| VALERIO CALZOLAIO, Sottosegretario di Stato per
l'ambiente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in
merito all'interpellanza n. 2-01136 presentata il 19 maggio
scorso dagli onorevoli Mattarella e Pepe, riguardante
l'attività sulla produzione di elettricità dell'eolico,
segnalo preliminarmente che la competenza in materia di
programmazione ed attuazione dei piani energetici regionali è
demandata alle regioni, ai sensi della legge n. 10 del 1991,
concernente norme per l'attuazione del piano energetico
nazionale. Inoltre, la legge n. 59 del 1997 ed il recente
decreto legislativo n. 112 del 1998 (cosiddetti decreti
Bassanini), assegnano agli enti locali le funzioni di
autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli
impianti.
Nell'interpellanza vi sono comunque rilevanti aspetti
generali e riferimenti istituzionali che chiamano in causa il
Ministero dell'ambiente e l'intero Governo.
La politica di diffusione delle fonti energetiche
rinnovabili rappresenta una scelta fondamentale delle
strategie di riduzione dei gas climalteranti che il Governo
sta attivando per ottemperare agli impegni presi dai firmatari
del cosiddetto protocollo di Kyoto, concordato il 10 dicembre
1997 e firmato, insieme dall'Unione europea e dall'Italia, il
29 aprile 1998.
Nella delibera CIPE del 13 dicembre 1997 è stata approvata
la seconda comunicazione sui cambiamenti climatici dove viene
riportato un obiettivo per l'energia eolica al 2010 di 2.500
megawatt, da aggiungere ai 700 megawatt già approvati dal
provvedimento CIP 6 del 1992.
Il recente libro bianco dell'Unione europea del 26
novembre 1997 sulle fonti rinnovabili aveva del resto già
definito l'obiettivo del raddoppio della quota delle fonti
rinnovabili entro il 2010 (per l'energia eolica questo
significa 40 mila megawatt).
Va sottolineato come la diffusione della fonte eolica,
oltre al positivo impatto ambientale, può garantire
significative ricadute occupazionali (già nel 1997 gli
occupati in Europa sono stati 15 mila).
Attualmente per tali opere non è prevista la valutazione
di impatto ambientale da parte del Ministero dell'ambiente.
Tuttavia è in corso la revisione degli allegati degli atti di
indirizzo e di coordinamento dell'aprile 1996, concernente gli
indirizzi alle regioni in materia di valutazione di impatto
ambientale (VIA), revisione che comprenderà anche gli impianti
eolici, in conformità alla nuova direttiva sulla VIA 97/11
dell'Unione europea. Tale direttiva deve essere recepita dagli
Stati membri entro il 14 marzo 1999.
Quindi, si presenta nell'immediato futuro l'opportunità di
elaborare norme generali sulla cui base possano più
efficacemente e proficuamente esercitarsi competenze
amministrative. Concordo, pertanto, con la richiesta,
implicita nell'interpellanza - laddove si parla di eventuali
effetti sull'ecosistema di rumori, interferenze
elettromagnetiche, turbolenze aerodinamiche ed intralci
all'avifauna -, di sottoporre alla valutazione di impatto
ambientale simili opere sia per quanto attiene alla
localizzazione sia per quel che riguarda la struttura degli
impianti.
Nel frattempo, per coordinare comunque al meglio la
diffusione degli impianti, è in corso di definizione una
ipotesi di patto volontario, proposto dal Ministero
dell'industria ed elaborato dall'ENEA, tra gli operatori
istituzionali, sociali e privati interessati allo sviluppo del
settore - che, come abbiamo visto, è uno di quelli che il
Governo vuole sviluppare - con il fine di realizzare gli
impianti eolici autorizzati
Pag. 25
nell'ambito del provvedimento CIP 6 del 1992, emanato proprio
per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili, secondo gli
indirizzi di politica energetica delineati con la legge n. 9
del 1991.
Tra le azioni previste in questo patto volontario vi sono:
la definizione e l'applicazione di metodi per la eventuale
valutazione di impatto ambientale; l'esecuzione di una
campagna di informazione alle popolazioni locali; l'attenzione
per la massimizzazione delle ricadute occupazionali a livello
nazionale e locale.
In attesa che tali processi divengano pienamente
operativi, il rapporto dell'ENEA rappresenta comunque uno
strumento di lavoro con finalità conoscitive e divulgative ed
ha avuto la funzione di far conoscere anche ai decisori locali
i principali elementi necessari all'assunzione di scelte
consapevoli.
