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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


377979
STA0362-0049
Somm. e Sten. d'Aula n. 362 del 28 maggio 1998 (STA13-362)
(suddiviso in 299 Unità Documento)
Unità Documento n.49 (che inizia a pag.19 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.5)
SVOLGIMENTO: 2 - 01148; 2 - 01118; 2 - 01132; 2 - 01135; 2 - 01136; 2 - 01139; 2 - 01150; 2 - 01147. ...(Dismissioni di immobili di società dell'ENI)
...SVOLGIMENTO: 2 - 01148; 2 - 01118; 2 - 01132; 2 - 01135; 2 - 01136; 2 - 01139; 2 - 01150; 2 - 01147. ...(Dismissioni di immobili di società dell'ENI)
FILIPPO CAVAZZUTI, Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. ZZGOV GOVERNO
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIO CLEMENTE MASTELLA
ZZSTA ZZRES ZZSTA280598 ZZSTA980528 ZZSTA000598 ZZSTA000098 ZZSTA362 ZZ13
    FILIPPO CAVAZZUTI,  Sottosegretario di Stato per il
  tesoro, il bilancio e la programmazione economica.  Le
  interpellanze urgenti degli onorevoli Rivolta ed altri e
  Pistone ed altri riguardano le modalità di vendita e di
  affitto di immobili posseduti dalla SNAM, società del gruppo
  ENI e AGIP Petroli divisione dell'ENI stessa.  A questo
  proposito voglio ribadire, in questa sede, che era ed è
  opinione del Governo che per tali affitti e vendite valga la
  normativa introdotta dall'articolo 3, comma 109, alle lettera
  a), b)  e  c),  della legge n. 662 del 1997.  E' anche
  opinione del Governo che a tali vendite e affitti non si
  applichi, invece, la legge 24 dicembre 1993, n. 560, in quanto
  quest'ultima riguarda esclusivamente l'alienazione degli
  alloggi di edilizia residenziale pubblica.
     Sul punto in questione, rispondo agli onorevoli
  interpellanti che la normativa di cui all'articolo 3, comma
  109 della legge n. 662 del 1997 dispone che "le società a
  prevalente partecipazione pubblica procedono alla dismissione
  del loro patrimonio immobiliare con le seguenti modalità:
  a)  è garantito, nel caso di vendita frazionata, il
  diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione
  in corso (...);  b)  è garantito il rinnovo del contratto
  di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini
  titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti
  di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di
  edilizia popolare (...);  c)  il diritto di prelazione di
  cui alla lettera  a)  e la garanzia del rinnovo del
  contratto di locazione di cui alla lettera  b)  si
  applicano anche nel caso di dismissione del patrimonio
  immobiliare da parte delle società privatizzate o di società
  da queste controllate (...)".
     Era ed è opinione del Governo che le norme di cui ai commi
  a),   b)  e  c)  si applichino alle società
  partecipate dall'ENI, ancorché operino nell'ambito
  privatistico.
     Parrebbe assurdo al Governo che queste ultime società - le
  partecipate - fossero oggi escluse dal dominio delle norme
  ricordate per rientrarvi qualora la società  holding
  fosse stata completamente privatizzata.  E' però vero, da
  informazioni raccolte presso l'ENI Spa, che, l'applicazione
  della norma dell'articolo 3, comma 109, della legge n. 662 del
  1996 forma oggetto di un giudizio introdotto dinanzi al
  tribunale civile di Roma da un numero consistente di inquilini
  del complesso immobiliare di Roma, viale dell'Umanesimo.
     Ciò premesso, da ulteriori informazioni raccolte presso
  l'ENI Spa risulterebbe che la SNAM non ha sino ad oggi
  ritenuto di procedere alla vendita del proprio patrimonio
  immobiliare residenziale, anche per le notevoli difficoltà
  tecnologiche connesse con il frazionamento e la gestione
  condominiale delle infrastrutture comuni; che il numero degli
  inquilini che hanno sottoscritto i patti in deroga sono 725,
  mentre 447 sono gli inquilini che non vi hanno ancora aderito;
  che tali contratti, pur aumentando il canone, risultano sempre
  vantaggiosi rispetto al mercato immobiliare locale; che i casi
  sociali sono 28 e sono riferiti ad inquilini che hanno
  sottoscritto il contratto di locazione ad equo canone, perché
  titolari di redditi al di sotto del limite indicato dai
  sindacati degli inquilini.
     Risulterebbe altresì che la proprietà ha avviato le azioni
  a difesa del patrimonio immobiliare contro gli inquilini che,
  alla naturale scadenza del contratto ad equo canone, si
  rifiutano di sottoscrivere il nuovo contratto secondo la
  disciplina dei patti in deroga; che la società immobiliare
  Metanopoli ha offerto a tutti gli inquilini la possibilità di
  sottoscrivere, anche tardivamente, i patti in deroga,
  rateizzando gli arretrati ed annullando il procedimento civile
  con la rinuncia da parte della SNAM delle spese processuali
  sostenute.
     Infine, sempre per quanto riguarda la SNAM, superata la
  fase di contenzioso con gli inquilini ed eseguiti i necessari
 
