Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


377969
STA0362-0039
Somm. e Sten. d'Aula n. 362 del 28 maggio 1998 (STA13-362)
(suddiviso in 299 Unità Documento)
Unità Documento n.39 (che inizia a pag.15 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.5)
SVOLGIMENTO: 2 - 01148; 2 - 01118; 2 - 01132; 2 - 01135; 2 - 01136; 2 - 01139; 2 - 01150; 2 - 01147. ...(Violazione della riservatezza nelle buste per dichiarazioni fiscali)
...SVOLGIMENTO: 2 - 01148; 2 - 01118; 2 - 01132; 2 - 01135; 2 - 01136; 2 - 01139; 2 - 01150; 2 - 01147. ...(Violazione della riservatezza nelle buste per dichiarazioni fiscali)
FAUSTO VIGEVANI, Sottosegretario di Stato per le finanze. ZZGOV GOVERNO
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIO CLEMENTE MASTELLA
ZZSTA ZZRES ZZSTA280598 ZZSTA980528 ZZSTA000598 ZZSTA000098 ZZSTA362 ZZ13
    FAUSTO VIGEVANI,  Sottosegretario di Stato per le
  finanze.  Signor Presidente, deluderò l'onorevole Pagliarini
  dal momento che alcune cose cui ha accennato si ritroveranno
  anche nella mia risposta.
     Con questo documento, gli interpellanti, premesso che
  molti cittadini avrebbero presentato ricorso all'autorità
  garante per la protezione dei dati personali avverso
  l'utilizzo obbligatorio di una particolare busta per la
  presentazione delle dichiarazioni, caratterizzata da un'ampia
  finestra che risulta non idonea a garantire la riservatezza
  dei dati, hanno chiesto di conoscere quali provvedimenti
  l'amministrazione finanziaria intenda adottare al fine di
  evitare una evidente violazione dell'articolo 15 della legge
  31 dicembre 1996, n. 675, che richiede l'utilizzo di procedure
  atte a garantire la massima sicurezza e riservatezza ed a non
  consentire l'accesso a persone non autorizzate.
     Al riguardo, il dipartimento delle entrate ha
  rappresentato che la busta da utilizzare per la presentazione
  delle dichiarazioni alle banche e agli uffici postali deve
  essere predisposta secondo le indicazioni contenute nel
  decreto del ministro delle finanze 30 marzo 1998, il quale
 
                              Pag. 16
 
  precisa in particolare le dimensioni della busta e la
  posizione della finestra posta su una faccia della stessa.  La
  previsione e la predisposizione di tale finestra è risultata
  necessaria per consentire all'impiegato della banca o
  dell'ufficio postale, addetto al ricevimento delle
  dichiarazioni inserite nelle apposite buste che devono essere
  presentate chiuse dal contribuente, di apporre il numero di
  protocollo e la data di presentazione direttamente sulla
  dichiarazione e non sulla busta, di individuare velocemente
  gli elementi utili al rilascio della ricevuta al contribuente
  (estremi anagrafici, data di presentazione della
  dichiarazione, numero di protocollo, tipo di modello).
  Risulta, allora, che la predisposizione di un'apposita
  finestra sulla busta contenente la dichiarazione del
  contribuente può offrire quest'anno il vantaggio di favorire
  una modalità di protocollazione atta a garantire il
  contribuente in ordine ad un'assoluta certezza dell'avvenuta
  presentazione della dichiarazione.
     Deve invero considerarsi il fatto che la dichiarazione non
  viene presentata dal contribuente direttamente
  all'amministrazione finanziaria, bensì alla stessa per il
  tramite di appositi intermediari (banche o uffici postali).
  Se, dunque, la busta fosse stata completamente chiusa, ovvero
  se la finestra sulla busta fosse stata protetta con un velo
  inamovibile benché trasparente, a tutta evidenza l'impiegato
  della banca o dell'ufficio postale non avrebbe potuto, al
  momento della presentazione della dichiarazione, procedere
  alle operazioni di protocollazione e di rilascio della
  ricevuta al contribuente, a meno che non avesse aperto o
  lacerato appositamente la busta in questione, così tuttavia
  escludendosi davvero una garanzia del contribuente in ordine
  alla successiva tutela della riservatezza dei dati
  personali.
     In aggiunta a queste precisazioni, il dipartimento delle
  entrate ha ulteriormente osservato che le buste in argomento,
  se ovviamente impiegate dai contribuenti in modo corretto e
  conforme alle apposite istruzioni, non consentono la visione
  dell'intero frontespizio della dichiarazione, ma soltanto
  dello spazio riservato, all'interno della dichiarazione
  medesima, ai dati del dichiarante necessari, per quanto detto,
  anche per consentire l'immediato rilascio delle ricevute di
  presentazione, a meno che non vengano poste in essere manovre
  intenzionali - l'estrazione della dichiarazione o di qualunque
  delle sue parti - e a meno che non si operino evidenti e
  permanenti lacerazioni della busta.
     Il dipartimento delle entrate ha inoltre osservato che,
  per precauzione, le sezioni delle dichiarazioni destinate alle
  scelte di destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF -
  cioè ai dati sensibili - sono state collocate nella parte
  inferiore del modello unico e non in quella superiore, come
  invece era previsto nel modello 740 del 1997.  E ciò proprio
  per escludere che l'indubbia utilità della finestra predetta
  potesse tuttavia essere superata dall'eventualità di
  un'indebita ed illegittima acquisizione di dati sensibili da
  parte di soggetti non abilitati.  Occorre invero sottolineare a
  questo particolare riguardo che, una volta effettuata la
  consegna delle buste contenenti le dichiarazioni, il rispetto
  assoluto delle norme in materia di custodia e di sicurezza dei
  dati personali, specie quelli sensibili, è naturalmente ed
  inevitabilmente demandato alla banca o all'ufficio postale e,
  per esse, ai rispettivi dipendenti, che devono osservare tutti
  gli adempimenti prescritti a salvaguardia e tutela della
  riservatezza in ordine ai dati personali.
     Questo specifico profilo della questione ha formato
  oggetto di valutazione ed iniziative da parte
  dell'amministrazione finanziaria, risoltesi nell'adozione di
  un'apposita disciplina legislativa, introdotta con il recente
  decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, la quale ha
  stabilito (articolo 1, comma 1, con il quale è stato inserito
  l'articolo 12- bis  al decreto del Presidente della
  Repubblica n. 600 del 1973), a regime, che i sostituti
  d'imposta ed i soggetti comunque incaricati di trasmettere le
  dichiarazioni all'amministrazione finanziaria (banche ed
  uffici postali innanzitutto) possono trattare i dati connessi
 
