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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


377959
STA0362-0029
Somm. e Sten. d'Aula n. 362 del 28 maggio 1998 (STA13-362)
(suddiviso in 299 Unità Documento)
Unità Documento n.29 (che inizia a pag.9 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.5)
SVOLGIMENTO: 2 - 01148; 2 - 01118; 2 - 01132; 2 - 01135; 2 - 01136; 2 - 01139; 2 - 01150; 2 - 01147. ...(Vendita di beni di interesse storico-artistico di proprietà dello Stato).
...SVOLGIMENTO: 2 - 01148; 2 - 01118; 2 - 01132; 2 - 01135; 2 - 01136; 2 - 01139; 2 - 01150; 2 - 01147. ...(Vendita di beni di interesse storico-artistico di proprietà dello Stato).
FAUSTO VIGEVANI, Sottosegretario di Stato per le finanze. ZZGOV GOVERNO
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIO CLEMENTE MASTELLA
ZZSTA ZZRES ZZSTA280598 ZZSTA980528 ZZSTA000598 ZZSTA000098 ZZSTA362 ZZ13
    FAUSTO VIGEVANI,   Sottosegretario di Stato per le
  finanze.  Signor Presidente, gli interpellanti, premesso che
  un'apposita commissione, istituita presso il Ministero delle
  finanze, sta predisponendo alcuni elenchi di cespiti
  immobiliari che potranno essere ceduti ai privati attraverso
  l'istituzione di fondi immobiliari, hanno chiesto di conoscere
  se corrispondano al vero le dichiarazioni del professor
  Vaciago, coordinatore della predetta Commissione, sulla
  possibile vendita di immobili del patrimonio immobiliare dello
  Stato di particolare interesse storico-artistico che, in
  quanto tale, deve essere considerato "elemento costitutivo del
  nostro paese" e pertanto tutelato dalla Carta
  costituzionale.
     Al riguardo, si rappresenta che l'articolo 3, comma 86 e
  seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il collegato
  alla legge finanziaria per il 1997, prevede l'attivazione del
  processo di dismissione del patrimonio immobiliare dello
  Stato, attraverso la costituzione di appositi fondi
  immobiliari.
     Con tali disposizioni, che nel complesso danno luogo ad
  una nuova disciplina organica della gestione di tutti i beni
  dello Stato, demaniali e patrimoniali, sia disponibili sia
  indisponibili, il legislatore ha inteso preliminarmente
  avviare la ricognizione dei beni del patrimonio attraverso una
  catalogazione territoriale e funzionale, al fine di consentire
  il recupero e la migliore gestione di quei beni che non
  risultano proficuamente utilizzati ovvero versano in stato di
  abbandono, così da permettere la circolazione di una ricchezza
  immobiliare che fino ad ora è stata poco sfruttata.
     Il termine "patrimonio", di cui alla citata legge n. 662
  (articolo 3, comma 88), è stato utilizzato dal legislatore in
  senso generico, comprendendo, quindi, anche i beni demaniali,
  tra cui figurano quelli di interesse storico, artistico ed
  archeologico nonché quelli del patrimonio indisponibile.
     Sono previste nella predetta legge tre modalità di
  dismissione: conferimento a fondi immobiliari di immobili -
  aventi valore significativo - suscettibili di valorizzazione e
  di proficua gestione; alienazione diretta (mediante asta
  pubblica o trattativa privata) dei beni non conferiti nei
  fondi; alienzaione, permuta, valorizzazione, gestione, di
  immobili in uso alle forze armate, da parte del Ministero
  della difesa.
     In ciascuno dei tre casi, si tratta di immobili per i
  quali sono cessate le esigenze di pubblico interesse alla loro
  utilizzazione.  Viene sempre riconosciuto un diritto di
  prelazione agli enti locali, che sono anche direttamente
  coinvolti, mediante conferenza di servizi e accordi di
  programma, nelle operazioni di valorizzazione.
     Solo nel terzo caso, in base all'articolo 3, comma 112,
  cioè per la alienazione dei beni in uso alle forze armate, vi
  è nella legge n. 662 del 1996 l'esplicito rinvio all'articolo
  24 della legge 1^ giugno 1939, n. 1089, che prevede come
  condizione per l'alienazione l'autorizzazione del ministro per
  i beni culturali e ambientali, sempre che non derivi danno
  alla conservazione degli immobili soggetti a tutela, e non ne
  sia menomato il pubblico godimento.  Nulla si dice per i primi
  due casi di dismissione (fondi immobiliari e alienazione
  diretta), per i quali la previsione dell'articolo 24 della
  legge n. 1089 del 1939 è stata successivamente ribadita
  dall'articolo 12, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  In virtù di tale ultima disposizione, l'alienazione di cose di
  antichità e d'arte, di proprietà dello Stato o di altri enti
  pubblici, può essere
 
                              Pag. 10
 
  autorizzata purché ne sia salvaguardata la loro conservazione
  e non ne sia menomato il pubblico godimento.
     Lo stesso articolo 12 della legge n. 127 del 1997, al
  primo e al secondo comma, innova la normativa relativa
  all'alienazione di immobili degli enti locali, salvo
  innovazioni o modificazioni deliberate dal Parlamento
  successivamente, delle quali occorrerà esaminare la relativa
  portata e quindi gli effetti sulla regolamentazione ora
  illustrata.
     Ciò posto,  la ratio  delle disposizioni richiamate è
  quella di favorire la dismissione di immobili non più utili
  per esigenze di pubblico interesse.  In conseguenza di ciò, è
  evidente che beni come, per esempio, il Colosseo non sono
  conferibili ai predetti fondi immobiliari, in quanto sono
  attualmente in uso secondo la loro destinazione naturale.
     La disciplina pertanto non desta preoccupazioni, anche in
  considerazione del duplice vantaggio che le operazioni
  comporteranno in termini di maggiori entrate per lo Stato e,
  si spera, di creazione di nuovi posti di lavoro.
     In attuazione delle predette disposizioni normative, la
  commissione di studio, istituita con decreto ministeriale in
  data 9 aprile 1997, ha il compito di predisporre gli atti
  necessari per consentire la sottoscrizione da parte del
  ministro del tesoro delle quote di fondi immobiliari e
  l'individuazione dei beni da includere nell'elenco attualmente
  in fase di compilazione.
     E' stato predisposto, in vista della originaria scadenza
  dei lavori fissata al 31 dicembre 1997, un primo elenco di
  beni conferibili, già inviato al Ministero del tesoro.
     A seguito del disposto di cui all'articolo 14, comma 11,
  della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge
  finanziaria per l'anno 1998), il termine per la
  predisposizione dell'elenco definitivo di tali beni è stato
  prorogato al 30 giugno 1998.  I lavori della commissione sono
  ancora in corso di svolgimento.
     Circa, pertanto, le dichiarazioni del coordinatore della
  predetta commissione, si osserva che, come rilevato dal
  medesimo professor Vaciago, il comunicato-stampa ANSA del 21
  aprile scorso chiaramente indicava che le dichiarazioni sulla
  possibile vendita di immobili come il Colosseo e gli Uffizi
  erano solo una "battuta".  Una parte della stampa l'ha
  perfettamente capito e solo alcuni giornali hanno dato
  credibilità alla cosa, cui hanno tempestivamente replicato il
  ministro delle finanze  (Il Messaggero  - 23 aprile 1998)
  e lo stesso professor Vaciago  (Il Sole 24 ore  - 23
  aprile 1998).
 
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