivo
  dell'imposizione che verrebbe a gravare su ciascuna delle tre
  opzioni in relazione al proprio portafoglio ed ai regimi
  applicabili.  In sostanza, così come è d'obbligo la
  pubblicazione di un foglio illustrativo, allorché si sollecita
  il pubblico risparmio verso una forma di investimento,
  altrettanto è doveroso che ciascun risparmiatore sia messo in
  grado di valutare concretamente le conseguenze dell'esercizio
  dell'opzione che è chiamato ad esercitare e a prescegliere.
     Altra ragione, che consiglia di prendere favorevolmente in
  esame l'ipotesi di rinvio, è quella di far coincidere i nuovi
  regimi con l'inizio dell'anno.  Infatti, se l'entrata in vigore
  fosse confermata al 1^ luglio prossimo, non si vede quale
  progresso in termini di semplificazione si otterrebbero, dato
  che per il 1998 si avrebbero due regimi.  Ove si considerino
  gli effetti della sovrapposizione dell'attuale sistema di
  tassazione dei  capital gains  con quello o, per meglio
  dire, con quelli previsti dalle nuove disposizioni, si deve
  convenire che il quadro che si presenta al risparmiatore non
  istituzionale (e cioè a quello che gestisce i risparmi
  derivanti da una vita di lavoro) è a dir poco disarmante.
     Venendo ora ad un aspetto tecnico di principio, balza in
  tutta la sua evidenza la irrazionalità e la "crudeltà" del
  cosiddetto "equalizzatore".  In estrema sintesi, chi opta per
  il regime cosiddetto "amministrato" continua a corrispondere
  le imposte nel momento in cui i frutti vengono percepiti.  Si
  conferma così che, per le persone fisiche, il regime di
  tassazione normale - riconosciuto a livello mondiale - è
  quello di cassa.  Nel regime cosiddetto "gestito" al regime di
  cassa si sostituisce quello competenza.  Tuttavia, poiché
  l'ingresso in tale regime è opzionale e dipende dal calcolo di
  convenienza che ciascun risparmiatore effettuerà (se, come
  detto prima, sarà messo in condizioni di farlo), non sembra
  che possano sollevarsi in linea di massima, profili di
  incostituzionalità, o quanto meno di iniquità.
     Peraltro, una volta entrato in funzione "l'equalizzatore",
  le perplessità vengono ad emergere con evidenza.  Per spiegare
  il fenomeno in termini semplici, bisogna considerare che con
  il sistema per competenza il contribuente anticipa l'imposta
  rispetto a chi sceglie il sistema per cassa.  Apparentemente
  l'"equalizzatore" è uno strumento di giustizia, in quanto
  tende a mettere sullo stesso piano il contribuente per cassa
  con quello per competenza.  Con un decreto ministeriale saranno
  fissati, infatti, i parametri per pervenire, a carico del
  contribuente per cassa, ad un prelievo integrativo che annulli
  il beneficio - indiscutibile - che si realizza in capo a chi
  con tale sistema differisce il pagamento dell'imposta.
     L'irrazionalità e la "crudeltà" consistono, tuttavia, nel
  fatto che il contribuente per cassa non è in grado di fare
  alcuna previsione sul suo carico d'imposta e potrebbe
  trovarsi, quindi, nella condizione di aver speso tutto il suo
  reddito, allorché sarà chiamato a far fronte all'integrazione.
  E' bene ricordare che il motivo, per il quale le persone
  fisiche vengono generalmente tassate per cassa, discende dal
  principio secondo cui si presume che esse, a differenza delle
  imprese, non hanno capacità di credito e, perciò, non possono
  subire prelievi oltre il momento dell'incasso.  Se non si
  volesse riconoscere l'esistenza di questo principio - per
  quanto esso non sia formalmente scrit-to -, si metterebbe in
  crisi tutto il sistema delle ritenute alla fonte e dei
  versamenti in acconto.
     Comunque, poiché fra i due sistemi certamente uno
  concretizza un vantaggio e la neutralità fiscale è un
  obiettivo da
 
                              Pag. 271
 
  perseguire, per non creare distorsioni negli investimenti, si
  dovrebbe proporre di costruire l'"equalizzatore" nel modo
  esattamente contrario a quello in cui è stato concepito.  In
  sostanza, si sta ipotizzando che sia il risparmiatore per
  competenza ad essere messo sullo stesso piano di quello per
  cassa, nel senso che il decreto accerti la disutilità che il
  primo ha ricevuto anticipando il pagamento delle imposte ed
  ottenga, quindi, in restituzione dallo Stato l'equivalente del
  beneficio realizzato da chi il pagamento ha invece
  posticipato.
     Superati i problemi generali, nello specifico il deputato
  Armani ritiene che il nuovo regime transitorio, previsto
  dall'articolo 5 del provvedimento correttivo, realizzi una
  palese ingiustizia.
     Infatti, sempre in estrema sintesi in tale articolo si
  prevede che i soggetti, i quali opteranno per il sistema
  "gestito", siano sottoposti al prelievo per competenza anche
  sui proventi maturati prima del 30 giugno, sebbene non
  riscossi.  La relazione ministeriale, senza alcun pudore,
  ammette che la disposizione favorisce gli intermediari in
  termini di semplificazione e lo Stato in termini di gettito.
  Il risparmiatore non merita evidentemente alcuna
  considerazione, perché sarà tutelato sul piano
  dell'uguaglianza dal suddetto "equalizzatore"; ammesso che
  questo possa essere un motivo di consolazione.
     In conclusione, il deputato Armani, osservando che tutto
  il regime transitorio appare una scommessa ingovernabile,
  rinnova la richiesta di un superamento di tutti questi
  inconvenienti attraverso lo slittamento dell'entrata in vigore
  della riforma all'inizio del nuovo periodo di imposta.
     Il presidente Salvatore BIASCO dichiara quindi chiusa la
  discussione generale e rinvia il seguito dell'esame ad altra
  seduta avvertendo che il termine per la presentazione della
  proposta di parere è fissato per venerdì 29 maggio alle ore 15
  e il termine per la presentazione degli emendamenti e delle
  proposte alternative di parere è fissato per martedì 2 giugno
  alle ore 18.
 
     La seduta termina alle 15.
 
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