| ALESSANDRO GARILLI, Sottosegretario di Stato per il
lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, la
questione prospettata nell'interpellanza è molto delicata e
per rispondere ad essa - me ne scuserete - dovrò
necessariamente riprendere la storia degli sgravi contributivi
e degli aiuti di Stato, così come si è snodata nel corso
dell'ultimo decennio, nonché delle difficoltà che il Governo
italiano ha incontrato di fronte alla Commissione comunitaria,
che ha assunto una posizione intransigente, soprattutto dal
1994 ad oggi. Tale posizione non sembra essersi modificata,
almeno per quanto concerne gli aiuti al finanziamento.
Soprattutto, come è noto, con la decisione 88/318, del 2
marzo 1988, la Commissione ha fissato i criteri fondamentali
degli aiuti di Stato e la loro compatibilità con i principi
stabiliti dal trattato in materia di concorrenza. In ordine a
questi criteri, la Commissione ha operato restringendo
l'ambito territoriale (cioè le zone del paese che possono
accedere a questi aiuti) e modificando anche un precedente
atteggiamento nei confronti degli aiuti: in sostanza,
ritenendo illegittimi i cosiddetti sgravi di carattere
generale per le imprese. Il criterio adottato
Pag. 31
dalla Commissione è quello secondo cui gli aiuti in deroga
possono essere concessi soltanto quando il prodotto interno
lordo per abitante sia inferiore al 75 per cento della media
dell'Unione europea.
Nel 1992 la Commissione aprì la procedura per la
contestazione al Governo nazionale degli aiuti forniti; si
diede luogo ad una trattativa che fu condotta non da questo
Governo, ma in particolare dal ministro dell'industria pro
tempore Pagliarini e dal commissario Van Miert. Questa
trattativa diede luogo ad un decreto interministeriale - del 5
agosto 1994 -, con il quale si prendeva atto della cessazione
degli aiuti che era già intervenuta per la provincia di
Frosinone. Ripeto, gli aiuti erano già cessati per quella
provincia, se non ricordo male nel giugno del 1994, e si
disponeva invece un sistema di uscita più morbida per le
regioni dell'Abruzzo e del Molise, che doveva avvenire dal 1^
luglio al 30 novembre 1994. La differenza purtroppo adottata
tra le due regioni di cui ho parlato e la provincia di
Frosinone non fu determinata, ovviamente, da un atto
prevaricante del Governo italiano di allora, ma fu appunto
concordata con la Commissione sulla base delle diverse
situazioni economiche e del diverso rapporto PIL-abitante
esistente nelle regioni Abruzzo e Molise e nella provincia di
Frosinone.
Quindi, la mancata inclusione della provincia di
Frosinone, come di altre realtà, va letta nel più ampio
contesto che è stato fissato dall'Unione europea con
riferimento a tutti i territori che ne fanno parte. Questo ha
escluso la possibilità di una valutazione autonoma di
situazioni oggettive da parte di singoli Stati membri e la
possibilità di concedere aiuti non previsti.
Il margine di manovra del Governo italiano è molto
limitato a questo riguardo. Comunque, in questo margine, il
Governo italiano ed il Parlamento hanno cercato di intervenire
per supplire alle deficienze di aiuti che si sono manifestate.
Mi permetto di ricordare che nella legge n. 196 del 1997
l'articolo 26, che riguarda interventi straordinari per il
Mezzogiorno per mille miliardi, ha ricompreso la provincia di
Frosinone nell'ambito di questi interventi, consentendo dunque
l'accesso ad istituti quali lavori di pubblica utilità e borse
di lavoro anche a questa provincia, perché si è potuto
costruire un altro criterio, quello del tasso di
disoccupazione previsto per alcune zone d'Italia.
Un'altra ipotesi di possibile intervento è contenuta anche
nella legge di accompagnamento alla finanziaria n. 449 del
1998, per le piccole e medie imprese, mentre non si è potuto
intervenire, proprio a fronte delle difficoltà che sono state
frapposte dalla Commissione, relativamente sia allo sgravio di
tipo generale, che è limitato soltanto alle regioni
meridionali senza l'Abruzzo ed il Molise, sia allo sgravio
totale che invece, in effetti, si è potuto concedere
all'Abruzzo ed al Molise ma purtroppo non si è potuto
attribuire alla provincia di Frosinone.
Per quanto concerne la sentenza del tribunale
amministrativo regionale ed il recupero delle somme che non
sono state corrisposte, mi permetto di ricordare che quella
sentenza aveva dichiarato illegittimo il decreto ministeriale
per insufficiente motivazione: il TAR non aveva ritenuto che
il rinvio per relationem agli atti comunitari fosse
sufficiente per supportare validamente la legittimità del
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il successivo decreto, che riguarda le regioni dell'Abruzzo e
del Molise, non applica una sanatoria: prevede semplicemente
una possibilità di recuperare le somme in una forma un po' più
morbida, attribuendo delle dilazioni. E' intendimento del
Ministero valutare, a seguito della decisione, credo
imminente, del Consiglio di Stato, se è possibile applicare lo
stesso principio anche agli imprenditori della provincia di
Frosinone. In questo senso, faccio presente che valuteremo con
attenzione la situazione, perché, se è possibile, adotteremo
lo stesso criterio già applicato.
L'ultimo punto riguarda le trattative attualmente in
corso: esse non concernono gli aiuti di Stato. Il sottoscritto
ha avuto un incontro con il commissario Van
Pag. 32
Miert: a proposito di questa materia, la posizione della
Commissione delle comunità europee è alquanto rigida.
Ma è ben possibile - e su questo stiamo operando -
valutare invece altri tipi di intervento per situazioni
territoriali particolarmente compromesse, operando
sull'obiettivo 2, che sta per essere ridefinito, e sui fondi
strutturali.
| |