Il rapporto dedica particolare attenzione agli aspetti di
carattere ambientale, sia richiamando aspetti di carattere
generale sia riportando, in attesa delle specifiche normative
nazionali in materia cui ho fatto riferimento, le linee guida
per la costruzione degli impianti eolici, elaborate su base
volontaria dall'associazione europea per l'energia eolica.
Tali linee indicano in ogni fase del progetto, dalla selezione
del sito fino all'esercizio dell'impianto, quali analisi e
considerazioni ambientali debbano essere effettuate dai vari
soggetti.
Il processo di diffusione attualmente in atto nelle zone
del Fortore - e vengo all'aspetto specifico cui fa riferimento
l'interpellanza, dopo aver cercato di inquadrare il contesto
generale - richiede, a nostro avviso, particolare attenzione
per gli aspetti di minimizzazione degli impatti ambientali. In
particolare, per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici,
risulta che i progetti sottoposti agli organi competenti siano
accompagnati dal rapporto geologico. Inoltre, i lavori vengono
eseguiti solo a seguito di autorizzazioni e nulla osta
rilasciati, anche per gli aspetti idrogeologici e di scavo del
terreno, dalle autorità competenti, quali comunità montane e
regioni, che è doveroso presumere siano concessi in virtù
dell'assenza di rischio franoso.
Circa gli effetti sull'ecosistema - rumore, interferenze
elettromagnetiche, eccetera - in linea generale sono ormai
noti i metodi di progetto necessari a ridurli entro i limiti
che peraltro in alcuni casi sono fissati da precise
regolamentazioni nazionali. E' questo il caso del rumore, per
il quale vi è una legge recente al riguardo, e, parzialmente,
delle interferenze elettromagnetiche. Si ha, pertanto, ragione
di ritenere che i soggetti istituzionali preposti al rilascio
delle autorizzazioni abbiano pienamente applicato tali norme,
in ciò sostenuti proprio dalla campagna informativa
dell'ENEA.
A giustificazione della localizzazione circoscritta e
concentrata nelle province campane di Benevento ed Avellino e
nella provincia di Foggia, la regione Puglia, su nostra
richiesta, ha fatto presente quanto segue: il piano energetico
nazionale 1988 aveva esplicitamente previsto in 300 megawatt
più 600 megawatt all'anno 2000 la potenza eolica da installare
in Italia. Il cosiddetto "bacino eolico apulo-campano" è
risultato essere, su scala nazionale, sulla base delle serie
pluriennali di dati su velocità e direzione del vento, uno dei
"giacimenti" potenzialmente più idonei per la produzione di
energia elettrica da fonte eolica.
Sulla base di questa previsione di politica energetica, a
scala nazionale, tenendo conto delle sopravvenute normative
(le leggi nn. 9 e 10 del 1991), in applicazione di questo
piano energetico (tali leggi hanno regolamentato il settore
dell'autoproduzione dell'energia elettrica da fonte
rinnovabile ed hanno stabilito criteri di incentivazione) la
regione Puglia si è posta l'obiettivo di almeno 60 megawatt al
1999 ed ha inserito nel proprio programma operativo plurifondo
1994-1999 una specifica misura - la 723: produzione di energia
da fonte rinnovabile - con cui sono stati concessi incentivi,
nei limiti degli aiuti di Stato previsti dall'Unione
Pag. 26
europea, per la realizzazione di 12 campi eolici ubicati nel
territorio del subappennino dauno.
La risposta del mercato è stata molto più favorevole, nel
senso che all'ENEL e al Ministero dell'industria sono arrivate
proposte di installazione di impianti eolici per potenze
cinque volte superiori agli obiettivi che la regione Puglia ha
inserito nel proprio programma operativo plurifondo.
Per quanto attiene gli eventuali impatti
paesaggistico-ambientali dei parchi eolici, la regione Puglia
ha stabilito nel proprio bando di gara per l'ammissione a
contributo che le iniziative agevolabili dovevano rispettare
il limite massimo di 10 megawatt di potenza nominale
installata in un singolo sito. Come riportato nella
letteratura scientifica internazionale, gli impatti in termini
di rumore, interferenza elettromagnetica ed interferenza con
eventuali flussi migratori di avifauna dovrebbero essere
ritenuti "sostenibili", considerata la prevalente destinazione
agricola dei siti prescelti, peraltro distanti qualche
chilometro dai centri abitati esistenti, ed in ogni caso sotto
le soglie stabilite dalla vigente normativa in materia di
rumore.
Questo è quanto ha riferito la regione Puglia rispetto
alla sua specifica competenza.
| |