                              Pag. 17
 
  alle dichiarazioni per le sole finalità di prestazione del
  servizio a loro commesso e per il tempo a ciò necessario, nel
  rispetto delle prescrizioni di dettaglio che saranno dettate
  con le convenzioni (ex articolo 12, comma 11, del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 600 citato) che tali soggetti
  stipuleranno con l'amministrazione finanziaria; per le
  dichiarazioni presentate per il solo 1998, che l'informativa
  di cui all'articolo 10 della legge n. 675 del 1996 si intende
  resa attraverso i modelli di dichiarazione ed il consenso al
  trattamento dei dati sensibili si reputa validamente espresso
  dai contribuenti con la sottoscrizione delle dichiarazioni
  stesse.
     Gli schemi delle convenzioni innanzi dette sono, inoltre,
  stati sottoposti all'esame del garante per la protezione dei
  dati personali, il quale ha in corso l'esame dei loro
  contenuti, onde resti assodata la conformità delle regole di
  trattamento dei dati sensibili dei contribuenti ai principi
  della legge n. 675 del 1996 sin dal momento in cui i
  contribuenti consegnano le dichiarazioni ai soggetti abilitati
  alla loro raccolta, per il successivo inoltro
  all'amministrazione finanziaria.
     Tutto ciò premesso, si è appreso solo a mezzo di un
  comunicato stampa del 26 maggio 1998 - e cioè nell'imminenza
  dell'inizio del termine di presentazione delle dichiarazioni
  dei redditi: 1^ giugno 1998 -, che il garante per la
  protezione dei dati personali ha ritenuto inadeguata la scelta
  rappresentata dal ministro delle finanze, sia pure senza
  bloccare la procedura di presentazione delle dichiarazioni per
  il 1998.
     L'amministrazione finanziaria, comunque, assicura che sarà
  delimitato il numero degli addetti aventi legittimo accesso ai
  dati come richiesto dal garante e che, con la stipula delle
  prossime convenzioni, le cautele richieste saranno osservate.
  Si procederà altresì, sulla scorta delle indicazioni
  desumibili dalla citata pronuncia del garante, non ancora
  conosciuta nei suoi termini puntuali, a disporre ogni
  ulteriore e necessaria cautela per le dichiarazioni dei
  redditi da acquisire in futuro.
 
DATA=980528 FASCID=STA13-362 TIPOSTA=STA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0362 TOTPAG=0118 TOTDOC=0299 NDOC=0039 TIPDOC=O DOCTIT=0005 COMM= PAGINIZ=0027 RIGINIZ=055 PAGFIN=0029 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=17 SORTRES=9805283 SORTDDL= FASCIDC=13STA 00362 SORTNAV=59805282 00362 200000 ZZSTA362 NDOC0039 TIPDOCO DOCTIT0005 NDOC0005



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