                              Pag. 20
 
  adeguamenti impiantistici, ulteriori considerazioni di
  carattere finanziario-immobiliare potrebbero modificare - nel
  giudizio degli amministratori della SNAM - nel prossimo futuro
  la posizione della proprietà e determinare l'opportunità di
  alienare il patrimonio residenziale di San Donato Milanese con
  le modalità già attuate per la recente vendita di alloggi di
  Gela, Pisticci, Ravenna e Porto Torres, che prevedono la
  preventiva offerta agli inquilini al prezzo di mercato
  scontato del 25-30 per cento.
     Per quanto riguarda l'AGIP Petroli, questa ha avviato nel
  1993 una prima fase di dismissione del complesso immobiliare
  di sua proprietà di viale dell'Umanesimo in Roma.  In tale
  occasione l'AGIP Petroli sostiene di aver consentito, in via
  prioritaria, agli inquilini, l'acquisto dell'unità immobiliare
  occupata sulla base dei prezzi di mercato, stabilendo modalità
  e condizioni di acquisto eque, operando una decurtazione sul
  prezzo in relazione all'occupazione dell'immobile.
     A tale prima fase di vendita risultano alienate circa 90
  unità.  Venne però introdotto, da un considerevole numero di
  inquilini, un giudizio dinanzi al tribunale di Roma, chiedendo
  l'applicazione di prezzi di acquisto basati su parametri della
  normativa riferita agli alloggi di edilizia economica e
  popolare e sul valore catastale.
     Il tribunale di Roma respinse tutte le domande degli
  inquilini, accertando tra l'altro come il complesso
  immobiliare fosse stato realizzato in assenza di alcun
  contributo pubblico.  E' però vero che avverso tale sentenza
  gli inquilini hanno proposto appello, che pende dinanzi alla
  Corte d'appello di Roma.
     Nello scorso anno è stata avviata una seconda fase di
  vendita, con l'obiettivo di completare il processo di
  dismissione avviato nel 1993.  Tale seconda fase ha riguardato
  anche i complessi immobiliari di Ravenna, Porto Torres e
  Cortemaggiore.  Anche in tale ultima fase di vendita l'AGIP
  Petroli sostiene di aver consentito in via prioritaria agli
  inquilini ed ai loro familiari conviventi l'acquisto, a
  condizioni di mercato, dell'unità occupata, stabilendo
  condizioni e modalità di acquisto eque ed operando una
  decurtazione in relazione all'occupazione dell'immobile.
     Per gran parte degli immobili di Porto Torres, Ravenna e
  Cortemaggiore sono stati stipulati compromessi di vendita con
  inquilini, secondo la procedura e le condizioni adottate.
     In conclusione, ribadisco l'opinione del Governo che ho
  espresso in precedenza, è però di tutta evidenza che i piani
  di alienazione e di affitto in questione si basano su
  deliberazioni assunte dagli organi di amministrazione delle
  società interessate, che sono società di diritto privato,
  nell'ambito delle loro autonomie gestionali.  Conseguentemente,
  le scelte operate investono esclusivamente la responsabilità
  degli amministratori, anche perché destinate ad avere riflessi
  sulla situazione economico-finanziaria delle società
  stesse.
     Resta salva, beninteso, ogni decisione che dovesse
  adottare l'autorità giudiziaria a conclusione delle vertenze
  in atto.
 
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