| FILIPPO CAVAZZUTI, Sottosegretario di Stato per il
tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Le
interpellanze urgenti degli onorevoli Rivolta ed altri e
Pistone ed altri riguardano le modalità di vendita e di
affitto di immobili posseduti dalla SNAM, società del gruppo
ENI e AGIP Petroli divisione dell'ENI stessa. A questo
proposito voglio ribadire, in questa sede, che era ed è
opinione del Governo che per tali affitti e vendite valga la
normativa introdotta dall'articolo 3, comma 109, alle lettera
a), b) e c), della legge n. 662 del 1997. E' anche
opinione del Governo che a tali vendite e affitti non si
applichi, invece, la legge 24 dicembre 1993, n. 560, in quanto
quest'ultima riguarda esclusivamente l'alienazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Sul punto in questione, rispondo agli onorevoli
interpellanti che la normativa di cui all'articolo 3, comma
109 della legge n. 662 del 1997 dispone che "le società a
prevalente partecipazione pubblica procedono alla dismissione
del loro patrimonio immobiliare con le seguenti modalità:
a) è garantito, nel caso di vendita frazionata, il
diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione
in corso (...); b) è garantito il rinnovo del contratto
di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini
titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti
di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di
edilizia popolare (...); c) il diritto di prelazione di
cui alla lettera a) e la garanzia del rinnovo del
contratto di locazione di cui alla lettera b) si
applicano anche nel caso di dismissione del patrimonio
immobiliare da parte delle società privatizzate o di società
da queste controllate (...)".
Era ed è opinione del Governo che le norme di cui ai commi
a), b) e c) si applichino alle società
partecipate dall'ENI, ancorché operino nell'ambito
privatistico.
Parrebbe assurdo al Governo che queste ultime società - le
partecipate - fossero oggi escluse dal dominio delle norme
ricordate per rientrarvi qualora la società holding
fosse stata completamente privatizzata. E' però vero, da
informazioni raccolte presso l'ENI Spa, che, l'applicazione
della norma dell'articolo 3, comma 109, della legge n. 662 del
1996 forma oggetto di un giudizio introdotto dinanzi al
tribunale civile di Roma da un numero consistente di inquilini
del complesso immobiliare di Roma, viale dell'Umanesimo.
Ciò premesso, da ulteriori informazioni raccolte presso
l'ENI Spa risulterebbe che la SNAM non ha sino ad oggi
ritenuto di procedere alla vendita del proprio patrimonio
immobiliare residenziale, anche per le notevoli difficoltà
tecnologiche connesse con il frazionamento e la gestione
condominiale delle infrastrutture comuni; che il numero degli
inquilini che hanno sottoscritto i patti in deroga sono 725,
mentre 447 sono gli inquilini che non vi hanno ancora aderito;
che tali contratti, pur aumentando il canone, risultano sempre
vantaggiosi rispetto al mercato immobiliare locale; che i casi
sociali sono 28 e sono riferiti ad inquilini che hanno
sottoscritto il contratto di locazione ad equo canone, perché
titolari di redditi al di sotto del limite indicato dai
sindacati degli inquilini.
Risulterebbe altresì che la proprietà ha avviato le azioni
a difesa del patrimonio immobiliare contro gli inquilini che,
alla naturale scadenza del contratto ad equo canone, si
rifiutano di sottoscrivere il nuovo contratto secondo la
disciplina dei patti in deroga; che la società immobiliare
Metanopoli ha offerto a tutti gli inquilini la possibilità di
sottoscrivere, anche tardivamente, i patti in deroga,
rateizzando gli arretrati ed annullando il procedimento civile
con la rinuncia da parte della SNAM delle spese processuali
sostenute.
Infine, sempre per quanto riguarda la SNAM, superata la
fase di contenzioso con gli inquilini ed eseguiti i necessari
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adeguamenti impiantistici, ulteriori considerazioni di
carattere finanziario-immobiliare potrebbero modificare - nel
giudizio degli amministratori della SNAM - nel prossimo futuro
la posizione della proprietà e determinare l'opportunità di
alienare il patrimonio residenziale di San Donato Milanese con
le modalità già attuate per la recente vendita di alloggi di
Gela, Pisticci, Ravenna e Porto Torres, che prevedono la
preventiva offerta agli inquilini al prezzo di mercato
scontato del 25-30 per cento.
Per quanto riguarda l'AGIP Petroli, questa ha avviato nel
1993 una prima fase di dismissione del complesso immobiliare
di sua proprietà di viale dell'Umanesimo in Roma. In tale
occasione l'AGIP Petroli sostiene di aver consentito, in via
prioritaria, agli inquilini, l'acquisto dell'unità immobiliare
occupata sulla base dei prezzi di mercato, stabilendo modalità
e condizioni di acquisto eque, operando una decurtazione sul
prezzo in relazione all'occupazione dell'immobile.
A tale prima fase di vendita risultano alienate circa 90
unità. Venne però introdotto, da un considerevole numero di
inquilini, un giudizio dinanzi al tribunale di Roma, chiedendo
l'applicazione di prezzi di acquisto basati su parametri della
normativa riferita agli alloggi di edilizia economica e
popolare e sul valore catastale.
Il tribunale di Roma respinse tutte le domande degli
inquilini, accertando tra l'altro come il complesso
immobiliare fosse stato realizzato in assenza di alcun
contributo pubblico. E' però vero che avverso tale sentenza
gli inquilini hanno proposto appello, che pende dinanzi alla
Corte d'appello di Roma.
Nello scorso anno è stata avviata una seconda fase di
vendita, con l'obiettivo di completare il processo di
dismissione avviato nel 1993. Tale seconda fase ha riguardato
anche i complessi immobiliari di Ravenna, Porto Torres e
Cortemaggiore. Anche in tale ultima fase di vendita l'AGIP
Petroli sostiene di aver consentito in via prioritaria agli
inquilini ed ai loro familiari conviventi l'acquisto, a
condizioni di mercato, dell'unità occupata, stabilendo
condizioni e modalità di acquisto eque ed operando una
decurtazione in relazione all'occupazione dell'immobile.
Per gran parte degli immobili di Porto Torres, Ravenna e
Cortemaggiore sono stati stipulati compromessi di vendita con
inquilini, secondo la procedura e le condizioni adottate.
In conclusione, ribadisco l'opinione del Governo che ho
espresso in precedenza, è però di tutta evidenza che i piani
di alienazione e di affitto in questione si basano su
deliberazioni assunte dagli organi di amministrazione delle
società interessate, che sono società di diritto privato,
nell'ambito delle loro autonomie gestionali. Conseguentemente,
le scelte operate investono esclusivamente la responsabilità
degli amministratori, anche perché destinate ad avere riflessi
sulla situazione economico-finanziaria delle società
stesse.
Resta salva, beninteso, ogni decisione che dovesse
adottare l'autorità giudiziaria a conclusione delle vertenze
in atto.
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