| FAUSTO VIGEVANI, Sottosegretario di Stato per le
finanze. Signor Presidente, deluderò l'onorevole Pagliarini
dal momento che alcune cose cui ha accennato si ritroveranno
anche nella mia risposta.
Con questo documento, gli interpellanti, premesso che
molti cittadini avrebbero presentato ricorso all'autorità
garante per la protezione dei dati personali avverso
l'utilizzo obbligatorio di una particolare busta per la
presentazione delle dichiarazioni, caratterizzata da un'ampia
finestra che risulta non idonea a garantire la riservatezza
dei dati, hanno chiesto di conoscere quali provvedimenti
l'amministrazione finanziaria intenda adottare al fine di
evitare una evidente violazione dell'articolo 15 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, che richiede l'utilizzo di procedure
atte a garantire la massima sicurezza e riservatezza ed a non
consentire l'accesso a persone non autorizzate.
Al riguardo, il dipartimento delle entrate ha
rappresentato che la busta da utilizzare per la presentazione
delle dichiarazioni alle banche e agli uffici postali deve
essere predisposta secondo le indicazioni contenute nel
decreto del ministro delle finanze 30 marzo 1998, il quale
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precisa in particolare le dimensioni della busta e la
posizione della finestra posta su una faccia della stessa. La
previsione e la predisposizione di tale finestra è risultata
necessaria per consentire all'impiegato della banca o
dell'ufficio postale, addetto al ricevimento delle
dichiarazioni inserite nelle apposite buste che devono essere
presentate chiuse dal contribuente, di apporre il numero di
protocollo e la data di presentazione direttamente sulla
dichiarazione e non sulla busta, di individuare velocemente
gli elementi utili al rilascio della ricevuta al contribuente
(estremi anagrafici, data di presentazione della
dichiarazione, numero di protocollo, tipo di modello).
Risulta, allora, che la predisposizione di un'apposita
finestra sulla busta contenente la dichiarazione del
contribuente può offrire quest'anno il vantaggio di favorire
una modalità di protocollazione atta a garantire il
contribuente in ordine ad un'assoluta certezza dell'avvenuta
presentazione della dichiarazione.
Deve invero considerarsi il fatto che la dichiarazione non
viene presentata dal contribuente direttamente
all'amministrazione finanziaria, bensì alla stessa per il
tramite di appositi intermediari (banche o uffici postali).
Se, dunque, la busta fosse stata completamente chiusa, ovvero
se la finestra sulla busta fosse stata protetta con un velo
inamovibile benché trasparente, a tutta evidenza l'impiegato
della banca o dell'ufficio postale non avrebbe potuto, al
momento della presentazione della dichiarazione, procedere
alle operazioni di protocollazione e di rilascio della
ricevuta al contribuente, a meno che non avesse aperto o
lacerato appositamente la busta in questione, così tuttavia
escludendosi davvero una garanzia del contribuente in ordine
alla successiva tutela della riservatezza dei dati
personali.
In aggiunta a queste precisazioni, il dipartimento delle
entrate ha ulteriormente osservato che le buste in argomento,
se ovviamente impiegate dai contribuenti in modo corretto e
conforme alle apposite istruzioni, non consentono la visione
dell'intero frontespizio della dichiarazione, ma soltanto
dello spazio riservato, all'interno della dichiarazione
medesima, ai dati del dichiarante necessari, per quanto detto,
anche per consentire l'immediato rilascio delle ricevute di
presentazione, a meno che non vengano poste in essere manovre
intenzionali - l'estrazione della dichiarazione o di qualunque
delle sue parti - e a meno che non si operino evidenti e
permanenti lacerazioni della busta.
Il dipartimento delle entrate ha inoltre osservato che,
per precauzione, le sezioni delle dichiarazioni destinate alle
scelte di destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF -
cioè ai dati sensibili - sono state collocate nella parte
inferiore del modello unico e non in quella superiore, come
invece era previsto nel modello 740 del 1997. E ciò proprio
per escludere che l'indubbia utilità della finestra predetta
potesse tuttavia essere superata dall'eventualità di
un'indebita ed illegittima acquisizione di dati sensibili da
parte di soggetti non abilitati. Occorre invero sottolineare a
questo particolare riguardo che, una volta effettuata la
consegna delle buste contenenti le dichiarazioni, il rispetto
assoluto delle norme in materia di custodia e di sicurezza dei
dati personali, specie quelli sensibili, è naturalmente ed
inevitabilmente demandato alla banca o all'ufficio postale e,
per esse, ai rispettivi dipendenti, che devono osservare tutti
gli adempimenti prescritti a salvaguardia e tutela della
riservatezza in ordine ai dati personali.
Questo specifico profilo della questione ha formato
oggetto di valutazione ed iniziative da parte
dell'amministrazione finanziaria, risoltesi nell'adozione di
un'apposita disciplina legislativa, introdotta con il recente
decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, la quale ha
stabilito (articolo 1, comma 1, con il quale è stato inserito
l'articolo 12- bis al decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973), a regime, che i sostituti
d'imposta ed i soggetti comunque incaricati di trasmettere le
dichiarazioni all'amministrazione finanziaria (banche ed
uffici postali innanzitutto) possono trattare i dati connessi
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alle dichiarazioni per le sole finalità di prestazione del
servizio a loro commesso e per il tempo a ciò necessario, nel
rispetto delle prescrizioni di dettaglio che saranno dettate
con le convenzioni (ex articolo 12, comma 11, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 citato) che tali soggetti
stipuleranno con l'amministrazione finanziaria; per le
dichiarazioni presentate per il solo 1998, che l'informativa
di cui all'articolo 10 della legge n. 675 del 1996 si intende
resa attraverso i modelli di dichiarazione ed il consenso al
trattamento dei dati sensibili si reputa validamente espresso
dai contribuenti con la sottoscrizione delle dichiarazioni
stesse.
Gli schemi delle convenzioni innanzi dette sono, inoltre,
stati sottoposti all'esame del garante per la protezione dei
dati personali, il quale ha in corso l'esame dei loro
contenuti, onde resti assodata la conformità delle regole di
trattamento dei dati sensibili dei contribuenti ai principi
della legge n. 675 del 1996 sin dal momento in cui i
contribuenti consegnano le dichiarazioni ai soggetti abilitati
alla loro raccolta, per il successivo inoltro
all'amministrazione finanziaria.
Tutto ciò premesso, si è appreso solo a mezzo di un
comunicato stampa del 26 maggio 1998 - e cioè nell'imminenza
dell'inizio del termine di presentazione delle dichiarazioni
dei redditi: 1^ giugno 1998 -, che il garante per la
protezione dei dati personali ha ritenuto inadeguata la scelta
rappresentata dal ministro delle finanze, sia pure senza
bloccare la procedura di presentazione delle dichiarazioni per
il 1998.
L'amministrazione finanziaria, comunque, assicura che sarà
delimitato il numero degli addetti aventi legittimo accesso ai
dati come richiesto dal garante e che, con la stipula delle
prossime convenzioni, le cautele richieste saranno osservate.
Si procederà altresì, sulla scorta delle indicazioni
desumibili dalla citata pronuncia del garante, non ancora
conosciuta nei suoi termini puntuali, a disporre ogni
ulteriore e necessaria cautela per le dichiarazioni dei
redditi da acquisire in futuro.
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